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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/10/2025, n. 4294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4294 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1367/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1367/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 31 ottobre 2025 chiamata la causa ad ore 8,50 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. PI VA , Parte_1
Per 'avv. IP NC , nessuno è presente. CP_1
L'avv. Spisa discute come in memoria e successivi atti, dichiara che la morosità persiste e che l'immobile non è stato ancora rilasciato e chiede che la causa venga decisa. Nessuno è presente fino alle ore 9,20.
Il G.I. alle ore 18,20, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e allegando le motivazioni della sentenza.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1367/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PI VA , elettivamente domiciliato in VIA SAN DOMENICO, 22 90012
CACCAMO presso il difensore avv. PI VA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
IP NC , elettivamente domiciliato in VIA AGRIGENTO 7 90141
PALERMO presso il difensore avv. IP NC
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive e verbale d'udienza.
Dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così pagina 2 di 7 dispone:
rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva;
accerta la risoluzione del contratto di locazione stipulato inter partes in data 1.12.2021 e registrato in data 9.12.2021 per grave inadempimento della conduttrice e, per l'effetto, conferma definitivamente l'ordinanza provvisoria di rilascio resa in data 5.02.2025; condanna a corrispondere in favore del ricorrente la somma di € 9511,90 CP_1
a titolo di canoni per i mesi giugno 2022-ottobre 2024 e oneri condominiali , oltre i canoni scaduti ed a scadere fino all'effettivo rilascio, con interessi dalle singole scadenze al soddisfo;
condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 3374,00 per compensi, € 498,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,0 % per spese generali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 28.11.2024 citava in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Palermo e, premesso di averle concesso in CP_1 locazione l'immobile ammobiliato ad uso abitativo sito in Palermo nella via Pietro
D'Aragona, 6, piano quinto, per il canone di €480,00 mensili, giusta contratto dell'1.12.2021 registrato in data 9.12.2021, dedotto che la conduttrice aveva eseguito pagamenti parziali dei canoni di locazione già dal mese di giugno 2022, per poi sospendere ogni forma di pagamento dal mese di agosto 2023, ad eccezione di due pagamenti parziali effettuati in data 28/03/2024 di € 650,00 e in data 07/05/2024 di €
480,00, che era morosa nel pagamento dei canoni per il periodo giugno 2022-ottobre
2024 della somma pari ad € 8009,00 e degli oneri condominiali pari ad € 1502,90, accumulando una morosità complessiva di € 9511,90, che vani erano rimasti i solleciti di pagamento, le intimava sfratto per morosità, chiedendone la convalida, la condanna al rilascio e l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, con vittoria di spese del giudizio.
pagina 3 di 7 Si costituiva opponendosi alla convalida e chiedendone il rigetto. CP_1
Allegava di non essere la conduttrice dell'immobile, poiché almeno dal 25.03.2024 nel contratto di locazione era subentrata in veste di conduttrice la signora CP_2
(figlia della odierna comparente) che si era trasferita nel detto immobile con i suoi familiari, che il locatore aveva espressamente autorizzato il subingresso nella conduzione dell'immobile della signora con dichiarazione sottoscritta in data CP_2
25.03.2024.
Chiedeva il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti, in quanto non legittimata passivamente, con vittoria di spese del giudizio.
Con ordinanza del 5.02.2025 veniva concessa l'ordinanza provvisoria di rilascio e veniva, altresì, disposto il mutamento di rito da sommario a speciale locatizio.
Esperito il procedimento di mediazione con esito negativo ed acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 429 cpc.
La domanda di parte ricorrente è volta ad ottenere pronuncia di risoluzione del contratto di locazione stipulato in data 1.12.2021 con per grave inadempimento CP_1 della conduttrice.
Parte resistente, costituendosi, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, poiché, a suo dire, sarebbe subentrata in sua vece nella qualità di conduttrice la figlia CP_2
[...]
A sostegno dell'eccezione sopra formulata, la resistente ha prodotto una dichiarazione del 25.03.2024 a firma del ricorrente ove è dato leggere che “autorizza Parte_1 al trasferimento della signora figlia della propria inquilina CP_2 CP_1
nell'immobile in affitto di via Pietro D'Aragona 6, registrato al n.019001, serie
[...]
35, il 9.12.2021”.
A fronte della produzione del documento, parte ricorrente ne ha disconosciuto la firma e ne ha contestato la rilevanza ai fini della prova del subentro della nel contratto CP_2 di locazione.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva è infondata.
Intanto, dal tenore letterale della dichiarazione non si evince in alcun modo la volontà pagina 4 di 7 del locatore di accettare il subentro della figlia della resistente, nel contratto CP_2 di locazione, avendo tutt'al più autorizzato quest'ultima a trasferirsi nell'immobile unitamente al suo nucleo familiare per abitare l'immobile insieme alla conduttrice
[...]
CP_1
Inoltre, a fronte del disconoscimento della propria sottoscrizione da parte del ricorrente, il resistente non ha dichiarato di volersi avvalere della scrittura predetta.
L'eccezione, dunque, è priva di fondamento ed passivamente legittimata CP_1 nel presente giudizio.
Va, indi, esaminata la domanda di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento della conduttrice.
E' pacifica acquisizione giurisprudenziale che il pagamento del canone costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, al quale non è consentito di astenersi dal versare il corrispettivo, ancorché tale decisione sia assunta come ricollegabile al fatto del locatore, atteso che l'art.1460 c.c. legittima la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione soltanto allorché manchi completamente la prestazione della controparte e quindi solo nell'ipotesi in cui il conduttore sia privato della disponibilità e della facoltà di godimento del bene, ipotesi che non ricorre certo nel caso in esame.
Nell'ambito dell'ordinaria azione di risoluzione, deve quindi accertarsi se il mancato pagamento dei canoni integri un inadempimento di non scarsa importanza, da valutare alla stregua del disposto di cui all'art. 5 della L. 392/78.
A tale proposito, va subito detto che la valutazione circa l'importanza o la gravità dell'inadempimento in relazione all'interesse del creditore insoddisfatto non è rimessa, ai fini della risoluzione, all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente mediante la previsione di un parametro ancorato a due elementi: uno di carattere quantitativo, afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone, l'altro di ordine temporale, relativo al ritardo consentito e tollerato.
Nel caso in esame, ha omesso di corrispondere i canoni da giugno 2022 CP_1 fino alla data di notifica dello sfratto (novembre 2024) accumulando una morosità di €
9.511,90, di cui € 8.009,00 per canoni locativi maturati e non pagati da giugno 2022 a pagina 5 di 7 ottobre 2024 compreso ed € 1.502,90 per oneri condominiali di spettanza del conduttore e anticipati dal locatore al Condominio.
Ebbene, il prolungato mancato pagamento dei canoni di locazione per ben tredici mesi per il periodo giugno 2022 – ottobre 2024, oltre oneri condominiali sicuramente integra la fattispecie del grave inadempimento ai sensi dell'art. 5 della L. 392/78, poiché, a fronte della piena disponibilità dell'immobile, la conduttrice ha omesso integralmente il pagamento di ben tredici canoni di locazione e oneri.
Il contratto inter partes va, dunque, risolto per grave inadempimento di CP_1 la quale va condannata anche al pagamento dei canoni per i mesi giugno 2022-ottobre
2024 e oneri pari ad € 9.511,90 , oltre i canoni scaduti ed a scadere fino all'effettivo rilascio, con interessi dalle singole scadenze al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo secondo i criteri del d.m. n. 55/2014 (scaglione di valore fino ad euro 26.000,00: parametri medi per le fasi introduttiva, di studio, le fasi istruttoria e decisionale valori minimi ai sensi dell'art. 4 , comma 4, D.M. 55/2014) liquidate in € 3374,00 per compensi, € 498,00 per spese, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge vanno poste a carico di
[...]
CP_1
Palermo, 31 ottobre 2025
Il Giudice dott. Dora Sciortino
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1367/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 31 ottobre 2025 chiamata la causa ad ore 8,50 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. PI VA , Parte_1
Per 'avv. IP NC , nessuno è presente. CP_1
L'avv. Spisa discute come in memoria e successivi atti, dichiara che la morosità persiste e che l'immobile non è stato ancora rilasciato e chiede che la causa venga decisa. Nessuno è presente fino alle ore 9,20.
Il G.I. alle ore 18,20, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e allegando le motivazioni della sentenza.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1367/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PI VA , elettivamente domiciliato in VIA SAN DOMENICO, 22 90012
CACCAMO presso il difensore avv. PI VA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
IP NC , elettivamente domiciliato in VIA AGRIGENTO 7 90141
PALERMO presso il difensore avv. IP NC
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive e verbale d'udienza.
Dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così pagina 2 di 7 dispone:
rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva;
accerta la risoluzione del contratto di locazione stipulato inter partes in data 1.12.2021 e registrato in data 9.12.2021 per grave inadempimento della conduttrice e, per l'effetto, conferma definitivamente l'ordinanza provvisoria di rilascio resa in data 5.02.2025; condanna a corrispondere in favore del ricorrente la somma di € 9511,90 CP_1
a titolo di canoni per i mesi giugno 2022-ottobre 2024 e oneri condominiali , oltre i canoni scaduti ed a scadere fino all'effettivo rilascio, con interessi dalle singole scadenze al soddisfo;
condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 3374,00 per compensi, € 498,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,0 % per spese generali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 28.11.2024 citava in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Palermo e, premesso di averle concesso in CP_1 locazione l'immobile ammobiliato ad uso abitativo sito in Palermo nella via Pietro
D'Aragona, 6, piano quinto, per il canone di €480,00 mensili, giusta contratto dell'1.12.2021 registrato in data 9.12.2021, dedotto che la conduttrice aveva eseguito pagamenti parziali dei canoni di locazione già dal mese di giugno 2022, per poi sospendere ogni forma di pagamento dal mese di agosto 2023, ad eccezione di due pagamenti parziali effettuati in data 28/03/2024 di € 650,00 e in data 07/05/2024 di €
480,00, che era morosa nel pagamento dei canoni per il periodo giugno 2022-ottobre
2024 della somma pari ad € 8009,00 e degli oneri condominiali pari ad € 1502,90, accumulando una morosità complessiva di € 9511,90, che vani erano rimasti i solleciti di pagamento, le intimava sfratto per morosità, chiedendone la convalida, la condanna al rilascio e l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, con vittoria di spese del giudizio.
pagina 3 di 7 Si costituiva opponendosi alla convalida e chiedendone il rigetto. CP_1
Allegava di non essere la conduttrice dell'immobile, poiché almeno dal 25.03.2024 nel contratto di locazione era subentrata in veste di conduttrice la signora CP_2
(figlia della odierna comparente) che si era trasferita nel detto immobile con i suoi familiari, che il locatore aveva espressamente autorizzato il subingresso nella conduzione dell'immobile della signora con dichiarazione sottoscritta in data CP_2
25.03.2024.
Chiedeva il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti, in quanto non legittimata passivamente, con vittoria di spese del giudizio.
Con ordinanza del 5.02.2025 veniva concessa l'ordinanza provvisoria di rilascio e veniva, altresì, disposto il mutamento di rito da sommario a speciale locatizio.
Esperito il procedimento di mediazione con esito negativo ed acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 429 cpc.
La domanda di parte ricorrente è volta ad ottenere pronuncia di risoluzione del contratto di locazione stipulato in data 1.12.2021 con per grave inadempimento CP_1 della conduttrice.
Parte resistente, costituendosi, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, poiché, a suo dire, sarebbe subentrata in sua vece nella qualità di conduttrice la figlia CP_2
[...]
A sostegno dell'eccezione sopra formulata, la resistente ha prodotto una dichiarazione del 25.03.2024 a firma del ricorrente ove è dato leggere che “autorizza Parte_1 al trasferimento della signora figlia della propria inquilina CP_2 CP_1
nell'immobile in affitto di via Pietro D'Aragona 6, registrato al n.019001, serie
[...]
35, il 9.12.2021”.
A fronte della produzione del documento, parte ricorrente ne ha disconosciuto la firma e ne ha contestato la rilevanza ai fini della prova del subentro della nel contratto CP_2 di locazione.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva è infondata.
Intanto, dal tenore letterale della dichiarazione non si evince in alcun modo la volontà pagina 4 di 7 del locatore di accettare il subentro della figlia della resistente, nel contratto CP_2 di locazione, avendo tutt'al più autorizzato quest'ultima a trasferirsi nell'immobile unitamente al suo nucleo familiare per abitare l'immobile insieme alla conduttrice
[...]
CP_1
Inoltre, a fronte del disconoscimento della propria sottoscrizione da parte del ricorrente, il resistente non ha dichiarato di volersi avvalere della scrittura predetta.
L'eccezione, dunque, è priva di fondamento ed passivamente legittimata CP_1 nel presente giudizio.
Va, indi, esaminata la domanda di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento della conduttrice.
E' pacifica acquisizione giurisprudenziale che il pagamento del canone costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, al quale non è consentito di astenersi dal versare il corrispettivo, ancorché tale decisione sia assunta come ricollegabile al fatto del locatore, atteso che l'art.1460 c.c. legittima la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione soltanto allorché manchi completamente la prestazione della controparte e quindi solo nell'ipotesi in cui il conduttore sia privato della disponibilità e della facoltà di godimento del bene, ipotesi che non ricorre certo nel caso in esame.
Nell'ambito dell'ordinaria azione di risoluzione, deve quindi accertarsi se il mancato pagamento dei canoni integri un inadempimento di non scarsa importanza, da valutare alla stregua del disposto di cui all'art. 5 della L. 392/78.
A tale proposito, va subito detto che la valutazione circa l'importanza o la gravità dell'inadempimento in relazione all'interesse del creditore insoddisfatto non è rimessa, ai fini della risoluzione, all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente mediante la previsione di un parametro ancorato a due elementi: uno di carattere quantitativo, afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone, l'altro di ordine temporale, relativo al ritardo consentito e tollerato.
Nel caso in esame, ha omesso di corrispondere i canoni da giugno 2022 CP_1 fino alla data di notifica dello sfratto (novembre 2024) accumulando una morosità di €
9.511,90, di cui € 8.009,00 per canoni locativi maturati e non pagati da giugno 2022 a pagina 5 di 7 ottobre 2024 compreso ed € 1.502,90 per oneri condominiali di spettanza del conduttore e anticipati dal locatore al Condominio.
Ebbene, il prolungato mancato pagamento dei canoni di locazione per ben tredici mesi per il periodo giugno 2022 – ottobre 2024, oltre oneri condominiali sicuramente integra la fattispecie del grave inadempimento ai sensi dell'art. 5 della L. 392/78, poiché, a fronte della piena disponibilità dell'immobile, la conduttrice ha omesso integralmente il pagamento di ben tredici canoni di locazione e oneri.
Il contratto inter partes va, dunque, risolto per grave inadempimento di CP_1 la quale va condannata anche al pagamento dei canoni per i mesi giugno 2022-ottobre
2024 e oneri pari ad € 9.511,90 , oltre i canoni scaduti ed a scadere fino all'effettivo rilascio, con interessi dalle singole scadenze al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo secondo i criteri del d.m. n. 55/2014 (scaglione di valore fino ad euro 26.000,00: parametri medi per le fasi introduttiva, di studio, le fasi istruttoria e decisionale valori minimi ai sensi dell'art. 4 , comma 4, D.M. 55/2014) liquidate in € 3374,00 per compensi, € 498,00 per spese, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge vanno poste a carico di
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CP_1
Palermo, 31 ottobre 2025
Il Giudice dott. Dora Sciortino
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