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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/12/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 197/2021.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Viviana Cusolito Presidente
- Ivana Acacia Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 197/2021 R.G. e vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), con C.F._2 Parte_3 C.F._3
l'avv. ANTONIO CONDELLO (C.F. CodiceFiscale_4
Email_1
-appellanti- nei confronti di
(C.F. ), contumace;
CP_1 C.F._5
(C.F.-P.I. ), in persona del procuratore Parte_4 P.IVA_1 speciale p.t. e qui di seguito anche solo “ ” o ”, con l'avv. Parte_4 Pt_5
AT UN (CF CodiceFiscale_6
) e domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Email_2
CH (sito in Reggio Calabria, Via Aschenez n. 62)
-appellati-
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OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 238/2021, pubblicata in data 19.02.2021 ed emessa a definizione del proc. n. 1210/2012 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
9.10.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato le parti attrici , Parte_1
e hanno adito il Tribunale di Reggio Parte_3 Parte_2
Calabria, instaurando il giudizio di prime cure (n. 1210/2012 R.G.) e ivi in particolare dedotto che:
(A) essi avevano effettuato, con la e tramite il promotore finanziario Parte_4
, una serie di operazioni finanziarie, e in particolare: CP_1
(1) l'attore : (a) in data 14.02.2008 aveva sottoscritto una polizza di Parte_1 assicurazione vita (polizza recante il n. 9327345 e con versamento alla sottoscrizione CP_2 di € 20.000,00) e un Fondo Pensione Tax Benefit New (fondo avente n. 9536874, con contributo iniziale di € 1.200,00, durata dell'ammortamento di 27 anni e contributo annuo pari a € 1.200,00) e versato, a copertura di tali investimenti, € 15.000,00 in contanti (versamento preceduto da prelievo, in data 13.02.2008, dal suo libretto postale n. 000021081641) ed ulteriori € 6.200,00 tramite assegno girato a (assegno n. 3.166.956.846- CP_1
01, tratto dal proprio c/c n. 17054010127), per totali € 21.200,00 (somma poi trasferita alla
, come da assegno n. 3.310.773.941-07 che il gli consegnava in Parte_4 CP_1
copia); (b) in data 29.07.2008 aveva sottoscritto un'altra polizza di assicurazione vita CP_2
(polizza avente n. 10299258, alla sottoscrizione del quale era previsto un versamento unico di
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€ 10.000,00) e versato, a copertura di tale investimento, l'intera somma di € 10.000,00 (in contanti e con versamento in tal caso preceduto da prelievo di € 5.000,00, in data 26.07.2008, dal predetto libretto postale n. 000021081641 e da rimborso di un buono postale fruttifero per ulteriori € 5.000,000);
(2) l'attore : (a) in data 21.08.2001 aveva sottoscritto una polizza Parte_3
di assicurazione vita (polizza Europension TaxBenefit, avente n. 3123376-3174376, con versamento alla sottoscrizione di £. 3.000.000 - € 1.549,37 - e versamento annuale di €
1.500,00) e versato, a copertura di tale investimento, sia l'importo iniziale di £. 3.000.000, sia gli importi annuali di € 1.500,00 (ritualmente pagati sino al 2008); (b) in data 15.01.2002 aveva sottoscritto altra polizza di assicurazione vita (polizza DIPIU', avente n. 3937961 e con versamento unico alla sottoscrizione di € 13.944,34) e versato, a copertura di tale investimento, il predetto importo di € 13.944,34 (pagato in contanti); (c) in data 30.07.2007 aveva sottoscritto altre n. 2 polizze di assicurazione vita (entrambe polizze l'una CP_2
avente il n. 8879140 e con versamento unico alla sottoscrizione di € 40.000,00, e l'altra avente il n. 9327353 e con versamento unico alla sottoscrizione di € 5.000,00) e versato, a copertura di tali investimenti, l'intero importo di € 45.000,00 (pagamento in contanti preceduto da n. 2 prelievi sul suo libretto postale, avente in tal caso il n. 21989882, e in specie da prelievo di € 15.000,00 in data 6.04.2007 e di € 7.200,00 in data 7.04.2007); (d) in data
27.11.2007, da ultimo, aveva sottoscritto un'ultima polizza di assicurazione vita (polizza avente il n. 8872806 e con versamento unico alla sottoscrizione di € 10.000,00) e CP_2
versato, a copertura di tale investimento, l'intero importo di € 10.000,00 (versamento in contanti);
(3) l'attore , infine: (i) in data 1.12.1995 aveva sottoscritto Parte_2
polizza assicurativa (polizza denominata COMPLETA, avente n. 380319, con contributo iniziale di £ 2.500.000 e contributo annuo di £ 2.500.000) e versato, a copertura di tale investimento, i relativi importi (ritualmente versati sino al 2008); (ii) in data 6.03.2006 aveva aperto il c/c FL (con versamento minimo iniziale di € 500,00) e sottoscritto il Fondo
Comune di Investimento di Diritto Italiano n. 8866951 (con versamento alla sottoscrizione di
€ 20.000,00) e versato, in contanti, il relativo importo (€ 20.500,00); (iii) in data 14.02.2008 aveva sottoscritto il Fondo Comune di Investimento di Diritto Italiano n. 205213507 (con versamento alla sottoscrizione di € 5.000,00) e versato l'importo di € 5.000,00 tramite
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assegno girato a (assegno n. 0197104022-11 tratto dal proprio c/c n. CP_1
10411-P);
(B) a seguito di contatti telefonici da parte della (14.10.2009) e successive Parte_4
comunicazioni fra loro, essi attori avevano tuttavia riscontrato la non corrispondenza tra gli investimenti in essere ed i contratti da loro sottoscritti, essendo state le somme incassate personalmente dal promotore;
(C) in virtù di ciò essi attori avevano patito un danno patrimoniale (pari a € 154.477,71 – di cui € 31.200,00 per , € 80.993,71 per , € Parte_1 Parte_3
42.284,00 per - ovvero alla somma, maggiore o minore, ritenuta Parte_2
di giustizia), nonché un danno esistenziale (da liquidarsi in via equitativa), da risarcirsi sia dal
(autore dell'illecito), sia dalla (responsabile ex art. CP_1 Parte_4
2049 c.c. e art. 31, comma III, D.Lgs. n. 58/1998, c.d. T.U.F.).
I.1.2.- Con comparsa di costituzione del 18.06.2012 si è poi costituita la , Parte_4
contestando le altrui prospettazioni e in particolare eccependo:
(A) in via preliminare: (a) l'improcedibilità della domanda attorea per difetto di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma I, d.lgs. 28/2010; (b) l'intervenuta prescrizione, poi, del diritto risarcitorio azionato;
(B) l'infondatezza, comunque e anche nel merito, dell'avversa domanda, considerando il difetto di prova dei versamenti nonché il rilievo causale, esclusivo o quantomeno concorrente
(art. 1227 c.c.), della condotta imprudente e negligenti degli stessi attori;
(C) il proprio diritto, in ogni caso e nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea, a essere manlevata e tenuta indenne dal per CP_1
qualsivoglia somma ritenuta dovuta da essa . Parte_4
I.1.3.- Non si è invece costituito, pur a seguito della ritualità della notifica in rinnovazione,
l'appellato , dichiarato contumace con provvedimento del 13.01.2013. CP_1
I.1.4.- All'esito, poi, del giudizio di prime cure, istruito con le produzioni documentali delle parti e con l'audizione di n. 3 testi ( , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
tutte escusse all'udienza del 16.01.2014), è stata emessa la pronuncia qui gravata (n.
[...]
238/2021 del 19.02.2021), nella quale il Tribunale di 1° grado ha:
(1) rigettato le domande attoree;
(2) condannato gli attori al rimborso delle spese in favore della convenuta . Parte_4
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I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto l'odierno appello (proc. n. 197/2021) dalle parti , e , i quali Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno ivi in particolare contestato:
(1) il carattere contrattuale (e in particolare da contatto sociale qualificato), e non già aquiliano, della responsabilità azionata;
(2) l'insussistenza di alcuna loro consapevole acquiescenza, attesa la non applicabilità ai clienti delle norme sui mezzi di pagamento (gravanti solo sul promotore ex art. 108 Reg.
CONSOB 16190/2007) e l'insussistenza di alcuna loro responsabilità
I.2.2.- Con comparsa del 3.02.2022 si è poi costituita in appello la , Parte_4
contestando le prospettazioni degli impugnanti e in particolare eccependo:
(A) l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis, c. 1, c.p.c., nonché ex art. 342 c.p.c.;
(B) l'infondatezza, comunque, dello stesso, per infondatezza e altresì per difetto di prova;
(C) l'accoglibilità, in ogni caso, delle istanze ed eccezioni fatte valere in 1° grado e qui riproposte ex art. 346 c.p.c. o comunque a titolo di appello incidentale condizionato, fra cui la domanda di rivalsa nei confronti del . CP_1
I.2.3.- Non si è invece costituito, pur a fronte di rituale notifica e anche in questa sede,
l'appellato , conseguentemente dichiarato contumace con provvedimento CP_1
del 28.02.2022.
I.2.4.- Con il medesimo provvedimento si è assegnato alla termine per Parte_4
notificare il proprio appello incidentale condizionato alla parte contumace (
[...]
). CP_1
I.2.5.- Con provvedimento del 22.11.2024, preso atto dell'intervenuto perfezionamento di tale adempimento notificatorio e ritenuti non sussistenti i presupposti per la definizione del gravame mediante ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., si è disposto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.10.2025.
