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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 21/05/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile composta dai Sigg.: R. Gen. N. 945/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa RG n. 945/2021, promossa con atto di citazione notificato in data
16 settembre 2021 OGGETTO: d a mutuo (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
P.IVA_1 degli Avv.ti Elena Poma e Alberto Petitpierre del Foro di Brescia
APPELLANTE
c o n t r o
C.F. ); Controparte_1 C.F._2
C.F. ); Parte_2 C.F._3
(C.F. ); Parte_3 C.F._4
tutte con il patrocinio degli Avv.ti Carlo Alberto Giovanardi, Paola
Figliodoni, Michele Falzone e Giacomo De Franceschi, del Foro di Milano
APPELLATE
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Voglia l'ill.ma Corte adita, contrariis rejectis, riformare l'impugnata ordinanza e per gli effetti:
- nel merito: anche in riforma dell'ordinanza oggi opposta, dichiarare tenute
e condannare le signore e e Parte_3 CP_1 [...]
in solido tra loro al pagamento della somma di euro 516.623,20 Parte_2 in sorte capitale oltre ad euro 495.618,57 in conto interessi (oltre quelli maturati e maturandi dal 10 settembre 2021), ovvero quell'altra veriore misura che sarà ritenuta di giustizia all'esito del presente giudizio;
- dichiarare tenute e condannare le signore e Parte_3 CP_1
e in solido tra loro al pagamento della somma di euro Parte_2
14.144,00 a titolo di rifusione delle spese di primo grado del giudizio, oltre alla liquidanda tassa di registro;
- con vittoria di spese ed onorari di causa.
Delle appellate
Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione - anche istruttoria - e previa ogni più opportuna declaratoria sia di rito sia di merito,
IN VIA PRELIMINARE,
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla signora
[...] avverso l'ordinanza n. 4179/2021, emessa dal Tribunale di Parte_1
Brescia in data 19 luglio 2021 e comunicata in data 22 luglio 2021, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., per violazione dei requisiti prescritti dalla citata norma, per i motivi esposti nella comparsa di risposta depositata in data 31 dicembre 2021 e nei successivi scritti difensivi delle esponenti e, per l'effetto, confermare integralmente l'ordinanza n. 4179/2021 emessa dal Tribunale di
Brescia in data 19 luglio 2021 e comunicata in data 22 luglio 2021;
NEL MERITO,
-respingere l'appello e le domande proposte dalla signora Parte_1
in quanto infondati per le ragioni di fatto e di diritto dedotte nella comparsa di risposta depositata in data 31 dicembre 2021 e nei successivi scritti difensivi delle esponenti, oltre che per gli ulteriori motivi dedotti nel giudizio di primo grado e già accolti dalla ordinanza n. 4179/2021 sopra richiamata
e comunque riproposti nel presente giudizio e, per l'effetto, confermare le statuizioni dell'ordinanza n. 4179/2021 emessa dal Tribunale di Brescia in data 19 luglio 2021 e comunicata in data 22 luglio 2021;
IN OGNI CASO,
-condannare la signora alla rifusione, in favore delle Parte_1 signore e delle Pt_1 Controparte_1 Parte_2 Parte_3
spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15%.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la signora chiedeva la Parte_1
condanna della sorella, e delle nipoti, Parte_3 CP_1
e al pagamento della “somma di Euro
[...] Parte_2
1.320.112,28, oltre interessi convenzionali ex art. 1283 c.c. al 12% dalla domanda al saldo”, quale importo dovuto in forza del mutuo loro concesso e documentato dalla scrittura privata del 3 gennaio 1994.
Rappresentava che, in tale data, e Parte_3 Controparte_1
avevano sottoscritto una dichiarazione con la quale Parte_2 davano atto di aver ricevuto dalla signora la somma di € Parte_1
516.623,20 (all'epoca, 1.000.322.000 lire) a titolo di prestito, al tasso di interesse annuale del 12%; con tale scrittura, tra l'altro, le tre debitrici si erano impegnate alla restituzione di quanto dovuto alla mutuante a semplice ed informale sua richiesta, con il solo limite del preavviso di 15 giorni.
Esponeva, infine, che in considerazione del legame esistente non era stato pattuito alcun termine per la restituzione del prestito.
