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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 06/11/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa EL LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 186 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa DA
, elettivamente domiciliato in Perugia, via Baglioni n.24, Parte_1 presso lo studio del procuratore Avv. Patalini Luca che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE CONTRO
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Terni, Via Bramante n.13, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia Renzetti e EL Varani, in virtù di mandato generale alle liti a rogito Notaio di Roma del 22.03.2024 rep.37875 Persona_1
RESISTENTE
AUTORITÀ , con sede legale in Perugia, in via CP_2 Controparte_3 San Bartolomeo n. 79, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore Dott.
rappresentata e difesa, in forza di procura speciale estesa in calce CP_4 all'originale del presente atto, dall'avvocato Emilio Bagianti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, piazza Biordo Michelotti n. 1 TERZO CHIAMATO IN CAUSA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23 febbraio 2024 parte ricorrente conveniva davanti al Giudice del Lavoro di Terni l' chiedendo di: - accertare l'indennità di Trattamento CP_1 di Fine Rapporto spettante a per periodo in cui ha svolto l'incarico di Parte_1 direttore tecnico dell'Ente dapprima denominato ATO Umbria 2, poi ATI UMBRIA 4, infine dal 2013 - conseguentemente, di condannare il convenuto al CP_2 CP_1 pagamento della somma di Euro 24.723,86 nella somma maggiore o minore che verrà determinata anche sulla base della espletanda CTU, con vittoria delle spese di lite. Si costituiva l' eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso CP_1 per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. per le ragioni esposte in memoria;
- in subordine, sempre in via preliminare, chiedendo di autorizzare la chiamata in causa dell' utorità Umbria Rifiuti e Idrico), successore universale, ai sensi CP_2 degli artt. 1 6 e 18 della L.R. n. 11/2023, di tutti i rapporti giuridici facenti capo sia all'Autorità Umbria 2 sia all'Ambito Territoriale Integrato n. 4; - in ogni caso, nel merito, di rigettare la domanda di condanna dell' al pagamento della somma di euro CP_1 24.723,86 in quanto inammissibile in sede di accertamento tecnico preventivo e, in subordine, di respingerla nel merito in quanto non risulta versata la relativa contribuzione dall'Ente datore di lavoro, vinte le spese di lite.
Con riservata ordinanza dell'11.12.2024 veniva autorizzata la chiamata in causa dell' CP_2 Si costituiva l' ostenendo l'infondatezza della chiamata in causa da parte CP_2 dell' avendo l' dempiuto a tutte le richieste inoltrate dall' e chiedendo CP_1 CP_2 CP_1 il rigetto di tutte le avverse domande in quanto infondate con vittoria delle spese di lite.
Nelle more del giudizio e dopo alcuni rinvii al fine di tentare una soluzione bonaria della controversia, l' dava atto di aver provveduto alla riliquidazione della CP_1 prestazione in favore del ricorrente all'esito della sistemazione della situazione contributiva ai fini TFR e dell'invio del mod. TFR1 da parte di avvenuto in data CP_2 2.4.25, e di aver provveduto alla riliquidazione sulla base di un nuovo modello TFR che il datore di lavoro ha trasmesso con Pec n. .5800.19/05/2025.0248833, CP_2 CP_1 insistendo per la dichiarazione di cessata materia del contendere con compensazione integrale delle spese del giudizio.
All'udienza del 9.10.2025 i procuratori di parte ricorrente e dell' restavano CP_2 il consenso alla dichiarazione di cessata materia del contendere stante l'intervenuto pagamento della prestazione in favore del ricorrente da parte dell' , tuttavia, non CP_1 essendo intervenuto alcun accordo in punto di spese di lite chiedevano la decisione della controversia in base al principio della soccombenza virtuale.