I.2.6.- All'esito di tale udienza e con provvedimento del 14.10.2025 (comunicato alle parti in pari data), l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione di termini ridotti (20 + 20) ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre osservare che:
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(1) è da ritenersi senz'altro superata l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. [v. supra, sub I.2.2., punto (A), 1° parte], essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e avendo dunque la Corte ritenuto non sussistenti i presupposti per definizione della procedura per il tramite di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.; sicché, impregiudicata ogni valutazione nel merito (qui di seguito da scrutinarsi), è in ogni caso da osservarsi che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza;
(2) è pacificamente da disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. [v. supra, sub I.2.3., punto (A), 2° parte], considerando che nel gravame proposto l'appellante risulta aver circoscritto in modo sufficientemente chiaro ed esauriente il quantum appellatum, proponendo specifici punti di censura e altresì formulando motivate ragioni di dissenso, sicché, a prescindere dalla delibazione della sua fondatezza [qui di seguito da scrutinarsi – v. infra], è pacifico che nell'atto di appello in ogni caso si rinviene “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confut[a] e contrast[a] le ragioni addotte dal primo giudice” [v., in termini e da ultimo, Cass. civ., 10/03/2020, n. 6732 e Cass. civ., Sez. un., 16/11/2017, n. 27199], non potendosi quindi dar luogo alla richiesta reiezione in rito;
(3) la parte appellata qui costituitasi ha poi espressamente precisato il carattere solo
“condizionato” delle questioni da essa qui ribadite (ex art. 346 c.p.c. ovvero a titolo di appello incidentale espressamente “condizionato” e da valutarsi, in particolare, “nella” sola “ipotesi in cui la pretesa attorea dovesse essere ritenuta meritoria”: cfr., e.g., pag. 22, 2° cpv., della comparsa del 3.02.2022), avendo pertanto “espressamente qualificato l'impugnazione come condizionata o subordinata”, “così condizionandone esplicitamente l'operatività all'eventuale giudizio di ammissibilità e di fondatezza degli appelli principali delle controparti” ed escludendo ogni necessità di delibazione in caso contrario, atteso che, in difetto di accoglimento dell'impugnativa avversaria, “l'appellante incidentale non avrebbe più interesse a che il proprio appello fosse esaminato” (cfr., ex multis, Cass. civ., 21/02/2019,
n. 5134);
(4) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, poi, “è definito dai motivi di impugnazione formulati”, atteso che “non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla
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domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” ed “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione”, poi, “con l'atto di appello”, “il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (v., ex multis,
Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835; Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940; Cass. civ.,
24/05/2001, n. 7088), risultando l'odierno thema decidendum pertanto delimitato e circoscritto alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, essendo ogni ulteriore questione ormai irretrattabile, poiché già passata in giudicato.
IV.- Ciò precisato, nel merito l'appello formulato in via principale è da disattendere, a ciò conseguendo, anche in virtù dell'integrale assorbimento delle questioni ribadite ex adverso in via espressamente “condizionata” [v. supra, sub III., punto (3), nonché infra, sub VI.10.],
l'integrale conferma della sentenza gravata.
V.- Giova prioritariamente osservare, a tal riguardo, che le domande attoree sono state respinte dal giudice di 1° grado sulla base di plurime e distinte ragioni, e in specie:
(A) “anzitutto” e principaliter per “non” aver “gli attori” “assolto al proprio onere della prova in merito all'effettivo danno subito” e in specie rispetto all'“effettivo versamento delle somme … al promotore per l'attivazione di svariati prodotti finanziari” CP_1
[cfr. pag. 10, 3° cpv., della pronuncia appellata];
(B) altresì, a titolo di ulteriore ratio decidendi, per “la sussistenza di forti connotati di anomalia nei rapporti tra promotore e investitori”, sussistendo “forti connotati di anomalia”, nonché “vari elementi presuntivi” e “sintomatici” (e.g. “plurimi investimenti finanziari tramite il medesimo consulente”, versamenti di “ingenti somme di denaro sempre in contante”) deponenti per la loro “consapevole acquiescenza” [cfr. pag. 14 della sentenza di 1° grado].
V.1.- Alla luce di ciò, fondandosi la statuizione reiettiva su una pluralità di autonome e distinte rationes decidendi, ciascuna idonea, anche di per sé sola, a supportare il predetto rigetto, è noto che “la resistenza” anche solo di una di queste rationes “agli appunti mossigli con l'impugnazione” valga a imporne l'integrale reiezione e a “rendere del tutto ultronea la verifica di [ogni] altra censura, perché l'eventuale accoglimento di essa” comunque “non condurrebbe” alla caducazione della statuizione e dunque “al raggiungimento dell'obiettivo funzionale” proprio dell'appello, “rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata”
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[cfr., ex aliis, Cass. civ., 24/10/2019, n. 27339; Cass. civ., 04/03/2016, n. 4293; Cass. civ.,
11/02/2011, n. 3386; Cass. civ., 20/11/2009, n. 24540; Cass. civ., 26/03/2001, n. 4349].
VI.- Muovendo, pertanto e in virtù di quanto precede, dalla prima ratio decidendi [v. supra, sub V., punto (A)], occorre osservare che il giudice di prime cure ha “anzitutto” precisato che le parti attrici non risultavano aver compiutamente ottemperato al proprio onus, non avendo dimostrato l'effettivo versamento di somme al promotore e dunque il danno da loro patito.
VI.1.- Onere, quest'ultimo, su di loro senz'altro esclusivamente gravante (ex art. 2697 c.c., ribadente che onus probandi incumbit ei qui dicit), giova precisare, a prescindere dalla qualificazione della responsabilità [e dunque a prescindere da qualsivoglia riqualificazione come responsabilità da contatto sociale qualificato e conseguente “trasposizione della disciplina della responsabilità da inadempimento di un'obbligazione contrattuale” (v. supra, sub I.2.1., punto (1), nonché, da ultimo, Cass. civ., 30/10/2025, n. 28758)], atteso che, come noto, “sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore” [cfr., ex multis, Cass. civ., 10/10/2007, n.
21140].
E ciò considerando:
(a) l'unica disposizione disciplinante, per l'intera materia risarcitoria e senza alcuna distinzione ratione fontis ovvero in base alla natura della responsabilità sottesa, le categorie
(generali) del danno emergente e del lucro cessante [i.e. l'art. 1223 c.c., previsto proprio in materia di responsabilità contrattuale e poi integralmente richiamato in sede aquiliana (cfr. art. 2056, comma I, c.c.)], con la conseguenza che anche “nel giudizio per il risarcimento del danno da inadempimento” occorre attenersi “alle regole in materia di onere della prova”, essendo pertanto comunque onere di “chi reclama il danno medesimo” “fornire” la prova tanto che “questo sia sussistente”, quanto che “sia riconducibile direttamente alla condotta del soggetto al quale l'inadempimento stesso è imputabile, senza che si possa fare ricorso, all'uopo, alle presunzioni di cui agli artt. 2727, 2728 e 2729 c.c.” [cfr. Cass. civ., 20/11/2007,
n. 24140];
(b) la non utile invocabilità in senso contrario neanche dell'“art. 1218 c.c.”, “che” invero
“pone [solo] una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento”, ma chiaramente “non agevola”, né a fortiori esclude, l'onere “del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva
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esistenza del danno derivante dall'inadempimento”, risultando “il concetto di inadempimento” distinto e da non “confonde[re]” “con quello di responsabilità” e di
“obbligazione risarcitoria” (sussistente “solo se venga accertata la esistenza e l'ammontare del danno”) ed essendo del tutto evidente che sia tale norma, sia il relativo principio per cui
“il creditore” ex contractu “deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza”, siano circoscritti e limitati e chiaramente attengano soltanto alla “prova dell'inadempimento di un'obbligazione, e non già del danno che all'inadempimento medesimo sia conseguito” [cfr. Cass. civ., 15/02/2021, n. 3782; Cass. n.
21140/2007, cit., e Cass. civ., 18/03/2005 n. 5960];
(c) il pacifico onere, pertanto gravante anche solo sul creditore contrattuale e che in ciò “non
è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale”, di compiutamente dimostrare “la esistenza e l'ammontare del danno” e fornire “elementi certi” da cui “sillogisticamente desumere” l'effettiva esistenza delle
“conseguenze previste dall'art. 1223 c.c.”, in assenza delle quali “non vi è alcuna responsabilità risarcitoria da accertare perché non vi è danno da risarcire” [cfr., ex multis,
Cass. civ., Sez. un., 15/11/2022, n. 33645; Cass. n. 3782/2021, cit.; Cass. civ., 8/03/2018, n.
5613; Cass. n. 24140/2007, cit.; Cass. n. 21140/2007, cit.; Cass. n. 5960/2005, cit.].
VI.2.- Onere di prova del danno, poi, senz'altro sussistente anche nell'ipotesi in cui si contesti, come nel caso di specie, la “condotta del promotore finanziario infedele”, gravando proprio sul “cliente” “l'onere di provare” che la siffatta “condotta” gli abbia “causato un danno” concreto ed effettivo, dimostrando che “una parte del patrimonio” sia “andata perduta” [cfr., nonché arg. ex, Cass. civ., 27/09/2024, n. 25855], comprovando, pertanto e primariamente, proprio i versamenti effettuati, poiché integranti il fondamento ineludibile della richiesta risarcitoria [del resto basata, anche nel caso di specie, su un “danno patrimoniale” consistente in tali versamenti e su un “ulteriore danno” “esistenziale” da esso in thesi “causato” - cfr. pag. 8 dell'atto di citazione di 1° grado -, trattandosi pertanto di voci inscindibilmente correlate e reciprocamente dipendenti e non risultando dunque ex se predicabile, in difetto di tale prova, alcuna voce di danno].
