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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/03/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 727/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 727 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024,
promossa da
rappresentato e difeso dall'avvocato Mirko BIASI Parte_1
contro rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe MATURO Controparte_1
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
1 In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti:
1) Il minore verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, Persona_1
che eserciteranno insieme le scelte più importanti per la sua crescita, tenendo in debito conto gli interessi e le attitudini del figlio, attinenti all'età, al fine di favorirne massima espressione delle sue potenzialità evolutive e di socializzazione, mai disattendendo le regole del rispetto verso l'altro genitore e trasmettendone l'importanza di tale aspetto educativo.
2) Il minore verrà collocato presso il padre, e risiederà con lo stesso Persona_1
nell'abitazione di quest'ultimo, sita in Carmignano di Brenta (PD), via Capitello n. 1.
3) La madre - in qualità di genitore affidatario non collocatario – vedrà e terrà con sé il figlio:
- nella prima settimana, dal venerdì pomeriggio alle ore 18.00 sino al lunedì mattina,
quando il minore si recherà a scuola (nel periodo extrascolastico, rientrando presso il padre dopo il pranzo);
- nella seconda settimana, dal giovedì pomeriggio alle ore 18.00 sino al giorno dopo,
quando il minore si recherà a scuola (nel periodo extrascolastico, rientrando presso il padre dopo il pranzo);
- in quei giorni o periodi in cui il padre sarà fuori città per motivi di lavoro, o per altro imprevisto che lo porti a pernottare fuori casa.
2 - nel periodo estivo: l'intero mese di luglio con la madre, l'intero mese di agosto con il padre. Nelle restanti settimane, il minore si sposterà tra i contesti genitoriali Per_1
secondo i tempi di cui sopra;
- nel periodo natalizio: una settimana con ciascun genitore, comprensiva ad anni alterni del giorno di Natale o di Capodanno, fatti salvi i diversi accordi che i genitori potranno stabilire confermando per iscritto la regolamentazione decisa;
- nelle vacanze pasquali e di carnevale: alternativamente con ciascun genitore l'intero periodo di vacanza scolastica.
4) Il calendario di cui sopra, sarà comunque attuato in conformità alla volontà del figlio
, il quale, considerata anche la sua età, potrà comunicare i suoi diversi Per_1
desideri di visita, a cui i genitori si atterranno.
5) Il padre provvederà, direttamente ed integralmente, al Parte_1
mantenimento ordinario e straordinario del figlio . Per_1
6) Spese e competenze del presente giudizio integralmente compensate;
7) Spese di CTU al 50%.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto l'accordo raggiunto dalle parti, conclude per il suo accoglimento.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 21.2.2024 adiva l'intestato ufficio chiedendo Parte_1
la regolamentazione del regime di affidamento / mantenimento del figlio minore
, nato il [...] dalla relazione con . Per_1 Controparte_1
Con comparsa in data 28.4.2024 si costituiva in giudizio . Controparte_1
3 Con ordinanza in data 15.5.2024, resa all'esito dell'ascolto del figlio minore delle parti,
il Giudice Relatore adottava provvedimenti provvisori ed urgenti e disponeva una CTU
psicologica, affidata alla dott.ssa al fine di valutare le capacità Persona_2
genitoriali delle parti ed indicare il regime di affidamento maggiormente rispondente all'interesse del minore Persona_1
All'esito del deposito della CTU, all'udienza del 6.3.2025, le parti raggiungevano un accordo e precisavano conformi conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
Le richieste concordemente formulate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
Invero, nulla osta all'affidamento condiviso del figlio minore , al collocamento Per_1
dello stesso presso il padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte della madre.
Tali previsioni sono infatti in linea con le indicazioni della CTU e rispondenti all'interesse del minore.
Neppure vi è motivo di disattendere l'accordo intercorso tra le parti secondo il quale il padre si farà carico in via diretta ed esclusiva del mantenimento ordinario e straordinario del figlio . Per_1
Atteso l'esito del giudizio, le spese vanno integralmente compensate tra le parti .
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico delle parti al
50% con vincolo di solidarietà passiva per l'intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a)dispone che il regime di affidamento / mantenimento del figlio minore delle parti
4 sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra i genitori in epigrafe Per_1
riportati;
b)compensa le spese;
c)pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico delle parti al 50% con vincolo di solidarietà passiva per l'intero.
