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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/12/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2130/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2130/2025 R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
, nata a [...] il [...], C. F.: Parte_1 C.F._1
[...]
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2 CodiceFiscale_2 amente domiciliati in Fisciano (SA), a n. 8, presso lo studio dell'avv. Lucrezia Rispoli che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 25 settembre 2025, e Parte_1 [...]
avanzavano richiesta congiunta di ces i Parte_1 matrimonio, esponendo di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di Salerno in data 16 luglio 2016 e che, dalla loro unione, erano nate due figlie,
(24.04.2017) e (06.12.2019). Per_1 Per_2
, trascorsi oltre esi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 5092/2023, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato: SULLA CASA CONIUGALE. La dimora coniugale, ubicata nel Comune di Salerno (SA), in Via Lungomare Colombo n. 257, di proprietà dei genitori della ricorrente e concessa a titolo di comodato gratuito alla figlia, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, già assegnata in sede di separazione alla sig.ra , viene Parte_1 definitivamente a quest'ultima assegnata, nell'esclusivo in inori,
e ivi stabilmente conviventi e residenti. Per_1 Persona_3
I LIE MINORI. Le parti espressamente pattuiscono che le figlie minori, ed vengano affidate ad entrambi i genitori con Per_1 Persona_3 affido cond ntr itori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Le parti concordemente pattuiscono che le figlie minori, ed Per_1 Persona_3 avranno domicilio prevalente presso la dimora materna ad le figlie tutte le volte che vorrà e potrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludico-ricreativi delle minori e previa comunicazione anche telefonica alla madre e comunque almeno: il martedì ed il giovedì, dalle 17:00 alle 20:00, nonché a week- end alternati, il sabato dalle ore 13:00 alle ore 20:30 della domenica con la possibilità, in caso di esigenze lavorative dei genitori, di poter modificare i detti giorni con comunicazione da effettuare almeno 24 ore prima a mezzo e-mail, sms, Whatsapp e sempre compatibilmente con le esigenze delle minori. Relativamente alle vacanze natalizie, le parti pattuiscono concordemente il seguente calendario: le minori trascorreranno la Vigilia di Natale con la madre e il giorno di Natale con il padre, il giorno di Santo Stefano con la madre, la vigilia di Capodanno con il padre, il giorno di Capodanno con la madre, il giorno dell'Epifania con il padre, a partire dalle prossime vacanze natalizie 2025, alternandosi per il futuro. Le parti concordano che il padre in tali occasioni si rechi a prendere le minori alle ore 10,00 del mattino e provveda a riaccompagnarle a casa della madre alle ore 20,30. Per quanto concerne le vacanze pasquali le parti pattuiscono concordemente che le minori potranno trascorrere il giorno di Pasqua 2026 con la madre e il lunedì in Albis con il padre, alternandosi poi per il futuro. Le parti concordano che il padre in tali occasioni si rechi a prendere le minori alle ore 10,00 del mattino e provveda a riaccompagnarle a casa della madre alle ore 20,30. Per quanto concerne le altre festività, le parti pattuiscono concordemente che a partire da quest'anno le minori trascorreranno il 1° novembre con la madre, l'8 dicembre con il padre, il 25 aprile 2026 con la madre e il primo maggio 2026 con il padre, il 2 giugno 2026 con il padre, il 15 agosto 2026 con la madre, alternandosi poi per il futuro. Le parti concordano che il padre in tali occasioni si rechi a prendere le minori alle ore 10,00 del mattino e provveda a riaccompagnarle a casa della madre alle ore 20,30. Per quanto riguarda il compleanno l'onomastico del padre e la Festa del Papà, le parti convengono che le minori potranno trascorrere con il padre la Festa del Papà e il giorno del compleanno ed onomastico del padre. Le parti concordano che il padre in tali occasioni si rechi a prendere le minori alle ore 10,00 del mattino e provveda a riaccompagnarle a casa della madre alle ore 20,30. Per quanto riguarda la Festa della Mamma, il compleanno e l'onomastico della madre, le minori potranno trascorrere la giornata con la stessa. Nel caso in cui una di queste ultime festività coincida con un giorno in cui le minori stanno con il padre, si propone che le parti possano concordemente cambiare nella detta circostanza il giorno da trascorrere con il padre. Per quanto concerne il compleanno ed onomastico delle minori, ove possibile le parti si impegnano a collaborare per una festa congiunta presso una ludoteca o altro luogo specializzato. Laddove ciò non fosse possibile le parti convengono di trascorrere la detta festività con le figlie alternandosi tra loro. Per quanto concerne le ferie estive, le parti pattuiscono che le minori possano trascorrere 15 giorni di ferie con il padre anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno le figlie e dovranno consentire comunicazioni anche telefoniche con l'altro genitore in modo che l'altro genitore possa avere notizie delle figlie. SUL MANTENIMENTO DELLE MINORI. Su tale precipuo aspetto il Sig. Pt_2 si impegna a corrispondere, a decorrere dal mese di ottob