Quindi sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza la causa è stata decisa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, posto che in corso di causa è intervenuto il pagamento da parte dell' di ogni spettanza richiesta CP_1 dal lavoratore ricorrente con il presente giudizio. Del resto, anche la difesa di parte ricorrente sia all'udienza del 9.10.2025 che nelle note conclusionali ha preso atto di tale pagamento, chiedendo solo di provvedere in ordine alle spese di lite non oggetto di accordo transattivo. La materia del contendere deve ritenersi cessata, e va dichiarata anche di ufficio, quando sia accetta la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire (Cass. civ., sez. lav., 27 aprile 2000, n. 5390; Cass. civ., sez. lav., 6 maggio 1998, n. 4583; Cass. civ., 21 aprile 1982, n. 2463). Infatti, tale declaratoria, non formando oggetto di una eccezione in senso stretto, può rilevarsi anche d'ufficio, senza che vi sia accordo fra le parti in merito a tale pronuncia, quando emerga dalle risultanze processuali ritualmente acquisite (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.8903 del 04/05/2016). Come è noto, l'interesse ad agire e l'interesse a contraddire ex art. 100 c.p.c. sono condizioni dell'azione che devono presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e dunque, a differenza dei presupposti processuali, devono sussistere al momento della pronuncia.
2 La loro esistenza deve essere accertata preliminarmente all'esame del merito e, se mancante, impone al giudice una pronuncia di mero rito. Orbene, per il venir meno dell'interesse ad agire e perché possa ritenersi cessata la materia del contendere è necessario, per dirla con Cassazione Civile, Sezione lavoro, 27 aprile 2000, n. 5390, che: "a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
e) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura "ad hoc". Peraltro, l'interesse ad agire e a contraddire devono ritenersi ancora sussistenti quando, pur non essendovi più alcun contrasto nel merito e vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente o dal suo difensore munito di procura, non vi sia però accordo sulla regolazione delle spese processuali (Cass. civ., sez. lav., 25 febbraio 2000, n. 2180 e la stessa Cass. civ., sez. Iav., 27 aprile 2000, n. 5393 già citata). Orbene con l'intervenuto pagamento in corso di giudizio delle spettanze del lavoratore - ricorrente da parte dell' – convenuto, con espresso riconoscimento da CP_1 parte della difesa attorea, è venuto meno ogni contrasto in ordine all'oggetto della controversia (pagamento TFR), ma non in ordine alle spese processuali, giacché il procuratore di parte ricorrente e dell' terzo chiamato in causa hanno chiesto la CP_2 condanna in applicazione del principio della soccombenza virtuale. Va ricordato, in proposito, che la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Pertanto, circa la domanda di condanna al pagamento delle somme dette e delle spese di lite va, comunque, esaminato il merito del giudizio al fine di accertare anche la soccombenza virtuale
Ebbene, parte ricorrente, inizialmente dipendente a tempo determinato della Provincia di Terni, a far data 18.12.2000, venne posto in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio, per assumere l'incarico di direttore con più contratti individuali a tempo determinato presso l'ente Ato Umbria 2 (oggi uale
CP_2 successore a titolo universale) sino al luglio 2016, data di pensionamento, ricevendo a titolo di TFR una somma inferiore a quella spettante, essendo stato escluso dalla base di calcolo, utile ai fini della determinazione dell'ammontare del TFR, da parte dell'
CP_2 una parte della retribuzione ordinaria corrisposta durante il periodo del rapporto di lavoro, funditus dal 18.12.2000 al 30.11.2008, considerata erroneamente quale assegno ad personam, in violazione di quanto previsto dall'art.2120 c.c.. Tale errore è stato, tuttavia, emendato dall' ià con determina n.244 del
CP_2 28.06.2021 (cfr. all.to n.11 al ricorso) ed i nuovi conteggi, utili per calcolare la differenza spettante al ricorrente e conseguenzialmente liquidarla, sono stati trasmessi dall'
CP_2 all' in data 30.06.2021 (cfr. all.ti nn. 12 e 13 al ricorso). CP_1
3 Con mail del 30.9.2021 l' comunicava ad he il modello TFR2, che CP_1 CP_2 ha la funzione di dare impulso alla riliquidazione, avrebbe dovuto essere trasmesso solo successivamente alla rettifica contributiva che sarebbe stata effettuata da (cfr. all.to CP_1 n.8 alla memoria CP_2 A seguito di tali indicazioni, con nota prot. 9080 del 12.10.2021, CP_2 comunicava allo che la regolarizzazione contributiva avrebbe comportato il Parte_1 pagamento da parte del lavoratore della quota di sua spettanza pari ad € 5.540,13 (all.to n.9 memoria dallo stesso effettuato in data 14.12.2021 (all.to n.16 al ricorso). CP_2 Risulta documentalmente provato che a partire dal 30.5.2022 ollecitava CP_2 l' per la definizione della pratica relativa all'istante e poi con ulteriore mail del CP_1
