Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conSIlio e composto dai SI.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2950/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in VIA EMERICO AMARI N. 86, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. CAPUANO FABRIZIO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliato in VIA EMERICO AMARI N. 86 90139 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. CAPUANO FABRIZIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in PALERMO il
19/12/2013 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 4 aprile 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate
1
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 571/2024 del 25/9/24, passata in giudicato;
la causa è, quindi, stata rimessa sul ruolo per l'istruzione e trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b), 2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione.
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso introduttivo condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Palermo in Via Partanna
Mondello n. 25, piano secondo, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla SI.ra nell'interesse dei figli minori ivi Parte_1 stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. I figli e , restano affidati ad entrambi i genitori, i quali ER Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e
2 favorendo in ogni modo duraturi e SInificativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli e , restano collocati prevalentemente presso la ER Per_2 dimora materna;
in ipotesi di mancato accordo sul diritto di visita, il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) Il martedì e il giovedì dalle ore 14,00 alle ore 20,00;
4/b) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 20,00;
4/c) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e
Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di giugno di ogni anno.
5. Il SI. verserà alla SI.ra tramite accredito in c/c, entro CP_1 Pt_1
e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 350,00 e così € 175,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. La somma come sopra convenuta, sarà accreditata dal con bonifico bancario sul CP_1 conto corrente della SI.ra n. iban Pt_1
[...]M entro il giorno 5 di ciascun mese.
6. Il SI. si impegna altresì, ad aumentare l'importo dell'assegno di CP_1 mantenimento ad euro 450,00, e così euro 225,00 per ciascun figlio, non appena avrà estinto il finanziamento relativo alla vettura Dacia Sandero, meglio indicato al punto 8 e);
7. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli saranno pagate dai coniugi nella misura del 50% ciascuno. Tale pagamento dovrà essere concordato tra le Parti, secondo quanto indicato dal Protocollo d'intesa sottoscritto in recepimento delle previsioni del C.N.F. in sede di approvazione delle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare e che viene riportato come di seguito: A) spese straordinarie che dovranno essere sostenute anche in assenza di preventivo
3 accordo: - spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese scolastiche e universitarie relative a: a) tasse universitarie imposte da istituti pubblici;
b) manuali universitari;
c) trasporto;
d) mensa;
B) spese straordinarie condizionate alla preventiva disponibilità del padre: - spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati, ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche e universitarie relative a: a) imposte e tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corredo scolastico e manuali universitari relativi ad istituti privati c) corsi di specializzazione;
c) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche relative a: a) corsi di istruzione e lezioni di recupero, b) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
c) viaggi e vacanze.
8. Nessun obbligo di natura economica e alimentare, rispettivo e vicendevole, hanno i coniugi tra di loro, essendo economicamente indipendenti ed autonomi, l'uno dall'altra.
9. Altre condizioni economiche, debiti e crediti reciproci. Pagamento del mutuo.
a) Relativamente al contratto di muto del 27.07.2018, relativo alla casa di comune di proprietà, sita in Palermo Piazza Giovanni Guareschi n.3, già Via
Partanna Mondello n. 25, posto al piano secondo scala B, interno 8, iscritto al
NCEU del Comune di Palermo, al foglio 8, part. 802, sub 103, (ex sub 46), cat
A/£, vani 6, R.C. Euro 371,85, la SI.ra si impegna a pagare per intero Pt_1
i ratei di muto residui, sino all'effettiva estinzione del debito.
b) Il SI. dal canto suo, si impegna a cedere la propria quota di CP_1 proprietà pari al 50%, dello stesso immobile, in favore dei figli e ER
, riservando però sulla stessa quota ceduta, il diritto di usufrutto in CP_1 favore della SI.ra : Parte_1
c) La cessione come sopra convenuta è subordinata alla definizione del contenzioso pendente tra il condominio di Piazza Giovanni Guareschi n. 3 e la società CP_2
4 d) Nella ipotesi in cui le parti dovessero decidere di vendere a terzi l'immobile di comune di proprietà, il SI. si obbliga a restituire alla SI.ra CP_1 Pt_1 le somme nelle more pagate dalla stessa a titolo di ratei di mutuo, in ragione del proprio 50%;
e) La vettura di proprietà della SI.ra Dacia Sandero tg. GJ 725LG, Pt_1 resterà in uso al SI. il quale provvederà al pagamento delle rate CP_1 relative al finanziamento contratto per l'acquisto della stessa. Il si CP_1 obbliga altresì ad eseguire il passaggio di proprietà della vettura in proprio favore, entro giorni 10 dalla sottoscrizione del presente atto.
10. Il SI. in relazione all'assegnazione della casa coniugale alla CP_1 SI.ra si impegna a lasciare la dimora, entro il giorno 15 giugno 2024.” Pt_1
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.:
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in PALERMO, in data 19/12/2013, da
, nata a [...] in data [...] e da Parte_1 CP_1
, nato a [...] in data [...], trascritto nei registri
[...] dello Stato civile di detto Comune al n. 164, parte II, serie A, dell'anno 2013, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di conSIlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 10/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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