Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01046/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00406/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 406 del 2026, proposto da
ER VI, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessio Ariotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e presso la stessa ex lege domiciliato in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Torino - sezione Lavoro n. 1733/2025, nella parte in cui accerta e dichiara il diritto del ricorrente al conseguimento della fascia stipendiale 3/8 con decorrenza dal 22 febbraio 2023, e per l’effetto condanna il MIM al pagamento in suo favore di € 1.745,68 lordi, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo; condanna il MIM al pagamento in favore di parte ricorrente della somma lorda di € 8.335,12 a titolo di indennità per ferie non fruite negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi legali dalla cessazione dei singoli contratti al saldo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 il dott. Marco Costa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IT
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, il ricorrente ha chiesto l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di cui in epigrafe (come da relativo certificato rilasciato dalla competente cancelleria: doc. 3), con il conseguente ordine all’Amministrazione resistente di provvedere al pagamento delle somme ivi liquidate in suo favore per effetto dell’ accertato e dichiarato diritto al conseguimento dell’ivi specificata fascia stipendiale e a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute (con l’eccezione, quindi, di quelle riferite al beneficio economico di cui alla c.d. “carta docente” e al ristoro delle spese legali, non menzionate nell’atto introduttivo), sia in linea capitale che a titolo di interessi legali, oltre all’immediata nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi dell’ulteriore inerzia e alla fissazione di una di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con atto di mera costituzione formale.
Alla camera di consiglio del 23.04.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Ricorrono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda.
La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c. (come riformulato dall'art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, da leggersi in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del predetto Decreto legislativo, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28.02.2023: cfr. T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, 28.10.2024, n. 3512) ed è stata così notificata, in data 06.07.2025, a mezzo di posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale (doc. 2). Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla predetta notifica stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza (cfr., ex multis , T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 04.12.2024, n. 3479). Non vi è, infine, contestazione sul fatto che l’Amministrazione abbia omesso di ottemperare integralmente al giudicato in questione.
Va, dunque, ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e di pagare le somme ivi liquidate in favore del ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, si nomina sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di individuare e delegare il concreto esercizio dei poteri commissariali ad altro dirigente/funzionario, affinché, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, ponga in essere tutti gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali nel termine di sessanta giorni. A tale proposito, si ritiene opportuno rammentare che l’esercizio del potere conferito dal giudice al commissario ad acta non incontra il limite delle sue ordinarie attribuzioni e funzioni all’interno dell’amministrazione di appartenenza, ben potendo essere nominato commissario ad acta un qualunque soggetto pubblico (e financo un soggetto privato) che abbia competenze professionali adeguate allo svolgimento dell’incarico. Pertanto, anche l’ampia facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario può essere disposta a favore di qualunque altro soggetto della propria amministrazione che venga ritenuto idoneo ad espletare l’incarico, a prescindere dai rapporti gerarchici e dalle attribuzioni dei vari uffici. In altre parole, l’attuale nominato commissario ha il potere di delegare lo svolgimento dell’incarico ad altro dirigente o funzionario non solo del proprio Dipartimento e delle relative Direzioni generali, ma anche di altro Dipartimento e delle relative Direzioni generali, qualora ritenga che ciò consenta una più solerte ed efficace evasione del predetto incarico, anche in considerazione dell’attuale riparto interno di attribuzioni tra le varie articolazioni ministeriali. Ciò anche al fine di evitare che le modifiche delle attribuzioni e competenze dei vari uffici (specie all’interno della stessa amministrazione già resasi inadempiente) costituiscano un ulteriore ed ingiustificato motivo di ritardo nella soddisfazione dell’interesse del creditore. Deve, inoltre, precisarsi che il commissario ad acta (o suo delegato) potrà ottemperare alla sentenza civile impiegando i capitoli di spesa del Ministero e/o dell’Ufficio Scolastico Regionale a ciò destinati o qualsiasi altro capitolo di spesa disponibile scelto a sua discrezione secondo criterio di buona amministrazione. Se necessario, potrà anche utilizzare fondi fuori bilancio o l’istituto del pagamento in conto sospeso (cfr. T.A.R. Umbria, Sez. I, 20.01.2025, n. 34). Il ricorrente dovrà prontamente avvisare il Commissario ad acta, con apposita istanza indicante anche il proprio codice fiscale, dell’infruttuoso decorso del termine. Considerato che le funzioni commissariali sono affidate ad un dirigente/funzionario pubblico e devono ritenersi connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso del Commissario deve considerarsi compreso in quello già stabilito e percepito dall’amministrazione di appartenenza (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 27.06.2025, n. 2439), che peraltro, nel caso di specie, è la stessa amministrazione resasi inadempiente (cfr. T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, 30.03.2026, n. 458).
Appare, infine, meritevole di accoglimento la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., da determinarsi nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato (quindi, in aggiunta agli interessi legali già disposti con la sentenza rimasta inottemperanza, stante il carattere sanzionatorio e sollecitatorio della penalità di mora: cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 07/01/2025, n. 21). Il dies a quo per la spettanza della penalità di mora va individuato nel giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, e il dies ad quem nel giorno dell’adempimento (sia pure tardivo) del giudicato oppure, in caso perdurante inadempimento, nel giorno a partire dal quale ha efficacia la nomina del Commissario ad acta.
3. Le spese processuali sono poste a carico del Ministero intimato e liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario. La liquidazione delle spese viene fatta avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, ridotti in considerazione dell’obiettiva semplicità dell’attività difensiva svolta nel presente giudizio (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 15.09.2025, n. 7316).
4. Infine, il Collegio rileva che l’accertata inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito nel dare integrale esecuzione al giudicato civile in questione non costituisce un’ipotesi isolata, inserendosi in un più ampio contenzioso che ha acquisito i caratteri della serialità, con plurime condanne a carico dell’Erario per mancato riconoscimento dell’indennità sostitutiva di ferie non godute e, più in generale, per errata applicazione di istituti giuslavoristici a danno del proprio personale dipendente; condanne rimaste inottemperate o, come in specie, solo parzialmente ottemperate, sulle quali maturano interessi legali, oltre eventuali penalità di mora e spese di giudizio. Pertanto, il Collegio ritiene di dover disporre l’invio di copia della presente pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio, per l’adozione degli eventuali provvedimenti di sua competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:
1) ordina all’Amministrazione resistente di dare esatta e integrale esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se precedente, dalla sua notificazione;
2) nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza da parte dell’Amministrazione resistente, il Commissario ad acta nella persona del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, che provvederà a dare esecuzione al provvedimento in epigrafe nel termine di sessanta giorni, previa tempestiva segnalazione (indicante anche il codice fiscale), da parte del ricorrente, dell’infruttuoso spirare del termine di cui al capo 1) di questa sentenza;
3) fissa, nei termini di cui in motivazione, l’ulteriore somma dovuta dall’Amministrazione per ogni ulteriore giorno di ritardo nella misura degli interessi legali;
4) condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge e rimborso (ove versato) del contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Demanda alla Segreteria la comunicazione della presente decisione alle parti ed al Commissario ad acta designato, nonché la sua trasmissione alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio, in Roma, per l’adozione degli eventuali provvedimenti di sua competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA LU, Presidente
Marco Costa, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| Marco Costa | CA LU |
IL SEGRETARIO