La ricorrente deduceva, inoltre, che, da sempre, aveva prestato denaro e garanzie a favore dei propri familiari;
nell'anno 1999, si sarebbe vista ipotecare tutti i beni immobili di cui era proprietaria “per aver garantito con fideiussione personale alcuni debiti della società di un nipote”;, per
“riscattare almeno la propria casa e non avendo altre disponibilità”, si sarebbe quindi rivolta alla sorella, e alle nipoti, e Parte_3 Pt_2
“alle quali, a partire dagli anni '80 e fino ai primi Controparte_1 anni '90 aveva prestato ingenti somme di denaro”.
Con riguardo alle somme mutuate oggetto di causa, la ricorrente rappresentava che, tra il 16 aprile 1999 e il 12 dicembre 2011, le debitrici avevano versato 21 acconti alla ricorrente per complessivi 813.980,30 euro.
Al riguardo precisava che la resistente aveva redatto di Parte_2 suo pugno l'elenco dei debiti eseguiti ma tale elenco, pur contenendo tutti i pagamenti effettuati, non veniva riconosciuto dalla ricorrente, in quanto comprensivo anche di pagamenti destinati ad altri soggetti.
La ricorrente chiedeva, quindi, la condanna delle resistenti al pagamento del capitale e degli interessi residui per complessivi euro 1.320.112,28, oltre agli interessi convenzionali al 12% dalla domanda al saldo.
Le resistenti si costituivano, eccependo, innanzitutto, la mancata prova della consegna della somma mutuata e negando di aver ricevuto la somma in questione.
Rappresentavano che la ricorrente, tra gli anni 80' e i primi anni 90', aveva effettuato alcuni prestiti a favore dei familiari, tra cui le resistenti medesime,
e che i pagamenti effettuati da queste erano stati fatti proprio per estinguere tali diversi prestiti.
Eccepivano, inoltre, la nullità del contratto di mutuo per violazione dell'art. 1283 c.c..
Eccepivano, infine, la prescrizione del diritto alla restituzione sia del capitale che degli interessi.
All'udienza del 9 giugno 2021, il Tribunale tratteneva la causa in decisione.
Il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 19 luglio 2021, rigettava la domanda formulata dalla ricorrente, condannandola alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale riteneva, innanzitutto, che fosse provata la conclusione del contratto di mutuo, come pure l'avvenuta traditio. Ed infatti, faceva presente che “la domanda dell'attrice trova il proprio fondamento nella scrittura privata datata 3.1.94, sottoscritta dalle tre resistenti, le cui sottoscrizioni non sono state da queste neppure disconosciute” e che nel documento poteva leggersi “….dichiarano di ricevere a titolo di prestito dalla sig.
[...]
la somma di £. 1.322.000 (diconsi Parte_1
unmiliardotrecentoventiduemilalire) al tasso del 12% posticipato”.
Aggiungeva, infine, che le resistenti, pur contestando di aver ricevuto il denaro, non avevano “fornito alcuna spiegazione, in fatto, in merito alla sottoscrizione della predetta scrittura ed al suo inequivocabile contenuto”. Il
Tribunale, nelle premesse, riteneva che non fosse stato contestato che il resoconto prodotto dalla ricorrente fosse stato redatto da Parte_3
Il Tribunale riteneva, inoltre, infondata l'eccezione di nullità del contratto di mutuo oggetto di causa, in ragione della prevista capitalizzazione degli interessi. Riteneva, infatti, che le resistenti non avevano fornito prova che senza la clausola in questione il contratto non sarebbe stato concluso.
Il Tribunale riteneva, invece, fondata l'eccezione di prescrizione.
Il Tribunale faceva, innanzitutto, presente che “la prescrizione del diritto alla restituzione della somma mutuata, in assenza di termine pattuito, decorre dalla stipula del mutuo” e che, per ritenere sussistente il riconoscimento del diritto ai sensi dell'art. 2944 c.c., esso deve essere
“univoco, nel senso che promani da un atto o fatto incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto rispetto al quale la prescrizione ha già iniziato il suo decorso”. Secondo il Tribunale era, quindi, onere della parte che allega l'intervenuta interruzione della prescrizione, quello di provarla “in tutti i suoi elementi costitutivi ed anche quando questa derivi da un preteso riconoscimento del debito”. Affermava, in particolare, che tale prova non sarebbe stata raggiunta poiché l'elenco prodotto da parte ricorrente avrebbe compreso anche “non meglio precisati ulteriori versamenti non destinati alla ricorrente”, e ciò anche in considerazione della contestazione, da parte delle resistenti, in ordine alla causale dei vari pagamenti annotati.