[...] mente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 450,00 a titolo di concorso per il mantenimento delle due figlie, sulle coordinate IBAN note. Tale contributo sarà soggetto, come per legge, alla rivalutazione annuale automatica secondo gli indici ISTAT. Le parti convengono espressamente che, la moglie possa percepire interamente il ricavato dall'assegno unico, pari attualmente ad € 402,00 circa, accreditato mensilmente sul suo conto affinché la stessa utilizzi la detta somma per il benessere delle minori. SULLE SPESE STRAORDINARIE. Per quanto concerne le altre eventuali spese straordinarie che si rendessero necessarie per le minori, le stesse, preventivamente concordate, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. Al fine di evitare ogni possibile contrasto futuro le parti espressamente pattuiscono che solo per quanto riguarda le spese mediche, le analisi e gli esami diagnostici ritenuti necessari dal pediatra ASL per i farmaci da questi prescritti e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa, divise, gite d'istruzione di un giorno ecc.) non sia necessaria alcuna preventiva concertazione tra i due genitori. Per quanto concerne le ulteriori spese straordinarie quali: visite Mediche presso pediatra non convenzionato, visite chirurgiche (compresi i costi di degenza), visite e cure odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, spese Scolastiche: rette scolastiche per pre-scuola e/o doposcuola, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggi e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative, costi per iscrizione e frequentazione corsi sportivi, artistici, formativi e ricreativi (diversi ed ulteriori rispetto alle attività attualmente svolte dal minore) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, le stesse dovranno essere approvate e concordate da entrambi i genitori, con diritto del genitore che le ha anticipate ad ottenere il rimborso pro quota da parte dell'altro genitore, entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta. Le parti concordano per evitare future incomprensioni che in caso di spese straordinarie, la mancata risposta entro 7 giorni equivale ad accettazione delle stesse, con diritto pertanto del coniuge che le ha anticipate di recuperare la metà. SUL DIRITTO DELLE MINORI ALLA CONTINUITÀ DEL RAPPORTO CON I NONNI MATERNI E PATERNI E DI COMUNICAZIONI TELEFONICHE QUOTIDIANE CON IL PADRE. Al fine di garantire la continuità del rapporto delle minori con le rispettive famiglie di origine dei genitori ed in modo particolare con i nonni, si propone che nel giorno della festa dei nonni, convenzionalmente stabilito per il 2 ottobre, le minori potranno festeggiare a pranzo e a cena con i nonni, alternandosi tra loro, prevedendo il prossimo 2 ottobre 2025 le minori potranno festeggiare a pranzo con i nonni materni e a cena con i nonni paterni, alternandosi poi per il futuro. Le parti convengono che nel caso in cui la detta festività dovesse coincidere con il giorno di visita del padre, lo stesso recupererà in giorno diverso, concordemente pattuito. Le parti concordano espressamente che il padre potrà avere comunicazioni telefoniche quotidiane e/o videochiamate con le minori tutti i giorni alle ore 19:00 per garantire la continuità della presenza della figura paterna e per avere notizie delle minori. SUI RAPPORTI TRA LE PARTI E SUGLI ADEMPIMENTI BUROCRATICI NELL'INTERESSE DELLE MINORI. Le parti danno atto di rinunciare al reciproco mantenimento essendo entrambe autosufficienti. Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto vicendevole e di serena comunicazione e collaborazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e sereno delle figlie minori con ciascuno di essi, con il precipuo obbligo di tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie. Le parti si danno autorizzazione reciproca al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire le figlie nel proprio passaporto. Le parti si impegnano, altresì, a collaborare per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento della vita delle minori (ad esempio autorizzazioni scolastiche, rilascio documenti ecc.), pattuendo altresì che ciascun genitore sia in possesso di copia dei documenti di identità e del codice fiscale delle minori. Le parti si impegnano a comunicare congiuntamente all'inizio di ciascun anno scolastico alla scuola delle minori il nominativo delle persone che, in caso di impedimento del genitore, possano accompagnare o prelevare le minori a scuola. Le parti concordano che tutte le spese di giudizio siano a carico della sig.ra
[...]
. Parte_1 ssere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in 16 luglio 2016 nel Comune di Salerno tra , nata a [...] il Parte_1
29.01.1982, C. F.: e , nato a [...] il CodiceFiscale_1 Parte_2
14.05.1983, C.F.: , t istro Atti Matrimonio CodiceFiscale_2 del Comune di S .22, Serie A, Uff. 5) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2130/2025 R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
, nata a [...] il [...], C. F.: Parte_1 C.F._1
[...]
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2 CodiceFiscale_2 amente domiciliati in Fisciano (SA), a n. 8, presso lo studio dell'avv. Lucrezia Rispoli che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 25 settembre 2025, e Parte_1 [...]
avanzavano richiesta congiunta di ces i Parte_1 matrimonio, esponendo di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di Salerno in data 16 luglio 2016 e che, dalla loro unione, erano nate due figlie,
(24.04.2017) e (06.12.2019). Per_1 Per_2
, trascorsi oltre esi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 5092/2023, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato: SULLA CASA CONIUGALE. La dimora coniugale, ubicata nel Comune di Salerno (SA), in Via Lungomare Colombo n. 257, di proprietà dei genitori della ricorrente e concessa a titolo di comodato gratuito alla figlia, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, già assegnata in sede di separazione alla sig.ra , viene Parte_1 definitivamente a quest'ultima assegnata, nell'esclusivo in inori,
e ivi stabilmente conviventi e residenti. Per_1 Persona_3
I LIE MINORI. Le parti espressamente pattuiscono che le figlie minori, ed vengano affidate ad entrambi i genitori con Per_1 Persona_3 affido cond ntr itori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Le parti concordemente pattuiscono che le figlie minori, ed Per_1 Persona_3 avranno domicilio prevalente presso la dimora materna ad le figlie tutte le volte che vorrà e potrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludico-ricreativi delle minori e previa comunicazione anche telefonica alla madre e comunque almeno: il martedì ed il giovedì, dalle 17:00 alle 20:00, nonché a week- end alternati, il sabato dalle ore 13:00 alle ore 20:30 della domenica con la possibilità, in caso di esigenze lavorative dei genitori, di poter modificare i detti giorni con comunicazione da effettuare almeno 24 ore prima a mezzo e-mail, sms, Whatsapp e sempre compatibilmente con le esigenze delle minori. Relativamente alle vacanze natalizie, le parti pattuiscono concordemente il seguente calendario: le minori trascorreranno la Vigilia di Natale con la madre e il giorno di Natale con il padre, il giorno di Santo Stefano con la madre, la vigilia di Capodanno con il padre, il giorno di Capodanno con la madre, il giorno dell'Epifania con il padre, a partire dalle prossime vacanze natalizie 2025, alternandosi per il futuro. Le parti concordano che il padre in tali occasioni si rechi a prendere le minori alle ore 10,00 del mattino e provveda a riaccompagnarle a casa della madre alle ore 20,30. Per quanto concerne le vacanze pasquali le parti pattuiscono concordemente che le minori potranno trascorrere il giorno di Pasqua 2026 con la madre e il lunedì in Albis con il padre, alternandosi poi per il futuro. Le parti concordano che il padre in tali occasioni si rechi a prendere le minori alle ore 10,00 del mattino e provveda a riaccompagnarle a casa della madre alle ore 20,30. Per quanto concerne le altre festività, le parti pattuiscono concordemente che a partire da quest'anno le minori trascorreranno il 1° novembre con la madre, l'8 dicembre con il padre, il 25 aprile 2026 con la madre e il primo maggio 2026 con il padre, il 2 giugno 2026 con il padre, il 15 agosto 2026 con la madre, alternandosi poi per il futuro. Le parti concordano che il padre in tali occasioni si rechi a prendere le minori alle ore 10,00 del mattino e provveda a riaccompagnarle a casa della madre alle ore 20,30. Per quanto riguarda il compleanno l'onomastico del padre e la Festa del Papà, le parti convengono che le minori potranno trascorrere con il padre la Festa del Papà e il giorno del compleanno ed onomastico del padre. Le parti concordano che il padre in tali occasioni si rechi a prendere le minori alle ore 10,00 del mattino e provveda a riaccompagnarle a casa della madre alle ore 20,30. Per quanto riguarda la Festa della Mamma, il compleanno e l'onomastico della madre, le minori potranno trascorrere la giornata con la stessa. Nel caso in cui una di queste ultime festività coincida con un giorno in cui le minori stanno con il padre, si propone che le parti possano concordemente cambiare nella detta circostanza il giorno da trascorrere con il padre. Per quanto concerne il compleanno ed onomastico delle minori, ove possibile le parti si impegnano a collaborare per una festa congiunta presso una ludoteca o altro luogo specializzato. Laddove ciò non fosse possibile le parti convengono di trascorrere la detta festività con le figlie alternandosi tra loro. Per quanto concerne le ferie estive, le parti pattuiscono che le minori possano trascorrere 15 giorni di ferie con il padre anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno le figlie e dovranno consentire comunicazioni anche telefoniche con l'altro genitore in modo che l'altro genitore possa avere notizie delle figlie. SUL MANTENIMENTO DELLE MINORI. Su tale precipuo aspetto il Sig. Pt_2 si impegna a corrispondere, a decorrere dal mese di ottob
