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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/05/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 22.5.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 6435 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso Parte_1
dagli avv.ti Emiliano Martino e Giovanni Tortorelli e domiciliato presso il loro studio, sito in Fisciano, alla via Tenente Nastri n. 73
Ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t.;
[...]
Convenuta contumace
OGGETTO: Indennità per lavoro festivo infrasettimanale. 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato il 9.12.2024, , premesso di Parte_1
essere dipendente di ruolo dell' Controparte_2
, con la qualifica di infermiere professionale,
[...]
addetto alla sala operatoria generale del P.O. di , esponeva: CP_2
- che nel corso della sua attività lavorativa aveva sempre osservato un orario di lavoro di 36 ore settimanali ed a turni rotativi nelle 24 ore e ciò anche nei giorni festivi, civili e religiosi, infrasettimanali;
- che la contrattazione collettiva di settore e, in particolare, l'art. 9 del C.C.N.L.
del 20.09.2001, integrativo della Contrattazione Collettiva del 7.4.1999, poi riconfermato dall'art. 29, comma 6, del nuovo C.C.N.L. relativo al triennio
2016/2018, aveva stabilito il diritto dei dipendenti a godere del riposo nelle feste infrasettimanali o, in alternativa, alla monetarizzazione dell'attività svolta in quelle giornate;
- che sussisteva la piena compatibilità per il personale del comparto sanità tra l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 (oggi recepito dall'art. 86 del C.C.N.L. Comparto Sanità del 21.05.2018) e quella di cui all'art. 9 del CCNL 20.9.2001;
- che, infatti, quando le parti collettive avevano inteso stabilire l'incompatibilità
di talune indennità con altri emolumenti l'avevano fatto espressamente (art. 44,
commi 7 e 17 del C.C.N.L. 1.9.1995);
2 - che l'art. 9 del C.C.N.L. 20.9.2001 non conteneva alcun richiamo all'onnicomprensività, ma prescriveva l'attribuzione dell'indennità in misura fissa, a prescindere dai criteri fissati per il calcolo del lavoro straordinario festivo;
- che, quindi, i due trattamenti economici accessori erano tra loro cumulabili,
perché finalizzati a compensare disagi di natura diversa;
- che dal 25.10.2019 l' convenuta aveva Controparte_1
usufruito delle sue prestazioni lavorative (previste nei turni ordinari a scorrimento regolare), anche nella giornate festive civili e religiose infrasettimanali, ma le ore di lavoro riferibili a dette prestazioni non erano mai state a lui “compensate”;
- che la condotta della parte datoriale rappresentava una grave violazione dei principi che regolano il sinallagma contrattuale, essendosi tradotta in un ingiusto e immotivato arricchimento in suo danno;
- che, in ragione delle ore lavorative effettuate nelle giornate festive infrasettimanali, risultanti dalle marcature temporale aziendali, con riguardo al periodo compreso tra il 25.10.2019 e il 31.12.2022, egli aveva maturato il diritto di ottenere il relativo compenso aggiuntivo, da quantificarsi in € 4.807,92 (€
19,92 x 126 ore in straordinario diurno;
€ 22,98 x 100 ore in straordinario notturno);
- che, a partire dall'anno 2023, l' convenuta aveva Controparte_1
cominciato a retribuire regolarmente il lavoro festivo infrasettimanale espletato
3 dai dipendenti del settore, ma tale iniziativa non aveva interessato esso ricorrente;
- che, infatti, a nulla erano valse le svariate richieste di pagamento da lui indirizzate all Controparte_3
al fine di ottenere il pagamento delle predette spettanze
[...]
economiche.
Tanto premesso, adiva il giudice del Lavoro del Parte_1
Tribunale di Salerno affinché accertasse e dichiarasse il suo diritto ad ottenere il pagamento dell'attività lavorativa prestata nei giorni festivi infrasettimanali,
nell'arco temporale compreso tra il 25.10.2019 e il 31.12.2022, e, per l'effetto,
condannasse l convenuta al pagamento, in Controparte_1
suo favore, della somma lorda complessiva di € 4.807,92, ovvero di quella,
maggiore o minore, determinata in corso di causa, con accessori come per legge e con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento reso in data 12.12.2024 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Benchè ritualmente citata, l' Controparte_3
” non si costituiva in giudizio.
