Sentenza 31 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 31/05/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 974/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 974/2025, promossa con ricorso depositato il 10/03/2025 da:
1) Parte_1
nato PA (PA) il 06/08/1974
cittadina: Italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Nicolò Favuzza
e
2) Parte_2
nata PA (PA) il 05.05.1975
cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Nicolò Favuzza
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in PA (PA), in data 13 agosto 1998 (anno 1998 atto n. 95 parte II serie A)
pagina 1 di 3
27.01.2021depositato il 30.01.2021;
con i seguenti figli maggiorenni:
, nata in [...] il [...], Persona_1
nato in [...] il [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 10/03/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
- ciascuna delle parti rinuncia ad ogni forma di mantenimento in proprio favore, esonerandosi reciprocamente da qualunque onere od obbligo economico in tal senso;
- nulla disponendo in ordine alla casa coniugale, vivendo già da tempo in abitazioni separate e avendo portato con sé il proprio vestiario e gli effetti personali, e avendo provveduto alla divisione dei beni mobili contenuti nella casa coniugale;
- nulla disponendo in ordine ai loro rapporti economici e patrimoniali, avendo già da tempo regolato gli stessi e di non aver null'altro a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causale;
- a parziale modifica delle condizioni di separazione in merito al mantenimento dei figli, il Sig. non verserà più il mantenimento e presta totale consenso affinchè Parte_1
l'assegno Unico Universale 100% o qualsiasi altro emolumento relativo ai figli sia richiesto e percepito integralmente dalla Sig.ra autorizzandola a presentare domanda Parte_2
agli Enti preposti per ottenere direttamente il pagamento dello stesso,
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i pagina 2 di 3 presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
13.08.1998, in PA (PA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
PA (anno 1998, atto n. 95, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.
pagina 3 di 3