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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/04/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 273/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile
La Corte D'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni Dipietro Presidente
Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere
Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 273/2024 R.G. promossa da:
, (C.F. ), n.q. di legale rappresentante della Parte_1 C.F._1 [...]
elett. dom.to in Comiso, via Gen. Cascino n. 57/b presso lo studio dell'Avv. Controparte_1
Schembari Rosario che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE nei confronti di:
(P.I. , con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45 in Controparte_2 P.IVA_1
persona del suo procuratore ad negotia Dott. , elettivamente domiciliata in Vittoria, in Controparte_3
via Farini n. 51, presso lo studio dell'avv. Giovanna Maria Pitruzzello (C.F.: ) C.F._2
che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Ragusa, nei confronti di per ottenere, in forza della polizza assicurativa n. Controparte_2
1/55176/168/178552138, l'indennizzo per i danni subiti a seguito del furto avvenuto all'interno della propria azienda agricola (Azienda Agricola Baglieri s.r.l.s.), tra il 30 e il 31 marzo 2021, a seguito del
1 quale il denunciava la sottrazione di macchine agricole nonché di ulteriore materiale da lavoro Pt_1 in essa custodito, per un importo complessivo pari a € 50.293,70.
Per tali ragioni chiedeva condannarsi la al pagamento della suddetta somma o Controparte_2
della diversa somma - maggiore o minore - accertata in sede giudiziale.
Con regolare comparsa depositata il 15.06.2022 si costituiva in giudizio la società convenuta la quale chiedeva rigettarsi il proposto appello per difetto di prova dell'an e del quantum.
Escussi due testi indicati da parte attrice e rigettata la richiesta di CTU, giusta ordinanza del
18.04.2023, il Tribunale di Ragusa con sentenza n. 1901/2023, pubblicata in data 21/12/2023, rigettava la domanda attorea ritenendo non assolto l'onere probatorio incombente in capo a parte attrice.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello per i motivi di cui si dirà nel prosieguo. Parte_1
Costituitasi, la ha resistito all'impugnazione, chiedendone il totale rigetto con Controparte_2
conseguente conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 18 marzo 2025, a seguito di discussione orale, la causa è stata posta in decisione ex art. 350 bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare è opportuno rilevare l'infondatezza dell'eccezione con cui parte appellata chiede accertarsi la nullità dell'atto di appello proposto dal per l'omessa indicazione Pt_1 dell'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c.
Ed invero, sulla questione trova applicazione il principio espresso da autorevole giurisprudenza secondo cui la nullità invocata da parte appellata in tale sede (per omessa indicazione dell'avvertimento di cui all'art. 163, co. 7, c.p.c.) viene sanata dalla costituzione del convenuto (appellato nel caso di specie), ogni qualvolta quest'ultimo si costituisca non limitandosi alla sola deduzione della nullità, ma articolando delle complete difese, come avvenuto nel caso in esame (cfr. Cass. Sez. VI, Ord. n. 21910 del 16.10.2014).
Con un unico e articolato motivo di appello censura la sentenza impugnata per avere il Parte_1 giudice di prime cure ritenuto non assolto l'onere probatorio incombente in capo a parte attrice, asserendo che quest'ultima non avesse fornito adeguata prova dell'esistenza del danno e dell'entità dello stesso.
L'appellante contesta le conclusioni rassegnate dal primo giudice, deducendo che la fondatezza della sua domanda trovi risconto oltre che nell'allegata documentazione (fotografie e fatture), nelle dichiarazioni rese dai testi escussi in sede giudiziale.
Il motivo di appello è infondato.
2 Il primo giudice ha fatto corretta applicazione dell'art. 2697 c.c. e, condivisibilmente, ha ritenuto che parte attrice non ha provato i fatti posti a fondamento della propria domanda.
Richiamando, infatti, il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533).
Tale principio trova specifica applicazione anche in ambito assicurativo, dove l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato del danno da sinistro ai sensi dell'art. 1882 c.c., a condizione che venga fornita la prova sia dell'esistenza del danno che della sua derivazione da uno degli eventi dannosi contemplati nel contratto.
Nel caso di specie, il thema probandum è costituito dalla verificazione di un sinistro e, segnatamente, dal furto di mezzi agricoli e ulteriori prodotti asseritamente presenti all'interno dell'azienda dell'attore di cui lo stesso ha fatto denuncia.
