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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2854 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Pia Di Stefano Presidente rel. Dott. Eliana Romeo Consigliere Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23/09/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1661/2024
vertente tra parte domiciliata in VIA ADIGE 41 FROSINONE Parte_1 rappresentata dall'avv. MEI FRANCESCO
Parte appellante contro parte domiciliata in PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE 3 00100 ROMA CP_1 rappresentata dall'avv. BONTEMPO PATRIZIA e avv. MORETTI MARCO ( PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE 3 00192 ROMA C.F._1
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 238/2024 emessa dal Tribunale di Frosinone in funzione di Giudice del Lavoro in data 8.2.2024 Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza impugnata è stato riconosciuto (sulla scorta della espletata CTU medico legale) il diritto di all'indennizzo di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del Parte_1 CP_1 D. Lvo 38 del 2000 per una inabilità permanente pari al 6% di danno biologico in relazione alla malattia professionale “broncopneumopatia cronica ostruttiva ed insufficienza respiratoria”, contratta nell'espletamento delle mansioni correlate alla fabbricazione di pneumatici (risultate dimostrate mediante testi). Avverso detta sentenza propone appello l'originario ricorrente lamentando “Erroneità, contraddittorietà ed incompletezza della C.T.U.” e chiedendo di:
A) Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 38/2000, che la malattia di cui è affetto il Sig. è di origine professionale con una riduzione dell'integrità Parte_1 psico – fisica del periziando dovuta a malattia professionale, valutabile, nella misura complessiva del 15 % (quindici per cento) dalla domanda amministrativa sino al 19.08.2021 e del 28% (ventotto per cento) dal 20.08.2021 ad oggi, secondo le tabelle del danno biologico relative al decreto CP_1 ministeriale del 12 luglio 2000.” B) Condannare l' in persona del legale rapp.te p.t. all'erogazione in favore del ricorrente CP_1 del beneficio previdenziale richiesto oltre interessi e rivalutazione monetaria, decorrenti dalla domanda amministrativa;
C) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Si è costituito l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
Sostituita l'udienza odierna con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°° Il Tribunale ha avallato le risultanze della Ctu, secondo la quale “In virtù ……di quanto sopra illustrato in tema di rischio lavorativo cui gli addetti alla lavorazione di gomme sono esposti, del lungo periodo di tempo cui egli è stato sottoposto a tale rischio, delle ore di lavoro giornaliere di lavoro prestate ed in considerazione del principio del più probabile che non che vige in siffatta tipologia di valutazione sul nesso di causalità materiale, può affermarsi la natura tecnopatica della BPCO da cui il periziando è affetto…Si è verificata una compromissione permanente della validità psico-fisica del soggetto intesa come danno biologico nella misura del 6 (SEI) % , cod. 333, ai sensi del DL 38/2000, in relazione ai riferimenti tabellari attualmente in uso, a decorrere dalla domanda amministrativa”.
Secondo l'appellante il C.T.U. avrebbe errato nell'attribuire al periziato una percentuale di danno biologico del 6%, ben al di sotto dei parametri tabellari in quanto:
1.la patologia in esame “comporta, a differenza di tante altre, un danno biologico avente valori fissi che via via si elevano all'aumentare della gravità della malattia……… In altre parole i codici differiscono soltanto per la graduale e progressiva riduzione della funzionalità polmonare che è diretta conseguenza della patologia citata dai codici stessi. La gradualità è scandita da un valore sempre più alto di danno biologico quanto più grande è la riduzione dei parametri polmonari” .
2. il all'atto di accesso alla visita peritale, aveva prodotto al medico legale n. 2 Parte_1 spirometrie: la prima, datata 02.09.20219, con indice FVE1 pari al 40% ed un danno biologico pari al 15%; la seconda, in data 20.08.2021, con aggravato indice FVE1 pari al 51% ed un danno biologico pari al 28%.
Pertanto, era stato sottostimato il danno biologico, individuabile nel 6% solo in presenza di un indice FEV1 pari al 25%.
La censura è infondata.
Il riferimento operato dall'appellante è all'allegato A, Parte 2, delle tabelle (indice FEV1), che attribuisce alla patologia in esame una percentuale di danno biologico che va dal 6% ad oltre il 60%, il cui incremento è proporzionale alla crescita del grado di insufficienza respiratoria (da lieve a severa), espressa i temini di riduzione percentuale e (oltre il 40%) di complicanze/compromissioni associate.
Il fatto che lo stesso codice 333 delle tabelle del danno biologico venga “ricalcato” dai tre successivi codici, tra loro distinti solo per la suddetta, progressiva riduzione della funzionalità polmonare, e l'incidenza su tale valutazione delle 2 spirometrie prodotte al CTU, sono circostanze che il CT di parte ricorrente dr. aveva già indicato a supporto delle note critiche alla CTU, e Per_1 l'ausiliario del giudice ha fornito esaustiva risposta a tali osservazioni, rilevando che la valutazione della quantificazione del danno biologico permanente era stata esperita in considerazione del ruolo concausale dell'esposizione lavorativa nella genesi dell'affezione in esame, che aveva visto concorrere alla determinazione della malattia il pregresso tabagismo del periziato, di cui il CTU aveva lungamente dissertato nella prima parte della consulenza di ufficio nell'ambito dell'accertamento del nesso causale.
Rileva la Corte che tale argomentazione, recepita nella sentenza impugnata, non è stata attinta da alcuna censura, essendosi l'appellante limitato a lamentare una erronea applicazione delle tabelle, senza confrontarsi con tale specifica motivazione, che ha portato il ctu prima, ed il giudice poi, a ritenere corretta e congrua la quantificazione del 6% quale misura della incidenza dell'esposizione a rischio lavorativo sul danno biologico accertato.
L'appello è dunque da respingere.
Le spese sono irripetibili ex art. 152 disp. Att. c.p.c., come da dichiarazione sostitutiva dall'atto di notorietà prodotta dal ricorrente in primo grado, munita di tutti i requisiti per l'esenzione.
Deve darsi atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Dichiara irripetibili le spese. Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 23/09/2025
Il Presidente est.
dott. Maria Pia Di Stefano