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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/12/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9312/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9312/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEOPARDI SILVIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LEOPARDI SILVIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
AC AS AN, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. AC AS AN
RICORRENTI
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo con le modifiche di cui al verbale del 6-11-2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 5
I Sig.ri e hanno contratto matrimonio, con rito civile, il 29-04- Parte_2 Parte_1
2017 a IMOLA (BO), come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal
Comune di OL, Atto N. 25 parte 1 - anno 2017 - Comune di IMOLA (BO) - Ufficio 1, optando per il regime di separazione dei beni;
dalla loro unione è nato il [...] in [...] il figlio
, minorenne;
nell'ultimo anno il rapporto di coniugio è entrato in una crisi Persona_1 irreversibile e stante l'impossibilità di proseguire la convivenza matrimoniale, i coniugi col ricorso introduttivo del presente giudizio chiedono che sia pronunciata la separazione, alle condizioni di cui al ricorso medesimo con le modifiche contenute all'interno del verbale d'udienza in data 6-11-2025, confermando la volontà di non volersi riconciliare;
esse risultano conformi a legge e all'interesse del minore e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
A – pronuncia la separazione personale tra nato il [...] a [...] Parte_2
TR RM (BO) e nata il [...] a [...] che in data 29-4-2017 hanno contratto Parte_1 matrimonio con rito civile a OL (BO), Atto N. 25 parte 1 - anno 2017 - Comune di IMOLA (BO) -
Ufficio 1; manda all'Ufficiale di Stato civile di detto Comune per l'annotazione della presente sentenza;
B – dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio minore manterrà la residenza con il padre in OL Via San Francesco di Assisi n. Per_1
90.
3) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori che continueranno ad esercitare Per_1 ciascuno la responsabilità genitoriale. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte da ciascun genitore allorquando questi terrà il figlio presso di sé mentre quelle di maggiore interesse relative alla istruzione, alla educazione ed alla salute del medesimo verranno adottate di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni del figlio, fermo restando l'impegno di ciascun genitore, in caso di malattia del minore, di informare tempestivamente l'altro, nonché di informarsi reciprocamente sull'andamento e sul rendimento delle attività scolastiche ed extra pagina 2 di 5 scolastiche, oltre che di tenersi reciprocamente informati sulle scelte intraprese nell'interesse del figlio e consentendosi reciprocamente contatti telefonici nel caso in cui il minore esprima il desiderio di voler sentire l'altro genitore.
4) I genitori, secondo un criterio paritario, terranno con sé il figlio nei modi e tempi qui di seguito indicati:
4.a) 1^ settimana: mamma lunedì – martedì babbo mercoledì-giovedì-venerdì mamma sabato – domenica babbo lunedì (e così a seguire); 2^ settimana: mamma martedì-mercoledì-giovedì babbo venerdì - sabato – domenica. E così via via alternando di settimana in settimana. I genitori provvederanno ad effettuare i trasferimenti OL-Bagnacavallo e Bagnacavallo – OL secondo le seguenti modalità: 1^ settimana il lunedì e il sabato il padre accompagnerà dalla madre e gli Per_1 altri trasferimenti verranno effettuati dalla madre 2^ settimana il mercoledì e il giovedì il padre accompagnerà dalla madre e gli altri trasferimenti verranno effettuati dalla madre. Per_1
4.b) Periodo estivo (da intendersi quello coincidente con la chiusura delle scuole): il figlio trascorrerà periodi di vacanza estivi con ciascun genitore per due settimane anche non consecutive;
il periodo di vacanza estiva va comunicato entro il mese di maggio
4.c) Vacanze natalizie e pasquali - Le festività Natalizie e Pasquali verranno suddivise in due periodi equivalenti tra i genitori (ad anni alterni indicativamente dal 24 al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio - dal giovedì alla domenica di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo al rientro a scuola).
4.d) Compleanno di ciascun genitore: il figlio trascorrerà con il genitore il giorno del suo compleanno.
5) Ciascuno dei genitori, in ragione del collocamento paritetico alternato presso di loro, provvederà al mantenimento ordinario diretto del figlio mediante accredito mensile, entro il giorno 5 di ogni mese, sull'attuale conto corrente ordinario cointestato acceso presso la Banca Mediolanum - utilizzato finora per il pagamento del mutuo, di una somma non inferiore ad € 250,00 da utilizzare per le seguenti spese:
"vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona" come espressamente previsto dal Protocollo del Tribunale di Bologna vigente che le parti dichiarano di conoscere;
i genitori provvederanno, pertanto, al mantenimento diretto del figlio, mediante il suddetto accredito mensile da utilizzarsi per le spese ordinarie e straordinarie del figlio minore, con possibilità di gestione mediante due bancomat distinti. Le spese ordinarie del figlio da dividere ed addebitare sul conto corrente sono limitate a: spese per abbigliamento, mensa scolastica, spese scolastiche che non rientrino nelle spese straordinarie, spillatico settimanale, parrucchiere, regali per feste di compagni ed amici.
pagina 3 di 5 6) I genitori contribuiranno, altresì, in misura pari al 50% alle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Bologna vigente sia quanto alla loro determinazione sia quanto a modalità e tempi della richiesta di rimborso e del rimborso medesimo:
SPESE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro: - spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola); - spese parascolastiche (prescuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e idonei); - spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite
SSN; cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico). Le parti convengono espressamente che le spese per baby – sitter saranno sostenute dal genitore che vi farà ricorso.
SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE TRA I GENITORI: - spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni); - spese parascolastiche (doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica); - spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite
SSN; cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate); -spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro). I genitori danno già atto ed autorizzano fin da ora che i figli frequentino l'attività sportiva finora svolta ovvero altra di loro gradimento, nonché il corso di inglese per entrambi.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, i coniugi, facendo proprio quanto previsto nel citato Protocollo, convengono espressamente che a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro sarà tenuto a manifestare, tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta) e sempre per iscritto, l'eventuale dissenso dandone esplicita motivazione e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso.
Entrambi i genitori dovranno provvedere contestualmente al pagamento delle spese straordinarie per il figlio, anche mediante la messa a disposizione della provvista, secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza. Ove ciò non avvenga
o non sia possibile, il genitore anticipatario dovrà richiedere, entro trenta giorni dall'effettuazione della spesa, il rimborso pro quota, previa esibizione e consegna della documentazione di spesa intestata al minore (anche in copia), e l'altro genitore dovrà provvedere al rimborso entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
7) L'assegno unico e universale, attribuito ai coniugi come per legge, andrà versato sul conto corrente cointestato ed utilizzato per le spese del minore.
8) Ciascun genitore provvederà autonomamente alle spese relative ai viaggi che verranno effettuati con il figlio al seguito.
pagina 4 di 5 9) Le detrazioni fiscali spetteranno ai coniugi in ragione del 50% ciascuno. Nel caso in cui uno dei due coniugi non possa usufruirne, le detrazioni spetteranno interamente all'altro. I coniugi convengono, comunque, di determinare di anno in anno per iscritto la misura detrazioni spettante all'uno e all'altra.
10) Nessun assegno l'un coniuge verserà all'altro a titolo di mantenimento dichiarando, entrambi i coniugi, reciprocamente, di essere economicamente autonomi ed autosufficienti.
11) I genitori si rilasciano fin da ora reciproco assenso alla richiesta e al rinnovo del passaporto per sé e per il minore, dichiarando ciascuno la propria disponibilità a sottoscrivere in qualsiasi momento ed a semplice richiesta le relative autorizzazioni amministrative.
12) I sigg.ri e si impegnano reciprocamente a mantenere un Parte_2 Parte_1 contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare l'uno la figura dell'altra e delle rispettive famiglie.
13) Le parti si danno reciprocamente atto che, con l'esatto adempimento di quanto concordato nel presente ricorso, i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono stati integralmente definiti e nulla avranno a pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
C – Nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 2-12-2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9312/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEOPARDI SILVIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LEOPARDI SILVIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
AC AS AN, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. AC AS AN
RICORRENTI
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo con le modifiche di cui al verbale del 6-11-2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 5
I Sig.ri e hanno contratto matrimonio, con rito civile, il 29-04- Parte_2 Parte_1
2017 a IMOLA (BO), come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal
Comune di OL, Atto N. 25 parte 1 - anno 2017 - Comune di IMOLA (BO) - Ufficio 1, optando per il regime di separazione dei beni;
dalla loro unione è nato il [...] in [...] il figlio
, minorenne;
nell'ultimo anno il rapporto di coniugio è entrato in una crisi Persona_1 irreversibile e stante l'impossibilità di proseguire la convivenza matrimoniale, i coniugi col ricorso introduttivo del presente giudizio chiedono che sia pronunciata la separazione, alle condizioni di cui al ricorso medesimo con le modifiche contenute all'interno del verbale d'udienza in data 6-11-2025, confermando la volontà di non volersi riconciliare;
esse risultano conformi a legge e all'interesse del minore e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
A – pronuncia la separazione personale tra nato il [...] a [...] Parte_2
TR RM (BO) e nata il [...] a [...] che in data 29-4-2017 hanno contratto Parte_1 matrimonio con rito civile a OL (BO), Atto N. 25 parte 1 - anno 2017 - Comune di IMOLA (BO) -
Ufficio 1; manda all'Ufficiale di Stato civile di detto Comune per l'annotazione della presente sentenza;
B – dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio minore manterrà la residenza con il padre in OL Via San Francesco di Assisi n. Per_1
90.
3) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori che continueranno ad esercitare Per_1 ciascuno la responsabilità genitoriale. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte da ciascun genitore allorquando questi terrà il figlio presso di sé mentre quelle di maggiore interesse relative alla istruzione, alla educazione ed alla salute del medesimo verranno adottate di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni del figlio, fermo restando l'impegno di ciascun genitore, in caso di malattia del minore, di informare tempestivamente l'altro, nonché di informarsi reciprocamente sull'andamento e sul rendimento delle attività scolastiche ed extra pagina 2 di 5 scolastiche, oltre che di tenersi reciprocamente informati sulle scelte intraprese nell'interesse del figlio e consentendosi reciprocamente contatti telefonici nel caso in cui il minore esprima il desiderio di voler sentire l'altro genitore.
4) I genitori, secondo un criterio paritario, terranno con sé il figlio nei modi e tempi qui di seguito indicati:
4.a) 1^ settimana: mamma lunedì – martedì babbo mercoledì-giovedì-venerdì mamma sabato – domenica babbo lunedì (e così a seguire); 2^ settimana: mamma martedì-mercoledì-giovedì babbo venerdì - sabato – domenica. E così via via alternando di settimana in settimana. I genitori provvederanno ad effettuare i trasferimenti OL-Bagnacavallo e Bagnacavallo – OL secondo le seguenti modalità: 1^ settimana il lunedì e il sabato il padre accompagnerà dalla madre e gli Per_1 altri trasferimenti verranno effettuati dalla madre 2^ settimana il mercoledì e il giovedì il padre accompagnerà dalla madre e gli altri trasferimenti verranno effettuati dalla madre. Per_1
4.b) Periodo estivo (da intendersi quello coincidente con la chiusura delle scuole): il figlio trascorrerà periodi di vacanza estivi con ciascun genitore per due settimane anche non consecutive;
il periodo di vacanza estiva va comunicato entro il mese di maggio
4.c) Vacanze natalizie e pasquali - Le festività Natalizie e Pasquali verranno suddivise in due periodi equivalenti tra i genitori (ad anni alterni indicativamente dal 24 al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio - dal giovedì alla domenica di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo al rientro a scuola).
4.d) Compleanno di ciascun genitore: il figlio trascorrerà con il genitore il giorno del suo compleanno.
5) Ciascuno dei genitori, in ragione del collocamento paritetico alternato presso di loro, provvederà al mantenimento ordinario diretto del figlio mediante accredito mensile, entro il giorno 5 di ogni mese, sull'attuale conto corrente ordinario cointestato acceso presso la Banca Mediolanum - utilizzato finora per il pagamento del mutuo, di una somma non inferiore ad € 250,00 da utilizzare per le seguenti spese:
"vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona" come espressamente previsto dal Protocollo del Tribunale di Bologna vigente che le parti dichiarano di conoscere;
i genitori provvederanno, pertanto, al mantenimento diretto del figlio, mediante il suddetto accredito mensile da utilizzarsi per le spese ordinarie e straordinarie del figlio minore, con possibilità di gestione mediante due bancomat distinti. Le spese ordinarie del figlio da dividere ed addebitare sul conto corrente sono limitate a: spese per abbigliamento, mensa scolastica, spese scolastiche che non rientrino nelle spese straordinarie, spillatico settimanale, parrucchiere, regali per feste di compagni ed amici.
pagina 3 di 5 6) I genitori contribuiranno, altresì, in misura pari al 50% alle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Bologna vigente sia quanto alla loro determinazione sia quanto a modalità e tempi della richiesta di rimborso e del rimborso medesimo:
SPESE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro: - spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola); - spese parascolastiche (prescuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e idonei); - spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite
SSN; cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico). Le parti convengono espressamente che le spese per baby – sitter saranno sostenute dal genitore che vi farà ricorso.
SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE TRA I GENITORI: - spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni); - spese parascolastiche (doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica); - spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite
SSN; cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate); -spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro). I genitori danno già atto ed autorizzano fin da ora che i figli frequentino l'attività sportiva finora svolta ovvero altra di loro gradimento, nonché il corso di inglese per entrambi.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, i coniugi, facendo proprio quanto previsto nel citato Protocollo, convengono espressamente che a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro sarà tenuto a manifestare, tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta) e sempre per iscritto, l'eventuale dissenso dandone esplicita motivazione e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso.
Entrambi i genitori dovranno provvedere contestualmente al pagamento delle spese straordinarie per il figlio, anche mediante la messa a disposizione della provvista, secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza. Ove ciò non avvenga
o non sia possibile, il genitore anticipatario dovrà richiedere, entro trenta giorni dall'effettuazione della spesa, il rimborso pro quota, previa esibizione e consegna della documentazione di spesa intestata al minore (anche in copia), e l'altro genitore dovrà provvedere al rimborso entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
7) L'assegno unico e universale, attribuito ai coniugi come per legge, andrà versato sul conto corrente cointestato ed utilizzato per le spese del minore.
8) Ciascun genitore provvederà autonomamente alle spese relative ai viaggi che verranno effettuati con il figlio al seguito.
pagina 4 di 5 9) Le detrazioni fiscali spetteranno ai coniugi in ragione del 50% ciascuno. Nel caso in cui uno dei due coniugi non possa usufruirne, le detrazioni spetteranno interamente all'altro. I coniugi convengono, comunque, di determinare di anno in anno per iscritto la misura detrazioni spettante all'uno e all'altra.
10) Nessun assegno l'un coniuge verserà all'altro a titolo di mantenimento dichiarando, entrambi i coniugi, reciprocamente, di essere economicamente autonomi ed autosufficienti.
11) I genitori si rilasciano fin da ora reciproco assenso alla richiesta e al rinnovo del passaporto per sé e per il minore, dichiarando ciascuno la propria disponibilità a sottoscrivere in qualsiasi momento ed a semplice richiesta le relative autorizzazioni amministrative.
12) I sigg.ri e si impegnano reciprocamente a mantenere un Parte_2 Parte_1 contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare l'uno la figura dell'altra e delle rispettive famiglie.
13) Le parti si danno reciprocamente atto che, con l'esatto adempimento di quanto concordato nel presente ricorso, i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono stati integralmente definiti e nulla avranno a pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
C – Nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 2-12-2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 5 di 5