Orbene, la verificazione di un evento di furto deve ritenersi accertata, in quanto non specificamente contestata dalla società convenuta e ulteriormente comprovata dalla denuncia presentata dall'assicurato, nonché dalla successiva instaurazione di un procedimento penale (iscritto al n.I2021/000951 R.G.), conclusosi con decreto di archiviazione emesso dal IP (v. certificato in atti del
22.09.2021) per essere rimasti ignoti gli autori del reato.
Tuttavia, pur a fronte dell'accertamento dell'evento dannoso, si rileva la mancanza, agli atti, di elementi idonei a provare l'effettiva esistenza del danno denunciato e, soprattutto, l'entità dello stesso.
Invero, come meglio specificato nella difesa di primo grado, , nel formulare la propria Parte_1
richiesta di indennizzo nei confronti della compagnia assicurativa, ha articolato il danno subito in due distinte voci: da un lato, il danno derivante dal furto di macchine agricole e di vari strumenti da lavoro, quantificato in € 11.500,00; dall'altro, il danno conseguente al furto di materiale cedutogli in conto vendita/deposito dalla società “ (fitosanitari, imballaggi e film plastico) per Parte_2 un importo pari a € 37.827,20.
Con riferimento alla prima voce di danno, l'appellante ha prodotto a supporto della propria pretesa alcuni documenti fotografici (nello specifico, quattro fotografie), che, contrariamente a quanto dallo stesso sostenuto, non apportano elementi idonei a comprovare la fondatezza della domanda proposta.
L'analisi di tali immagini, infatti, non consente di individuare né il momento storico in cui le stesse sono state scattate, né elementi utili all'identificazione certa della natura e delle caratteristiche dei beni
3 raffigurati. In particolare, risulta difficile, se non impossibile, riconoscere i singoli strumenti elencati, determinandone marca, modello o anno di fabbricazione, dati imprescindibili ai fini della corretta valutazione economica degli stessi. Inoltre, l'appellante non ha allegato alcun ulteriore documento utile allo scopo - come, ad esempio, le fatture di acquisto - rendendo impossibile reperire altrove informazioni integrative atte a conferire attendibilità a una prova documentale già di per sé scarsamente significativa.
A fronte di tali considerazioni, si ritiene inammissibile anche l'istanza di CTU riproposta in tale sede dall'appellante, al fine di meglio definire l'entità dei danni derivanti dal furto di tali strumenti da lavoro, mancando in atti elementi su cui il consulente potrebbe espletare la propria attività peritale.
Invero, in conformità con l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, “la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti” (Cass. 06/12/2019, n. 31886).
Parimenti irrilevanti, nel giudizio in esame, si rivelano le fatture che il ha prodotto al fine di Pt_1
giustificare la propria domanda di indennizzo per il furto dei prodotti – fitosanitari, film plastico e imballaggi – ricevuti dalla società . Parte_2
Invero, tali fatture si riferiscono ad acquisti realizzati dalla società e, ancorché sia Pt_2 Parte_2 stato dato atto all'interno del contratto assicurativo dell'esistenza di un generico rapporto di cessione in conto vendita/deposito tra la detta società e la società del (v. pagg. 2 e 5 della polizza), la Pt_1 produzione delle sole fatture non è sufficiente a provare l'esistenza e l'entità del danno subito dall'assicurato.
Infatti, non solo risulta di difficile interpretazione la generica clausola suddetta, ma in particolare manca in atti la prova che la merce di cui in oggetto e di cui si fa menzione nelle fatture allegate sia stata effettivamente consegnata al e detenuta dallo stesso all'interno del capannone di sua Pt_1
proprietà.
Condivisibili, inoltre, si ritengono le considerazioni svolte dal primo giudice, il quale ha opportunamente rilevato che gli acquisti dei prodotti in questione risalgono prevalentemente al 2019.
Anche volendo, pertanto, ammettere la presenza di tali beni all'interno del capannone del Pt_1 appare inverosimile ritenere che essi non siano stati, almeno parzialmente, impiegati nell'ambito
4 dell'attività economica svolta, considerando che il furto è avvenuto nel 2021, ovvero a distanza di due anni dall'acquisto.
Tale circostanza contribuisce a rendere ingiustificata la richiesta avanzata dall'assicurato per un importo pari a € 37.827,20, già di per sé non sorretta da idoneo riscontro documentale, posto che il totale degli importi risultanti dalle fatture prodotte in giudizio si attesta intorno a € 21.000,00.
Per tutte le superiori ragioni la produzione delle sole fatture in esame non può ritenersi adeguata a fornire utili elementi probatori a sostegno delle richieste di parte appellante.
L'inadeguatezza probatoria degli atti processuali sinora osservati non viene colmata neanche dalla prova testimoniale assunta in primo grado.