7.9.2022 alla quale l' rispondeva comunicando che la pratica era in carico alla CP_1 Dott.ssa quindi, in data 26.9.2022, l' sollecitava nuovamente la Per_2 CP_2 definizione della pratica ed a tale sollecito seguiva un'ulteriore richiesta in data 3.10.2022 alla quale l' rispondeva comunicando che la Dott.ssa in quei giorni non era CP_1 Per_2 in servizio. A questi, seguivano ulteriori solleciti in data 2.11.2022, 7.11.2022 e 5.12.2022 rimasti senza esito (all.ti nn. 10, 11 e 12 memoria CP_2 L' ha replicato che per la risoluzione della pratica del ricorrente era stato CP_1 proposto un quesito per il tramite della Direzione regionale Entrate dell' , tuttavia, CP_5 solo in data 13/12/2022 (cfr. All.to n.9 alla memoria ) a cui è stata data risposta CP_1 pervenuta all' in data 17-11-2023 (notificata alla scrivente dalla D. R. Entrate in CP_5 data il 06-12-2023) nella quale si è precisato che sia la retribuzione ad personam che le retribuzioni di risultato non sono utili al calcolo del TFR. L' , viste le buste paga depositate, ha provveduto a verificare la determina CP_1 presentata dall' in merito alla quota del 20%, quota correttamente non ricompresa CP_2 nell'imponibile a base del calcolo del TFR, quindi, ha accertato che il conteggio effettuato dall' come rideterminazione del trattamento di fine rapporto, risultava corretto, di CP_2 qui la comunicazione della contribuzione ancora da versare, tempestivamente pagata all'Istituto dall' (cfr. modello F24 depositato in atti) ed infine, nelle more del CP_2 giudizio il pagamento della differenza spettante al ricorrente a titolo di TFR. Dalla documentazione versata in atti, e non contestata dalle parti in causa, emerge che, sebbene l'erroneità del calcolo della base imponibile sia riconducibile in prima battuta all' con l'esclusione, dal 2000 al 2008, di una parte della retribuzione, CP_2 erroneamente considerata “assegno ad personam” dalla base imponibile utile ai fini del calcolo del TFR, tuttavia, nonostante l' i sia tempestivamente attivato al fine di CP_2 emendare il proprio errore di calcolo e si sia dichiarato disponibile sin da subito al versamento della contribuzione mancante, inviando all' già a giugno 2022 la propria CP_1 determina di correzione con allegati i nuovi calcoli, risultati poi corretti, l' è rimasto CP_1 inerte sino al 31.12.2022, data di invio di quesito alla Direzione Regionale Entrate ed, anche quando ha ricevuto la risposta al quesito (6.12.2023), si è attivato fattivamente con l' solo in data 23.05.2024, in corso di causa, comunicando la chiusura CP_2 dell'istruttoria e richiedendo all' il versamento contributivo, prontamente CP_2 effettuato, come sopra evidenziato (cfr. mail del 23 e del 28 maggio 2024 in atti). E' evidente che l' si è attivato in maniera proficua, ai fini per cui è causa, CP_1 soltanto successivamente alla notifica del ricorso da parte del ricorrente – lavoratore, insistendo anche per la chiamata in causa dell' a cui, ad avviso di chi scrive, non CP_2 può imputarsi alcuna negligenza, posto che l'Ente si è attivato con l' a far data dal CP_1 lontano 2021, compulsando l'Istituto più e più volte ai fini di una celere definizione della questione in via stragiudiziale.
4 In sostanza, la parte ricorrente ha dovuto adire il giudice per far riconoscere la fondatezza delle proprie pretese ed affrontare i costi della difesa giudiziale fino alla data odierna, così come l' he, in seguito alla richiesta dell' di chiamata in causa, CP_2 CP_1 si è dovuto costituire in giudizio per dimostrare la non imputabilità alla propria condotta del ritardo nella liquidazione del corretto TFR al ricorrente da parte dell' . CP_1 Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività istruttoria, della semplicità delle questioni affrontate, del pregio dell'attività defensionale prestata e del decisum, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente antistatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida complessivamente in
€ 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 in favore dell' elle spese di lite che liquida complessivamente in € 1.800,00 CP_2 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge. Lì, 6 novembre 2025
Il giudice
EL LI
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa EL LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 186 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa DA
, elettivamente domiciliato in Perugia, via Baglioni n.24, Parte_1 presso lo studio del procuratore Avv. Patalini Luca che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE CONTRO
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Terni, Via Bramante n.13, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia Renzetti e EL Varani, in virtù di mandato generale alle liti a rogito Notaio di Roma del 22.03.2024 rep.37875 Persona_1
RESISTENTE
AUTORITÀ , con sede legale in Perugia, in via CP_2 Controparte_3 San Bartolomeo n. 79, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore Dott.