Concludeva affermando, infine, “l'assoluta genericità della missiva inviata da il 4.9.2019 (doc. 7), a distanza di quasi sette anni da Parte_1
quello che, a dire della stessa, sarebbe stato l'ultimo pagamento effettuato, nella quale è contenuto il solo riferimento al “prestito” del 3.1.1994 senza alcun richiamo ai pagamenti già ricevuti né al residuo dovuto”.
Con atto di citazione notificato il 16 settembre 2021, Parte_1
promuoveva appello, affidandosi a quattro motivi e riservandosi di deferire il giuramento decisorio alle parti appellate.
Si costituivano ritualmente le appellanti eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e nel merito il suo rigetto.
Parte appellante, con le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in relazione all'udienza del 23.2.2022, chiedeva che venisse autorizzato il deferimento del giuramento dell'appellata signora con Parte_2 la seguente formulazione: 1) “giuro e giurando affermo essere vero che mia zia ha concesso a me, a mia madre, Parte_1 [...]
ed a mia sorella , un solo prestito, quello del 3 Parte_3 Parte_4 gennaio 1994”; 2) “giuro e giurando affermo essere vero che nel resoconto prodotto che mi viene rammostrato (doc. 2 ricorso 702 bis c.p.c.), ho riportato tra le altre operazioni, alcuni dei pagamenti che facemmo a mia zia, a seguito del prestito che del 3 gennaio del 1994”; Parte_1
3) “giuro e giurando affermo essere vero che il versamento di 94.000,00 che abbiamo fatto a fine 2011 era per la restituzione del debito del 3 gennaio
1994”.
La Corte, instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 16.3.2022, dichiarava inammissibile il giuramento decisorio deferito, ritenendo da un lato che fosse fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa delle appellate in ragione del fatto che le note scritte con cui il giuramento era stato deferito, non erano state sottoscritte dalla parte personalmente senza che i difensori fossero muniti di procura speciale e dall'altro che i capitoli, così come formulati, “sia singolarmente sia complessivamente considerati”, fossero privi del requisito della decisorietà anche in ragione della mancata puntualità con cui le circostanze erano state riportate.
La Corte rinviava, quindi, la causa all'udienza del 18 dicembre 2024 per la precisazione delle conclusioni.
A tale udienza, le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e la
Corte poneva la causa in decisione, assegnando i termini per le comparse e le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante fa, innanzitutto, presente che non è provato che i pagamenti di cui al rendiconto prodotto si riferissero a debiti preesistenti e comunque diversi da quello dedotto in causa.
Con il primo motivo, lamenta, quindi, la contraddittorietà e illogicità dell'ordinanza impugnata. Al riguardo rappresentava che, nella lista predisposta da , sono riportati sia pagamenti riferibili al Parte_2
prestito del 1994 sia altri pagamenti non destinati all'appellante e non se ne potrebbe chiedere la ragione proprio a quest'ultima.
Con il secondo motivo, rappresenta che “i pagamenti riportati nel rendiconto agli atti, nella misura in cui sono stati imputati dall'esponente al rapporto oggetto di causa, non possono che essere considerati acconti sul maggior credito oggetto di mutuo”.
Con il terzo motivo, censura il capo della sentenza con cui è stata ritenuta la prescrizione del diritto fatto valere. Al riguardo evidenzia che il pagamento parziale del debito vale come interruzione della prescrizione e che, se vi fossero stati altri rapporti, le debitrici avrebbero avuto l'interesse a specificarlo, visto che quello di cui è causa era non garantito ed estremamente oneroso.
Rappresenta che il rendiconto sottoscritto da tenuto conto Parte_2 dei rapporti familiari, fornisce prova dell'adempimento dell'obbligazione dei pagamenti degli acconti e ciò dovrebbe escludere la presunta inerzia della creditrice, ritenuta dal Tribunale.
In ordine logico, occorre partire dall'esame dell'ultimo motivo.
Va innanzitutto ricordato che la prescrizione del credito decorre anche quando il relativo diritto non sia ancora esigibile per la mancata fissazione del tempo dell'adempimento, da stabilirsi per accordo delle parti, potendo in tal caso il creditore comunque ricorrere al giudice per la fissazione del termine, ai sensi dell'art. 1183, comma terzo, cod. civ., con la conseguenza che, in tal caso, è impossibile configurare un impedimento giuridico all'esercizio del diritto, il quale soltanto impedisce il decorso della prescrizione. Sez. 3, Sentenza n. 14345 del 19/06/2009 (Rv. 608529 -
01). Va tenuto presente che, in applicazione del principio anzidetto la S.C. ha ritenuto che, stipulato un contratto di mutuo senza fissazione del termine per la restituzione, la prescrizione del diritto del mutuante decorreva dalla data stessa dalla stipula, perché a partire da tale data il mutuante aveva la facoltà di richiedere la fissazione del termine di adempimento con la speciale azione di cui all'art. 1817 cod.civ. Nel nostro caso è pacifico che il mutuo, stipulato nel 1994, fosse privo del termine per la restituzione da parte delle mutuatarie. La prescrizione decorreva, quindi dalla stipula.