Dall'esame complessivo delle dichiarazioni rese dai due testi escussi non emergono elementi idonei a comprovare, con sufficiente precisione, né l'effettiva esistenza del danno lamentato, né la sua concreta entità. I testimoni, infatti, si sono limitati a riferire genericamente circa la presenza di vario materiale all'interno del capannone prima del furto, senza tuttavia offrire elementi utili alla puntuale identificazione dei beni sottratti, né tantomeno elementi atti a consentirne un'attendibile stima economica.
Ed invero, come si legge dal verbale di causa del 18.04.2023, il teste , pur avendo Testimone_1 riferito che “tra i prodotti all'interno del capannone c'erano sacchi di nitrato;
c'erano degli imballaggi” ha aggiunto “non ne ricordo con precisione la tipologia”. Ancora, il teste , a Testimone_2 precisa domanda ha risposto “è vero, il capannone era pieno”, ma non ha fornito ulteriori informazioni utili all'identificazione del materiale ivi contenuto o alla quantità dello stesso, limitandosi a dichiarare che vi erano “vari prodotti per l'agricoltura” oltre che “una fresa, una motozappa” e “tanti sacchi di nitrato”.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve ritenersi non assolto l'onere probatorio incombente in capo all'appellante e dunque l'impugnata sentenza va confermata.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in considerazione del valore della controversia (scaglione da euro 26.000,01 a euro
52.000,00) e dell'effettiva non impegnativa attività difensiva svolta dalle parti, applicando i minimi tabellari che appaiono adeguati in ragione della non complessità delle questioni giuridiche affrontate.
Inoltre, attesa l'integrale soccombenza di parte appellante, si deve dare atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, art. 13, comma 1 quater, secondo cui: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
5 principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da n.q. di legale Parte_1
rappresentante della nei confronti di Controparte_1 Controparte_4
avverso la sentenza n. 1901/2023, pubblicata il 21/12/2023 dal Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, nel giudizio iscritto al n. 1199/2022 R.G.
Condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese di lite relative al Controparte_2 grado d'appello, che si liquidano in complessivi euro € 4.996,00 di cui euro 1.029,00 per la fase di studio, euro 709,00 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase istruttoria/di trattazione ed euro
1.735,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimb. spese generali.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 10.04.2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Massimo Lo Truglio Giovanni Dipietro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile
La Corte D'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni Dipietro Presidente
Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere
Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 273/2024 R.G. promossa da:
, (C.F. ), n.q. di legale rappresentante della Parte_1 C.F._1 [...]
elett. dom.to in Comiso, via Gen. Cascino n. 57/b presso lo studio dell'Avv. Controparte_1
Schembari Rosario che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE nei confronti di:
(P.I. , con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45 in Controparte_2 P.IVA_1
persona del suo procuratore ad negotia Dott. , elettivamente domiciliata in Vittoria, in Controparte_3
via Farini n. 51, presso lo studio dell'avv. Giovanna Maria Pitruzzello (C.F.: ) C.F._2
che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Ragusa, nei confronti di per ottenere, in forza della polizza assicurativa n. Controparte_2
1/55176/168/178552138, l'indennizzo per i danni subiti a seguito del furto avvenuto all'interno della propria azienda agricola (Azienda Agricola Baglieri s.r.l.s.), tra il 30 e il 31 marzo 2021, a seguito del
1 quale il denunciava la sottrazione di macchine agricole nonché di ulteriore materiale da lavoro Pt_1 in essa custodito, per un importo complessivo pari a € 50.293,70.
Per tali ragioni chiedeva condannarsi la al pagamento della suddetta somma o Controparte_2
della diversa somma - maggiore o minore - accertata in sede giudiziale.
Con regolare comparsa depositata il 15.06.2022 si costituiva in giudizio la società convenuta la quale chiedeva rigettarsi il proposto appello per difetto di prova dell'an e del quantum.
Escussi due testi indicati da parte attrice e rigettata la richiesta di CTU, giusta ordinanza del
18.04.2023, il Tribunale di Ragusa con sentenza n. 1901/2023, pubblicata in data 21/12/2023, rigettava la domanda attorea ritenendo non assolto l'onere probatorio incombente in capo a parte attrice.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello per i motivi di cui si dirà nel prosieguo. Parte_1
Costituitasi, la ha resistito all'impugnazione, chiedendone il totale rigetto con Controparte_2
conseguente conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 18 marzo 2025, a seguito di discussione orale, la causa è stata posta in decisione ex art. 350 bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare è opportuno rilevare l'infondatezza dell'eccezione con cui parte appellata chiede accertarsi la nullità dell'atto di appello proposto dal per l'omessa indicazione Pt_1 dell'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c.
Ed invero, sulla questione trova applicazione il principio espresso da autorevole giurisprudenza secondo cui la nullità invocata da parte appellata in tale sede (per omessa indicazione dell'avvertimento di cui all'art. 163, co. 7, c.p.c.) viene sanata dalla costituzione del convenuto (appellato nel caso di specie), ogni qualvolta quest'ultimo si costituisca non limitandosi alla sola deduzione della nullità, ma articolando delle complete difese, come avvenuto nel caso in esame (cfr. Cass. Sez. VI, Ord. n. 21910 del 16.10.2014).
Con un unico e articolato motivo di appello censura la sentenza impugnata per avere il Parte_1 giudice di prime cure ritenuto non assolto l'onere probatorio incombente in capo a parte attrice, asserendo che quest'ultima non avesse fornito adeguata prova dell'esistenza del danno e dell'entità dello stesso.
L'appellante contesta le conclusioni rassegnate dal primo giudice, deducendo che la fondatezza della sua domanda trovi risconto oltre che nell'allegata documentazione (fotografie e fatture), nelle dichiarazioni rese dai testi escussi in sede giudiziale.
Il motivo di appello è infondato.
2 Il primo giudice ha fatto corretta applicazione dell'art. 2697 c.c. e, condivisibilmente, ha ritenuto che parte attrice non ha provato i fatti posti a fondamento della propria domanda.
Richiamando, infatti, il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533).
Tale principio trova specifica applicazione anche in ambito assicurativo, dove l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato del danno da sinistro ai sensi dell'art. 1882 c.c., a condizione che venga fornita la prova sia dell'esistenza del danno che della sua derivazione da uno degli eventi dannosi contemplati nel contratto.
Nel caso di specie, il thema probandum è costituito dalla verificazione di un sinistro e, segnatamente, dal furto di mezzi agricoli e ulteriori prodotti asseritamente presenti all'interno dell'azienda dell'attore di cui lo stesso ha fatto denuncia.
Orbene, la verificazione di un evento di furto deve ritenersi accertata, in quanto non specificamente contestata dalla società convenuta e ulteriormente comprovata dalla denuncia presentata dall'assicurato, nonché dalla successiva instaurazione di un procedimento penale (iscritto al n.I2021/000951 R.G.), conclusosi con decreto di archiviazione emesso dal IP (v. certificato in atti del
22.09.2021) per essere rimasti ignoti gli autori del reato.
Tuttavia, pur a fronte dell'accertamento dell'evento dannoso, si rileva la mancanza, agli atti, di elementi idonei a provare l'effettiva esistenza del danno denunciato e, soprattutto, l'entità dello stesso.
Invero, come meglio specificato nella difesa di primo grado, , nel formulare la propria Parte_1
richiesta di indennizzo nei confronti della compagnia assicurativa, ha articolato il danno subito in due distinte voci: da un lato, il danno derivante dal furto di macchine agricole e di vari strumenti da lavoro, quantificato in € 11.500,00; dall'altro, il danno conseguente al furto di materiale cedutogli in conto vendita/deposito dalla società “ (fitosanitari, imballaggi e film plastico) per Parte_2 un importo pari a € 37.827,20.
Con riferimento alla prima voce di danno, l'appellante ha prodotto a supporto della propria pretesa alcuni documenti fotografici (nello specifico, quattro fotografie), che, contrariamente a quanto dallo stesso sostenuto, non apportano elementi idonei a comprovare la fondatezza della domanda proposta.
L'analisi di tali immagini, infatti, non consente di individuare né il momento storico in cui le stesse sono state scattate, né elementi utili all'identificazione certa della natura e delle caratteristiche dei beni
3 raffigurati. In particolare, risulta difficile, se non impossibile, riconoscere i singoli strumenti elencati, determinandone marca, modello o anno di fabbricazione, dati imprescindibili ai fini della corretta valutazione economica degli stessi. Inoltre, l'appellante non ha allegato alcun ulteriore documento utile allo scopo - come, ad esempio, le fatture di acquisto - rendendo impossibile reperire altrove informazioni integrative atte a conferire attendibilità a una prova documentale già di per sé scarsamente significativa.
A fronte di tali considerazioni, si ritiene inammissibile anche l'istanza di CTU riproposta in tale sede dall'appellante, al fine di meglio definire l'entità dei danni derivanti dal furto di tali strumenti da lavoro, mancando in atti elementi su cui il consulente potrebbe espletare la propria attività peritale.
Invero, in conformità con l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, “la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti” (Cass. 06/12/2019, n. 31886).
Parimenti irrilevanti, nel giudizio in esame, si rivelano le fatture che il ha prodotto al fine di Pt_1
giustificare la propria domanda di indennizzo per il furto dei prodotti – fitosanitari, film plastico e imballaggi – ricevuti dalla società . Parte_2
Invero, tali fatture si riferiscono ad acquisti realizzati dalla società e, ancorché sia Pt_2 Parte_2 stato dato atto all'interno del contratto assicurativo dell'esistenza di un generico rapporto di cessione in conto vendita/deposito tra la detta società e la società del (v. pagg. 2 e 5 della polizza), la Pt_1 produzione delle sole fatture non è sufficiente a provare l'esistenza e l'entità del danno subito dall'assicurato.
Infatti, non solo risulta di difficile interpretazione la generica clausola suddetta, ma in particolare manca in atti la prova che la merce di cui in oggetto e di cui si fa menzione nelle fatture allegate sia stata effettivamente consegnata al e detenuta dallo stesso all'interno del capannone di sua Pt_1
proprietà.
Condivisibili, inoltre, si ritengono le considerazioni svolte dal primo giudice, il quale ha opportunamente rilevato che gli acquisti dei prodotti in questione risalgono prevalentemente al 2019.
Anche volendo, pertanto, ammettere la presenza di tali beni all'interno del capannone del Pt_1 appare inverosimile ritenere che essi non siano stati, almeno parzialmente, impiegati nell'ambito
4 dell'attività economica svolta, considerando che il furto è avvenuto nel 2021, ovvero a distanza di due anni dall'acquisto.
Tale circostanza contribuisce a rendere ingiustificata la richiesta avanzata dall'assicurato per un importo pari a € 37.827,20, già di per sé non sorretta da idoneo riscontro documentale, posto che il totale degli importi risultanti dalle fatture prodotte in giudizio si attesta intorno a € 21.000,00.
Per tutte le superiori ragioni la produzione delle sole fatture in esame non può ritenersi adeguata a fornire utili elementi probatori a sostegno delle richieste di parte appellante.
L'inadeguatezza probatoria degli atti processuali sinora osservati non viene colmata neanche dalla prova testimoniale assunta in primo grado.
Dall'esame complessivo delle dichiarazioni rese dai due testi escussi non emergono elementi idonei a comprovare, con sufficiente precisione, né l'effettiva esistenza del danno lamentato, né la sua concreta entità. I testimoni, infatti, si sono limitati a riferire genericamente circa la presenza di vario materiale all'interno del capannone prima del furto, senza tuttavia offrire elementi utili alla puntuale identificazione dei beni sottratti, né tantomeno elementi atti a consentirne un'attendibile stima economica.
Ed invero, come si legge dal verbale di causa del 18.04.2023, il teste , pur avendo Testimone_1 riferito che “tra i prodotti all'interno del capannone c'erano sacchi di nitrato;
c'erano degli imballaggi” ha aggiunto “non ne ricordo con precisione la tipologia”. Ancora, il teste , a Testimone_2 precisa domanda ha risposto “è vero, il capannone era pieno”, ma non ha fornito ulteriori informazioni utili all'identificazione del materiale ivi contenuto o alla quantità dello stesso, limitandosi a dichiarare che vi erano “vari prodotti per l'agricoltura” oltre che “una fresa, una motozappa” e “tanti sacchi di nitrato”.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve ritenersi non assolto l'onere probatorio incombente in capo all'appellante e dunque l'impugnata sentenza va confermata.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in considerazione del valore della controversia (scaglione da euro 26.000,01 a euro
52.000,00) e dell'effettiva non impegnativa attività difensiva svolta dalle parti, applicando i minimi tabellari che appaiono adeguati in ragione della non complessità delle questioni giuridiche affrontate.
Inoltre, attesa l'integrale soccombenza di parte appellante, si deve dare atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, art. 13, comma 1 quater, secondo cui: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
5 principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da n.q. di legale Parte_1
rappresentante della nei confronti di Controparte_1 Controparte_4
avverso la sentenza n. 1901/2023, pubblicata il 21/12/2023 dal Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, nel giudizio iscritto al n. 1199/2022 R.G.
Condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese di lite relative al Controparte_2 grado d'appello, che si liquidano in complessivi euro € 4.996,00 di cui euro 1.029,00 per la fase di studio, euro 709,00 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase istruttoria/di trattazione ed euro
1.735,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimb. spese generali.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 10.04.2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Massimo Lo Truglio Giovanni Dipietro
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