rappresentata e difesa, in forza di procura speciale estesa in calce CP_4 all'originale del presente atto, dall'avvocato Emilio Bagianti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, piazza Biordo Michelotti n. 1 TERZO CHIAMATO IN CAUSA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23 febbraio 2024 parte ricorrente conveniva davanti al Giudice del Lavoro di Terni l' chiedendo di: - accertare l'indennità di Trattamento CP_1 di Fine Rapporto spettante a per periodo in cui ha svolto l'incarico di Parte_1 direttore tecnico dell'Ente dapprima denominato ATO Umbria 2, poi ATI UMBRIA 4, infine dal 2013 - conseguentemente, di condannare il convenuto al CP_2 CP_1 pagamento della somma di Euro 24.723,86 nella somma maggiore o minore che verrà determinata anche sulla base della espletanda CTU, con vittoria delle spese di lite. Si costituiva l' eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso CP_1 per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. per le ragioni esposte in memoria;
- in subordine, sempre in via preliminare, chiedendo di autorizzare la chiamata in causa dell' utorità Umbria Rifiuti e Idrico), successore universale, ai sensi CP_2 degli artt. 1 6 e 18 della L.R. n. 11/2023, di tutti i rapporti giuridici facenti capo sia all'Autorità Umbria 2 sia all'Ambito Territoriale Integrato n. 4; - in ogni caso, nel merito, di rigettare la domanda di condanna dell' al pagamento della somma di euro CP_1 24.723,86 in quanto inammissibile in sede di accertamento tecnico preventivo e, in subordine, di respingerla nel merito in quanto non risulta versata la relativa contribuzione dall'Ente datore di lavoro, vinte le spese di lite.
Con riservata ordinanza dell'11.12.2024 veniva autorizzata la chiamata in causa dell' CP_2 Si costituiva l' ostenendo l'infondatezza della chiamata in causa da parte CP_2 dell' avendo l' dempiuto a tutte le richieste inoltrate dall' e chiedendo CP_1 CP_2 CP_1 il rigetto di tutte le avverse domande in quanto infondate con vittoria delle spese di lite.
Nelle more del giudizio e dopo alcuni rinvii al fine di tentare una soluzione bonaria della controversia, l' dava atto di aver provveduto alla riliquidazione della CP_1 prestazione in favore del ricorrente all'esito della sistemazione della situazione contributiva ai fini TFR e dell'invio del mod. TFR1 da parte di avvenuto in data CP_2 2.4.25, e di aver provveduto alla riliquidazione sulla base di un nuovo modello TFR che il datore di lavoro ha trasmesso con Pec n. .5800.19/05/2025.0248833, CP_2 CP_1 insistendo per la dichiarazione di cessata materia del contendere con compensazione integrale delle spese del giudizio.
All'udienza del 9.10.2025 i procuratori di parte ricorrente e dell' restavano CP_2 il consenso alla dichiarazione di cessata materia del contendere stante l'intervenuto pagamento della prestazione in favore del ricorrente da parte dell' , tuttavia, non CP_1 essendo intervenuto alcun accordo in punto di spese di lite chiedevano la decisione della controversia in base al principio della soccombenza virtuale.