Parte appellante sostiene che, dai pagamenti risultanti dal resoconto attribuito a di cui l'ultimo è del 2011, risulterebbe il pagamento Parte_2
parziale del debito e, quindi, il suo riconoscimento, ai sensi dell'art. 2944
c.c., da parte delle appellate.
Ciò posto, va, innanzitutto, premesso che perché possa ritenersi sussistente il riconoscimento del diritto previsto dall'art. 2944 c.c., quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione, non sono richieste formule speciali o particolari, essendo sufficiente che esso risulti univoco, nel senso che promani da un atto o fatto incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto rispetto al quale la prescrizione ha già iniziato il suo decorso.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13897 del 06/07/2020 (Rv. 658726 - 01).
L'onere della prova circa l'avvenuto effetto interruttivo incombe ovviamente sul creditore, in quanto si tratta di eccezione dallo stesso proposta.
Sotto questo profilo, come correttamente ritenuto dal Tribunale, l'appellante non ha, innanzitutto, provato che le somme indicate nel resoconto di cui al documento 2 fossero riferiti alla restituzione della somma mutuata nel 1994.
Ed infatti da un lato le appellate hanno contestato che si trattasse di pagamenti parziali del debito oggetto di causa e dall'altro la stessa appellante ha affermato che parte delle somme indicate nel resoconto erano riferiti al pagamento di altri soggetti.
Non è, quindi, in alcun modo possibile ritenere che i pagamenti risultanti dall'elenco fossero acconti versati dalle appellate in ordine alla restituzione della somma mutuata oggetto di causa.
Anche a prescindere da tale considerazione, va comunque tenuto presente che il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere la prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può quindi anche essere tacito e rinvenibile in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Pertanto, il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7820 del 27/03/2017 (Rv. 644603 - 01).
Ebbene, nel nostro caso, l'elenco prodotto da parte appellante e privo di sottoscrizione riporta le seguenti diciture “resoconto: Dati a Parte_1
” seguito da 25 pagamenti dal 1.3.95 al 12.12.2011 (per esempio “il
[...]
14.03.2005: €52.000” e così via). Nello stesso elenco è poi riportata la seguente dicitura: Resoconto Baia di Luna: il 14.09.2010:€90.000,00
(rimanenza con assegni non incassati). Segue quindi il “resoconto su c.c. di
” con l'indicazione di 7 date con relativa somma di denaro Parte_2
( per esempio “il 18.3.2008: €60.000,00” con l'indicazione della somma complessiva “+ altri versamenti”
Limitando l'esame ai pagamenti riferiti a gli stessi sono Parte_1
privi dell'annotazione che si tratta di acconti. Essi non contengono, quindi, un implicito riconoscimento di debito né sono incompatibili con la volontà di disconoscerlo. Ed infatti il pagamento parziale non è di per sé caratterizzato da questa obiettiva incompatibilità con la volontà di disconoscimento dell'altrui diritto Cass.
Sez. L, Sentenza n. 11808 del 29/11/1993 (Rv. 484537 - 01). Né l'appellante ha indicato con chiarezza le circostanze che dovrebbero attribuire ai pagamenti in questione una tale connotazione in relazione al contesto delle circostanze in cui si collocano.
Il motivo è, quindi, infondato e il suo rigetto ha carattere assorbente rispetto agli altri.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri minimi di liquidazione di cui al D.M.
n. 55/2014 e succ. modd per tutte le fasi processuali, in ragione della non complessità della causa ed in relazione allo scaglione € 1,000,001 a € 2.000.000,00.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Brescia ordinanza del
19 luglio 2021, emessa nel procedimento 1834/2020.