[...]
Indi, il giudice, ricevute le note di trattazione a firma del procuratore di parte ricorrente, decideva la controversia, dando comunicazione, per via telematica,
del dispositivo e della motivazione della presente sentenza, nel termine fissato dalla citata disposizione codicistica.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da è fondato e va, pertanto, accolto. Parte_1
Come già evidenziato nella parte espositiva, il ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere il pagamento delle spettanze economiche maturate a titolo di lavoro festivo infrasettimanale durante il suo rapporto di lavoro alle dipendenze dell' convenuta. Controparte_1
Dunque, per poter meglio esplicitare le ragioni della statuizione, va innanzitutto richiamata la normativa riferibile alla materia in esame e la giurisprudenza su di essa delineatasi nel corso del tempo.
I principali, anche se non esclusivi, referenti, in tal senso, vanno individuati nell'art. 20 del C.C.N.L. del 1° settembre 1995 e nell'art. 34 del C.C.N.L. del 7
aprile 1999.
Il primo, rubricato, “Riposo settimanale” prescrive: “1. Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dipendente è fissato in numero 52 all'anno,
indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.
Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato tra il dipendente e il dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio.
5 Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.
La festività nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.
Nei confronti dei soli dipendenti che, per assicurare il servizio prestano la loro opera durante la festività nazionale coincidente con la domenica, si applica la disposizione del comma 2”.
L'Art. 34 C.c.n.l. 7 aprile 1999 – “Lavoro straordinario” stabilisce, invece, che:
“1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile. Le parti si incontrano almeno tre volte l'anno per valutare le condizioni che ne hanno resa necessaria l'effettuazione.
Le aziende ed enti determinano le quote di risorse che in relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate ovvero previste per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale vanno assegnate alle articolazioni aziendali individuate dal d.lgs. 502 del 1992 (distretti, presidi ospedalieri, dipartimenti ecc.), sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'art. 4,
comma 2, punto XI. L'utilizzo delle risorse all'interno delle unità operative delle predette articolazioni aziendali è flessibile ma il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non potrà superare, per ciascun dipendente, n. 180 ore annuali.
6 limiti individuali del comma 3 potranno essere superati - in relazione ad esigenze particolari ed eccezionali - per non più del 5% del personale in servizio e, comunque, fino al limite massimo di n. 250 ore annuali.
Nella determinazione dei limiti individuali si tiene particolare conto: del richiamo in servizio per pronta disponibilità; della partecipazione a commissioni (ivi comprese quelle relative a pubblici concorsi indetti dall'azienda o ente) o altri organismi collegiali, ivi operanti nella sola ipotesi in cui non siano previsti specifici compensi;
dell'assistenza all'organizzazione di corsi di aggiornamento.
Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere compensate a domanda del dipendente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze del servizio, nel mese successivo.
La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro straordinario calcolata,
convenzionalmente, dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:
a) stipendio tabellare iniziale di livello in godimento;
b) indennità integrativa speciale (IIS), in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;
c) rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.
La maggiorazione di cui al comma 7 è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario
7 notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.
La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario dal 1° gennaio 1998
resta confermata nei valori spettanti al 31.12.1997. Successivamente è
adeguata secondo le decorrenze degli incrementi del trattamento tabellare iniziale.
Il fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è quello determinato ai sensi dell'art. 38, comma 1”.
Le regole così cristallizzate sono state, successivamente, riprese dall'art. 9 del
CCNL 20 settembre 2001 e ribadite dalla Contrattazione Collettiva di Categoria
afferente al triennio 2016 – 2018 che, all'art. 29, comma 6, recita: “l'attività
prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
Il suddetto art. 29, comma 6, è stato poi oggetto di interpretazione giurisprudenziale circa la sua portata applicativa.