Quindi sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza la causa è stata decisa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, posto che in corso di causa è intervenuto il pagamento da parte dell' di ogni spettanza richiesta CP_1 dal lavoratore ricorrente con il presente giudizio. Del resto, anche la difesa di parte ricorrente sia all'udienza del 9.10.2025 che nelle note conclusionali ha preso atto di tale pagamento, chiedendo solo di provvedere in ordine alle spese di lite non oggetto di accordo transattivo. La materia del contendere deve ritenersi cessata, e va dichiarata anche di ufficio, quando sia accetta la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire (Cass. civ., sez. lav., 27 aprile 2000, n. 5390; Cass. civ., sez. lav., 6 maggio 1998, n. 4583; Cass. civ., 21 aprile 1982, n. 2463). Infatti, tale declaratoria, non formando oggetto di una eccezione in senso stretto, può rilevarsi anche d'ufficio, senza che vi sia accordo fra le parti in merito a tale pronuncia, quando emerga dalle risultanze processuali ritualmente acquisite (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.8903 del 04/05/2016). Come è noto, l'interesse ad agire e l'interesse a contraddire ex art. 100 c.p.c. sono condizioni dell'azione che devono presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e dunque, a differenza dei presupposti processuali, devono sussistere al momento della pronuncia.
2 La loro esistenza deve essere accertata preliminarmente all'esame del merito e, se mancante, impone al giudice una pronuncia di mero rito. Orbene, per il venir meno dell'interesse ad agire e perché possa ritenersi cessata la materia del contendere è necessario, per dirla con Cassazione Civile, Sezione lavoro, 27 aprile 2000, n. 5390, che: "a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
e) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura "ad hoc". Peraltro, l'interesse ad agire e a contraddire devono ritenersi ancora sussistenti quando, pur non essendovi più alcun contrasto nel merito e vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente o dal suo difensore munito di procura, non vi sia però accordo sulla regolazione delle spese processuali (Cass. civ., sez. lav., 25 febbraio 2000, n. 2180 e la stessa Cass. civ., sez. Iav., 27 aprile 2000, n. 5393 già citata). Orbene con l'intervenuto pagamento in corso di giudizio delle spettanze del lavoratore - ricorrente da parte dell' – convenuto, con espresso riconoscimento da CP_1 parte della difesa attorea, è venuto meno ogni contrasto in ordine all'oggetto della controversia (pagamento TFR), ma non in ordine alle spese processuali, giacché il procuratore di parte ricorrente e dell' terzo chiamato in causa hanno chiesto la CP_2 condanna in applicazione del principio della soccombenza virtuale. Va ricordato, in proposito, che la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Pertanto, circa la domanda di condanna al pagamento delle somme dette e delle spese di lite va, comunque, esaminato il merito del giudizio al fine di accertare anche la soccombenza virtuale
Ebbene, parte ricorrente, inizialmente dipendente a tempo determinato della Provincia di Terni, a far data 18.12.2000, venne posto in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio, per assumere l'incarico di direttore con più contratti individuali a tempo determinato presso l'ente Ato Umbria 2 (oggi uale
CP_2 successore a titolo universale) sino al luglio 2016, data di pensionamento, ricevendo a titolo di TFR una somma inferiore a quella spettante, essendo stato escluso dalla base di calcolo, utile ai fini della determinazione dell'ammontare del TFR, da parte dell'
CP_2 una parte della retribuzione ordinaria corrisposta durante il periodo del rapporto di lavoro, funditus dal 18.12.2000 al 30.11.2008, considerata erroneamente quale assegno ad personam, in violazione di quanto previsto dall'art.2120 c.c.. Tale errore è stato, tuttavia, emendato dall' ià con determina n.244 del
CP_2 28.06.2021 (cfr. all.to n.11 al ricorso) ed i nuovi conteggi, utili per calcolare la differenza spettante al ricorrente e conseguenzialmente liquidarla, sono stati trasmessi dall'
CP_2 all' in data 30.06.2021 (cfr. all.ti nn. 12 e 13 al ricorso). CP_1
3 Con mail del 30.9.2021 l' comunicava ad he il modello TFR2, che CP_1 CP_2 ha la funzione di dare impulso alla riliquidazione, avrebbe dovuto essere trasmesso solo successivamente alla rettifica contributiva che sarebbe stata effettuata da (cfr. all.to CP_1 n.8 alla memoria CP_2 A seguito di tali indicazioni, con nota prot. 9080 del 12.10.2021, CP_2 comunicava allo che la regolarizzazione contributiva avrebbe comportato il Parte_1 pagamento da parte del lavoratore della quota di sua spettanza pari ad € 5.540,13 (all.to n.9 memoria dallo stesso effettuato in data 14.12.2021 (all.to n.16 al ricorso). CP_2 Risulta documentalmente provato che a partire dal 30.5.2022 ollecitava CP_2 l' per la definizione della pratica relativa all'istante e poi con ulteriore mail del CP_1