Condanna parte appellante al pagamento in favore delle appellate delle spese del grado, che liquida in € 3.709,00 per la “fase di studio”, € 2.157,00 per la fase di introduttiva, € 4.969,00 per la fase istruttoria e trattazione ed €
6.167,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile composta dai Sigg.: R. Gen. N. 945/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa RG n. 945/2021, promossa con atto di citazione notificato in data
16 settembre 2021 OGGETTO: d a mutuo (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
P.IVA_1 degli Avv.ti Elena Poma e Alberto Petitpierre del Foro di Brescia
APPELLANTE
c o n t r o
C.F. ); Controparte_1 C.F._2
C.F. ); Parte_2 C.F._3
(C.F. ); Parte_3 C.F._4
tutte con il patrocinio degli Avv.ti Carlo Alberto Giovanardi, Paola
Figliodoni, Michele Falzone e Giacomo De Franceschi, del Foro di Milano
APPELLATE
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Voglia l'ill.ma Corte adita, contrariis rejectis, riformare l'impugnata ordinanza e per gli effetti:
- nel merito: anche in riforma dell'ordinanza oggi opposta, dichiarare tenute
e condannare le signore e e Parte_3 CP_1 [...]
in solido tra loro al pagamento della somma di euro 516.623,20 Parte_2 in sorte capitale oltre ad euro 495.618,57 in conto interessi (oltre quelli maturati e maturandi dal 10 settembre 2021), ovvero quell'altra veriore misura che sarà ritenuta di giustizia all'esito del presente giudizio;
- dichiarare tenute e condannare le signore e Parte_3 CP_1
e in solido tra loro al pagamento della somma di euro Parte_2
14.144,00 a titolo di rifusione delle spese di primo grado del giudizio, oltre alla liquidanda tassa di registro;
- con vittoria di spese ed onorari di causa.
Delle appellate
Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione - anche istruttoria - e previa ogni più opportuna declaratoria sia di rito sia di merito,
IN VIA PRELIMINARE,
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla signora
[...] avverso l'ordinanza n. 4179/2021, emessa dal Tribunale di Parte_1
Brescia in data 19 luglio 2021 e comunicata in data 22 luglio 2021, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., per violazione dei requisiti prescritti dalla citata norma, per i motivi esposti nella comparsa di risposta depositata in data 31 dicembre 2021 e nei successivi scritti difensivi delle esponenti e, per l'effetto, confermare integralmente l'ordinanza n. 4179/2021 emessa dal Tribunale di
Brescia in data 19 luglio 2021 e comunicata in data 22 luglio 2021;
NEL MERITO,
-respingere l'appello e le domande proposte dalla signora Parte_1
in quanto infondati per le ragioni di fatto e di diritto dedotte nella comparsa di risposta depositata in data 31 dicembre 2021 e nei successivi scritti difensivi delle esponenti, oltre che per gli ulteriori motivi dedotti nel giudizio di primo grado e già accolti dalla ordinanza n. 4179/2021 sopra richiamata
e comunque riproposti nel presente giudizio e, per l'effetto, confermare le statuizioni dell'ordinanza n. 4179/2021 emessa dal Tribunale di Brescia in data 19 luglio 2021 e comunicata in data 22 luglio 2021;
IN OGNI CASO,
-condannare la signora alla rifusione, in favore delle Parte_1 signore e delle Pt_1 Controparte_1 Parte_2 Parte_3
spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15%.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la signora chiedeva la Parte_1
condanna della sorella, e delle nipoti, Parte_3 CP_1
e al pagamento della “somma di Euro
[...] Parte_2
1.320.112,28, oltre interessi convenzionali ex art. 1283 c.c. al 12% dalla domanda al saldo”, quale importo dovuto in forza del mutuo loro concesso e documentato dalla scrittura privata del 3 gennaio 1994.
Rappresentava che, in tale data, e Parte_3 Controparte_1
avevano sottoscritto una dichiarazione con la quale Parte_2 davano atto di aver ricevuto dalla signora la somma di € Parte_1
516.623,20 (all'epoca, 1.000.322.000 lire) a titolo di prestito, al tasso di interesse annuale del 12%; con tale scrittura, tra l'altro, le tre debitrici si erano impegnate alla restituzione di quanto dovuto alla mutuante a semplice ed informale sua richiesta, con il solo limite del preavviso di 15 giorni.
Esponeva, infine, che in considerazione del legame esistente non era stato pattuito alcun termine per la restituzione del prestito.
