Sentenza 15 luglio 2005
Massime • 1
Le sentenze del giudice di pace, nei casi in cui il valore della controversia eccede euro 1.032, 91 (valore determinabile in base agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ.), dovendo essere decise secondo diritto, sono impugnabili con l'ordinario mezzo dell'appello ex art. 339 cod. proc. civ., e non mediante ricorso per cassazione che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/07/2005, n. 15047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15047 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - rel. Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. LEVI Giulio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HE & IN SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. AN NI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI 26/B, presso lo studio dell'avvocato BEVILACQUA CARMINE, che la difende unitamente all'avvocato MARIA GRAZIA RULLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OI GE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CAIO CANULEIO 127, presso lo studio dell'avvocato DELLARCIPRETE ALFONSO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco on. Walter Veltroni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO n. 46 c/o Avv. GIOVANNA SANTIROCCHI, difeso dall'avvocato RODOLFO MURRA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
GENERALI ASSIC SPA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 00535/04 proposto da:
GENERALI ASSICURAZIONI SPA, in persona dei procuratori speciali e legali rappresentanti Dott. PAOLO SULIS e Dott. GIUSEPPE RACCANELLO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell'avvocato PAOLO GELLI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente incidentale -
e contro
COMUNE Di ROMA, in persona del Sindaco on. Walter Veltroni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO,46 c/o Avv. GIOVANNA SANTIROCCHI, difeso dall'avvocato RODOLFO MURRA, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
HE & IN SPA, OI GE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 31143/02 del Giudice di pace di ROMA, emessa il 7/10/02, depositata il 11/10/02, R.G. 1720/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/06/05 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato ALFONSO DELLARCIPRETE;
udito l'Avvocato GIANCARLO FANCELLO (per delega Avv. PAOLO GELLI);
udito l'Avvocato ANNA CHIOZZA (per delega Avv. RODOLFO MURRA);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale, assorbito quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 16 novembre 2000 GE OI conveniva davanti al Giudice di Pace il Comune di Roma chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ed accessori, a causa di una caduta provocata dall'esistenza sul marciapiede di via C. Sigonio di un grosso chiodo sporgente circa sei cm. nel quale aveva inciampato nel camminare. Quale effetto della caduta l'istante aveva riportato ferite giudicate guaribili in gg. 15, poi prorogati di ulteriori 21, all'Ospedale San Giovanni dove era stata trasportata. L'esistenza del chiodo era stata costatata dai Vigili Urbani i quali avevano provveduto a rimuovere l'insidia ed a redigere rituale rapporto sull'intervento.
Si costituiva il Comune di Roma con comparsa di risposta nella quale eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione passiva chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa la ditta appaltatrice dei lavori di manutenzione della strada a scopo di manleva. Nel merito tuttavia concludeva per il rigetto della domanda ed, in via subordinata, nell'ipotesi di accertata responsabilità totale o parziale dell'amministrazione comunale, per la condanna della ditta appaltatrice a tenerla indenne da ogni aggravio di spesa. Nella prima udienza il giudice invitava tuttavia il procuratore dell'attrice a precisare il valore della domanda essendo stato in citazione genericamente richiesto un risarcimento del danno "nel limite massimo di competenza per valore del giudice adito". Nella successiva udienza veniva espressamente e correttamente indicato che la domanda doveva intendersi proposta nell'ambito del limite di Lire 5.000.000, trattandosi di azione di responsabilità ex art. 2043 c.c. Era quindi autorizzato il Comune a chiamare in causa la ditta HE & IN, che si costituiva e respingeva ogni responsabilità concludendo per il rigetto di tutte le domande proposte nei suoi confronti. Al fine tuttavia di essere a sua volta manlevata degli oneri di una eventuale condanna, in via preliminare chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa le ASSICURAZIONI GENERALI s.p.a., con cui aveva contratto polizza assicurativa contro i rischi dell'attività imprenditoriale.
All'udienza del 10 ottobre 2001 si costituiva la società assicuratrice chiedendo in via principale di accertare la inoperatività della polizza contratta dalla impresa HE & IN per mancanza di copertura del rischio specifico ed in ogni caso, in via subordinata, di rigettare la domanda attrice nonché, in via ulteriormente subordinata, di contenere la eventuale condanna entro i limiti della franchigia del massimale e delle altre condizioni di polizza.
Esaurita la serie delle chiamate in causa ed ascoltati due testimoni di parte attrice l'adito Giudice di Pace, con sentenza 11 ottobre 2002, dichiarava la corresponsabilità del Comune e della società HE & IN e, per l'effetto, li condannava in solido al risarcimento dei danni a favore della OI, nella misura di _ 1.335,00 con gli interessi legali dalla domanda, nonché alle spese giudiziali;
dichiarava inoltre la suddetta società tenuta a manlevare il comune di tutti gli oneri di cui al presente giudizio, con compensazione delle spese di lite e rigettava la domanda di garanzia proposta contro le GENERALI. Affermava tale giudice, per quanto possa ancora rilevare:
- che l'eccezione di incompetenza per valore era tardiva;
- che l'infortunio era dovuto ad insidia o trabocchetto;
- che il pregiudizio subito dalla OI ammontava ad E. 890,00 per danno patrimoniale, oltre ad E. 445,00 per danno morale (totale E. 1.335,00);
- che il Comune e l'Impresa erano corresponsabili dell'evento, ma quest'ultima si era impegnata a garantire comunque l'ente territoriale da qualunque pretesa di terzi;
- che la domanda di manleva nei confronti della Compagnia assicurativa non era fondata.
Ha proposto ricorso per Cassazione la HE & IN S.p.A. sulla base di un unico complesso motivo. Hanno resistito, con distinti controricorsi, il COMUNE di ROMA, la OI e le ASSICURAZIONI GENERALI, quest'ultima proponendo anche ricorso incidentale condizionato, affidato ad un solo motivo illustrato anche con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno riuniti i due ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Il ricorso principale è inammissibile. Infatti la domanda risarcitoria, proposta originariamente nel limite massimo di competenza per valore del giudice adito, è stata poi precisata nell'ambito del limite di 5 milioni ed accolta per E. 1.335,00. Orbene, è principio ormai pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che "le sentenze del giudice di pace, nei casi in cui il valore della controversia eccede E. 1.032,91 (determinabile in base agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ.), dovendo essere decise secondo diritto, sono impugnabili con l'ordinario mezzo dell'appello ex art. 339 cod. proc. civ., e non mediante ricorso per Cassazione che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile" (cass. sez. un. 15 novembre 2002 n. 16162, al quale si sono successivamente conformate le sezioni semplici). Nella specie, pertanto, fattuale ricorrente avrebbe dovuto proporre l'appello e non il ricorso per Cassazione. Ed è significativo che la società HE & IN, a fonte del rilievo delle parti resistenti, nulla abbia replicato, rendendosi evidentemente conto dell'errore processuale commesso. Resta naturalmente assorbito il ricorso incidentale siccome condizionato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile quello principale ed assorbito l'incidentale, condannando la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida, a favore di ciascuna parte resistente in complessivi E. 1.000,00, di cui E. 900,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 20 giugno 2005. Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2005