7.9.2022 alla quale l' rispondeva comunicando che la pratica era in carico alla CP_1 Dott.ssa quindi, in data 26.9.2022, l' sollecitava nuovamente la Per_2 CP_2 definizione della pratica ed a tale sollecito seguiva un'ulteriore richiesta in data 3.10.2022 alla quale l' rispondeva comunicando che la Dott.ssa in quei giorni non era CP_1 Per_2 in servizio. A questi, seguivano ulteriori solleciti in data 2.11.2022, 7.11.2022 e 5.12.2022 rimasti senza esito (all.ti nn. 10, 11 e 12 memoria CP_2 L' ha replicato che per la risoluzione della pratica del ricorrente era stato CP_1 proposto un quesito per il tramite della Direzione regionale Entrate dell' , tuttavia, CP_5 solo in data 13/12/2022 (cfr. All.to n.9 alla memoria ) a cui è stata data risposta CP_1 pervenuta all' in data 17-11-2023 (notificata alla scrivente dalla D. R. Entrate in CP_5 data il 06-12-2023) nella quale si è precisato che sia la retribuzione ad personam che le retribuzioni di risultato non sono utili al calcolo del TFR. L' , viste le buste paga depositate, ha provveduto a verificare la determina CP_1 presentata dall' in merito alla quota del 20%, quota correttamente non ricompresa CP_2 nell'imponibile a base del calcolo del TFR, quindi, ha accertato che il conteggio effettuato dall' come rideterminazione del trattamento di fine rapporto, risultava corretto, di CP_2 qui la comunicazione della contribuzione ancora da versare, tempestivamente pagata all'Istituto dall' (cfr. modello F24 depositato in atti) ed infine, nelle more del CP_2 giudizio il pagamento della differenza spettante al ricorrente a titolo di TFR. Dalla documentazione versata in atti, e non contestata dalle parti in causa, emerge che, sebbene l'erroneità del calcolo della base imponibile sia riconducibile in prima battuta all' con l'esclusione, dal 2000 al 2008, di una parte della retribuzione, CP_2 erroneamente considerata “assegno ad personam” dalla base imponibile utile ai fini del calcolo del TFR, tuttavia, nonostante l' i sia tempestivamente attivato al fine di CP_2 emendare il proprio errore di calcolo e si sia dichiarato disponibile sin da subito al versamento della contribuzione mancante, inviando all' già a giugno 2022 la propria CP_1 determina di correzione con allegati i nuovi calcoli, risultati poi corretti, l' è rimasto CP_1 inerte sino al 31.12.2022, data di invio di quesito alla Direzione Regionale Entrate ed, anche quando ha ricevuto la risposta al quesito (6.12.2023), si è attivato fattivamente con l' solo in data 23.05.2024, in corso di causa, comunicando la chiusura CP_2 dell'istruttoria e richiedendo all' il versamento contributivo, prontamente CP_2 effettuato, come sopra evidenziato (cfr. mail del 23 e del 28 maggio 2024 in atti). E' evidente che l' si è attivato in maniera proficua, ai fini per cui è causa, CP_1 soltanto successivamente alla notifica del ricorso da parte del ricorrente – lavoratore, insistendo anche per la chiamata in causa dell' a cui, ad avviso di chi scrive, non CP_2 può imputarsi alcuna negligenza, posto che l'Ente si è attivato con l' a far data dal CP_1 lontano 2021, compulsando l'Istituto più e più volte ai fini di una celere definizione della questione in via stragiudiziale.
4 In sostanza, la parte ricorrente ha dovuto adire il giudice per far riconoscere la fondatezza delle proprie pretese ed affrontare i costi della difesa giudiziale fino alla data odierna, così come l' he, in seguito alla richiesta dell' di chiamata in causa, CP_2 CP_1 si è dovuto costituire in giudizio per dimostrare la non imputabilità alla propria condotta del ritardo nella liquidazione del corretto TFR al ricorrente da parte dell' . CP_1 Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività istruttoria, della semplicità delle questioni affrontate, del pregio dell'attività defensionale prestata e del decisum, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente antistatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida complessivamente in
€ 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 in favore dell' elle spese di lite che liquida complessivamente in € 1.800,00 CP_2 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge. Lì, 6 novembre 2025
Il giudice
EL LI
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