La ricorrente deduceva, inoltre, che, da sempre, aveva prestato denaro e garanzie a favore dei propri familiari;
nell'anno 1999, si sarebbe vista ipotecare tutti i beni immobili di cui era proprietaria “per aver garantito con fideiussione personale alcuni debiti della società di un nipote”;, per
“riscattare almeno la propria casa e non avendo altre disponibilità”, si sarebbe quindi rivolta alla sorella, e alle nipoti, e Parte_3 Pt_2
“alle quali, a partire dagli anni '80 e fino ai primi Controparte_1 anni '90 aveva prestato ingenti somme di denaro”.
Con riguardo alle somme mutuate oggetto di causa, la ricorrente rappresentava che, tra il 16 aprile 1999 e il 12 dicembre 2011, le debitrici avevano versato 21 acconti alla ricorrente per complessivi 813.980,30 euro.
Al riguardo precisava che la resistente aveva redatto di Parte_2 suo pugno l'elenco dei debiti eseguiti ma tale elenco, pur contenendo tutti i pagamenti effettuati, non veniva riconosciuto dalla ricorrente, in quanto comprensivo anche di pagamenti destinati ad altri soggetti.
La ricorrente chiedeva, quindi, la condanna delle resistenti al pagamento del capitale e degli interessi residui per complessivi euro 1.320.112,28, oltre agli interessi convenzionali al 12% dalla domanda al saldo.
Le resistenti si costituivano, eccependo, innanzitutto, la mancata prova della consegna della somma mutuata e negando di aver ricevuto la somma in questione.
Rappresentavano che la ricorrente, tra gli anni 80' e i primi anni 90', aveva effettuato alcuni prestiti a favore dei familiari, tra cui le resistenti medesime,
e che i pagamenti effettuati da queste erano stati fatti proprio per estinguere tali diversi prestiti.
Eccepivano, inoltre, la nullità del contratto di mutuo per violazione dell'art. 1283 c.c..
Eccepivano, infine, la prescrizione del diritto alla restituzione sia del capitale che degli interessi.
All'udienza del 9 giugno 2021, il Tribunale tratteneva la causa in decisione.
Il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 19 luglio 2021, rigettava la domanda formulata dalla ricorrente, condannandola alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale riteneva, innanzitutto, che fosse provata la conclusione del contratto di mutuo, come pure l'avvenuta traditio. Ed infatti, faceva presente che “la domanda dell'attrice trova il proprio fondamento nella scrittura privata datata 3.1.94, sottoscritta dalle tre resistenti, le cui sottoscrizioni non sono state da queste neppure disconosciute” e che nel documento poteva leggersi “….dichiarano di ricevere a titolo di prestito dalla sig.
[...]
la somma di £. 1.322.000 (diconsi Parte_1
unmiliardotrecentoventiduemilalire) al tasso del 12% posticipato”.
Aggiungeva, infine, che le resistenti, pur contestando di aver ricevuto il denaro, non avevano “fornito alcuna spiegazione, in fatto, in merito alla sottoscrizione della predetta scrittura ed al suo inequivocabile contenuto”. Il
Tribunale, nelle premesse, riteneva che non fosse stato contestato che il resoconto prodotto dalla ricorrente fosse stato redatto da Parte_3
Il Tribunale riteneva, inoltre, infondata l'eccezione di nullità del contratto di mutuo oggetto di causa, in ragione della prevista capitalizzazione degli interessi. Riteneva, infatti, che le resistenti non avevano fornito prova che senza la clausola in questione il contratto non sarebbe stato concluso.
Il Tribunale riteneva, invece, fondata l'eccezione di prescrizione.
Il Tribunale faceva, innanzitutto, presente che “la prescrizione del diritto alla restituzione della somma mutuata, in assenza di termine pattuito, decorre dalla stipula del mutuo” e che, per ritenere sussistente il riconoscimento del diritto ai sensi dell'art. 2944 c.c., esso deve essere
“univoco, nel senso che promani da un atto o fatto incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto rispetto al quale la prescrizione ha già iniziato il suo decorso”. Secondo il Tribunale era, quindi, onere della parte che allega l'intervenuta interruzione della prescrizione, quello di provarla “in tutti i suoi elementi costitutivi ed anche quando questa derivi da un preteso riconoscimento del debito”. Affermava, in particolare, che tale prova non sarebbe stata raggiunta poiché l'elenco prodotto da parte ricorrente avrebbe compreso anche “non meglio precisati ulteriori versamenti non destinati alla ricorrente”, e ciò anche in considerazione della contestazione, da parte delle resistenti, in ordine alla causale dei vari pagamenti annotati.
