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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/03/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di conIGlio, composto dai IGg.ri magistrati: dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice nella causa iscritta al R.G.V.G. n. 5431/2024 avente ad oggetto le condizioni di mantenimento del figlio nato al di fuori del matrimonio tra
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso gli avv.ti Valentina Brignone e Antonino Cambria, rappresentanti e difensori;
E
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Teras'Alba Raguccia, rappresentante e difensore;
letti gli atti e vista la documentazione prodotta;
scaduto il termine del 20 marzo 2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 27/11/2024, e , premettendo Parte_1 Parte_2
di aver instaurato una convivenza more uxorio a decorrere dal 2019 fino al 2023, in costanza della quale è nato il figlio (a Palermo il 27/2/2020), essendo cessata la Persona_1
relazione sentimentale e la convivenza, hanno chiesto la regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento del minore secondo quanto indicato nel ricorso introduttivo.
In particolare, hanno concordato quanto segue:
1 “A) affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni di . Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le Persona_1 questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
B) Al fine di garantire al figlio un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori nonché IGnificativi rapporti con i rispettivi ascendenti e parenti, le parti, al solo scopo di indicare i tempi e le modalità della presenza del figlio presso ciascun genitore, stabiliscono quanto segue:
- Durante il periodo scolastico, il diritto del padre di vedere e tenere con sé tre Persona_1 pomeriggi la settimana, individuati nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì dall'uscita della scuola sino alle ore 18.30, ovvero dalle ore 16:00 alle ore 2 1:00, durante il periodo delle vacanze;
C) trascorrerà con il padre due fine settimana al mese (il secondo ed il quarto) dalle Persona_1 ore 10 ovvero dall'uscita da scuola del sabato riportando il piccolo il lunedì mattina direttamente a scuola o riaccompagnandolo dalla madre alle ore 10 del lunedì e ciò alternativamente con la madre;
D) Circa il periodo estivo, nel periodo che intercorre tra giugno e settembre, potrà Persona_1 trascorrere, 21 giorni anche non consecutivi, con il padre e ciò alternativamente con la madre, nelle date che saranno concordate per tempo, con precipuo riguardo al piano ferie di entrambi i genitori;
E) Circa le festività calendate, trascorrerà le festività alternativamente con la madre Persona_1
e con il padre. In specie, per le ormai prossime festività natalizie, il minore trascorrerà dalle ore 18:00 del 24 dicembre 2024 fino alle ore 18:00 del 26 dicembre 2024 con la madre e dalle ore 18:00 del 31 dicembre 2024 fino alle ore 18:00 dell'1 gennaio 2025 con il padre;
garantendo l'alternatività per gli anni avvenire. Per la ricorrenza della Pasqua il padre potrà tenere con sé o il giorno Persona_1 della festività della Pasqua o quello della festività del lunedì dell'Angelo secondo accordo con la madre dalle ore 10:30 alle ore 22:00, salvo diverso accordo fra i genitori. Durante le festività singole (6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre) le parti concordano di applicare il sistema dell'alternanza tra i genitori rispettando l'orario dalle ore 10:30 alle ore 22:00 della festività stessa, salvo diverso accordo tra i genitori, lo stesso dicasi per i festeggiamenti del compleanno del minore . Persona_1
2 F) La potestà genitoriale continuerà ad essere esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute continueranno ad essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Persona_1
G) Rimane fermo l'impegno dei genitori ad una reciproca flessibilità al fine di soddisfare le eIGenze del figlio , ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati Persona_1 tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà di , anche in prospettiva futura e di crescita del minore. Persona_1
H) Il Dott. –a decorrere dal mese di ottobre 2024 compreso - si impegna a Parte_2 corrispondere mensilmente entro e non oltre il 18 di ogni mese, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma globale di € 800,00 (euro ottocento/00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione attraverso versamento diretto mediante bonifico ordinario sul seguente IBAN:
[...] intestato alla Sig.ra stessa, entro e non oltre il 18 Parte_1
(diciotto) di ogni mese solare.