Vicenza, 25.3.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 727 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024,
promossa da
rappresentato e difeso dall'avvocato Mirko BIASI Parte_1
contro rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe MATURO Controparte_1
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
1 In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti:
1) Il minore verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, Persona_1
che eserciteranno insieme le scelte più importanti per la sua crescita, tenendo in debito conto gli interessi e le attitudini del figlio, attinenti all'età, al fine di favorirne massima espressione delle sue potenzialità evolutive e di socializzazione, mai disattendendo le regole del rispetto verso l'altro genitore e trasmettendone l'importanza di tale aspetto educativo.
2) Il minore verrà collocato presso il padre, e risiederà con lo stesso Persona_1
nell'abitazione di quest'ultimo, sita in Carmignano di Brenta (PD), via Capitello n. 1.
3) La madre - in qualità di genitore affidatario non collocatario – vedrà e terrà con sé il figlio:
- nella prima settimana, dal venerdì pomeriggio alle ore 18.00 sino al lunedì mattina,
quando il minore si recherà a scuola (nel periodo extrascolastico, rientrando presso il padre dopo il pranzo);
- nella seconda settimana, dal giovedì pomeriggio alle ore 18.00 sino al giorno dopo,
quando il minore si recherà a scuola (nel periodo extrascolastico, rientrando presso il padre dopo il pranzo);
- in quei giorni o periodi in cui il padre sarà fuori città per motivi di lavoro, o per altro imprevisto che lo porti a pernottare fuori casa.
2 - nel periodo estivo: l'intero mese di luglio con la madre, l'intero mese di agosto con il padre. Nelle restanti settimane, il minore si sposterà tra i contesti genitoriali Per_1
secondo i tempi di cui sopra;
- nel periodo natalizio: una settimana con ciascun genitore, comprensiva ad anni alterni del giorno di Natale o di Capodanno, fatti salvi i diversi accordi che i genitori potranno stabilire confermando per iscritto la regolamentazione decisa;
- nelle vacanze pasquali e di carnevale: alternativamente con ciascun genitore l'intero periodo di vacanza scolastica.
4) Il calendario di cui sopra, sarà comunque attuato in conformità alla volontà del figlio
, il quale, considerata anche la sua età, potrà comunicare i suoi diversi Per_1
desideri di visita, a cui i genitori si atterranno.
5) Il padre provvederà, direttamente ed integralmente, al Parte_1
mantenimento ordinario e straordinario del figlio . Per_1
6) Spese e competenze del presente giudizio integralmente compensate;
7) Spese di CTU al 50%.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto l'accordo raggiunto dalle parti, conclude per il suo accoglimento.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 21.2.2024 adiva l'intestato ufficio chiedendo Parte_1
la regolamentazione del regime di affidamento / mantenimento del figlio minore
, nato il [...] dalla relazione con . Per_1 Controparte_1
Con comparsa in data 28.4.2024 si costituiva in giudizio . Controparte_1
3 Con ordinanza in data 15.5.2024, resa all'esito dell'ascolto del figlio minore delle parti,
il Giudice Relatore adottava provvedimenti provvisori ed urgenti e disponeva una CTU
psicologica, affidata alla dott.ssa al fine di valutare le capacità Persona_2
genitoriali delle parti ed indicare il regime di affidamento maggiormente rispondente all'interesse del minore Persona_1
All'esito del deposito della CTU, all'udienza del 6.3.2025, le parti raggiungevano un accordo e precisavano conformi conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
Le richieste concordemente formulate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
Invero, nulla osta all'affidamento condiviso del figlio minore , al collocamento Per_1
dello stesso presso il padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte della madre.
Tali previsioni sono infatti in linea con le indicazioni della CTU e rispondenti all'interesse del minore.
Neppure vi è motivo di disattendere l'accordo intercorso tra le parti secondo il quale il padre si farà carico in via diretta ed esclusiva del mantenimento ordinario e straordinario del figlio . Per_1
Atteso l'esito del giudizio, le spese vanno integralmente compensate tra le parti .
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico delle parti al
50% con vincolo di solidarietà passiva per l'intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a)dispone che il regime di affidamento / mantenimento del figlio minore delle parti
4 sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra i genitori in epigrafe Per_1
riportati;
b)compensa le spese;
c)pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico delle parti al 50% con vincolo di solidarietà passiva per l'intero.
Vicenza, 25.3.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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