Concludeva affermando, infine, “l'assoluta genericità della missiva inviata da il 4.9.2019 (doc. 7), a distanza di quasi sette anni da Parte_1
quello che, a dire della stessa, sarebbe stato l'ultimo pagamento effettuato, nella quale è contenuto il solo riferimento al “prestito” del 3.1.1994 senza alcun richiamo ai pagamenti già ricevuti né al residuo dovuto”.
Con atto di citazione notificato il 16 settembre 2021, Parte_1
promuoveva appello, affidandosi a quattro motivi e riservandosi di deferire il giuramento decisorio alle parti appellate.
Si costituivano ritualmente le appellanti eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e nel merito il suo rigetto.
Parte appellante, con le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in relazione all'udienza del 23.2.2022, chiedeva che venisse autorizzato il deferimento del giuramento dell'appellata signora con Parte_2 la seguente formulazione: 1) “giuro e giurando affermo essere vero che mia zia ha concesso a me, a mia madre, Parte_1 [...]
ed a mia sorella , un solo prestito, quello del 3 Parte_3 Parte_4 gennaio 1994”; 2) “giuro e giurando affermo essere vero che nel resoconto prodotto che mi viene rammostrato (doc. 2 ricorso 702 bis c.p.c.), ho riportato tra le altre operazioni, alcuni dei pagamenti che facemmo a mia zia, a seguito del prestito che del 3 gennaio del 1994”; Parte_1
3) “giuro e giurando affermo essere vero che il versamento di 94.000,00 che abbiamo fatto a fine 2011 era per la restituzione del debito del 3 gennaio
1994”.
La Corte, instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 16.3.2022, dichiarava inammissibile il giuramento decisorio deferito, ritenendo da un lato che fosse fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa delle appellate in ragione del fatto che le note scritte con cui il giuramento era stato deferito, non erano state sottoscritte dalla parte personalmente senza che i difensori fossero muniti di procura speciale e dall'altro che i capitoli, così come formulati, “sia singolarmente sia complessivamente considerati”, fossero privi del requisito della decisorietà anche in ragione della mancata puntualità con cui le circostanze erano state riportate.
La Corte rinviava, quindi, la causa all'udienza del 18 dicembre 2024 per la precisazione delle conclusioni.
A tale udienza, le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e la
Corte poneva la causa in decisione, assegnando i termini per le comparse e le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante fa, innanzitutto, presente che non è provato che i pagamenti di cui al rendiconto prodotto si riferissero a debiti preesistenti e comunque diversi da quello dedotto in causa.
Con il primo motivo, lamenta, quindi, la contraddittorietà e illogicità dell'ordinanza impugnata. Al riguardo rappresentava che, nella lista predisposta da , sono riportati sia pagamenti riferibili al Parte_2
prestito del 1994 sia altri pagamenti non destinati all'appellante e non se ne potrebbe chiedere la ragione proprio a quest'ultima.
Con il secondo motivo, rappresenta che “i pagamenti riportati nel rendiconto agli atti, nella misura in cui sono stati imputati dall'esponente al rapporto oggetto di causa, non possono che essere considerati acconti sul maggior credito oggetto di mutuo”.
Con il terzo motivo, censura il capo della sentenza con cui è stata ritenuta la prescrizione del diritto fatto valere. Al riguardo evidenzia che il pagamento parziale del debito vale come interruzione della prescrizione e che, se vi fossero stati altri rapporti, le debitrici avrebbero avuto l'interesse a specificarlo, visto che quello di cui è causa era non garantito ed estremamente oneroso.
Rappresenta che il rendiconto sottoscritto da tenuto conto Parte_2 dei rapporti familiari, fornisce prova dell'adempimento dell'obbligazione dei pagamenti degli acconti e ciò dovrebbe escludere la presunta inerzia della creditrice, ritenuta dal Tribunale.
In ordine logico, occorre partire dall'esame dell'ultimo motivo.
Va innanzitutto ricordato che la prescrizione del credito decorre anche quando il relativo diritto non sia ancora esigibile per la mancata fissazione del tempo dell'adempimento, da stabilirsi per accordo delle parti, potendo in tal caso il creditore comunque ricorrere al giudice per la fissazione del termine, ai sensi dell'art. 1183, comma terzo, cod. civ., con la conseguenza che, in tal caso, è impossibile configurare un impedimento giuridico all'esercizio del diritto, il quale soltanto impedisce il decorso della prescrizione. Sez. 3, Sentenza n. 14345 del 19/06/2009 (Rv. 608529 -
01). Va tenuto presente che, in applicazione del principio anzidetto la S.C. ha ritenuto che, stipulato un contratto di mutuo senza fissazione del termine per la restituzione, la prescrizione del diritto del mutuante decorreva dalla data stessa dalla stipula, perché a partire da tale data il mutuante aveva la facoltà di richiedere la fissazione del termine di adempimento con la speciale azione di cui all'art. 1817 cod.civ. Nel nostro caso è pacifico che il mutuo, stipulato nel 1994, fosse privo del termine per la restituzione da parte delle mutuatarie. La prescrizione decorreva, quindi dalla stipula.