Per patto espresso, la IGnora percepirà integralmente l'assegno unico del figlio Pt_1 Per_1 ed, in tal senso, il Dott. si impegna a sottoscrivere la documentazione necessaria
[...] Parte_2 dichiarando di aver completamente regolamentato tutte le altre questioni di natura economica e non economica;
In ordine alla posizione debitoria, inerente gli oneri condominiali dell'appartamento sito in
Palermo, in Viale Regione Siciliana Nord Ovest n. 3050, il Dott. si impegna a Parte_2 saldare fino all'anno 2023, invece gli oneri inerenti l'annualità 2024 restano a carico della IG.ra
[...]
. Pt_1
In ordine al canone di locazione dell'appartamento sito in Palermo, in Viale Regione Siciliana
Nord Ovest n. 3050, ove risiede il figlio minore, il Dott. si impegna a saldare fino alla Parte_2 mensilità di luglio dell'anno 2024 incluso, la posizione debitoria nei riguardi del proprietario, mentre le mensilità di agosto e settembre dell'anno 2024 saranno a carico della IG.ra . Il Dott. Pt_1 [...]
nell'eventualità in cui entrambi i genitori dovessero concordare, in ordine Parte_2 all'eventuale iscrizione del figlio presso istituti di formazione privati, si dichiara Persona_1 disponibile al versamento integrale della relativa retta, non potendo pretendere il versamento della
3 metà della quota da parte della IG.ra Questa disposizione ha parziale deroga alle condizioni Pt_1 che seguono.
I) Riguardo le spese straordinarie per il figlio le parti convengono di dividerle al 50% e di fare applicazione del Protocollo adottato dai Giudici della sezione famiglia del Tribunale di Palermo limitatamente a quanto di seguito meglio specificato.
● Le spese straordinarie extra -assegno che dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia integralmente sostenute (limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori :
I) le spese mediche relative a:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
II) le spese scolastiche relative a:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico
(tessera abbonamento autobus e metro); e) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
● Le spese straordinarie extra -assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i coniugi sono:
I) le spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
II) le spese scolastiche relative a:
a)tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione di scuola pubblica o della università pubblica); b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla
4 frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica);
III) le spese extrascolastiche relative a:
a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (pre -scuola e dopo -scuola);
c) viaggi e vacanze;
d) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
● Silenzio -assenso su spese straordinarie extra -assegno
Relativamente alle sole spese mediche straordinarie per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i genitori, resta previsto che il genitore che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno dieci giorni e che l'altro abbia obbligo, entro i sette giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa: in difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro genitore e dovrà da costui essere rimborsata (limitatamente all'aliquota di sua pertinenza); in caso di proposta di una soluzione alternativa, la spesa sarà rimborsabile nei limiti della metà del preventivo alternativo. Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
● Modalità di rimborso al genitore anticipatario
In relazione alle spese extra -assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
Per patto espresso, le spese extra assegno saranno sostenute da ciascun genitore in ragione dell'aliquota del 50%.
J) Il Dott. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse del Parte_2 figlio fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà Persona_1 economicamente indipendente.
K) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, Persona_1
5 evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
L) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
M) I IGnori e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette Parte_1 Parte_2 condizioni che accettano e sottoscrivono.”.
Tali condizioni pattizie non appaiono in contrasto con l'interesse preminente del minore e, pertanto, nulla osta alla regolamentazione dei rapporti tra le parti in base alle stesse, con compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando così provvede:
1) dispone che i rapporti tra e in ordine Parte_1 Parte_2
all'affidamento e al mantenimento del figlio minore (nata a [...]_1 il 27/2/2020) siano regolati alle condizioni di cui al ricorso introduttivo tra le stesse concordate e come dianzi riportate;
2) compensa interamente le spese processuali.
Palermo, camera di conIGlio del 20 marzo 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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