[...] mente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 450,00 a titolo di concorso per il mantenimento delle due figlie, sulle coordinate IBAN note. Tale contributo sarà soggetto, come per legge, alla rivalutazione annuale automatica secondo gli indici ISTAT. Le parti convengono espressamente che, la moglie possa percepire interamente il ricavato dall'assegno unico, pari attualmente ad € 402,00 circa, accreditato mensilmente sul suo conto affinché la stessa utilizzi la detta somma per il benessere delle minori. SULLE SPESE STRAORDINARIE. Per quanto concerne le altre eventuali spese straordinarie che si rendessero necessarie per le minori, le stesse, preventivamente concordate, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. Al fine di evitare ogni possibile contrasto futuro le parti espressamente pattuiscono che solo per quanto riguarda le spese mediche, le analisi e gli esami diagnostici ritenuti necessari dal pediatra ASL per i farmaci da questi prescritti e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa, divise, gite d'istruzione di un giorno ecc.) non sia necessaria alcuna preventiva concertazione tra i due genitori. Per quanto concerne le ulteriori spese straordinarie quali: visite Mediche presso pediatra non convenzionato, visite chirurgiche (compresi i costi di degenza), visite e cure odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, spese Scolastiche: rette scolastiche per pre-scuola e/o doposcuola, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggi e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative, costi per iscrizione e frequentazione corsi sportivi, artistici, formativi e ricreativi (diversi ed ulteriori rispetto alle attività attualmente svolte dal minore) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, le stesse dovranno essere approvate e concordate da entrambi i genitori, con diritto del genitore che le ha anticipate ad ottenere il rimborso pro quota da parte dell'altro genitore, entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta. Le parti concordano per evitare future incomprensioni che in caso di spese straordinarie, la mancata risposta entro 7 giorni equivale ad accettazione delle stesse, con diritto pertanto del coniuge che le ha anticipate di recuperare la metà. SUL DIRITTO DELLE MINORI ALLA CONTINUITÀ DEL RAPPORTO CON I NONNI MATERNI E PATERNI E DI COMUNICAZIONI TELEFONICHE QUOTIDIANE CON IL PADRE. Al fine di garantire la continuità del rapporto delle minori con le rispettive famiglie di origine dei genitori ed in modo particolare con i nonni, si propone che nel giorno della festa dei nonni, convenzionalmente stabilito per il 2 ottobre, le minori potranno festeggiare a pranzo e a cena con i nonni, alternandosi tra loro, prevedendo il prossimo 2 ottobre 2025 le minori potranno festeggiare a pranzo con i nonni materni e a cena con i nonni paterni, alternandosi poi per il futuro. Le parti convengono che nel caso in cui la detta festività dovesse coincidere con il giorno di visita del padre, lo stesso recupererà in giorno diverso, concordemente pattuito. Le parti concordano espressamente che il padre potrà avere comunicazioni telefoniche quotidiane e/o videochiamate con le minori tutti i giorni alle ore 19:00 per garantire la continuità della presenza della figura paterna e per avere notizie delle minori. SUI RAPPORTI TRA LE PARTI E SUGLI ADEMPIMENTI BUROCRATICI NELL'INTERESSE DELLE MINORI. Le parti danno atto di rinunciare al reciproco mantenimento essendo entrambe autosufficienti. Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto vicendevole e di serena comunicazione e collaborazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e sereno delle figlie minori con ciascuno di essi, con il precipuo obbligo di tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie. Le parti si danno autorizzazione reciproca al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire le figlie nel proprio passaporto. Le parti si impegnano, altresì, a collaborare per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento della vita delle minori (ad esempio autorizzazioni scolastiche, rilascio documenti ecc.), pattuendo altresì che ciascun genitore sia in possesso di copia dei documenti di identità e del codice fiscale delle minori. Le parti si impegnano a comunicare congiuntamente all'inizio di ciascun anno scolastico alla scuola delle minori il nominativo delle persone che, in caso di impedimento del genitore, possano accompagnare o prelevare le minori a scuola. Le parti concordano che tutte le spese di giudizio siano a carico della sig.ra
[...]
. Parte_1 ssere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in 16 luglio 2016 nel Comune di Salerno tra , nata a [...] il Parte_1
29.01.1982, C. F.: e , nato a [...] il CodiceFiscale_1 Parte_2
14.05.1983, C.F.: , t istro Atti Matrimonio CodiceFiscale_2 del Comune di S .22, Serie A, Uff. 5) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi