Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 06/05/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 896/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 896/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 27/11/2019 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 14 Aprile 2025
TRA
, c.f.: , elett.te dom.to/a alla VIA Parte_1 P.IVA_1
BUONARROTI, 5 MELFI presso lo studio dell'Avv. PERNA MAURIZIO,
c.f.: , dal quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù di C.F._1 procura agli atti
- APPELLANTE
E
, c.f.: , elett.te dom.to Controparte_1 C.F._2 alla PIAZZA V. EMANUELE II N. 10 85100 POTENZA, presso lo studio dell'Avv. EVANGELISTA MIRCO, c.f.: dal quale C.F._3
è rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura agli atti
- APPELLATO
Oggetto: Altri contratti d'opera. Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 27/11/2019.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 73/19, emessa il 06/02/19, pubblicata il 13/02/19, il Giudice di Pace di Potenza, accogliendo la domanda di parte attrice, ha condannato alla restituzione, in favore di , della somma di € Parte_1 Controparte_1
689,08, oltre interessi legali e al pagamento delle spese di lite.
- Avverso la predetta sentenza n. 73/19, con atto di citazione del Parte_1
25/03/2029, notificato in data 28/03/2029 proponeva Appello, ritenendo la sentenza del giudice di Pace di Potenza palesemente ingiusto e del tutto privo di fondamento, chiedendo nel contempo la sua totale riforma per i seguenti motivi: 1) Errata valutazione dei fatti e delle prove.
2) Errata individuazione dello scaglione di valore ai fini del calcolo delle spese di lite.
- Con Comparsa di costituzione in appello del 9/06/2019, Controparte_1 ha chiesto il rigetto dell'Appello e la conferma della sentenza impugnata
Con provvedimento del 5/07/2019, il G.I. allora procedente differiva la prima udienza di trattazione al 27/11/2019.
A tale udienza, svoltasi dinanzi al Giudice dott.ssa Giulia Volpe, viste le richieste delle parti, il G.I. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio resi necessari dal criterio di previa definizione delle cause di più risalente iscrizione al ruolo previsto dal Programma di gestione, all'udienza del 22/01/2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Della mancata prova dell'accordo sull'intero corrispettivo del contratto di somministrazione
La controversia trae origine dalla sottoscrizione da parte della sig.ra di un contratto di utenza telefonica (voce + adsl) con Controparte_1
l'operatore contraddistinto dal n. 0971/748098, al costo Parte_1 complessivo di € 37,70 mensili. Le condizioni contrattuali sottoscritte prevedevano, tra l'altro, l'invio delle fatture a mezzo email, con addebito RID bancario sul conto corrente dell'utente. Ciononostante, l'appellata non solo non ha mai ricevuto le fatture relative ai consumi effettuati, ma si Ë vista addebitare sul proprio conto corrente somme sproporzionate rispetto a quanto pattuito.
sostiene, a fondamento delle proprie pretese, che quanto riportato Parte_1 nella parte centrale della pag. 3 dell'impugnata sentenza (“Il gestore telefonico non ha prodotto alcun documento attestante l'accordo”) non corrisponda a verità, atteso che all'udienza del 30/10/2018 la compagnia telefonica ha prodotto e depositato nel proprio fascicolo copia del contratto di somministrazione del servizio di telefonia e di adsl stipulato tra le parti.
Inoltre, nel suo atto di appello, controparte evidenzia che, in ogni caso, la copia del contratto di somministrazione sottoscritto dalle parti è stata depositata dalla sig.ra tra le produzioni documentali del proprio CP_1 fascicolo di parte.
Ë sufficiente esaminare il contratto di somministrazione prodotto dall'odierno appellante per verificare che l'ultima pagina ( n. 6) facente parte del contratto depositato dall'appellante non risulta sottoscritta dalla sig.ra CP_1
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Quest'ultima ha quindi sempre ritenuto operanti le condizioni da essa sottoscritte a pag. 5 del contratto di somministrazione che alla voce
“Riepilogo costi” indica il costo mensile di € 37,70 composto dal canone Adsl LI 7+ (€ 18,70) e dal canone DA NU (€ 19,00).
Peraltro, lo stesso contenuto della pagina 6 risulta incompatibile con le altre pagine del documento contrattuale sottoscritte.
Infatti, l'offerta E Genius di cui alla pagina 6 è letteralmente destinata alle imprese dotate di più linee telefoniche che intendano utilizzare per scopi professionali mentre, dal tenore delle pagine precedenti, si desume chiaramente la Sig.ra abbia stipulato il contratto in qualità di CP_1 consumatore ( cfr. in particolare approvazione delle clausole potenzialmente vessatorie versus pagina 6 con offerta destinata ad operatori professionali).
Tale contraddizione inficia ulteriormente la dimostrazione del raggiungimento dell'accordo su tali voci del quantum, rendendo plausibile la mancata adesione dell'odierna appellata allo stesso.
Pertanto, l'operatore telefonico è tenuto a rimborsare all'utente le somme richieste in eccedenza rispetto al piano tariffario contrattualmente pattuito, in quanto non ha fornito idonea prova di aver raccolto il consenso dell'utente sulla tariffazione in concreto applicata, rimanendo ferma sul punto la sentenza impugnata.
2. Dell'erronea liquidazione delle spese di lite in primo grado
Per quanto concerne il capo della sentenza di primo grado che ha disposto in ordine alle spese di lite, tale capo è effettivamente errato e deve pertanto essere riformato.
Infatti, considerato lo scaglione di valore fino ad euro 1100 delle controversie dinnanzi al Giudice di Pace, applicando i valori medi, l'importo sarebbe pari ad euro 346,00 mentre la somma di euro 750,00 liquidata in sentenza non risulta neppure dall'applicazione dei parametri massimi.
Pertanto, sul punto, la sentenza di primo grado è effettivamente errata e deve quindi essere riformata, con condanna del convenuto allora soccombente al pagamento di euro 346,00 per compensi.
L'accoglimento parziale dell'appello consente la compensazione delle spese di lite del giudizio di appello.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, riforma parzialmente l'impugnata sentenza n. sentenza n. 73/19, emessa il 06/02/19, pubblicata il 13/02/19, il Giudice di Pace di Potenza, liquidando per compensi la somma di euro 346,00 in luogo di quella pari ad euro 750,00 erroneamente calcolata.
2) Compensa le spese di lite del giudizio di appello.
Così deciso in Potenza, il 04/05/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
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