Parte appellante sostiene che, dai pagamenti risultanti dal resoconto attribuito a di cui l'ultimo è del 2011, risulterebbe il pagamento Parte_2
parziale del debito e, quindi, il suo riconoscimento, ai sensi dell'art. 2944
c.c., da parte delle appellate.
Ciò posto, va, innanzitutto, premesso che perché possa ritenersi sussistente il riconoscimento del diritto previsto dall'art. 2944 c.c., quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione, non sono richieste formule speciali o particolari, essendo sufficiente che esso risulti univoco, nel senso che promani da un atto o fatto incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto rispetto al quale la prescrizione ha già iniziato il suo decorso.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13897 del 06/07/2020 (Rv. 658726 - 01).
L'onere della prova circa l'avvenuto effetto interruttivo incombe ovviamente sul creditore, in quanto si tratta di eccezione dallo stesso proposta.
Sotto questo profilo, come correttamente ritenuto dal Tribunale, l'appellante non ha, innanzitutto, provato che le somme indicate nel resoconto di cui al documento 2 fossero riferiti alla restituzione della somma mutuata nel 1994.
Ed infatti da un lato le appellate hanno contestato che si trattasse di pagamenti parziali del debito oggetto di causa e dall'altro la stessa appellante ha affermato che parte delle somme indicate nel resoconto erano riferiti al pagamento di altri soggetti.
Non è, quindi, in alcun modo possibile ritenere che i pagamenti risultanti dall'elenco fossero acconti versati dalle appellate in ordine alla restituzione della somma mutuata oggetto di causa.
Anche a prescindere da tale considerazione, va comunque tenuto presente che il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere la prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può quindi anche essere tacito e rinvenibile in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Pertanto, il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7820 del 27/03/2017 (Rv. 644603 - 01).
Ebbene, nel nostro caso, l'elenco prodotto da parte appellante e privo di sottoscrizione riporta le seguenti diciture “resoconto: Dati a Parte_1
” seguito da 25 pagamenti dal 1.3.95 al 12.12.2011 (per esempio “il
[...]
14.03.2005: €52.000” e così via). Nello stesso elenco è poi riportata la seguente dicitura: Resoconto Baia di Luna: il 14.09.2010:€90.000,00
(rimanenza con assegni non incassati). Segue quindi il “resoconto su c.c. di
” con l'indicazione di 7 date con relativa somma di denaro Parte_2
( per esempio “il 18.3.2008: €60.000,00” con l'indicazione della somma complessiva “+ altri versamenti”
Limitando l'esame ai pagamenti riferiti a gli stessi sono Parte_1
privi dell'annotazione che si tratta di acconti. Essi non contengono, quindi, un implicito riconoscimento di debito né sono incompatibili con la volontà di disconoscerlo. Ed infatti il pagamento parziale non è di per sé caratterizzato da questa obiettiva incompatibilità con la volontà di disconoscimento dell'altrui diritto Cass.
Sez. L, Sentenza n. 11808 del 29/11/1993 (Rv. 484537 - 01). Né l'appellante ha indicato con chiarezza le circostanze che dovrebbero attribuire ai pagamenti in questione una tale connotazione in relazione al contesto delle circostanze in cui si collocano.
Il motivo è, quindi, infondato e il suo rigetto ha carattere assorbente rispetto agli altri.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri minimi di liquidazione di cui al D.M.
n. 55/2014 e succ. modd per tutte le fasi processuali, in ragione della non complessità della causa ed in relazione allo scaglione € 1,000,001 a € 2.000.000,00.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Brescia ordinanza del
19 luglio 2021, emessa nel procedimento 1834/2020.
Condanna parte appellante al pagamento in favore delle appellate delle spese del grado, che liquida in € 3.709,00 per la “fase di studio”, € 2.157,00 per la fase di introduttiva, € 4.969,00 per la fase istruttoria e trattazione ed €
6.167,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli