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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 27/02/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 3374 /2023
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, verificato che le parti resistenti hanno depositato, entro il termine assegnato ex art. 127 ter cpc, note autorizzate per la trattazione scritta;
esaminati gli atti e documenti di causa;
ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio;
pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, avvertendo che la pubblicazione della sentenza tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3374/2023 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16/07/1968, elettivamente domiciliato in Rizziconi, via P. Togliatti, 1, presso lo studio dell'avv.
Elisa Rotolo, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, presso la sede dell'Agenzia , domicilio degli avv.ti Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo, Valeria CP_1
Grandizio, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del Persona_1
22.3.2024;
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro-tempore e per lo stesso , responsabile contenzioso Calabria, Controparte_3
come da procura per atto notarile, Rep. 180134 del 22/06/2023, Racc. 12348, elettivamente domiciliata in GR NE (Na), via Vincenzo Cimmino, 1, presso lo studio dell'avv. Maria
Cristina Di Nola, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede, di accertare e dichiarare la nullità dei ruoli e, quindi, della pretesa creditoria per mancata notifica degli avvisi di addebito n. 39420140000426359000,
39420140002023030000, 39420140003695010000, 39420150000919343000,
39420160000483034000, 39420160002883949000, 39420170001087315000,
39420180000612283000, 39420180003420580000, 39420190001022577000,
39420190003363450000, 39420210000885972000; in subordine, di accertare e dichiarare la nullità dei ruoli per l'intervenuta prescrizione degli avvisi di addebito n. 39420140000426359000,
39420140002023030000, 39420140003695010000, 39420150000919343000,
39420160000483034000, 39420160002883949000, 39420170001087315000,
39420180000612283000, 39420180003420580000, 39420190001022577000 (II semestre 2018) ex art 3 commi 9 - 10 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995; in ulteriore subordine di accertare e dichiarare la nullità dei ruoli per l'intervenuta prescrizione degli avvisi di addebito notificati n.
39420140000426359000, 39420140002023030000, 39420140003695010000,
39420150000919343000, 39420160000483034000, 39420160002883949000,
39420170001087315000, 39420180000612283000 ex art 3 commi 9 - 10 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995; di condannare infine le parti resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui sopra, manlevare parte ricorrente dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione della posizione reddituale.
Parte resistente chiede di dichiarare l'interposta opposizione infondata in fatto ed in diritto;
CP_1
con vittoria di spese e competenze.
Parte resistente chiede di dichiarare la sua carenza di Controparte_4
legittimazione passiva in merito agli Avvisi di Addebito;
di dichiarare il mancato decorso del termine di prescrizione dalla notifica degli avvisi di addebito, per regolare notifica degli atti interruttivi;
nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, accertare l'esclusiva responsabilità dell'Ente impositore, condannandolo a manlevare Controparte_5
da qualsivoglia pregiudizio e con compensazione delle spese di lite;
[...] RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202200001861000, fascicolo
2022/16524, notificata in data 29.09.2023, limitatamente ai contributi della gestione autonomi CP_ artigiani/commercianti dell' riportati negli avvisi di addebito:
1. n. 39420140000426359000 presuntivamente notificato in data 27.05.2014 per un importo di
€ 2.632,86 – Sanzioni contributi IVS anno 2012, Contributi e sanzioni IVS anno 2013;
2. n. 39420140002023030000 presuntivamente notificato in data 06.11.2014, per un importo pari ad € 1.296,62 - Contributi e sanzioni IVS anno 2013;
3. n. 39420140003695010000 presuntivamente notificato in data 19.01.2015, per un importo pari ad € 2.652,67 - Contributi e sanzioni IVS anno 2014;
4. n. 39420150000919343000 presuntivamente notificato in data 18.11.2015, per un importo pari ad € 2.625,34 - Contributi e sanzioni IVS anno 2014;
5. n. 39420160000483034000 presuntivamente notificato in data 31.05.2016, per un importo pari ad € 2.586,46 - Contributi e sanzioni IVS anno 2015;
6. n. 39420160002883949000 presuntivamente notificato in data 29.12.2016, per un importo pari ad € 2.522,73 - Contributi e sanzioni IVS anno 2015;
7. n. 39420170001087315000 presuntivamente notificato in data 20.12.2017, per un importo pari ad € 4.949,54 - Contributi e sanzioni IVS anno 2016;
8. n. 39420180000612283000 presuntivamente notificato in data 16.07.2018, per un importo pari ad € 3.617,66 - Contributi e sanzioni IVS anno 2017;
9. n. 39420180003420580000 presuntivamente notificato in data 10.01.2019, per un importo pari ad € 2.369,85 - Contributi e sanzioni IVS anno 2017 e 2018;
10. n. 39420190001022577000 presuntivamente notificato in data 28.08.2019, per un importo pari ad € 2.334,39 - Contributi e sanzioni IVS anno 2018;
11. n. 39420190003363450000 presuntivamente notificato in data 30.01.2020, per un importo pari ad € 2.271,39 - Contributi e sanzioni IVS anno 2018, 2019;
12. n. 39420210000885972000 presuntivamente notificato in data 06.11.2021 per un importo pari ad € 3.564,22 - Contributi e sanzioni IVS anno 2019.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la mancata notifica degli avvisi di addebito al fine di far dichiarare la nullità del credito e dell'azione esecutiva e la rimessione in termini per l'impugnazione del ruolo;
la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile dei crediti portati dai suddetti avvisi di addebito, sia a decorrere dalla data in cui il credito avrebbe dovuto essere pagato sia dalla data indicata come notifica. Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito la carenza di CP_1 legittimazione passiva, la decadenza dall'opposizione essendo decorsi i termini di cui agli artt. 617 cpc e 24, comma 5, del D.Lgs n. 46/99, sostenendo, peraltro, che la prova dell'interruzione dei termini spetti all'ente di riscossione e, pertanto, in via istruttoria, ha chiesto l'acquisizione della prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Si è costituita anche l' ed ha eccepito la sua carenza di Controparte_5 legittimazione passiva e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sostenendo di aver notificato quali atti interruttivi:
1. Il Preavviso di Fermo Amministrativo n. 094 80 2014 00014853 000, notificato in data
13/11/2014, a persona qualificatasi come moglie che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento;