VI.3.- Difetto di prova qui poi evidentemente ravvisabile, risultando le valutazioni svolte a tal riguardo nella sentenza di prime cura qui insuscettibili di alcuna rimeditazione, poiché del tutto corrette e condivisibili nonché pienamente coerenti e conformi al compendio probatorio
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in atti, considerando, a tal riguardo e al di là di quanto genericamente riferito dalle testimoni escusse [ex se inidoneo a dimostrare l'effettivo pagamento, atteso il divieto di legge (art. 2726
c.c. e art. 2721c.c.) e l'assenza di specifiche “ragioni” per derogarvi (trattandosi peraltro di
“impegni relativi a notevoli esborsi di denaro” nell'ambito di rapporti professionali, non essendovi dunque concrete “ragioni” per “non … predisporre una documentazione scritta”: cfr. Cass. n. 7940/2020; Cass. n. 10989/2003; Cass. n. 5884/1993), nonché la circostanza che le tre testi escusse (mogli dei tre attori) si sono in ogni caso limitate a far riferimento ad asseriti versamenti in contanti e a menzionare asserite “ricevute” (di cui non v'è traccia alcuna in atti)], quanto effettivamente emergente per tabulas per ciascuno degli attori di 1° grado e odierni appellanti [ (v. infra, sub VI.4.-VI.4.2.), Parte_1 Parte_3
(v. infra, sub VI.5.-VI.5.2.) e (v. infra, sub VI.6.-
[...] Parte_2
VI.6.2.)].
VI.4.- Muovendo dall'attore , quest'ultimo aveva in particolare dedotto, Parte_1 come innanzi evidenziato, di aver effettuato un primo versamento di € 21.200,00 in data
14.02.2008 [v. infra, sub VI.4.1., nonché supra, sub I.1.1., punto (A), sub (1), punto (a)] e un ulteriore versamento di € 10.000,00 in data 29.07.2008 [v. infra, sub VI.4.2., nonché supra, sub I.1.1., punto (A), sub (1), punto (b)].
VI.4.1.- A sostegno del prospettato versamento di € 21.200,00 in data 14.02.2008 nelle mani del promotore, tuttavia, le parti attrici risultano essersi limitate a produrre:
(i) l'estratto delle operazioni, fra il 2/08/2003 e il 21/02/2008, relative a un libretto postale
(cfr. all. 3 fasc. attoreo), dal quale tuttavia è possibile evincere esclusivamente il compimento, e.g., di alcuni prelievi (fra cui € 15.000,00 in data 13.02.2008 – cfr. pen. rigo, operazione n. 27), ma non anche l'effettivo utilizzo delle somme prelevate proprio e solo al fine di provvedere al versamento indicato [non essendovi invero alcun elemento tale da comprovare una siffatta finalizzazione, né l'effettivo collegamento fra tale prelievo e l'asserito pagamento nelle mani del per dar corso agli investimenti programmati]; CP_1
(ii) un assegno bancario, avente n. 3.166.956.846-01 e per € 6.200,00 (cfr. all. 4 fasc. attoreo), ma intestato a un tale “M.M.” (“a vista pagare per questo assegno bancario a … M.M.”: cfr. ancora all. 4 fasc. attoreo), trattandosi di sigla chiaramente inidonea a dimostrare la specifica attinenza alla vicenda oggetto di causa, nonché la riferibilità e l'effettivo incasso di un tale titolo da parte del [e ciò anche considerando che, come noto, “quando il CP_1
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pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali”, considerando la loro natura “cartolare” e l'“astrattezza della causa”, grava proprio “in capo al debitore” esibente il titolo “dimostrare il collegamento degli assegni prodotti con i crediti” e i rapporti dedotti (cfr., ex multis, Cass. civ., 6/11/2017, n. 26275; Cass. civ., 28/02/2012, n. 3008; Cass. civ., 15/02//2007, n. 3457; Cass. civ., 18/10/2005, n. 20134) – collegamento qui senz'altro non dimostrato, trattandosi di titolo non specificamente riferibile né alla vicenda dedotta, né invero al promotore de quo (invero neanche astrattamente “legittimato alla pretesa del credito” ivi esposto, poiché “né prenditore né giratario dello stesso” – cfr., e.g., Cass. civ.,
4/08/2006, n. 17689 e Cass. civ., 24/05/1996, n. 4801 -, non trattandosi di titolo intestato al
, bensì, come detto, a un tale “M.M.”: cfr. all. 4 fasc. attoreo)]; CP_1
(iii) la facciata anteriore di un altro assegno, avente n. 3.310.773.941-07 e per € 21.200,00
(cfr. all. 5 fasc. attoreo) – produzione anch'essa chiaramente inidonea a comprovare l'effettiva realizzazione, da parte dell'attore, di un pagamento riferibile agli investimenti indicati e in favore del nonché una qualsiasi asserita traditio poi da quest'ultimo CP_1 alla Banca [e ciò considerando sia l'evidente illeggibilità della sigla di sottoscrizione ivi apposta (non inequivocabilmente riferibile, come evidente, ad alcuno e in specie al CP_1
chiaramente difettando, pertanto e pur in tal caso, la prova del “collegamento” fra il titolo e la vicenda oggetto di causa: cfr. Cass. n. 26275/2017, cit.; Cass. n. 3008/2012, cit.; Cass. n.
3457/2007, cit.; Cass. n. 20134/2005, cit.), sia la carenza di prova dell'effettiva negoziazione
(atteso che dalla mera “matrice dell'assegno” “non” è possibile “risalire all'effettiva negoziazione del titolo” e pertanto “non assum[e] rilevanza probatoria”: cfr., da ultimo, Cass. civ., 16/01/2024, n. 1600)].
VI.4.2.- Venendo poi all'asserito pagamento di € 10.000,00 in data 29.07.2008, anch'esso è insuscettibile di ritenersi congruamente dimostrato, risultando pur in tal caso insufficiente:
(a) tanto la mera annotazione di un prelievo da un libretto postale (cfr. all. 7 fasc. attoreo e spec. l'operazione 10 ivi riportata), evidentemente inidonea a dimostrare, come detto e in difetto di alcun elemento ulteriore tale da comprovare il concreto utilizzo delle somme prelevate per il pagamento qui prospettato, l'effettivo compimento di quest'ultimo;
(b) quanto la semplice riscossione di un buono fruttifero postale (cfr. all. 8 fasc. attoreo), anch'essa irrilevante e non in grado di dimostrare, in difetto di alcun collegamento logico o testuale fra tale riscossione e l'asserito versamento qui allegato, la sua concreta realizzazione.
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VI.5.- A conclusioni del tutto analoghe occorre addivenire anche con riguardo ai versamenti prospettati dall'attore , essendo pur in tal caso da integralmente Parte_3
confermarsi la valutazione di prime cure in ordine al difetto di sufficiente prova a tal riguardo;
e ciò con riguardo sia agli asseriti pagamenti relativi alla polizza Europension
TaxBenefit, alla polizza DIPIU' n. 3937961 e alla polizza DIPIU' n. 8872806 [v. infra, sub
VI.5.1., nonché supra, sub I.1.1., punto (A), sub (2), punti (a), (b) e (d)], sia ai prospettati versamenti per le polizze DIPIU n. 8879140 e n. 9327353 [v. infra, sub VI.5.2., nonché supra, sub I.1.1., punto (A), sub (2), punto (c)].
VI.5.1.- Quanto ai primi investimenti menzionati, occorre osservare che con riguardo a essi risultano prodotti esclusivamente alcuni documenti contrattuali [l'all. 13 fasc. attoreo di 1° grado per la polizza DIPIU' n. 3937961, l'all. 17 fasc. attoreo e DIPIU' n. 8872806 e l'all. 11 fasc. attoreo per la polizza Europension TaxBenefit (cui parrebbe riferirsi anche il modulo per
“versamento assegni” sub all. 12, anch'esso costituente un mero prestampato contrattuale - al quale non è allegato alcun titolo e invero non recante nemmeno né il numero di c/c, né i dati di alcun assegno)], non essendovi invece alcun documento relativo ai versamenti
(asseritamente effettuati e tuttavia affatto dimostrati).
VI.5.2.- Non adeguatamente provati risultano, poi, anche i pagamenti in contanti che sarebbero stati realizzati, in data 30.07.2007, con riguardo alle polizze DIPIU n. 8879140 e n.
9327353, considerando la già evidenziata inidoneità delle mere annotazioni su un libretto postale (cfr. all. 15 fasc. attoreo di 1° grado, spec. operazioni nn. 27 e 28) – qui peraltro riportanti prelievi neanche coincidenti, nel tempus (aprile 2007) e nel quantum (€ 22.200,00) con gli asseriti versamenti (in thesi effettuati nel luglio 2007 e per l'importo di € 45.000,00) - di per sé sole e in difetto di alcun elemento ulteriore, a dimostrare l'effettivo utilizzo delle somme prelevate per dar corso ai predetti investimenti e al fine di procedere al prospettato versamento in contanti nelle mani del promotore (versamento, pertanto, CP_1
anche in tal caso insuscettibile di ritenersi in alcun modo provato).
VI.6.- Parimenti non dimostrati, infine, risultano anche i prospettati pagamenti da parte dell'attore , non avendo neanche quest'ultimo sufficientemente Parte_2
dimostrato né i versamenti per la polizza denominata COMPLETA, né quelli per il c/c
FL e il Fondo Comune di Investimento di Diritto Italiano n. 8866951 [v. infra, sub
VI.6.1., nonché supra, sub I.1.1., punto (A), sub (3), punti (i) e (ii)], né il Fondo Comune di
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Investimento di Diritto Italiano n. 205213507 [v. infra, sub VI.6.2., nonché supra, sub I.1.1., punto (A), sub (3), punto (iii)].
VI.6.1.- Quanto agli investimenti primariamente indicati (polizza, c/c e Fondo n. 8866951), anche in tal caso rispetto a essi sono stati esclusivamente allegati solo taluni moduli contrattuali (cfr. all. 18-22 per la polizza denominata COMPLETA e all. 23-24 per il c/c
FL e il Fondo n. 8866951), senza prova alcuna dei relativi versamenti (insuscettibili, pertanto, di ritenersi in alcun modo provati).
VI.6.2.- Quanto poi al pagamento asseritamente intervenuto in data 14.02.2008 e con riguardo al Fondo n. 205213507, la documentazione a sostegno è pur in quest'ipotesi evidentemente insufficiente, essendo stato invero prodotto esclusivamente un assegno bancario, avente n.
0197104022 (cfr. all. 26 fasc. attoreo di 1° grado), recante una firma di incasso del tutto illeggibile e intestato, ancora una volta, a un tale “M.M.” (“a vista pagare per questo assegno bancario a … M.M.”: cfr. ancora all. 26 fasc. attoreo), ciò chiaramente escludendo, anche in questo caso (a fronte di un titolo astratto neanche intestato al promotore de quo, ma a tale
“M.M.”), la prova effettiva del “collegamento” fra il titolo e la vicenda oggetto di causa [cfr.
Cass. n. 26275/2017, cit.; Cass. n. 3008/2012, cit.; Cass. n. 3457/2007, cit.; Cass. n.
20134/2005, cit.].
VI.7.- Da quanto complessivamente precede [v. supra, sub VI.4.-VI.6.2.] chiaramente deriva, come evidente, che “gli attori” non risultano aver nel caso di specie effettivamente “assolto al proprio onere della prova in merito all'effettivo danno subito” e in specie rispetto all'“effettivo versamento delle somme … al promotore per l'attivazione di CP_1 svariati prodotti finanziari” [v. supra, sub V., punto (A)].
VI.8.- Tale prima ratio decidendi, pertanto, è qui senz'altro da confermarsi, attesa la sua piena coerenza al compendio probatorio in atti [v. supra, sub VI.4.-VI.6.2.] e la pacifica inidoneità delle deduzioni degli appellanti a superare le dirimenti evidenze che precedono
[essendosi le parti impugnanti invero limitate a prospettare la sussistenza di “prova in atti” delle evenienze dedotte in prime cure e qui ribadite – pur a fronte di circostanze, al contrario, per nulla corroborate per tabulas (v. ancora supra, sub VI.4.-VI.6.2.) -, ciò evidentemente escludendo, a fronte di gravame a tal riguardo fondato solo sulla “mera riproposizione delle medesime questioni già poste al primo Giudice e da queste già risolte”, ogni possibilità di
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“rivisitazione” della “statuizione” “di primo grado”: cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. un.,
16/11/2017, n. 27199].
VI.9.- Quanto precede è poi senz'altro assorbente rispetto al complessivo appello proposto, risultando la “resistenza” di tale prima ratio decidendi invero idonea ex se a “rendere del tutto ultronea la verifica di [ogni] altra censura” [v. ancora Cass. n. 27339/2019, cit.; Cass. n.
4293/2016, cit.; Cass. n. 3386/2011, cit.; Cass. n. 24540/2009, cit.; Cass. n. 4349/2001, cit.] – anche in punto di asserita riqualificazione della responsabilità in senso contrattuale (gravando la prova del danno comunque sull'istante: v. supra, sub VI.1.-VI.2., nonché supra, sub I.2.1., punto (1)) ovvero con riguardo al prospettato difetto di consapevole acquiescenza (risultando in ogni caso pregiudiziale il difetto di prova, ex se idoneo a escludere qualsiasi “responsabilità risarcitoria” e dunque a condurre, “anzitutto” e a prescindere da ogni ulteriore ratio decidendi, al rigetto della domanda: v. supra, sub V.-VI.2., nonché supra, sub I.2.1., punto (1)) - e a imporre l'integrale rigetto dell'impugnativa proposta.
VI.10.- Tale rigetto vale pertanto evidentemente ad esaurire l'intera materia del contendere
(con relativa conferma della sentenza impugnata), atteso il carattere espressamente
“condizionato” delle richieste ex artt. 346 o 343 c.p.c. della parte appellata qui costituitasi [v. supra, sub III., punto (3)] e la conseguente insussistenza di alcun interesse, a fronte del rigetto dell'impugnativa principale proposta ex adverso, alla loro ulteriore delibazione [cfr. Cass. n.
5134/2019, cit.].
VII.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza appellata e il difetto di alcuno specifico gravame con riguardo alla condanna ex art. 91 c.p.c. di prime cure (del resto integrante “conseguenza obiettiva della soccombenza”, da
“doverosamente applicare senza alcun margine di discrezionalità” e a prescindere dalla
“situazione soggettiva della parte che abbia agito o resistito in giudizio – v., e.g., Cass. n.
3641/2020 e Cass. n. 20617/2018 -, ovviamente non costituendo poi valida impugnativa le richieste degli appellanti solo in sede di conclusioni, poiché non precedute né corroborate da alcuna specifica ragione di doglianza - chiaramente difettando sia il quia appellatum, sia alcuna valida impugnativa ex art. 342 c.p.c.), ciò chiaramente precludendo ogni “nuovo regolamento” delle relative spese in questa sede: cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n.
33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526)], occorre
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distinguere fra la parte appellata contumace [v. infra, sub VII.1.] e le parti costituite [v. infra, sub VII.2.].
VII.1.- Quanto all'appellato contumace ( , alcuna statuizione è da CP_1
assumersi a tal riguardo, considerando l'esito del gravame [non comportante alcuna modifica sfavorevole per tale parte, attesa l'integrale conferma della sentenza di prime cure e la conseguente persistenza dell'assorbimento di ogni domanda, anche di eventuale rivalsa, nei suoi confronti] e la sua mancata costituzione [non avendo tale parte “espletato alcuna attività processuale” e dunque non avendo “sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (v., ex multis, Cass. civ., 15/05/2019, n. 12897; Cass. civ., 19/06/2018, n. 16174; Cass. civ.,
6/09/2017, n. 20869; Cass. civ., 19/08/2011, n. 17432)].
VII.2.- Quanto invece alle parti costituite, le spese seguono la soccombenza degli appellanti
[responsabili in solido, considerando il principio generale ex art. 97, comma I, ult. parte, c.p.c.
e la pacifica “convergenza” delle “questioni di fatto e di diritto”: cfr., ex multis, Cass. civ.,
30/10/2018, n. 27476; Cass. civ., 10/04/2018, n. 8832; Cass. civ., 17/10/2016, n. 20916; Cass. civ., 11/04/2016, n. 6976; Cass. civ., 12/12/1988, n. 6739] e sono poi liquidate, come in dispositivo, avendo riguardo:
(a) alle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto e qui ratione temporis applicabile);
(b) alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello per domande ricomprese nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 [così determinato in base al valore della causa, non mutato in appello e pari all'importo domandato (€ 154.477,71), “dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum” (trattandosi di “rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro”) ed essendo poi pacificamente necessario attenersi, al di là della clausola c.d. di salvaguardia (“o a quella minore o maggiore somma”), “all'importo specificato”,” occorrendo pertanto “farsi applicazione dello scaglione tariffario corrispondente” a tale “indicazione specifica” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 23/07/2025, n. 20805, nonché, ex multis, Cass. civ., 31/5/2021, n. 15106; Cass. civ., 26/4/2021, n. 10984; Cass. civ.,
9/9/2019, n. 22462; Cass. civ., 7/11/2018, n. 28417; Cass. civ., 30/11/2011, n. 25553; Cass. civ., 11/03/2006, n. 5381)];
(c) alle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione, occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste
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dall'art. 350 c.p.c.” – cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857, nonché Cass. civ., 29/12/2022, n.
37994; Cass. civ., 26/05/2021, n. 14483; Cass. civ., 27/08/2019, n. 21743];
(d) alla necessità di procedere a tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, considerando il carattere strettamente documentale della procedura, il limitato numero di attività svolte e il non eccessivo numero e grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto qui trattate (anche in virtù della pacifica
“resistenza” della prima ratio decidendi, di per sé assorbente e tale da esimere da ogni ulteriore delibazione – v. supra), tutto ciò complessivamente giustificando, anche in questo grado e come già in prime cure, la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento
VII.3.- Le statuizioni che precedono ovviamente poi assorbono anche la domanda ex art. 96
c.p.c. nei confronti della Banca, trattandosi della “parte … vittoriosa” ed essendo pacifico che
“l'art. 96 c.p.c., sia per l'ipotesi prevista dal comma 1, che dal comma 3, prevede tra i presupposti di operatività [la] soccombenza della parte”, a fronte del cui difetto, come nel caso di specie, “deve escludersi la possibilità di condanna” ex art. 96 c.p.c. [cfr., ex aliis,
Cass. civ., 9/12/2019, n. 32090].
VII.4.- Trattandosi, poi, di gravame proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 20/02/2020, n. 4315], da attestare esclusivamente con riguardo agli appellanti principali - essendo l'appello avversario, in quanto condizionato, rimasto integralmente
“assorbito” [v. supra, sub VI.10.] ed essendo evidente che in caso di “assorbimento”
(declaratoria “non” “assimilabile” né all'inammissibilità genetica, “né al rigetto”, “né all'improcedibilità”, integrando poi “il pagamento del c.d. doppio contributo unificato” una
“misura eccezionale” e “lato sensu sanzionatoria”, e dunque “di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica”), “non ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater” [cfr. Cass. civ.,
15/09/2014, n. 19464, nonché, sul tema, Cass. civ., Sez. un., 19/07/2024, n. 19976; Cass. civ.,
20/03/2024, n. 7418; Cass. civ., 5/12/2023, n. 34025; Cass. civ., 28/05/2020, n. 10140; Cass. civ., 18/07/2018, n. 19071; Cass. civ., 25/02/2016, n. 3711; Cass. civ., 12/11/2015, n. 23175;
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Cass. civ., 2/07/2015, n. 13636; Cass. civ., 3/04/2015, n. 6888; Cass. civ., 30/09/2015, n.
19560; Cass. civ., 31/01/2014, n. 2226].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 197/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 238/2021, pubblicata in data 19.02.2021 ed emessa a definizione del proc. n. 1210/2012 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA integralmente la sentenza impugnata;
2) DISPONE, con riguardo alle spese del presente grado:
- per la parte rimasta contumace;
CP_3
- CONDANNA le parti appellanti, in solido, alla refusione delle spese del presente grado in favore della , spese liquidate in € 7.160,00, oltre R.S.F. al Parte_4
15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) DÀ ATTO, con riferimento alle parti appellanti in via principale, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, T.U.S.G..
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 5 dicembre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Viviana Cusolito
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CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Viviana Cusolito Presidente
- Ivana Acacia Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 197/2021 R.G. e vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), con C.F._2 Parte_3 C.F._3
l'avv. ANTONIO CONDELLO (C.F. CodiceFiscale_4
Email_1
-appellanti- nei confronti di
(C.F. ), contumace;
CP_1 C.F._5
(C.F.-P.I. ), in persona del procuratore Parte_4 P.IVA_1 speciale p.t. e qui di seguito anche solo “ ” o ”, con l'avv. Parte_4 Pt_5
AT UN (CF CodiceFiscale_6
) e domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Email_2
CH (sito in Reggio Calabria, Via Aschenez n. 62)
-appellati-
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OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 238/2021, pubblicata in data 19.02.2021 ed emessa a definizione del proc. n. 1210/2012 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
9.10.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato le parti attrici , Parte_1
e hanno adito il Tribunale di Reggio Parte_3 Parte_2
Calabria, instaurando il giudizio di prime cure (n. 1210/2012 R.G.) e ivi in particolare dedotto che:
(A) essi avevano effettuato, con la e tramite il promotore finanziario Parte_4
, una serie di operazioni finanziarie, e in particolare: CP_1
(1) l'attore : (a) in data 14.02.2008 aveva sottoscritto una polizza di Parte_1 assicurazione vita (polizza recante il n. 9327345 e con versamento alla sottoscrizione CP_2 di € 20.000,00) e un Fondo Pensione Tax Benefit New (fondo avente n. 9536874, con contributo iniziale di € 1.200,00, durata dell'ammortamento di 27 anni e contributo annuo pari a € 1.200,00) e versato, a copertura di tali investimenti, € 15.000,00 in contanti (versamento preceduto da prelievo, in data 13.02.2008, dal suo libretto postale n. 000021081641) ed ulteriori € 6.200,00 tramite assegno girato a (assegno n. 3.166.956.846- CP_1
01, tratto dal proprio c/c n. 17054010127), per totali € 21.200,00 (somma poi trasferita alla
, come da assegno n. 3.310.773.941-07 che il gli consegnava in Parte_4 CP_1
copia); (b) in data 29.07.2008 aveva sottoscritto un'altra polizza di assicurazione vita CP_2
(polizza avente n. 10299258, alla sottoscrizione del quale era previsto un versamento unico di
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€ 10.000,00) e versato, a copertura di tale investimento, l'intera somma di € 10.000,00 (in contanti e con versamento in tal caso preceduto da prelievo di € 5.000,00, in data 26.07.2008, dal predetto libretto postale n. 000021081641 e da rimborso di un buono postale fruttifero per ulteriori € 5.000,000);
(2) l'attore : (a) in data 21.08.2001 aveva sottoscritto una polizza Parte_3
di assicurazione vita (polizza Europension TaxBenefit, avente n. 3123376-3174376, con versamento alla sottoscrizione di £. 3.000.000 - € 1.549,37 - e versamento annuale di €
1.500,00) e versato, a copertura di tale investimento, sia l'importo iniziale di £. 3.000.000, sia gli importi annuali di € 1.500,00 (ritualmente pagati sino al 2008); (b) in data 15.01.2002 aveva sottoscritto altra polizza di assicurazione vita (polizza DIPIU', avente n. 3937961 e con versamento unico alla sottoscrizione di € 13.944,34) e versato, a copertura di tale investimento, il predetto importo di € 13.944,34 (pagato in contanti); (c) in data 30.07.2007 aveva sottoscritto altre n. 2 polizze di assicurazione vita (entrambe polizze l'una CP_2
avente il n. 8879140 e con versamento unico alla sottoscrizione di € 40.000,00, e l'altra avente il n. 9327353 e con versamento unico alla sottoscrizione di € 5.000,00) e versato, a copertura di tali investimenti, l'intero importo di € 45.000,00 (pagamento in contanti preceduto da n. 2 prelievi sul suo libretto postale, avente in tal caso il n. 21989882, e in specie da prelievo di € 15.000,00 in data 6.04.2007 e di € 7.200,00 in data 7.04.2007); (d) in data
27.11.2007, da ultimo, aveva sottoscritto un'ultima polizza di assicurazione vita (polizza avente il n. 8872806 e con versamento unico alla sottoscrizione di € 10.000,00) e CP_2
versato, a copertura di tale investimento, l'intero importo di € 10.000,00 (versamento in contanti);
(3) l'attore , infine: (i) in data 1.12.1995 aveva sottoscritto Parte_2
polizza assicurativa (polizza denominata COMPLETA, avente n. 380319, con contributo iniziale di £ 2.500.000 e contributo annuo di £ 2.500.000) e versato, a copertura di tale investimento, i relativi importi (ritualmente versati sino al 2008); (ii) in data 6.03.2006 aveva aperto il c/c FL (con versamento minimo iniziale di € 500,00) e sottoscritto il Fondo
Comune di Investimento di Diritto Italiano n. 8866951 (con versamento alla sottoscrizione di
€ 20.000,00) e versato, in contanti, il relativo importo (€ 20.500,00); (iii) in data 14.02.2008 aveva sottoscritto il Fondo Comune di Investimento di Diritto Italiano n. 205213507 (con versamento alla sottoscrizione di € 5.000,00) e versato l'importo di € 5.000,00 tramite
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assegno girato a (assegno n. 0197104022-11 tratto dal proprio c/c n. CP_1
10411-P);
(B) a seguito di contatti telefonici da parte della (14.10.2009) e successive Parte_4
comunicazioni fra loro, essi attori avevano tuttavia riscontrato la non corrispondenza tra gli investimenti in essere ed i contratti da loro sottoscritti, essendo state le somme incassate personalmente dal promotore;
(C) in virtù di ciò essi attori avevano patito un danno patrimoniale (pari a € 154.477,71 – di cui € 31.200,00 per , € 80.993,71 per , € Parte_1 Parte_3
42.284,00 per - ovvero alla somma, maggiore o minore, ritenuta Parte_2
di giustizia), nonché un danno esistenziale (da liquidarsi in via equitativa), da risarcirsi sia dal
(autore dell'illecito), sia dalla (responsabile ex art. CP_1 Parte_4
2049 c.c. e art. 31, comma III, D.Lgs. n. 58/1998, c.d. T.U.F.).
I.1.2.- Con comparsa di costituzione del 18.06.2012 si è poi costituita la , Parte_4
contestando le altrui prospettazioni e in particolare eccependo:
(A) in via preliminare: (a) l'improcedibilità della domanda attorea per difetto di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma I, d.lgs. 28/2010; (b) l'intervenuta prescrizione, poi, del diritto risarcitorio azionato;
(B) l'infondatezza, comunque e anche nel merito, dell'avversa domanda, considerando il difetto di prova dei versamenti nonché il rilievo causale, esclusivo o quantomeno concorrente
(art. 1227 c.c.), della condotta imprudente e negligenti degli stessi attori;
(C) il proprio diritto, in ogni caso e nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea, a essere manlevata e tenuta indenne dal per CP_1
qualsivoglia somma ritenuta dovuta da essa . Parte_4
I.1.3.- Non si è invece costituito, pur a seguito della ritualità della notifica in rinnovazione,
l'appellato , dichiarato contumace con provvedimento del 13.01.2013. CP_1
I.1.4.- All'esito, poi, del giudizio di prime cure, istruito con le produzioni documentali delle parti e con l'audizione di n. 3 testi ( , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
tutte escusse all'udienza del 16.01.2014), è stata emessa la pronuncia qui gravata (n.
[...]
238/2021 del 19.02.2021), nella quale il Tribunale di 1° grado ha:
(1) rigettato le domande attoree;
(2) condannato gli attori al rimborso delle spese in favore della convenuta . Parte_4
Pagina 4 di 17 R.G. 197/2021.
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto l'odierno appello (proc. n. 197/2021) dalle parti , e , i quali Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno ivi in particolare contestato:
(1) il carattere contrattuale (e in particolare da contatto sociale qualificato), e non già aquiliano, della responsabilità azionata;
(2) l'insussistenza di alcuna loro consapevole acquiescenza, attesa la non applicabilità ai clienti delle norme sui mezzi di pagamento (gravanti solo sul promotore ex art. 108 Reg.
CONSOB 16190/2007) e l'insussistenza di alcuna loro responsabilità
I.2.2.- Con comparsa del 3.02.2022 si è poi costituita in appello la , Parte_4
contestando le prospettazioni degli impugnanti e in particolare eccependo:
(A) l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis, c. 1, c.p.c., nonché ex art. 342 c.p.c.;
(B) l'infondatezza, comunque, dello stesso, per infondatezza e altresì per difetto di prova;
(C) l'accoglibilità, in ogni caso, delle istanze ed eccezioni fatte valere in 1° grado e qui riproposte ex art. 346 c.p.c. o comunque a titolo di appello incidentale condizionato, fra cui la domanda di rivalsa nei confronti del . CP_1
I.2.3.- Non si è invece costituito, pur a fronte di rituale notifica e anche in questa sede,
l'appellato , conseguentemente dichiarato contumace con provvedimento CP_1
del 28.02.2022.
I.2.4.- Con il medesimo provvedimento si è assegnato alla termine per Parte_4
notificare il proprio appello incidentale condizionato alla parte contumace (
[...]
). CP_1
I.2.5.- Con provvedimento del 22.11.2024, preso atto dell'intervenuto perfezionamento di tale adempimento notificatorio e ritenuti non sussistenti i presupposti per la definizione del gravame mediante ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., si è disposto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.10.2025.
I.2.6.- All'esito di tale udienza e con provvedimento del 14.10.2025 (comunicato alle parti in pari data), l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione di termini ridotti (20 + 20) ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre osservare che:
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(1) è da ritenersi senz'altro superata l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. [v. supra, sub I.2.2., punto (A), 1° parte], essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e avendo dunque la Corte ritenuto non sussistenti i presupposti per definizione della procedura per il tramite di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.; sicché, impregiudicata ogni valutazione nel merito (qui di seguito da scrutinarsi), è in ogni caso da osservarsi che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza;
(2) è pacificamente da disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. [v. supra, sub I.2.3., punto (A), 2° parte], considerando che nel gravame proposto l'appellante risulta aver circoscritto in modo sufficientemente chiaro ed esauriente il quantum appellatum, proponendo specifici punti di censura e altresì formulando motivate ragioni di dissenso, sicché, a prescindere dalla delibazione della sua fondatezza [qui di seguito da scrutinarsi – v. infra], è pacifico che nell'atto di appello in ogni caso si rinviene “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confut[a] e contrast[a] le ragioni addotte dal primo giudice” [v., in termini e da ultimo, Cass. civ., 10/03/2020, n. 6732 e Cass. civ., Sez. un., 16/11/2017, n. 27199], non potendosi quindi dar luogo alla richiesta reiezione in rito;
(3) la parte appellata qui costituitasi ha poi espressamente precisato il carattere solo
“condizionato” delle questioni da essa qui ribadite (ex art. 346 c.p.c. ovvero a titolo di appello incidentale espressamente “condizionato” e da valutarsi, in particolare, “nella” sola “ipotesi in cui la pretesa attorea dovesse essere ritenuta meritoria”: cfr., e.g., pag. 22, 2° cpv., della comparsa del 3.02.2022), avendo pertanto “espressamente qualificato l'impugnazione come condizionata o subordinata”, “così condizionandone esplicitamente l'operatività all'eventuale giudizio di ammissibilità e di fondatezza degli appelli principali delle controparti” ed escludendo ogni necessità di delibazione in caso contrario, atteso che, in difetto di accoglimento dell'impugnativa avversaria, “l'appellante incidentale non avrebbe più interesse a che il proprio appello fosse esaminato” (cfr., ex multis, Cass. civ., 21/02/2019,
n. 5134);
(4) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, poi, “è definito dai motivi di impugnazione formulati”, atteso che “non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla
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domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” ed “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione”, poi, “con l'atto di appello”, “il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (v., ex multis,
Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835; Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940; Cass. civ.,
24/05/2001, n. 7088), risultando l'odierno thema decidendum pertanto delimitato e circoscritto alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, essendo ogni ulteriore questione ormai irretrattabile, poiché già passata in giudicato.
IV.- Ciò precisato, nel merito l'appello formulato in via principale è da disattendere, a ciò conseguendo, anche in virtù dell'integrale assorbimento delle questioni ribadite ex adverso in via espressamente “condizionata” [v. supra, sub III., punto (3), nonché infra, sub VI.10.],
l'integrale conferma della sentenza gravata.
V.- Giova prioritariamente osservare, a tal riguardo, che le domande attoree sono state respinte dal giudice di 1° grado sulla base di plurime e distinte ragioni, e in specie:
(A) “anzitutto” e principaliter per “non” aver “gli attori” “assolto al proprio onere della prova in merito all'effettivo danno subito” e in specie rispetto all'“effettivo versamento delle somme … al promotore per l'attivazione di svariati prodotti finanziari” CP_1
[cfr. pag. 10, 3° cpv., della pronuncia appellata];
(B) altresì, a titolo di ulteriore ratio decidendi, per “la sussistenza di forti connotati di anomalia nei rapporti tra promotore e investitori”, sussistendo “forti connotati di anomalia”, nonché “vari elementi presuntivi” e “sintomatici” (e.g. “plurimi investimenti finanziari tramite il medesimo consulente”, versamenti di “ingenti somme di denaro sempre in contante”) deponenti per la loro “consapevole acquiescenza” [cfr. pag. 14 della sentenza di 1° grado].
V.1.- Alla luce di ciò, fondandosi la statuizione reiettiva su una pluralità di autonome e distinte rationes decidendi, ciascuna idonea, anche di per sé sola, a supportare il predetto rigetto, è noto che “la resistenza” anche solo di una di queste rationes “agli appunti mossigli con l'impugnazione” valga a imporne l'integrale reiezione e a “rendere del tutto ultronea la verifica di [ogni] altra censura, perché l'eventuale accoglimento di essa” comunque “non condurrebbe” alla caducazione della statuizione e dunque “al raggiungimento dell'obiettivo funzionale” proprio dell'appello, “rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata”
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[cfr., ex aliis, Cass. civ., 24/10/2019, n. 27339; Cass. civ., 04/03/2016, n. 4293; Cass. civ.,
11/02/2011, n. 3386; Cass. civ., 20/11/2009, n. 24540; Cass. civ., 26/03/2001, n. 4349].
VI.- Muovendo, pertanto e in virtù di quanto precede, dalla prima ratio decidendi [v. supra, sub V., punto (A)], occorre osservare che il giudice di prime cure ha “anzitutto” precisato che le parti attrici non risultavano aver compiutamente ottemperato al proprio onus, non avendo dimostrato l'effettivo versamento di somme al promotore e dunque il danno da loro patito.
VI.1.- Onere, quest'ultimo, su di loro senz'altro esclusivamente gravante (ex art. 2697 c.c., ribadente che onus probandi incumbit ei qui dicit), giova precisare, a prescindere dalla qualificazione della responsabilità [e dunque a prescindere da qualsivoglia riqualificazione come responsabilità da contatto sociale qualificato e conseguente “trasposizione della disciplina della responsabilità da inadempimento di un'obbligazione contrattuale” (v. supra, sub I.2.1., punto (1), nonché, da ultimo, Cass. civ., 30/10/2025, n. 28758)], atteso che, come noto, “sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore” [cfr., ex multis, Cass. civ., 10/10/2007, n.
21140].
E ciò considerando:
(a) l'unica disposizione disciplinante, per l'intera materia risarcitoria e senza alcuna distinzione ratione fontis ovvero in base alla natura della responsabilità sottesa, le categorie
(generali) del danno emergente e del lucro cessante [i.e. l'art. 1223 c.c., previsto proprio in materia di responsabilità contrattuale e poi integralmente richiamato in sede aquiliana (cfr. art. 2056, comma I, c.c.)], con la conseguenza che anche “nel giudizio per il risarcimento del danno da inadempimento” occorre attenersi “alle regole in materia di onere della prova”, essendo pertanto comunque onere di “chi reclama il danno medesimo” “fornire” la prova tanto che “questo sia sussistente”, quanto che “sia riconducibile direttamente alla condotta del soggetto al quale l'inadempimento stesso è imputabile, senza che si possa fare ricorso, all'uopo, alle presunzioni di cui agli artt. 2727, 2728 e 2729 c.c.” [cfr. Cass. civ., 20/11/2007,
n. 24140];
(b) la non utile invocabilità in senso contrario neanche dell'“art. 1218 c.c.”, “che” invero
“pone [solo] una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento”, ma chiaramente “non agevola”, né a fortiori esclude, l'onere “del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva
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esistenza del danno derivante dall'inadempimento”, risultando “il concetto di inadempimento” distinto e da non “confonde[re]” “con quello di responsabilità” e di
“obbligazione risarcitoria” (sussistente “solo se venga accertata la esistenza e l'ammontare del danno”) ed essendo del tutto evidente che sia tale norma, sia il relativo principio per cui
“il creditore” ex contractu “deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza”, siano circoscritti e limitati e chiaramente attengano soltanto alla “prova dell'inadempimento di un'obbligazione, e non già del danno che all'inadempimento medesimo sia conseguito” [cfr. Cass. civ., 15/02/2021, n. 3782; Cass. n.
21140/2007, cit., e Cass. civ., 18/03/2005 n. 5960];
(c) il pacifico onere, pertanto gravante anche solo sul creditore contrattuale e che in ciò “non
è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale”, di compiutamente dimostrare “la esistenza e l'ammontare del danno” e fornire “elementi certi” da cui “sillogisticamente desumere” l'effettiva esistenza delle
“conseguenze previste dall'art. 1223 c.c.”, in assenza delle quali “non vi è alcuna responsabilità risarcitoria da accertare perché non vi è danno da risarcire” [cfr., ex multis,
Cass. civ., Sez. un., 15/11/2022, n. 33645; Cass. n. 3782/2021, cit.; Cass. civ., 8/03/2018, n.
5613; Cass. n. 24140/2007, cit.; Cass. n. 21140/2007, cit.; Cass. n. 5960/2005, cit.].
VI.2.- Onere di prova del danno, poi, senz'altro sussistente anche nell'ipotesi in cui si contesti, come nel caso di specie, la “condotta del promotore finanziario infedele”, gravando proprio sul “cliente” “l'onere di provare” che la siffatta “condotta” gli abbia “causato un danno” concreto ed effettivo, dimostrando che “una parte del patrimonio” sia “andata perduta” [cfr., nonché arg. ex, Cass. civ., 27/09/2024, n. 25855], comprovando, pertanto e primariamente, proprio i versamenti effettuati, poiché integranti il fondamento ineludibile della richiesta risarcitoria [del resto basata, anche nel caso di specie, su un “danno patrimoniale” consistente in tali versamenti e su un “ulteriore danno” “esistenziale” da esso in thesi “causato” - cfr. pag. 8 dell'atto di citazione di 1° grado -, trattandosi pertanto di voci inscindibilmente correlate e reciprocamente dipendenti e non risultando dunque ex se predicabile, in difetto di tale prova, alcuna voce di danno].
VI.3.- Difetto di prova qui poi evidentemente ravvisabile, risultando le valutazioni svolte a tal riguardo nella sentenza di prime cura qui insuscettibili di alcuna rimeditazione, poiché del tutto corrette e condivisibili nonché pienamente coerenti e conformi al compendio probatorio
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in atti, considerando, a tal riguardo e al di là di quanto genericamente riferito dalle testimoni escusse [ex se inidoneo a dimostrare l'effettivo pagamento, atteso il divieto di legge (art. 2726
c.c. e art. 2721c.c.) e l'assenza di specifiche “ragioni” per derogarvi (trattandosi peraltro di
“impegni relativi a notevoli esborsi di denaro” nell'ambito di rapporti professionali, non essendovi dunque concrete “ragioni” per “non … predisporre una documentazione scritta”: cfr. Cass. n. 7940/2020; Cass. n. 10989/2003; Cass. n. 5884/1993), nonché la circostanza che le tre testi escusse (mogli dei tre attori) si sono in ogni caso limitate a far riferimento ad asseriti versamenti in contanti e a menzionare asserite “ricevute” (di cui non v'è traccia alcuna in atti)], quanto effettivamente emergente per tabulas per ciascuno degli attori di 1° grado e odierni appellanti [ (v. infra, sub VI.4.-VI.4.2.), Parte_1 Parte_3
(v. infra, sub VI.5.-VI.5.2.) e (v. infra, sub VI.6.-
[...] Parte_2
VI.6.2.)].
VI.4.- Muovendo dall'attore , quest'ultimo aveva in particolare dedotto, Parte_1 come innanzi evidenziato, di aver effettuato un primo versamento di € 21.200,00 in data
14.02.2008 [v. infra, sub VI.4.1., nonché supra, sub I.1.1., punto (A), sub (1), punto (a)] e un ulteriore versamento di € 10.000,00 in data 29.07.2008 [v. infra, sub VI.4.2., nonché supra, sub I.1.1., punto (A), sub (1), punto (b)].
VI.4.1.- A sostegno del prospettato versamento di € 21.200,00 in data 14.02.2008 nelle mani del promotore, tuttavia, le parti attrici risultano essersi limitate a produrre:
(i) l'estratto delle operazioni, fra il 2/08/2003 e il 21/02/2008, relative a un libretto postale
(cfr. all. 3 fasc. attoreo), dal quale tuttavia è possibile evincere esclusivamente il compimento, e.g., di alcuni prelievi (fra cui € 15.000,00 in data 13.02.2008 – cfr. pen. rigo, operazione n. 27), ma non anche l'effettivo utilizzo delle somme prelevate proprio e solo al fine di provvedere al versamento indicato [non essendovi invero alcun elemento tale da comprovare una siffatta finalizzazione, né l'effettivo collegamento fra tale prelievo e l'asserito pagamento nelle mani del per dar corso agli investimenti programmati]; CP_1
(ii) un assegno bancario, avente n. 3.166.956.846-01 e per € 6.200,00 (cfr. all. 4 fasc. attoreo), ma intestato a un tale “M.M.” (“a vista pagare per questo assegno bancario a … M.M.”: cfr. ancora all. 4 fasc. attoreo), trattandosi di sigla chiaramente inidonea a dimostrare la specifica attinenza alla vicenda oggetto di causa, nonché la riferibilità e l'effettivo incasso di un tale titolo da parte del [e ciò anche considerando che, come noto, “quando il CP_1
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pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali”, considerando la loro natura “cartolare” e l'“astrattezza della causa”, grava proprio “in capo al debitore” esibente il titolo “dimostrare il collegamento degli assegni prodotti con i crediti” e i rapporti dedotti (cfr., ex multis, Cass. civ., 6/11/2017, n. 26275; Cass. civ., 28/02/2012, n. 3008; Cass. civ., 15/02//2007, n. 3457; Cass. civ., 18/10/2005, n. 20134) – collegamento qui senz'altro non dimostrato, trattandosi di titolo non specificamente riferibile né alla vicenda dedotta, né invero al promotore de quo (invero neanche astrattamente “legittimato alla pretesa del credito” ivi esposto, poiché “né prenditore né giratario dello stesso” – cfr., e.g., Cass. civ.,
4/08/2006, n. 17689 e Cass. civ., 24/05/1996, n. 4801 -, non trattandosi di titolo intestato al
, bensì, come detto, a un tale “M.M.”: cfr. all. 4 fasc. attoreo)]; CP_1
(iii) la facciata anteriore di un altro assegno, avente n. 3.310.773.941-07 e per € 21.200,00
(cfr. all. 5 fasc. attoreo) – produzione anch'essa chiaramente inidonea a comprovare l'effettiva realizzazione, da parte dell'attore, di un pagamento riferibile agli investimenti indicati e in favore del nonché una qualsiasi asserita traditio poi da quest'ultimo CP_1 alla Banca [e ciò considerando sia l'evidente illeggibilità della sigla di sottoscrizione ivi apposta (non inequivocabilmente riferibile, come evidente, ad alcuno e in specie al CP_1
chiaramente difettando, pertanto e pur in tal caso, la prova del “collegamento” fra il titolo e la vicenda oggetto di causa: cfr. Cass. n. 26275/2017, cit.; Cass. n. 3008/2012, cit.; Cass. n.
3457/2007, cit.; Cass. n. 20134/2005, cit.), sia la carenza di prova dell'effettiva negoziazione
(atteso che dalla mera “matrice dell'assegno” “non” è possibile “risalire all'effettiva negoziazione del titolo” e pertanto “non assum[e] rilevanza probatoria”: cfr., da ultimo, Cass. civ., 16/01/2024, n. 1600)].
VI.4.2.- Venendo poi all'asserito pagamento di € 10.000,00 in data 29.07.2008, anch'esso è insuscettibile di ritenersi congruamente dimostrato, risultando pur in tal caso insufficiente:
(a) tanto la mera annotazione di un prelievo da un libretto postale (cfr. all. 7 fasc. attoreo e spec. l'operazione 10 ivi riportata), evidentemente inidonea a dimostrare, come detto e in difetto di alcun elemento ulteriore tale da comprovare il concreto utilizzo delle somme prelevate per il pagamento qui prospettato, l'effettivo compimento di quest'ultimo;
(b) quanto la semplice riscossione di un buono fruttifero postale (cfr. all. 8 fasc. attoreo), anch'essa irrilevante e non in grado di dimostrare, in difetto di alcun collegamento logico o testuale fra tale riscossione e l'asserito versamento qui allegato, la sua concreta realizzazione.
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VI.5.- A conclusioni del tutto analoghe occorre addivenire anche con riguardo ai versamenti prospettati dall'attore , essendo pur in tal caso da integralmente Parte_3
confermarsi la valutazione di prime cure in ordine al difetto di sufficiente prova a tal riguardo;
e ciò con riguardo sia agli asseriti pagamenti relativi alla polizza Europension
TaxBenefit, alla polizza DIPIU' n. 3937961 e alla polizza DIPIU' n. 8872806 [v. infra, sub
VI.5.1., nonché supra, sub I.1.1., punto (A), sub (2), punti (a), (b) e (d)], sia ai prospettati versamenti per le polizze DIPIU n. 8879140 e n. 9327353 [v. infra, sub VI.5.2., nonché supra, sub I.1.1., punto (A), sub (2), punto (c)].
VI.5.1.- Quanto ai primi investimenti menzionati, occorre osservare che con riguardo a essi risultano prodotti esclusivamente alcuni documenti contrattuali [l'all. 13 fasc. attoreo di 1° grado per la polizza DIPIU' n. 3937961, l'all. 17 fasc. attoreo e DIPIU' n. 8872806 e l'all. 11 fasc. attoreo per la polizza Europension TaxBenefit (cui parrebbe riferirsi anche il modulo per
“versamento assegni” sub all. 12, anch'esso costituente un mero prestampato contrattuale - al quale non è allegato alcun titolo e invero non recante nemmeno né il numero di c/c, né i dati di alcun assegno)], non essendovi invece alcun documento relativo ai versamenti
(asseritamente effettuati e tuttavia affatto dimostrati).
VI.5.2.- Non adeguatamente provati risultano, poi, anche i pagamenti in contanti che sarebbero stati realizzati, in data 30.07.2007, con riguardo alle polizze DIPIU n. 8879140 e n.
9327353, considerando la già evidenziata inidoneità delle mere annotazioni su un libretto postale (cfr. all. 15 fasc. attoreo di 1° grado, spec. operazioni nn. 27 e 28) – qui peraltro riportanti prelievi neanche coincidenti, nel tempus (aprile 2007) e nel quantum (€ 22.200,00) con gli asseriti versamenti (in thesi effettuati nel luglio 2007 e per l'importo di € 45.000,00) - di per sé sole e in difetto di alcun elemento ulteriore, a dimostrare l'effettivo utilizzo delle somme prelevate per dar corso ai predetti investimenti e al fine di procedere al prospettato versamento in contanti nelle mani del promotore (versamento, pertanto, CP_1
anche in tal caso insuscettibile di ritenersi in alcun modo provato).
VI.6.- Parimenti non dimostrati, infine, risultano anche i prospettati pagamenti da parte dell'attore , non avendo neanche quest'ultimo sufficientemente Parte_2
dimostrato né i versamenti per la polizza denominata COMPLETA, né quelli per il c/c
FL e il Fondo Comune di Investimento di Diritto Italiano n. 8866951 [v. infra, sub
VI.6.1., nonché supra, sub I.1.1., punto (A), sub (3), punti (i) e (ii)], né il Fondo Comune di
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Investimento di Diritto Italiano n. 205213507 [v. infra, sub VI.6.2., nonché supra, sub I.1.1., punto (A), sub (3), punto (iii)].
VI.6.1.- Quanto agli investimenti primariamente indicati (polizza, c/c e Fondo n. 8866951), anche in tal caso rispetto a essi sono stati esclusivamente allegati solo taluni moduli contrattuali (cfr. all. 18-22 per la polizza denominata COMPLETA e all. 23-24 per il c/c
FL e il Fondo n. 8866951), senza prova alcuna dei relativi versamenti (insuscettibili, pertanto, di ritenersi in alcun modo provati).
VI.6.2.- Quanto poi al pagamento asseritamente intervenuto in data 14.02.2008 e con riguardo al Fondo n. 205213507, la documentazione a sostegno è pur in quest'ipotesi evidentemente insufficiente, essendo stato invero prodotto esclusivamente un assegno bancario, avente n.
0197104022 (cfr. all. 26 fasc. attoreo di 1° grado), recante una firma di incasso del tutto illeggibile e intestato, ancora una volta, a un tale “M.M.” (“a vista pagare per questo assegno bancario a … M.M.”: cfr. ancora all. 26 fasc. attoreo), ciò chiaramente escludendo, anche in questo caso (a fronte di un titolo astratto neanche intestato al promotore de quo, ma a tale
“M.M.”), la prova effettiva del “collegamento” fra il titolo e la vicenda oggetto di causa [cfr.
Cass. n. 26275/2017, cit.; Cass. n. 3008/2012, cit.; Cass. n. 3457/2007, cit.; Cass. n.
20134/2005, cit.].
VI.7.- Da quanto complessivamente precede [v. supra, sub VI.4.-VI.6.2.] chiaramente deriva, come evidente, che “gli attori” non risultano aver nel caso di specie effettivamente “assolto al proprio onere della prova in merito all'effettivo danno subito” e in specie rispetto all'“effettivo versamento delle somme … al promotore per l'attivazione di CP_1 svariati prodotti finanziari” [v. supra, sub V., punto (A)].
VI.8.- Tale prima ratio decidendi, pertanto, è qui senz'altro da confermarsi, attesa la sua piena coerenza al compendio probatorio in atti [v. supra, sub VI.4.-VI.6.2.] e la pacifica inidoneità delle deduzioni degli appellanti a superare le dirimenti evidenze che precedono
[essendosi le parti impugnanti invero limitate a prospettare la sussistenza di “prova in atti” delle evenienze dedotte in prime cure e qui ribadite – pur a fronte di circostanze, al contrario, per nulla corroborate per tabulas (v. ancora supra, sub VI.4.-VI.6.2.) -, ciò evidentemente escludendo, a fronte di gravame a tal riguardo fondato solo sulla “mera riproposizione delle medesime questioni già poste al primo Giudice e da queste già risolte”, ogni possibilità di
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“rivisitazione” della “statuizione” “di primo grado”: cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. un.,
16/11/2017, n. 27199].
VI.9.- Quanto precede è poi senz'altro assorbente rispetto al complessivo appello proposto, risultando la “resistenza” di tale prima ratio decidendi invero idonea ex se a “rendere del tutto ultronea la verifica di [ogni] altra censura” [v. ancora Cass. n. 27339/2019, cit.; Cass. n.
4293/2016, cit.; Cass. n. 3386/2011, cit.; Cass. n. 24540/2009, cit.; Cass. n. 4349/2001, cit.] – anche in punto di asserita riqualificazione della responsabilità in senso contrattuale (gravando la prova del danno comunque sull'istante: v. supra, sub VI.1.-VI.2., nonché supra, sub I.2.1., punto (1)) ovvero con riguardo al prospettato difetto di consapevole acquiescenza (risultando in ogni caso pregiudiziale il difetto di prova, ex se idoneo a escludere qualsiasi “responsabilità risarcitoria” e dunque a condurre, “anzitutto” e a prescindere da ogni ulteriore ratio decidendi, al rigetto della domanda: v. supra, sub V.-VI.2., nonché supra, sub I.2.1., punto (1)) - e a imporre l'integrale rigetto dell'impugnativa proposta.
VI.10.- Tale rigetto vale pertanto evidentemente ad esaurire l'intera materia del contendere
(con relativa conferma della sentenza impugnata), atteso il carattere espressamente
“condizionato” delle richieste ex artt. 346 o 343 c.p.c. della parte appellata qui costituitasi [v. supra, sub III., punto (3)] e la conseguente insussistenza di alcun interesse, a fronte del rigetto dell'impugnativa principale proposta ex adverso, alla loro ulteriore delibazione [cfr. Cass. n.
5134/2019, cit.].
VII.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza appellata e il difetto di alcuno specifico gravame con riguardo alla condanna ex art. 91 c.p.c. di prime cure (del resto integrante “conseguenza obiettiva della soccombenza”, da
“doverosamente applicare senza alcun margine di discrezionalità” e a prescindere dalla
“situazione soggettiva della parte che abbia agito o resistito in giudizio – v., e.g., Cass. n.
3641/2020 e Cass. n. 20617/2018 -, ovviamente non costituendo poi valida impugnativa le richieste degli appellanti solo in sede di conclusioni, poiché non precedute né corroborate da alcuna specifica ragione di doglianza - chiaramente difettando sia il quia appellatum, sia alcuna valida impugnativa ex art. 342 c.p.c.), ciò chiaramente precludendo ogni “nuovo regolamento” delle relative spese in questa sede: cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n.
33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526)], occorre
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distinguere fra la parte appellata contumace [v. infra, sub VII.1.] e le parti costituite [v. infra, sub VII.2.].
VII.1.- Quanto all'appellato contumace ( , alcuna statuizione è da CP_1
assumersi a tal riguardo, considerando l'esito del gravame [non comportante alcuna modifica sfavorevole per tale parte, attesa l'integrale conferma della sentenza di prime cure e la conseguente persistenza dell'assorbimento di ogni domanda, anche di eventuale rivalsa, nei suoi confronti] e la sua mancata costituzione [non avendo tale parte “espletato alcuna attività processuale” e dunque non avendo “sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (v., ex multis, Cass. civ., 15/05/2019, n. 12897; Cass. civ., 19/06/2018, n. 16174; Cass. civ.,
6/09/2017, n. 20869; Cass. civ., 19/08/2011, n. 17432)].
VII.2.- Quanto invece alle parti costituite, le spese seguono la soccombenza degli appellanti
[responsabili in solido, considerando il principio generale ex art. 97, comma I, ult. parte, c.p.c.
e la pacifica “convergenza” delle “questioni di fatto e di diritto”: cfr., ex multis, Cass. civ.,
30/10/2018, n. 27476; Cass. civ., 10/04/2018, n. 8832; Cass. civ., 17/10/2016, n. 20916; Cass. civ., 11/04/2016, n. 6976; Cass. civ., 12/12/1988, n. 6739] e sono poi liquidate, come in dispositivo, avendo riguardo:
(a) alle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto e qui ratione temporis applicabile);
(b) alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello per domande ricomprese nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 [così determinato in base al valore della causa, non mutato in appello e pari all'importo domandato (€ 154.477,71), “dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum” (trattandosi di “rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro”) ed essendo poi pacificamente necessario attenersi, al di là della clausola c.d. di salvaguardia (“o a quella minore o maggiore somma”), “all'importo specificato”,” occorrendo pertanto “farsi applicazione dello scaglione tariffario corrispondente” a tale “indicazione specifica” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 23/07/2025, n. 20805, nonché, ex multis, Cass. civ., 31/5/2021, n. 15106; Cass. civ., 26/4/2021, n. 10984; Cass. civ.,
9/9/2019, n. 22462; Cass. civ., 7/11/2018, n. 28417; Cass. civ., 30/11/2011, n. 25553; Cass. civ., 11/03/2006, n. 5381)];
(c) alle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione, occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste
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dall'art. 350 c.p.c.” – cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857, nonché Cass. civ., 29/12/2022, n.
37994; Cass. civ., 26/05/2021, n. 14483; Cass. civ., 27/08/2019, n. 21743];
(d) alla necessità di procedere a tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, considerando il carattere strettamente documentale della procedura, il limitato numero di attività svolte e il non eccessivo numero e grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto qui trattate (anche in virtù della pacifica
“resistenza” della prima ratio decidendi, di per sé assorbente e tale da esimere da ogni ulteriore delibazione – v. supra), tutto ciò complessivamente giustificando, anche in questo grado e come già in prime cure, la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento
VII.3.- Le statuizioni che precedono ovviamente poi assorbono anche la domanda ex art. 96
c.p.c. nei confronti della Banca, trattandosi della “parte … vittoriosa” ed essendo pacifico che
“l'art. 96 c.p.c., sia per l'ipotesi prevista dal comma 1, che dal comma 3, prevede tra i presupposti di operatività [la] soccombenza della parte”, a fronte del cui difetto, come nel caso di specie, “deve escludersi la possibilità di condanna” ex art. 96 c.p.c. [cfr., ex aliis,
Cass. civ., 9/12/2019, n. 32090].
VII.4.- Trattandosi, poi, di gravame proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 20/02/2020, n. 4315], da attestare esclusivamente con riguardo agli appellanti principali - essendo l'appello avversario, in quanto condizionato, rimasto integralmente
“assorbito” [v. supra, sub VI.10.] ed essendo evidente che in caso di “assorbimento”
(declaratoria “non” “assimilabile” né all'inammissibilità genetica, “né al rigetto”, “né all'improcedibilità”, integrando poi “il pagamento del c.d. doppio contributo unificato” una
“misura eccezionale” e “lato sensu sanzionatoria”, e dunque “di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica”), “non ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater” [cfr. Cass. civ.,
15/09/2014, n. 19464, nonché, sul tema, Cass. civ., Sez. un., 19/07/2024, n. 19976; Cass. civ.,
20/03/2024, n. 7418; Cass. civ., 5/12/2023, n. 34025; Cass. civ., 28/05/2020, n. 10140; Cass. civ., 18/07/2018, n. 19071; Cass. civ., 25/02/2016, n. 3711; Cass. civ., 12/11/2015, n. 23175;
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Cass. civ., 2/07/2015, n. 13636; Cass. civ., 3/04/2015, n. 6888; Cass. civ., 30/09/2015, n.
19560; Cass. civ., 31/01/2014, n. 2226].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 197/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 238/2021, pubblicata in data 19.02.2021 ed emessa a definizione del proc. n. 1210/2012 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA integralmente la sentenza impugnata;
2) DISPONE, con riguardo alle spese del presente grado:
- per la parte rimasta contumace;
CP_3
- CONDANNA le parti appellanti, in solido, alla refusione delle spese del presente grado in favore della , spese liquidate in € 7.160,00, oltre R.S.F. al Parte_4
15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) DÀ ATTO, con riferimento alle parti appellanti in via principale, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, T.U.S.G..
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 5 dicembre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Viviana Cusolito
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