In particolare, ad avviso dei Supremi Giudici di Legittimità – espressisi sull'esegesi della disposizione poc'anzi richiamata in base all'iter legislativo che ha condotto alla sua adozione – l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre
1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei
8 turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo,
ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre
2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
La disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera,
compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5); il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il
"diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva"; in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in
9 particolare il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III,
(Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire
8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno,
ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore"; il CCNL 7 aprile 1999,
art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma
7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8,
ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così
ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore
10 festivo"; infine con il CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile
1999, le parti collettive mediante l'art. 9, hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "ad integrazione di quanto previsto dal
CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività
prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo"; all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo,
quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa,
il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria, determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità; la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21
maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato
11 immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto,
con un minimo di 2 ore "); occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL
7.4.1999, hanno previsto all'art. 27, la possibilità di una riduzione dello stesso,
da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, la tesi secondo cui l'indennità
prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, non è
rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è
anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17); si è
aggiunto che la clausola contrattuale della quale gli originari ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i
12 dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44, si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che,
quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività; la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo (si veda,
per la ricostruzione illustrata, Cass. Civ., Sez. Lav., 24/01/2022, n. 2006 e, in senso conforme, la recente Cass. Civ., Sez. Lav., n. 1747 del 2023, nonché
13 Cass. Civ., Sez. Lav., n. 1505 del 2021, Cass. Civ., Sez. Lav., n. 6716 del 2021
e Cass. Civ., Sez. Lav., n. 33126 del 2021).
Dunque, alla luce dei principi esposti, l'indennità prevista dall'art. 44 è
pienamente compatibile e cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20 settembre 2001 – attuale art. 29, comma 6, del C.C.N.L. relativo al triennio 2016-2018.
Orbene, questo giudice, sulla scorta delle norme richiamate, nonché
dell'orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità delineatosi in materia, ritiene che il ricorrente vanti il pieno diritto a fruire dell'indennità per il lavoro festivo infrasettimanale nell'arco temporale rivendicato.
A tale conclusione è possibile giungere valorizzando, oltre che l'interpretazione del dato normativo, nei termini esposti, anche la prova documentale offerta dal ricorrente, cui non ha fatto seguito alcuna allegazione di segno contrario da parte dell' convenuta, rimasta contumace nel presente giudizio. CP_1
Assumono rilievo, in tal senso, i marcatori temporali denominati “Stampa
Cartellino”, nonché le buste paga, documenti, questi, dai quali è possibile evincere che le ore di servizio osservate dal ricorrente, nelle giornate festive infrasettimanali, durante il periodo rivendicato (dal 25.10.2019 al 31.12.2022),
non sono state regolarmente retribuite.
In ordine al quantum della pretesa azionata, può farsi senz'altro riferimento ai conteggi allegati all'atto introduttivo, che appaiono correttamente predisposti e risultano immuni da errori metodologici e/o di calcolo. 14 Logico corollario delle argomentazioni sin qui illustrate diviene, quindi,
l'accoglimento della domanda proposta da nei confronti Parte_1
dell' Controparte_1
”, cui consegue la condanna di quest'ultima al pagamento, in suo
[...]
favore delle somme rivendicate per la causale summenzionata.
In considerazione dell'ormai acclarato diritto alla cumulabilità dell'indennità
prevista dal predetto art. 44 con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 29, comma 6, del C.C.N.L. relativo al triennio 2016-
2018, le spese vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 6435 del ruolo generale lavoro dell'anno
2024, promosso da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' Controparte_1
convenuta a corrispondere a , a titolo di
[...] Parte_1
indennità per il lavoro festivo infrasettimanale svolto nel periodo compreso tra il 25.10.2019 e il 31.12.2022, l'importo di € 4.807,92, oltre agli accessori di legge con decorrenza dalla data di maturazione del credito fino al soddisfo;
15 2) condanna, altresì, la predetta al pagamento, in favore Controparte_1
del , delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 431,00, oltre Pt_1
maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Salerno, il 22.5.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno