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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/09/2025, n. 3763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3763 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio dopo la discussione orale lo scrivente pubblica la seguente sentenza ex art
281 sexies c.p.c. da intendersi facente parte integrante del verbale dell'udienza del 24.09.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del dott. Gustavo Danise, ha pronunciato quale giudice d'appello la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa iscritta al n. 3192 dell'R.G.A.C. anno 2025, a seguito di discussione orale nell'udienza del 24/09/2025 vertente tra
, per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad Parte_1 Parte_2 esclusione del territorio della Regione Siciliana, con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar n. 14 , P.IVA e
CF (succeduta a titolo universale a già , incorporante P.IVA_1 Controparte_1
, ), in persona del responsabile del contenzioso, Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
in qualita' di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio CAMPANIA, a cio' Controparte_5 autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr Persona_1
181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024,rilasciata da , ente pubblico Controparte_6 economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle societa' del Gruppo , tra CP_1 cui , svolgenti le funzioni della riscossione nazionale di cui all'art. 3, Controparte_1 comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, rappresentata e difesa dall'avv. Grazia Maria Cirillo;
-Appellante -
e
(CF non costituito;
Controparte_7 C.F._1
- Appellato contumace –
pagina 1 di 4 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 782/2024 emessa il 30/11/2024 2021 dal Giudice di Pace di
Roccadaspide
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione innanzi al GdP citava in Controparte_7 giudizio l' al fine di veder accogliere l'opposizione ad estratto di ruolo n. 0002704 Controparte_8 sulla cartella di pagamento n. 10020140028346010000, per Tassa automobilistica anno 2009, Ente impositore Regione Campania, per €. 713,77.
A sostegno dell'opposizione esponeva che non sussiste il diritto a procedere ad esecuzione da parte dell' in quanto il credito vantato è prescritto. Controparte_9
Si costituiva in giudizio la Società convenuta, depositando tutta la documentazione attestante la tempestiva e corretta notifica degli atti prodromici ed eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore della Corte di Giustizia Tributaria, data la natura tributaria delle somme richieste, nonché,
l'infondatezza della domanda.
Con Sentenza n. 782/2024 emessa il 30/11/2024, il Giudice di Pace di Roccadaspide accoglieva l'opposizione.
Avverso tale pronuncia la proponeva appello reiterando la eccezione di Controparte_8 difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario in favore del Giudice Tributario, luogo dove ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto, ai sensi dell'art. 4, D.lgs. n. 546/1992.
L'appello veniva notificato presso il difensore del nel giudizio di primo grado, ma questi CP_7 non si è costituito rimanendo contumace.
In data odierna si è tenuta la prima udienza, e lo scrivente, essendo la causa di pronta decisione, invitava il procuratore dell'appellante a discutere oralmente ed a precisare le conclusioni;
indi di ritirava in
Camera di Consiglio per la decisione ex art 281 sexies cpc.
È fondata l'eccezione sollevata dalla appellante di carenza di giurisdizione. Le controversie relative all'omesso pagamento del c.d. “bollo auto” rientrano nella giurisdizione del giudice tributario (Corte di
Cassazione S.U. civ. 23 aprile 2009, n. 9673), le Sezioni Unite della Cassazione con Ordinanza del 25 maggio 2022, n. 16986, richiamando recenti i propri arresti giurisprudenziali – tra i quali l'ordinanza SS.
UU. n. 12642/2021 nonché le nn. 1394 e 8465 del 2022 – hanno ulteriormente precisato che quando il contribuente demanda al Giudice l'esame della definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle stesse, la giurisdizione sulla vicenda va necessariamente attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione pagina 2 di 4 del giudice tributario. Infatti, se avendo riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che sia stata validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
E' stato ancora affermato dalle S.U. della Cassazione con sentenza del 7 maggio 2010 n. 11087 che il c.d. preavviso di fermo amministrativo è sempre impugnabile, anche se relativo a crediti di natura extratributaria ed è impugnabile in particolare innanzi al Giudice tributario, se riguarda una pretesa dell'ente pubblico di natura tributaria (come nella specie ove si controverte relativamente all'omesso versamento della tassa automobilistica), anche quando l'azione sia stata introdotta prima della modifica dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ad opera dell'art. 35, comma 25-quinquies, del d.l. n. 223 del 2006, che ha incluso il fermo tra gli atti impugnabili avanti al Giudice tributario.
Pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O. in favore della CTP territorialmente competente che va individuata in Napoli. A tal proposito in relazione a un ricorso proposto congiuntamente contro la cartella di pagamento e il ruolo, nel caso in cui l'agente della riscossione e l'ente impositore abbiano sede in differenti circoscrizioni territoriali, va dichiarata la competenza per territorio della Commissione tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l che ha Controparte_10 formato il ruolo, poiché la controversia che ha per oggetto la contestazione del ruolo rappresenta la domanda principale, mentre la controversia riguardante i vizi propri della cartella di pagamento rappresenta una domanda accessoria, ragion per cui il giudice competente sulla domanda principale può legittimamente pronunciarsi anche sulla domanda accessoria.
Applicando il principio al caso di specie, il ruolo è stato formato dall'Ente Regione Campania, che ha sede a Napoli.
La liquidazione – come da dispositivo – delle spese processuali segue la soccombenza ex art. 91
c.p.c. ed è dovuta secondo i parametri vigenti, esclusa la fase istruttoria e con liquidazione tra i medi e minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello promosso avverso la avverso la sentenza n. 185/2024, depositata il 19/03/2024 emessa dal Giudice di Pace di Roccadaspide, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) In riforma integrale della sentenza n. 782/2024 emessa il 30/11/2024 dal Giudice di Pace di
Roccadaspide, dichiara il difetto di giurisdizione del G.O. in favore della Corte di Giustizia
Tributaria di Napoli innanzi al quale la causa va riassunta dalla parte interessata entro il termine di legge;
pagina 3 di 4 2) Condanna parte appellata a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano per il primo grado in € 250,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge per il I grado ed in € 250,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso spese vive, rimborso forfettario spese in misura del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a.
e i.v.a., come per legge per questo grado di appello;
Così deciso in Salerno
24/09/2025
Il Giudice
dott. Gustavo Danise
pagina 4 di 4
281 sexies c.p.c. da intendersi facente parte integrante del verbale dell'udienza del 24.09.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del dott. Gustavo Danise, ha pronunciato quale giudice d'appello la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa iscritta al n. 3192 dell'R.G.A.C. anno 2025, a seguito di discussione orale nell'udienza del 24/09/2025 vertente tra
, per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad Parte_1 Parte_2 esclusione del territorio della Regione Siciliana, con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar n. 14 , P.IVA e
CF (succeduta a titolo universale a già , incorporante P.IVA_1 Controparte_1
, ), in persona del responsabile del contenzioso, Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
in qualita' di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio CAMPANIA, a cio' Controparte_5 autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr Persona_1
181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024,rilasciata da , ente pubblico Controparte_6 economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle societa' del Gruppo , tra CP_1 cui , svolgenti le funzioni della riscossione nazionale di cui all'art. 3, Controparte_1 comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, rappresentata e difesa dall'avv. Grazia Maria Cirillo;
-Appellante -
e
(CF non costituito;
Controparte_7 C.F._1
- Appellato contumace –
pagina 1 di 4 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 782/2024 emessa il 30/11/2024 2021 dal Giudice di Pace di
Roccadaspide
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione innanzi al GdP citava in Controparte_7 giudizio l' al fine di veder accogliere l'opposizione ad estratto di ruolo n. 0002704 Controparte_8 sulla cartella di pagamento n. 10020140028346010000, per Tassa automobilistica anno 2009, Ente impositore Regione Campania, per €. 713,77.
A sostegno dell'opposizione esponeva che non sussiste il diritto a procedere ad esecuzione da parte dell' in quanto il credito vantato è prescritto. Controparte_9
Si costituiva in giudizio la Società convenuta, depositando tutta la documentazione attestante la tempestiva e corretta notifica degli atti prodromici ed eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore della Corte di Giustizia Tributaria, data la natura tributaria delle somme richieste, nonché,
l'infondatezza della domanda.
Con Sentenza n. 782/2024 emessa il 30/11/2024, il Giudice di Pace di Roccadaspide accoglieva l'opposizione.
Avverso tale pronuncia la proponeva appello reiterando la eccezione di Controparte_8 difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario in favore del Giudice Tributario, luogo dove ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto, ai sensi dell'art. 4, D.lgs. n. 546/1992.
L'appello veniva notificato presso il difensore del nel giudizio di primo grado, ma questi CP_7 non si è costituito rimanendo contumace.
In data odierna si è tenuta la prima udienza, e lo scrivente, essendo la causa di pronta decisione, invitava il procuratore dell'appellante a discutere oralmente ed a precisare le conclusioni;
indi di ritirava in
Camera di Consiglio per la decisione ex art 281 sexies cpc.
È fondata l'eccezione sollevata dalla appellante di carenza di giurisdizione. Le controversie relative all'omesso pagamento del c.d. “bollo auto” rientrano nella giurisdizione del giudice tributario (Corte di
Cassazione S.U. civ. 23 aprile 2009, n. 9673), le Sezioni Unite della Cassazione con Ordinanza del 25 maggio 2022, n. 16986, richiamando recenti i propri arresti giurisprudenziali – tra i quali l'ordinanza SS.
UU. n. 12642/2021 nonché le nn. 1394 e 8465 del 2022 – hanno ulteriormente precisato che quando il contribuente demanda al Giudice l'esame della definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle stesse, la giurisdizione sulla vicenda va necessariamente attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione pagina 2 di 4 del giudice tributario. Infatti, se avendo riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che sia stata validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
E' stato ancora affermato dalle S.U. della Cassazione con sentenza del 7 maggio 2010 n. 11087 che il c.d. preavviso di fermo amministrativo è sempre impugnabile, anche se relativo a crediti di natura extratributaria ed è impugnabile in particolare innanzi al Giudice tributario, se riguarda una pretesa dell'ente pubblico di natura tributaria (come nella specie ove si controverte relativamente all'omesso versamento della tassa automobilistica), anche quando l'azione sia stata introdotta prima della modifica dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ad opera dell'art. 35, comma 25-quinquies, del d.l. n. 223 del 2006, che ha incluso il fermo tra gli atti impugnabili avanti al Giudice tributario.
Pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O. in favore della CTP territorialmente competente che va individuata in Napoli. A tal proposito in relazione a un ricorso proposto congiuntamente contro la cartella di pagamento e il ruolo, nel caso in cui l'agente della riscossione e l'ente impositore abbiano sede in differenti circoscrizioni territoriali, va dichiarata la competenza per territorio della Commissione tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l che ha Controparte_10 formato il ruolo, poiché la controversia che ha per oggetto la contestazione del ruolo rappresenta la domanda principale, mentre la controversia riguardante i vizi propri della cartella di pagamento rappresenta una domanda accessoria, ragion per cui il giudice competente sulla domanda principale può legittimamente pronunciarsi anche sulla domanda accessoria.
Applicando il principio al caso di specie, il ruolo è stato formato dall'Ente Regione Campania, che ha sede a Napoli.
La liquidazione – come da dispositivo – delle spese processuali segue la soccombenza ex art. 91
c.p.c. ed è dovuta secondo i parametri vigenti, esclusa la fase istruttoria e con liquidazione tra i medi e minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello promosso avverso la avverso la sentenza n. 185/2024, depositata il 19/03/2024 emessa dal Giudice di Pace di Roccadaspide, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) In riforma integrale della sentenza n. 782/2024 emessa il 30/11/2024 dal Giudice di Pace di
Roccadaspide, dichiara il difetto di giurisdizione del G.O. in favore della Corte di Giustizia
Tributaria di Napoli innanzi al quale la causa va riassunta dalla parte interessata entro il termine di legge;
pagina 3 di 4 2) Condanna parte appellata a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano per il primo grado in € 250,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge per il I grado ed in € 250,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso spese vive, rimborso forfettario spese in misura del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a.
e i.v.a., come per legge per questo grado di appello;
Così deciso in Salerno
24/09/2025
Il Giudice
dott. Gustavo Danise
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