2. L'Intimazione di Pagamento n. 094 2018 9010154288 000, notificata in data 27/12/2018, a mezzo PEC, all'indirizzo di posta elettronica con ulteriore invio di Email_1
comunicazione di avvenuta notifica, mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 2 dpr n.602/1973;
3. L'Intimazione di Pagamento n. 094 2019 9010407088 000, notificata in data 14/03/2022 ai sensi dell'art.140 c.p.c. e dell'art.26 del DPR 602/73 per irreperibilità relativa;
4. L'Intimazione di Pagamento n. 094 2021 9001776452 000 notificata in data 02/05/2023 ai sensi dell'art.140 c.p.c. e dell'art.26 del DPR 602/73 per irreperibilità relativa;
5. L'Intimazione di Pagamento n. 094 2022 9002647403 000 notificata in data 07/06/2022 con
Racc A/R a persona di famiglia che sottoscrive la ricevuta dell'atto; e, comunque, il termine quinquennale della prescrizione è rimasto sospeso nel periodo covid19.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione ex art. 24 del D.Lgs n. 46/1999, che rileva dalle allegazioni del ricorso poiché parte ricorrente, sostenendo di non aver ricevuto gli avvisi di addebito, ha eccepito la prescrizione anche con decorrenza dalla data in cui il contributo era dovuto, è soggetta al termine di decadenza di 40 giorni dalla notifica, che sono decorsi per gli avvisi di addebito regolarmente notificati al destinatario nelle date di seguito indicate:
1. n. 39420180000612283000, notificato, con raccomandata n. 66548297924-1, in data
16.07.2018, al destinatario, per l'importo di € 3.617,66 - Contributi e sanzioni IVS anno
2017;
2. n. 39420180003420580000 notificato, con raccomandata n. 68953865673-8, in data
10.01.2019, al destinatario, per l'importo di € 2.369,85 - Contributi e sanzioni IVS anno
2017 e 2018; 3. n. 39420190003363450000 notificato, con raccomandata n. 68957737271-6, in data
30.01.2020, al destinatario, per un importo pari ad € 2.271,39 - Contributi e sanzioni IVS anno 2018, 2019,
e per quelli contenuti nell'intimazione di pagamento n. 09420199010407088000 e con essa notificati il 2 marzo 2022, ossia
4. n. 39420140000426359000 consegnato, con raccomandata n. 65024938063-3, in data
27.05.2014, alla moglie, dell'importo di € 2.632,86 – Sanzioni contributi IVS anno 2012,
Contributi e sanzioni IVS anno 2013;
5. 39420140002023030000 spedito, con raccomandata n. 65026846412-2, in data 06.11.2014, ritornato al mittente per compiuta giacenza, dell'importo di € 1.296,62 - Contributi e sanzioni IVS anno 2013;
6. n. 39420140003695010000 consegnato, con raccomandata n. 65028275903-6, in data
19.01.2015, alla moglie, dell'importo di € 2.652,67 - Contributi e sanzioni IVS anno 2014;
7. n. 39420150000919343000 consegnato, con raccomandata n. 65034268276-0, in data
18.11.2015, alla moglie, dell' importo di € 2.625,34 - Contributi e sanzioni IVS anno 2014;
8. n. 39420160000483034000 consegnato, con raccomandata n. 65036315360-5, in data
31.05.2016, alla moglie, dell' importo di € 2.586,46 - Contributi e sanzioni IVS anno 2015;
9. n. 39420160002883949000 consegnato, con raccomandata n. 65038065474-4, in data
29.12.2016, alla moglie, dell'importo di € 2.522,73 - Contributi e sanzioni IVS anno 2015;
10. n. 39420170001087315000 consegnato, con raccomandata n. 66546272404-5, in data
20.12.2017, alla moglie, dell'importo di € 4.949,54 - Contributi e sanzioni IVS anno 2016.
Nei confronti dei suddetti avvisi di addebito l'azione ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999 è, dunque inammissibile poiché proposta oltre 40 giorni dalla notifica del ruolo, come sopra indicata.
L'azione ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999 è, dunque, ammissibile solo per gli avvisi di addebito:
n. 39420190001022577000 consegnato alla moglie del destinatario, in data 28.08.2019, per un importo pari ad € 2.334,39 - Contributi e sanzioni IVS anno 2018, per il quale il procedimento di notifica non può considerarsi concluso non essendo stata versata in atti l'attestazione di invio della raccomandata informativa.
n. 39420210000885972000 non notificato per un importo pari ad € 3.564,22 - Contributi e sanzioni IVS anno 2019.
Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata si richiama la norma di cui all'art. 39 del D.L.gs n. 112/1999, la quale prevede che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”. Tale norma evidenzia la concorrente, non necessaria, legittimazione passiva dell'Ente creditore e del Concessionario della riscossione, escludendola laddove si discute solamente della regolarità o validità degli atti di riscossione.
Nel caso di specie si discute dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, per cui la decisione su tale discussione rende definitiva nel merito la pretesa creditoria e ciò individua nell'Ente creditore il legittimato passivo unitamente all'agente della riscossione, competente per legge alla riscossione del credito e ad interrompere la prescrizione nella fase della riscossione e ad iscrivere ipoteca ex art. 77 del D.L.gs n. 602/1973.
L' ha chiesto, in via istruttoria, genericamente, l'acquisizione degli atti interruttivi della CP_1
prescrizione, senza dedurre, nella memoria difensiva, la presenza di tali atti.
Ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.c., l'istanza di esibizione deve contenere la specifica indicazione dei documenti, ciò per consentire la valutazione della loro utilità a provare il fatto controverso.
L'ordine di esibizione deve essere utile, in via diretta ed immediata, all'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa, e non può avere fini meramente esplorativi.
Nel caso di specie non vi è menzione di fatti interruttivi della prescrizione.
Non si ravvisa, nel caso di specie, neppure il presupposto per fare ricorso ai poteri d'integrazione officiosa della prova, ex art. 421 c.p.c., dovendo la prova richiesta dal giudice essere funzionale al solo indispensabile approfondimento degli elementi già presenti nel processo. Il potere istruttorio del giudice è, infatti, circoscritto alla sola funzione integrativa e non anche a quella sostitutiva dell'attività istruttoria compiuta dalle parti.
Nel caso di specie non vi sono elementi che propendono per una loro integrazione ai fini interruttivi della prescrizione.
Neppure la rilevabilità d'ufficio della prescrizione per crediti previdenziali è idonea ad attivare poteri officiosi straordinari, posto che la rilevabilità d'ufficio è sempre subordinata alla presenza di allegazioni e prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo.
Con riferimento all'ammissibile azione ex art. 24 citato, alla data del 29 settembre 2023, di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, risultano prescritti i contributi relativi alla sola seconda rata dell'anno 2018, contenuta nell'avviso di addebito n. 39420190001022577000, di €. 944,46 oltre le somme aggiuntive su contributi I.V.S. fissi o entro minimale e le sanzioni morosità dal 04/2018 al
06/2018, per come eccepito dalla parte ricorrente.
Dalla documentazione versata in atti dall' non risulta né la prova dell'invio della CP_1
raccomandata informativa, per gli avvisi di addebito consegnati alla moglie del destinatario, nè la prova della ricezione della raccomandata informativa, per quelli riportanti la compiuta giacenza, e, pertanto, non essendo stata conclusa la procedura di notifica, non sono stati notificati gli avvisi di addebito:
1. n. 39420140000426359000 consegnato, con raccomandata n. 65024938063-3, in data
27.05.2014, alla moglie, dell'importo di € 2.632,86 – Sanzioni contributi IVS anno 2012,
Contributi e sanzioni IVS anno 2013;
2. n. 39420140002023030000 spedito, con raccomandata n. 65026846412-2, in data
06.11.2014, e restituito al mittente per compiuta giacenza, per un importo pari ad € 1.296,62
- Contributi e sanzioni IVS anno 2013;
3. n. 39420140003695010000 consegnato, con raccomandata n. 65028275903-6, in data
19.01.2015, alla moglie, dell'importo di € 2.652,67 - Contributi e sanzioni IVS anno 2014;
4. n. 39420150000919343000 consegnato, con raccomandata n. 65034268276-0, in data
18.11.2015, alla moglie, dell'importo di € 2.625,34 - Contributi e sanzioni IVS anno 2014;
5. n. 39420160000483034000 consegnato, con raccomandata n. 65036315360-5, in data
31.05.2016, alla moglie, dell'importo di € 2.586,46 - Contributi e sanzioni IVS anno 2015;
6. n. 39420160002883949000 consegnato, con raccomandata n. 65038065474-4, in data
29.12.2016, alla moglie, dell'importo di € 2.522,73 - Contributi e sanzioni IVS anno 2015;
7. n. 39420170001087315000 consegnato, con raccomandata n. 66546272404-5, in data
20.12.2017, alla moglie, dell'importo di € 4.949,54 - Contributi e sanzioni IVS anno 2016;
8. n. 39420190001022577000 consegnato, con raccomandata n. 68956280543-2, in data
28.08.2019, alla moglie, dell'importo di € 2.334,39 - Contributi e sanzioni IVS anno 2018;
9. n. 39420210000885972000 non notificato dell'importo di € 3.564,22 - Contributi e sanzioni
IVS anno 2019.
Tali avvisi di addebito non costituiscono titolo esecutivo e non sono idonei a promuovere la riscossione del credito in essi portato né consentono l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.L.gs n.
602/1973.
L'art. 50 del DPR n. 602/1973, al quale rimanda l'art. 77, prevede, infatti che il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento alla quale è parificato l'avviso di addebito dall'art. 30, comma 14, del
D.L. n. 78/2010. Tale termine deve decorrere anche per poter iscrivere ipoteca.
Per i suddetti avvisi di addebito non vi è prova della conclusione del procedimento di notifica e, pertanto, gli stessi non possono costituire titolo esecutivo valido per la riscossione del credito e per l'iscrizione di ipoteca.
Con riferimento alla prescrizione quinquennale intervenuta dopo la notifica degli avvisi di addebito si rileva che non costituiscono atti interruttivi della prescrizione:
1. la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480201400014853000, fascicolo n. 014/000142622, spedita con raccomandata n. 67214414786-1, ricevuta il 13 novembre
2014, dalla moglie del destinatario, contenente il solo avviso di addebito n,
39420140000426359000, il cui procedimento di notifica non si è concluso con l'invio della raccomandata informativa.
2. l'intimazione di pagamento n. 09420189010154288/000, contenente gli avvisi di addebito n. 39420140000426359000; n. 39420140002023030000, spedita, con raccomandata n.
65026846412-2, in data 06.11.2014, ritornata al mittente per compiuta giacenza, corredata dall'avviso di mancata consegna pec del 10/12/2018 e da una comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell' articolo 26, comma 2, DPR n.
602/1973, del 12/12/2018, che richiama la raccomandata n. 61456187568-4, della quale non
è stata data prova della spedizione e ricezione, come non è stata data prova del citato deposito ai sensi del prefato art. 26.
3. l'intimazione di pagamento n. 09420229002647403/000, contenente l'avviso di addebito n.
39420160000483034000, spedita il 23 maggio 2022 con raccomandata n. 69512729111-8, ricevuta da familiare il 7 giugno 2022, non corredata dall'attestazione di invio della raccomandata informativa.
Costituiscono atti interruttivi della prescrizione:
1. l'intimazione di pagamento n. 09420199010407088000 che, dopo l'ultimo accesso del 4 dicembre 2021, come risulta dall'avviso di ricevimento, è stata depositata nella casa comunale il 18 febbraio 2022, con l'elenco n. EL000764393-57, seguito dall'avviso di notifica di atto mediante deposito nella casa comunale, spedito il 02/03/2022 con raccomandata n. 57332441146-5, ritornata al mittente per compiuta giacenza. Detta intimazione di pagamento richiama gli avvisi di addebito n. 39420140000426359000 consegnato, con raccomandata n. 65024938063-3, in data 27.05.2014, alla moglie, dell'importo di € 2.632,86 – Sanzioni contributi IVS anno 2012, Contributi e sanzioni IVS anno 2013; 39420140002023030000 spedito, con raccomandata n. 65026846412-2, in data
06.11.2014, ritornato al mittente per compiuta giacenza, dell'importo di € 1.296,62 - contributi e sanzioni IVS anno 2013; n. 39420140003695010000 consegnato, con raccomandata n. 65028275903-6, in data 19.01.2015, alla moglie, dell'importo di € 2.652,67
- contributi e sanzioni IVS anno 2014; n. 39420150000919343000 consegnato, con raccomandata n. 65034268276-0, in data 18.11.2015, alla moglie, dell' importo di €
2.625,34 - contributi e sanzioni IVS anno 2014; n. 39420160000483034000 consegnato, con raccomandata n. 65036315360-5, in data 31.05.2016, alla moglie, dell' importo di € 2.586,46 - contributi e sanzioni IVS anno 2015; n. 39420160002883949000 consegnato, con raccomandata n. 65038065474-4, in data 29.12.2016, alla moglie, dell'importo di € 2.522,73
- contributi e sanzioni IVS anno 2015; n. 39420170001087315000 consegnato, con raccomandata n. 66546272404-5, in data 20.12.2017, alla moglie, dell'importo di € 4.949,54
- contributi e sanzioni IVS anno 2016; n. 39420180000612283000 notificato, con raccomandata n. 66548297924-1, in data 16.07.2018, al destinatario, dell'importo di €
3.617,66 - contributi e sanzioni IVS anno 2017; n. 39420180003420580000 notificato, con raccomandata n. 68953865673-8, in data 10.01.2019, al destinatario, dell'importo di €
2.369,85 - contributi e sanzioni IVS anno 2017 e 2018.
Alla data del 2 marzo 2022, di notifica della suddetta intimazione di pagamento, risultano, però, decorsi i 5 anni, rispettivamente, prima del periodo covid19, il 27 giugno 2019, il 6 gennaio 2020, nel periodo covid e quindi con la sommatoria del periodo indicato rispettivamente nell'art. 37 del
D.L. n. 18/2020 e nell'art. 11 del D.L. n. 183/2020, il 25 luglio 2020, il 30 novembre 2021, per gli avvisi di addebito:
1. n. 39420140000426359000 consegnato in data 27.05.2014, alla moglie;
2. n. 39420140002023030000 spedito in data 06.11.2014, ritornato al mittente per compiuta giacenza;
3. n. 39420140003695010000 consegnato in data 19.01.2015, alla moglie;
4. n. 39420150000919343000 consegnato in data 18.11.2015, alla moglie.
Non risultano prescritti i crediti portati dagli avvisi di addebito:
1. n. 39420160000483034000 consegnato in data 31.05.2016, alla moglie;
2. n. 39420160002883949000 consegnato in data 29.12.2016, alla moglie;
3. n. 39420170001087315000 consegnato in data 20.12.2017, alla moglie;
4. n. 39420180000612283000 notificato in data 16.07.2018, al destinatario;
5. n. 39420180003420580000 notificato in data 10.01.2019, al destinatario.
2. l'intimazione di pagamento n. 09420219001776452/000, spedita il 19 novembre 2021 con raccomandata n. 69501066586-2, è ritorna al mittente l'1 marzo 2022 per compiuta giacenza. Dopo il tentativo di notifica del 30.11.2022, l'atto viene depositato nella casa comunale il 2 marzo 2023, con l'elenco n. EL000155258-1, segue avviso di notifica di atto mediante deposito nella casa comunale del 9 aprile 2023, spedito il 19 aprile 2023 con raccomandata n. 69630066586-9, ritornata al mittente per compiuta giacenza il 28 aprile
2023, che richiama l'avviso di addebito n. 39420150000919343000 consegnato in data
18.11.2015, alla moglie, già prescritto alla data di notifica della l'intimazione di pagamento n. 09420199010407088000. Il ricorso va, dunque, parzialmente accolto.
Le spese di lite si compensano parzialmente fra le parti e nella restante parte si liquidano in complessivi €. 1.200,00, considerando, l'importo prescritto, le attuali tariffe ministeriali,
l'importo minimo dello scaglione da €.
5.201 ad €. 26.000, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono, in solido, a carico dell' e dell' , in persona dei rispettivi legali rappresentati Controparte_5 CP_1
pro tempore, ed a favore della parte ricorrente, , con distrazione Parte_2 all'avv. Elisa Rotolo, che ha fatto richiesta.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Dichiara prescritto il credito portato negli avvisi di addebito:
n. 39420190001022577000 limitatamente alla sola seconda rata di €. 944,46 oltre le somme aggiuntive su contributi I.V.S. fissi o entro minimale e le sanzioni morosità dal 04/2018 al
06/2018;
n. 39420140000426359000 consegnato, con raccomandata n. 65024938063-3, in data
27.05.2014, alla moglie, dell'importo di € 2.632,86 – sanzioni contributi IVS anno 2012, contributi e sanzioni IVS anno 2013;
39420140002023030000 spedito, con raccomandata n. 65026846412-2, in data 06.11.2014, ritornato al mittente per compiuta giacenza, dell'importo di € 1.296,62 - contributi e sanzioni IVS anno 2013;
n. 39420140003695010000 consegnato, con raccomandata n. 65028275903-6, in data
19.01.2015, alla moglie, dell'importo di € 2.652,67 - contributi e sanzioni IVS anno 2014;
n. 39420150000919343000 consegnato, con raccomandata n. 65034268276-0, in data
18.11.2015, alla moglie, dell' importo di € 2.625,34 - contributi e sanzioni IVS anno 2014;
2. dichiara non idonei a procedere per la riscossione del credito in essi portato e quindi ad iscrivere ipoteca, gli avvisi di addebito:
n. 39420140000426359000 consegnato, con raccomandata n. 65024938063-3, in data
27.05.2014, alla moglie, dell'importo di € 2.632,86 – sanzioni contributi IVS anno 2012,
Contributi e sanzioni IVS anno 2013;
n. 39420140002023030000 spedito, con raccomandata n. 65026846412-2, in data
06.11.2014, e restituito al mittente per compiuta giacenza, per un importo pari ad € 1.296,62
- contributi e sanzioni IVS anno 2013; n. 39420140003695010000 consegnato, con raccomandata n. 65028275903-6, in data
19.01.2015, alla moglie, dell'importo di € 2.652,67 - contributi e sanzioni IVS anno 2014;
n. 39420150000919343000 consegnato, con raccomandata n. 65034268276-0, in data
18.11.2015, alla moglie, dell'importo di € 2.625,34 - contributi e sanzioni IVS anno 2014;
n. 39420160000483034000 consegnato, con raccomandata n. 65036315360-5, in data
31.05.2016, alla moglie, dell'importo di € 2.586,46 - contributi e sanzioni IVS anno 2015;
n. 39420160002883949000 consegnato, con raccomandata n. 65038065474-4, in data
29.12.2016, alla moglie, dell'importo di € 2.522,73 - contributi e sanzioni IVS anno 2015;
n. 39420170001087315000 consegnato, con raccomandata n. 66546272404-5, in data
20.12.2017, alla moglie, dell'importo di € 4.949,54 - contributi e sanzioni IVS anno 2016;
n. 39420190001022577000 consegnato, con raccomandata n. 68956280543-2, in data
28.08.2019, alla moglie, dell'importo di € 2.334,39 - Contributi e sanzioni IVS anno 2018;
n. 39420210000885972000 non notificato dell'importo di € 3.564,22 - Contributi e sanzioni
IVS anno 2019.
3. Dichiara illegittima ed inefficace la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09476202200001861000, fascicolo 2022/16524 con riferimento agli avvisi di addebito riportati ai nn 1 e 2;
4. Condanna, in solido, l' e l' , in persona dei rispettivi Controparte_5 CP_1 legali rappresentanti pro tempore, al pagamento degli onorari, che liquida in complessivi €.
1.865,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente,
, da distrarsi in favore dell'avv. Elisa Rotolo, che ha fatto Parte_2
richiesta.
Palmi, 27/02/2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, verificato che le parti resistenti hanno depositato, entro il termine assegnato ex art. 127 ter cpc, note autorizzate per la trattazione scritta;
esaminati gli atti e documenti di causa;
ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio;
pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, avvertendo che la pubblicazione della sentenza tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3374/2023 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16/07/1968, elettivamente domiciliato in Rizziconi, via P. Togliatti, 1, presso lo studio dell'avv.
Elisa Rotolo, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, presso la sede dell'Agenzia , domicilio degli avv.ti Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo, Valeria CP_1
Grandizio, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del Persona_1
22.3.2024;
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro-tempore e per lo stesso , responsabile contenzioso Calabria, Controparte_3
come da procura per atto notarile, Rep. 180134 del 22/06/2023, Racc. 12348, elettivamente domiciliata in GR NE (Na), via Vincenzo Cimmino, 1, presso lo studio dell'avv. Maria
Cristina Di Nola, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede, di accertare e dichiarare la nullità dei ruoli e, quindi, della pretesa creditoria per mancata notifica degli avvisi di addebito n. 39420140000426359000,
39420140002023030000, 39420140003695010000, 39420150000919343000,
39420160000483034000, 39420160002883949000, 39420170001087315000,
39420180000612283000, 39420180003420580000, 39420190001022577000,
39420190003363450000, 39420210000885972000; in subordine, di accertare e dichiarare la nullità dei ruoli per l'intervenuta prescrizione degli avvisi di addebito n. 39420140000426359000,
39420140002023030000, 39420140003695010000, 39420150000919343000,
39420160000483034000, 39420160002883949000, 39420170001087315000,
39420180000612283000, 39420180003420580000, 39420190001022577000 (II semestre 2018) ex art 3 commi 9 - 10 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995; in ulteriore subordine di accertare e dichiarare la nullità dei ruoli per l'intervenuta prescrizione degli avvisi di addebito notificati n.
39420140000426359000, 39420140002023030000, 39420140003695010000,
39420150000919343000, 39420160000483034000, 39420160002883949000,
39420170001087315000, 39420180000612283000 ex art 3 commi 9 - 10 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995; di condannare infine le parti resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui sopra, manlevare parte ricorrente dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione della posizione reddituale.
Parte resistente chiede di dichiarare l'interposta opposizione infondata in fatto ed in diritto;
CP_1
con vittoria di spese e competenze.
Parte resistente chiede di dichiarare la sua carenza di Controparte_4
legittimazione passiva in merito agli Avvisi di Addebito;
di dichiarare il mancato decorso del termine di prescrizione dalla notifica degli avvisi di addebito, per regolare notifica degli atti interruttivi;
nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, accertare l'esclusiva responsabilità dell'Ente impositore, condannandolo a manlevare Controparte_5
da qualsivoglia pregiudizio e con compensazione delle spese di lite;
[...] RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202200001861000, fascicolo
2022/16524, notificata in data 29.09.2023, limitatamente ai contributi della gestione autonomi CP_ artigiani/commercianti dell' riportati negli avvisi di addebito:
1. n. 39420140000426359000 presuntivamente notificato in data 27.05.2014 per un importo di
€ 2.632,86 – Sanzioni contributi IVS anno 2012, Contributi e sanzioni IVS anno 2013;
2. n. 39420140002023030000 presuntivamente notificato in data 06.11.2014, per un importo pari ad € 1.296,62 - Contributi e sanzioni IVS anno 2013;
3. n. 39420140003695010000 presuntivamente notificato in data 19.01.2015, per un importo pari ad € 2.652,67 - Contributi e sanzioni IVS anno 2014;
4. n. 39420150000919343000 presuntivamente notificato in data 18.11.2015, per un importo pari ad € 2.625,34 - Contributi e sanzioni IVS anno 2014;
5. n. 39420160000483034000 presuntivamente notificato in data 31.05.2016, per un importo pari ad € 2.586,46 - Contributi e sanzioni IVS anno 2015;
6. n. 39420160002883949000 presuntivamente notificato in data 29.12.2016, per un importo pari ad € 2.522,73 - Contributi e sanzioni IVS anno 2015;
7. n. 39420170001087315000 presuntivamente notificato in data 20.12.2017, per un importo pari ad € 4.949,54 - Contributi e sanzioni IVS anno 2016;
8. n. 39420180000612283000 presuntivamente notificato in data 16.07.2018, per un importo pari ad € 3.617,66 - Contributi e sanzioni IVS anno 2017;
9. n. 39420180003420580000 presuntivamente notificato in data 10.01.2019, per un importo pari ad € 2.369,85 - Contributi e sanzioni IVS anno 2017 e 2018;
10. n. 39420190001022577000 presuntivamente notificato in data 28.08.2019, per un importo pari ad € 2.334,39 - Contributi e sanzioni IVS anno 2018;
11. n. 39420190003363450000 presuntivamente notificato in data 30.01.2020, per un importo pari ad € 2.271,39 - Contributi e sanzioni IVS anno 2018, 2019;
12. n. 39420210000885972000 presuntivamente notificato in data 06.11.2021 per un importo pari ad € 3.564,22 - Contributi e sanzioni IVS anno 2019.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la mancata notifica degli avvisi di addebito al fine di far dichiarare la nullità del credito e dell'azione esecutiva e la rimessione in termini per l'impugnazione del ruolo;
la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile dei crediti portati dai suddetti avvisi di addebito, sia a decorrere dalla data in cui il credito avrebbe dovuto essere pagato sia dalla data indicata come notifica. Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito la carenza di CP_1 legittimazione passiva, la decadenza dall'opposizione essendo decorsi i termini di cui agli artt. 617 cpc e 24, comma 5, del D.Lgs n. 46/99, sostenendo, peraltro, che la prova dell'interruzione dei termini spetti all'ente di riscossione e, pertanto, in via istruttoria, ha chiesto l'acquisizione della prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Si è costituita anche l' ed ha eccepito la sua carenza di Controparte_5 legittimazione passiva e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sostenendo di aver notificato quali atti interruttivi:
1. Il Preavviso di Fermo Amministrativo n. 094 80 2014 00014853 000, notificato in data
13/11/2014, a persona qualificatasi come moglie che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento;
2. L'Intimazione di Pagamento n. 094 2018 9010154288 000, notificata in data 27/12/2018, a mezzo PEC, all'indirizzo di posta elettronica con ulteriore invio di Email_1
comunicazione di avvenuta notifica, mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 2 dpr n.602/1973;
3. L'Intimazione di Pagamento n. 094 2019 9010407088 000, notificata in data 14/03/2022 ai sensi dell'art.140 c.p.c. e dell'art.26 del DPR 602/73 per irreperibilità relativa;
4. L'Intimazione di Pagamento n. 094 2021 9001776452 000 notificata in data 02/05/2023 ai sensi dell'art.140 c.p.c. e dell'art.26 del DPR 602/73 per irreperibilità relativa;
5. L'Intimazione di Pagamento n. 094 2022 9002647403 000 notificata in data 07/06/2022 con
Racc A/R a persona di famiglia che sottoscrive la ricevuta dell'atto; e, comunque, il termine quinquennale della prescrizione è rimasto sospeso nel periodo covid19.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione ex art. 24 del D.Lgs n. 46/1999, che rileva dalle allegazioni del ricorso poiché parte ricorrente, sostenendo di non aver ricevuto gli avvisi di addebito, ha eccepito la prescrizione anche con decorrenza dalla data in cui il contributo era dovuto, è soggetta al termine di decadenza di 40 giorni dalla notifica, che sono decorsi per gli avvisi di addebito regolarmente notificati al destinatario nelle date di seguito indicate:
1. n. 39420180000612283000, notificato, con raccomandata n. 66548297924-1, in data
16.07.2018, al destinatario, per l'importo di € 3.617,66 - Contributi e sanzioni IVS anno
2017;
2. n. 39420180003420580000 notificato, con raccomandata n. 68953865673-8, in data
10.01.2019, al destinatario, per l'importo di € 2.369,85 - Contributi e sanzioni IVS anno
2017 e 2018; 3. n. 39420190003363450000 notificato, con raccomandata n. 68957737271-6, in data
30.01.2020, al destinatario, per un importo pari ad € 2.271,39 - Contributi e sanzioni IVS anno 2018, 2019,
e per quelli contenuti nell'intimazione di pagamento n. 09420199010407088000 e con essa notificati il 2 marzo 2022, ossia
4. n. 39420140000426359000 consegnato, con raccomandata n. 65024938063-3, in data
27.05.2014, alla moglie, dell'importo di € 2.632,86 – Sanzioni contributi IVS anno 2012,
Contributi e sanzioni IVS anno 2013;
5. 39420140002023030000 spedito, con raccomandata n. 65026846412-2, in data 06.11.2014, ritornato al mittente per compiuta giacenza, dell'importo di € 1.296,62 - Contributi e sanzioni IVS anno 2013;
6. n. 39420140003695010000 consegnato, con raccomandata n. 65028275903-6, in data
19.01.2015, alla moglie, dell'importo di € 2.652,67 - Contributi e sanzioni IVS anno 2014;
7. n. 39420150000919343000 consegnato, con raccomandata n. 65034268276-0, in data
18.11.2015, alla moglie, dell' importo di € 2.625,34 - Contributi e sanzioni IVS anno 2014;
8. n. 39420160000483034000 consegnato, con raccomandata n. 65036315360-5, in data
31.05.2016, alla moglie, dell' importo di € 2.586,46 - Contributi e sanzioni IVS anno 2015;
9. n. 39420160002883949000 consegnato, con raccomandata n. 65038065474-4, in data
29.12.2016, alla moglie, dell'importo di € 2.522,73 - Contributi e sanzioni IVS anno 2015;
10. n. 39420170001087315000 consegnato, con raccomandata n. 66546272404-5, in data
20.12.2017, alla moglie, dell'importo di € 4.949,54 - Contributi e sanzioni IVS anno 2016.
Nei confronti dei suddetti avvisi di addebito l'azione ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999 è, dunque inammissibile poiché proposta oltre 40 giorni dalla notifica del ruolo, come sopra indicata.
L'azione ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999 è, dunque, ammissibile solo per gli avvisi di addebito:
n. 39420190001022577000 consegnato alla moglie del destinatario, in data 28.08.2019, per un importo pari ad € 2.334,39 - Contributi e sanzioni IVS anno 2018, per il quale il procedimento di notifica non può considerarsi concluso non essendo stata versata in atti l'attestazione di invio della raccomandata informativa.
n. 39420210000885972000 non notificato per un importo pari ad € 3.564,22 - Contributi e sanzioni IVS anno 2019.
Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata si richiama la norma di cui all'art. 39 del D.L.gs n. 112/1999, la quale prevede che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”. Tale norma evidenzia la concorrente, non necessaria, legittimazione passiva dell'Ente creditore e del Concessionario della riscossione, escludendola laddove si discute solamente della regolarità o validità degli atti di riscossione.
Nel caso di specie si discute dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, per cui la decisione su tale discussione rende definitiva nel merito la pretesa creditoria e ciò individua nell'Ente creditore il legittimato passivo unitamente all'agente della riscossione, competente per legge alla riscossione del credito e ad interrompere la prescrizione nella fase della riscossione e ad iscrivere ipoteca ex art. 77 del D.L.gs n. 602/1973.
L' ha chiesto, in via istruttoria, genericamente, l'acquisizione degli atti interruttivi della CP_1
prescrizione, senza dedurre, nella memoria difensiva, la presenza di tali atti.
Ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.c., l'istanza di esibizione deve contenere la specifica indicazione dei documenti, ciò per consentire la valutazione della loro utilità a provare il fatto controverso.
L'ordine di esibizione deve essere utile, in via diretta ed immediata, all'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa, e non può avere fini meramente esplorativi.
Nel caso di specie non vi è menzione di fatti interruttivi della prescrizione.
Non si ravvisa, nel caso di specie, neppure il presupposto per fare ricorso ai poteri d'integrazione officiosa della prova, ex art. 421 c.p.c., dovendo la prova richiesta dal giudice essere funzionale al solo indispensabile approfondimento degli elementi già presenti nel processo. Il potere istruttorio del giudice è, infatti, circoscritto alla sola funzione integrativa e non anche a quella sostitutiva dell'attività istruttoria compiuta dalle parti.
Nel caso di specie non vi sono elementi che propendono per una loro integrazione ai fini interruttivi della prescrizione.
Neppure la rilevabilità d'ufficio della prescrizione per crediti previdenziali è idonea ad attivare poteri officiosi straordinari, posto che la rilevabilità d'ufficio è sempre subordinata alla presenza di allegazioni e prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo.
Con riferimento all'ammissibile azione ex art. 24 citato, alla data del 29 settembre 2023, di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, risultano prescritti i contributi relativi alla sola seconda rata dell'anno 2018, contenuta nell'avviso di addebito n. 39420190001022577000, di €. 944,46 oltre le somme aggiuntive su contributi I.V.S. fissi o entro minimale e le sanzioni morosità dal 04/2018 al
06/2018, per come eccepito dalla parte ricorrente.
Dalla documentazione versata in atti dall' non risulta né la prova dell'invio della CP_1
raccomandata informativa, per gli avvisi di addebito consegnati alla moglie del destinatario, nè la prova della ricezione della raccomandata informativa, per quelli riportanti la compiuta giacenza, e, pertanto, non essendo stata conclusa la procedura di notifica, non sono stati notificati gli avvisi di addebito:
1. n. 39420140000426359000 consegnato, con raccomandata n. 65024938063-3, in data
27.05.2014, alla moglie, dell'importo di € 2.632,86 – Sanzioni contributi IVS anno 2012,
Contributi e sanzioni IVS anno 2013;
2. n. 39420140002023030000 spedito, con raccomandata n. 65026846412-2, in data
06.11.2014, e restituito al mittente per compiuta giacenza, per un importo pari ad € 1.296,62
- Contributi e sanzioni IVS anno 2013;
3. n. 39420140003695010000 consegnato, con raccomandata n. 65028275903-6, in data
19.01.2015, alla moglie, dell'importo di € 2.652,67 - Contributi e sanzioni IVS anno 2014;
4. n. 39420150000919343000 consegnato, con raccomandata n. 65034268276-0, in data
18.11.2015, alla moglie, dell'importo di € 2.625,34 - Contributi e sanzioni IVS anno 2014;
5. n. 39420160000483034000 consegnato, con raccomandata n. 65036315360-5, in data
31.05.2016, alla moglie, dell'importo di € 2.586,46 - Contributi e sanzioni IVS anno 2015;
6. n. 39420160002883949000 consegnato, con raccomandata n. 65038065474-4, in data
29.12.2016, alla moglie, dell'importo di € 2.522,73 - Contributi e sanzioni IVS anno 2015;
7. n. 39420170001087315000 consegnato, con raccomandata n. 66546272404-5, in data
20.12.2017, alla moglie, dell'importo di € 4.949,54 - Contributi e sanzioni IVS anno 2016;
8. n. 39420190001022577000 consegnato, con raccomandata n. 68956280543-2, in data
28.08.2019, alla moglie, dell'importo di € 2.334,39 - Contributi e sanzioni IVS anno 2018;
9. n. 39420210000885972000 non notificato dell'importo di € 3.564,22 - Contributi e sanzioni
IVS anno 2019.
Tali avvisi di addebito non costituiscono titolo esecutivo e non sono idonei a promuovere la riscossione del credito in essi portato né consentono l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.L.gs n.
602/1973.
L'art. 50 del DPR n. 602/1973, al quale rimanda l'art. 77, prevede, infatti che il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento alla quale è parificato l'avviso di addebito dall'art. 30, comma 14, del
D.L. n. 78/2010. Tale termine deve decorrere anche per poter iscrivere ipoteca.
Per i suddetti avvisi di addebito non vi è prova della conclusione del procedimento di notifica e, pertanto, gli stessi non possono costituire titolo esecutivo valido per la riscossione del credito e per l'iscrizione di ipoteca.
Con riferimento alla prescrizione quinquennale intervenuta dopo la notifica degli avvisi di addebito si rileva che non costituiscono atti interruttivi della prescrizione:
1. la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480201400014853000, fascicolo n. 014/000142622, spedita con raccomandata n. 67214414786-1, ricevuta il 13 novembre
2014, dalla moglie del destinatario, contenente il solo avviso di addebito n,
39420140000426359000, il cui procedimento di notifica non si è concluso con l'invio della raccomandata informativa.
2. l'intimazione di pagamento n. 09420189010154288/000, contenente gli avvisi di addebito n. 39420140000426359000; n. 39420140002023030000, spedita, con raccomandata n.
65026846412-2, in data 06.11.2014, ritornata al mittente per compiuta giacenza, corredata dall'avviso di mancata consegna pec del 10/12/2018 e da una comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell' articolo 26, comma 2, DPR n.
602/1973, del 12/12/2018, che richiama la raccomandata n. 61456187568-4, della quale non
è stata data prova della spedizione e ricezione, come non è stata data prova del citato deposito ai sensi del prefato art. 26.
3. l'intimazione di pagamento n. 09420229002647403/000, contenente l'avviso di addebito n.
39420160000483034000, spedita il 23 maggio 2022 con raccomandata n. 69512729111-8, ricevuta da familiare il 7 giugno 2022, non corredata dall'attestazione di invio della raccomandata informativa.
Costituiscono atti interruttivi della prescrizione:
1. l'intimazione di pagamento n. 09420199010407088000 che, dopo l'ultimo accesso del 4 dicembre 2021, come risulta dall'avviso di ricevimento, è stata depositata nella casa comunale il 18 febbraio 2022, con l'elenco n. EL000764393-57, seguito dall'avviso di notifica di atto mediante deposito nella casa comunale, spedito il 02/03/2022 con raccomandata n. 57332441146-5, ritornata al mittente per compiuta giacenza. Detta intimazione di pagamento richiama gli avvisi di addebito n. 39420140000426359000 consegnato, con raccomandata n. 65024938063-3, in data 27.05.2014, alla moglie, dell'importo di € 2.632,86 – Sanzioni contributi IVS anno 2012, Contributi e sanzioni IVS anno 2013; 39420140002023030000 spedito, con raccomandata n. 65026846412-2, in data
06.11.2014, ritornato al mittente per compiuta giacenza, dell'importo di € 1.296,62 - contributi e sanzioni IVS anno 2013; n. 39420140003695010000 consegnato, con raccomandata n. 65028275903-6, in data 19.01.2015, alla moglie, dell'importo di € 2.652,67
- contributi e sanzioni IVS anno 2014; n. 39420150000919343000 consegnato, con raccomandata n. 65034268276-0, in data 18.11.2015, alla moglie, dell' importo di €
2.625,34 - contributi e sanzioni IVS anno 2014; n. 39420160000483034000 consegnato, con raccomandata n. 65036315360-5, in data 31.05.2016, alla moglie, dell' importo di € 2.586,46 - contributi e sanzioni IVS anno 2015; n. 39420160002883949000 consegnato, con raccomandata n. 65038065474-4, in data 29.12.2016, alla moglie, dell'importo di € 2.522,73
- contributi e sanzioni IVS anno 2015; n. 39420170001087315000 consegnato, con raccomandata n. 66546272404-5, in data 20.12.2017, alla moglie, dell'importo di € 4.949,54
- contributi e sanzioni IVS anno 2016; n. 39420180000612283000 notificato, con raccomandata n. 66548297924-1, in data 16.07.2018, al destinatario, dell'importo di €
3.617,66 - contributi e sanzioni IVS anno 2017; n. 39420180003420580000 notificato, con raccomandata n. 68953865673-8, in data 10.01.2019, al destinatario, dell'importo di €
2.369,85 - contributi e sanzioni IVS anno 2017 e 2018.
Alla data del 2 marzo 2022, di notifica della suddetta intimazione di pagamento, risultano, però, decorsi i 5 anni, rispettivamente, prima del periodo covid19, il 27 giugno 2019, il 6 gennaio 2020, nel periodo covid e quindi con la sommatoria del periodo indicato rispettivamente nell'art. 37 del
D.L. n. 18/2020 e nell'art. 11 del D.L. n. 183/2020, il 25 luglio 2020, il 30 novembre 2021, per gli avvisi di addebito:
1. n. 39420140000426359000 consegnato in data 27.05.2014, alla moglie;
2. n. 39420140002023030000 spedito in data 06.11.2014, ritornato al mittente per compiuta giacenza;
3. n. 39420140003695010000 consegnato in data 19.01.2015, alla moglie;
4. n. 39420150000919343000 consegnato in data 18.11.2015, alla moglie.
Non risultano prescritti i crediti portati dagli avvisi di addebito:
1. n. 39420160000483034000 consegnato in data 31.05.2016, alla moglie;
2. n. 39420160002883949000 consegnato in data 29.12.2016, alla moglie;
3. n. 39420170001087315000 consegnato in data 20.12.2017, alla moglie;
4. n. 39420180000612283000 notificato in data 16.07.2018, al destinatario;
5. n. 39420180003420580000 notificato in data 10.01.2019, al destinatario.
2. l'intimazione di pagamento n. 09420219001776452/000, spedita il 19 novembre 2021 con raccomandata n. 69501066586-2, è ritorna al mittente l'1 marzo 2022 per compiuta giacenza. Dopo il tentativo di notifica del 30.11.2022, l'atto viene depositato nella casa comunale il 2 marzo 2023, con l'elenco n. EL000155258-1, segue avviso di notifica di atto mediante deposito nella casa comunale del 9 aprile 2023, spedito il 19 aprile 2023 con raccomandata n. 69630066586-9, ritornata al mittente per compiuta giacenza il 28 aprile
2023, che richiama l'avviso di addebito n. 39420150000919343000 consegnato in data
18.11.2015, alla moglie, già prescritto alla data di notifica della l'intimazione di pagamento n. 09420199010407088000. Il ricorso va, dunque, parzialmente accolto.
Le spese di lite si compensano parzialmente fra le parti e nella restante parte si liquidano in complessivi €. 1.200,00, considerando, l'importo prescritto, le attuali tariffe ministeriali,
l'importo minimo dello scaglione da €.
5.201 ad €. 26.000, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono, in solido, a carico dell' e dell' , in persona dei rispettivi legali rappresentati Controparte_5 CP_1
pro tempore, ed a favore della parte ricorrente, , con distrazione Parte_2 all'avv. Elisa Rotolo, che ha fatto richiesta.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Dichiara prescritto il credito portato negli avvisi di addebito:
n. 39420190001022577000 limitatamente alla sola seconda rata di €. 944,46 oltre le somme aggiuntive su contributi I.V.S. fissi o entro minimale e le sanzioni morosità dal 04/2018 al
06/2018;
n. 39420140000426359000 consegnato, con raccomandata n. 65024938063-3, in data
27.05.2014, alla moglie, dell'importo di € 2.632,86 – sanzioni contributi IVS anno 2012, contributi e sanzioni IVS anno 2013;
39420140002023030000 spedito, con raccomandata n. 65026846412-2, in data 06.11.2014, ritornato al mittente per compiuta giacenza, dell'importo di € 1.296,62 - contributi e sanzioni IVS anno 2013;
n. 39420140003695010000 consegnato, con raccomandata n. 65028275903-6, in data
19.01.2015, alla moglie, dell'importo di € 2.652,67 - contributi e sanzioni IVS anno 2014;
n. 39420150000919343000 consegnato, con raccomandata n. 65034268276-0, in data
18.11.2015, alla moglie, dell' importo di € 2.625,34 - contributi e sanzioni IVS anno 2014;
2. dichiara non idonei a procedere per la riscossione del credito in essi portato e quindi ad iscrivere ipoteca, gli avvisi di addebito:
n. 39420140000426359000 consegnato, con raccomandata n. 65024938063-3, in data
27.05.2014, alla moglie, dell'importo di € 2.632,86 – sanzioni contributi IVS anno 2012,
Contributi e sanzioni IVS anno 2013;
n. 39420140002023030000 spedito, con raccomandata n. 65026846412-2, in data
06.11.2014, e restituito al mittente per compiuta giacenza, per un importo pari ad € 1.296,62
- contributi e sanzioni IVS anno 2013; n. 39420140003695010000 consegnato, con raccomandata n. 65028275903-6, in data
19.01.2015, alla moglie, dell'importo di € 2.652,67 - contributi e sanzioni IVS anno 2014;
n. 39420150000919343000 consegnato, con raccomandata n. 65034268276-0, in data
18.11.2015, alla moglie, dell'importo di € 2.625,34 - contributi e sanzioni IVS anno 2014;
n. 39420160000483034000 consegnato, con raccomandata n. 65036315360-5, in data
31.05.2016, alla moglie, dell'importo di € 2.586,46 - contributi e sanzioni IVS anno 2015;
n. 39420160002883949000 consegnato, con raccomandata n. 65038065474-4, in data
29.12.2016, alla moglie, dell'importo di € 2.522,73 - contributi e sanzioni IVS anno 2015;
n. 39420170001087315000 consegnato, con raccomandata n. 66546272404-5, in data
20.12.2017, alla moglie, dell'importo di € 4.949,54 - contributi e sanzioni IVS anno 2016;
n. 39420190001022577000 consegnato, con raccomandata n. 68956280543-2, in data
28.08.2019, alla moglie, dell'importo di € 2.334,39 - Contributi e sanzioni IVS anno 2018;
n. 39420210000885972000 non notificato dell'importo di € 3.564,22 - Contributi e sanzioni
IVS anno 2019.
3. Dichiara illegittima ed inefficace la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09476202200001861000, fascicolo 2022/16524 con riferimento agli avvisi di addebito riportati ai nn 1 e 2;
4. Condanna, in solido, l' e l' , in persona dei rispettivi Controparte_5 CP_1 legali rappresentanti pro tempore, al pagamento degli onorari, che liquida in complessivi €.
1.865,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente,
, da distrarsi in favore dell'avv. Elisa Rotolo, che ha fatto Parte_2
richiesta.
Palmi, 27/02/2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio