CASS
Sentenza 26 novembre 2021
Sentenza 26 novembre 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/2021, n. 43672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43672 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Società ARTE OMEGA srl C/ FU RA avverso l'ordinanza del 09/03/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA GA;
lette le conclusioni del PG ) Penale Sent. Sez. 2 Num. 43672 Anno 2021 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: GA GIOVANNA Data Udienza: 24/09/2021 RITENUTO IN FATTO La Società AR GA srl ricorre per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna il 9.3.2021, a scioglimento della riserva assunta il 4.2.2021 all'esito della camera di consiglio. Deduce la società ricorrente violazione di legge e vizio della motivazione nella parte in cui nell'ordinanza impugnata è stata disposta l'espunzione delle note difensive e della documentazione depositate nell'interesse della società AR GA che era intervenuta, a mezzo del suo difensore, ad adiuvandum nella camera di consiglio fissata a seguito di opposizione presentata dalla persona offesa Grassini NZ. Rileva che non era dato comprendere quali ragioni hanno prima indotto il giudice a consentire l'intervento di AR GA alla camera di consiglio e quindi ad estromettere le sue produzioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. E' indubbio che la persona offesa ricorrente ha partecipato all'udienza camerale disposta a seguito di formale opposizione della persona offesa SS NZ che, a dire della stessa ricorrente aveva presentato opposizione avverso la richiesta di archiviazione del P.M., in proprio e quale procuratore speciale di AR GA, nel procedimento a carico di FU RA per il reato di cui all'art. 646 c.p. (appropriazione indebita del dipinto intitolato "ragazzo con caraffa di rose" attribuito al Caravaggio, indicato come di proprietà della società in questa sede ricorrente, fino al 10.12.2018, data di cessione del dipinto al Grassini). 2. Deve aggiungersi che prima della riforma operata dalla I. n. 103 del 23 giugno 2017, l'art. 409, comma 6, cod. proc. pen., consentiva la proposizione del ricorso per cassazione solo nei confronti dell'ordinanza di archiviazione ed esclusivamente per i casi di nullità previsti dall'art. 127 comma 5 cod. proc. pen., ovvero per la violazione delle norme sulla partecipazione al relativo procedimento camerale. L'art. 409, comma 6, cod. proc. pen. è stato abrogato dalla L.. n. 103 del 2007, che, introducendo l'art. 410 bis cod. proc. pen., ha previsto che l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, 2 solo avverso le decisioni che accolgono la richiesta di archiviazione del pubblico ministero. I provvedimenti impugnabili, quindi, sono ora l'ordinanza di archiviazione resa in violazione dell'art. 127 comma 5 cod. proc. pen., nella stessa ipotesi in cui in precedenza era consentito proporre il ricorso per cassazione, e anche il decreto di archiviazione, in alcune limitate ipotesi. 3. In sintesi, la Novella del 2017 ha modificato la forma dell'impugnazione (reclamo al tribunale monocratico e non più ricorso per cassazione) e ne ha in parte esteso i casi di proponibilità, essendo esperibile il rimedio in esame non più solo avverso l'ordinanza di archiviazione contraddistinta dal mancato rispetto delle regole volte ad assicurare il contraddittorio della camera di consiglio, ma anche in alcune ipotesi di nullità del decreto di archiviazione. 4. E' indubbio che nel caso in esame l'archiviazione sia stata disposta all'esito dell'udienza camerale cui ha partecipato la società ricorrente che nel ricorso lamenta motivi che non investono la regolarità del contraddittorio. A seguito della Novella del 2017 non è esperibile il ricorso per cassazione, ma non è ammissibile a monte l'impugnazione, così come formulata, neppure con reclamo al tribunale, per cui alcuna conversione dell'impugnazione proposta appare esperibile nel caso in esame. 5. In conclusione, non essendo il provvedimento del G.I.P. ricorribile per cassazione, né con altro rimedio, il ricorso proposto nell'interesse della società ARTE OMEGA srl deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma il 24.9.2021 Il Consigliere estensore Il Presi nte AN GA PP GO
lette le conclusioni del PG ) Penale Sent. Sez. 2 Num. 43672 Anno 2021 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: GA GIOVANNA Data Udienza: 24/09/2021 RITENUTO IN FATTO La Società AR GA srl ricorre per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna il 9.3.2021, a scioglimento della riserva assunta il 4.2.2021 all'esito della camera di consiglio. Deduce la società ricorrente violazione di legge e vizio della motivazione nella parte in cui nell'ordinanza impugnata è stata disposta l'espunzione delle note difensive e della documentazione depositate nell'interesse della società AR GA che era intervenuta, a mezzo del suo difensore, ad adiuvandum nella camera di consiglio fissata a seguito di opposizione presentata dalla persona offesa Grassini NZ. Rileva che non era dato comprendere quali ragioni hanno prima indotto il giudice a consentire l'intervento di AR GA alla camera di consiglio e quindi ad estromettere le sue produzioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. E' indubbio che la persona offesa ricorrente ha partecipato all'udienza camerale disposta a seguito di formale opposizione della persona offesa SS NZ che, a dire della stessa ricorrente aveva presentato opposizione avverso la richiesta di archiviazione del P.M., in proprio e quale procuratore speciale di AR GA, nel procedimento a carico di FU RA per il reato di cui all'art. 646 c.p. (appropriazione indebita del dipinto intitolato "ragazzo con caraffa di rose" attribuito al Caravaggio, indicato come di proprietà della società in questa sede ricorrente, fino al 10.12.2018, data di cessione del dipinto al Grassini). 2. Deve aggiungersi che prima della riforma operata dalla I. n. 103 del 23 giugno 2017, l'art. 409, comma 6, cod. proc. pen., consentiva la proposizione del ricorso per cassazione solo nei confronti dell'ordinanza di archiviazione ed esclusivamente per i casi di nullità previsti dall'art. 127 comma 5 cod. proc. pen., ovvero per la violazione delle norme sulla partecipazione al relativo procedimento camerale. L'art. 409, comma 6, cod. proc. pen. è stato abrogato dalla L.. n. 103 del 2007, che, introducendo l'art. 410 bis cod. proc. pen., ha previsto che l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, 2 solo avverso le decisioni che accolgono la richiesta di archiviazione del pubblico ministero. I provvedimenti impugnabili, quindi, sono ora l'ordinanza di archiviazione resa in violazione dell'art. 127 comma 5 cod. proc. pen., nella stessa ipotesi in cui in precedenza era consentito proporre il ricorso per cassazione, e anche il decreto di archiviazione, in alcune limitate ipotesi. 3. In sintesi, la Novella del 2017 ha modificato la forma dell'impugnazione (reclamo al tribunale monocratico e non più ricorso per cassazione) e ne ha in parte esteso i casi di proponibilità, essendo esperibile il rimedio in esame non più solo avverso l'ordinanza di archiviazione contraddistinta dal mancato rispetto delle regole volte ad assicurare il contraddittorio della camera di consiglio, ma anche in alcune ipotesi di nullità del decreto di archiviazione. 4. E' indubbio che nel caso in esame l'archiviazione sia stata disposta all'esito dell'udienza camerale cui ha partecipato la società ricorrente che nel ricorso lamenta motivi che non investono la regolarità del contraddittorio. A seguito della Novella del 2017 non è esperibile il ricorso per cassazione, ma non è ammissibile a monte l'impugnazione, così come formulata, neppure con reclamo al tribunale, per cui alcuna conversione dell'impugnazione proposta appare esperibile nel caso in esame. 5. In conclusione, non essendo il provvedimento del G.I.P. ricorribile per cassazione, né con altro rimedio, il ricorso proposto nell'interesse della società ARTE OMEGA srl deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma il 24.9.2021 Il Consigliere estensore Il Presi nte AN GA PP GO