Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Antonietta Savino Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere
All' esito udienza del 1° aprile 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 2442 r.g.a.c per l'anno 2024
Tra
AM AN rapp.to e difeso dall'avv . Emanuele Guarino presso cui el.te dom.to in Napoli alla via
Bologna 138
Appellante
E
Btv spa rapp.ta e difesa dagli avv. ti Pietro Marzano e Stefano Mazziotti di Celso presso cui el.te dom.ta in
Napoli al viale Antonio Gramsci 18
Appellata
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 10.9.2024 , l'appellante chiedeva la riforma della sentenza n. 729 del 18.3.2023 che aveva rigettato la sua domanda di declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato in data
25.7.2022.
Con il primo motivo l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui aveva valutato il fatto contestato come imprudenza anziché come negligenza e la stessa anche in forma grave era una condotta che avrebbe al più meritato una sanzione conservativa ma non espulsiva come previsto dalla contrattazione collettiva.
Con il secondo motivo l'appellante lamentava che la Giudice non aveva dato ingresso alla prova testimoniale circa la circostanza posta a base della sentenza che gli altri due suoi colleghi erano stai avvertiti dell'operazione di scarico della pistola.
Si costituiva la società ed eccepiva l'infondatezza nonché l'inammissibilità dell'appello. Deduceva che la sentenza era stata correttamente motivata e ne chiedeva la conferma.
Motivi della decisione
L'appello è fondato e pertanto va accolto. E' opportuno partire dai fatti acclarati già in primo grado e pacifici tra le parti. La società non ha un luogo preposto allo scarico e carico delle pistole. Il colpo è partito accidentalmente mentre l'auto era in movimento. Dietro vi erano dei colleghi dell'appellante. Il colpo ha penetrato la parte bassa dell'abitacolo rispetto a dove era stata effettuata l'operazione e quindi la pistola era rivolta verso il basso.
I fatti come emersi designano un quadro di sostanziale e grave negligenza dell'appellante o di imprudenza che non cambia la valutazione dei fatti medesimi.
Per questa ragione il licenziamento per giusta causa si appalesa illegittimo in quanto la condotta non è dolosa né vi è un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali non definiti dal datore di lavoro attraverso un codice comportamentale se non in modo generico o secondo una prassi sperimentata tenuto conto dell'assenza di un luogo preposto al carico e scarico della pistola.
Circa il fatto materiale accaduto ai fini della tutela , la Corte osserva che la condotta tenuta di grave negligenza rientra a pieno titolo nell' ambito del codice disciplinare dove è prevista la sanzione conservativa nel caso in cui il lavoratore “ esegua con grave negligenza il lavoro affidatogli”.
Non si può condividere la motivazione della Giudice di primo grado in ordine alla sussunzione di tale condotta nell'alveo di quelle caratterizzate da colpa per mancanza di diligenza e quindi fuori dal novero delle condotte sanzionate senza prevedere il licenziamento poiché la mancanza di diligenza è sinonimo di negligenza in quanto denotano un atteggiamento colposo di mancanza di rispetto delle regole di comune prudenza.
D'altra parte nel codice disciplinare è previsto il licenziamento per giusta causa come riportato in sentenza solo nelle ipotesi di condotte dolose. Anche se tali ipotesi sono generiche e comunque non satisfattive dei casi cui può rifarsi il giudice per ritenere legittimo il licenziamento hanno sempre il crisma della condotta dolosa tale da impedire la prosecuzione del rapporto.
Né è possibile configurare un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali poiché la condotta tenuta era stata accidentale e per certi aspetti anche prudente come tenere la pistola bassa e non poter fare tale operazione in altro luogo.
Inoltre il datore di lavoro non ha fornito la prova di un codice comportamentale che regolava la condotta di carico e scarico di una pistola. Il lavoratore poi non aveva mai subito un procedimento disciplinare per qualche causa di inadempimento degli obblighi contrattuali.
Invece nel caso di specie , come già scritto , la condotta è colposa e anche gravemente colposa sotto la forma della mancanza di diligenza o negligenza che quindi , in assenza di danni alle persone, non può comportare sotto un profilo più specifico la rottura irreversibile del vincolo fiduciario anche in un giudizio prognostico .
In definitiva , la previsione di una condotta gravemente negligente è meritevole di sanzione conservativa mentre il licenziamento per giusta causa può essere intimato solo con condotte dolose non presenti nel caso di specie . Inoltre la società datrice di lavoro non aveva predisposto un locale dove permettere simili operazioni in un luogo sicuro. Il colpo era partito accidentalmente e in ogni caso l'arma era rivolta verso il basso in modo tale da evitare pericoli agli altri colleghi dell'appellante che si trovavano nel furgone. Né infine dopo quanto accaduto si può ritenere che, in base ad un giudizio di prognosi , l'appellante possa di nuovo essere responsabile di una tale condotta. Pertanto nessuna parte della condotta sia se vista sotto l'aspetto soggettivo che oggettivo può essere causa della rottura del vincolo fiduciario . La circostanza che il furgone fosse in movimento non prova che il colpo non sarebbe partito con il mezzo fermo sia perché la dinamica del fatto non è stata accertata sia perché non è chiaro in che modo il movimento del furgone abbia causato la partenza del colpo di pistola. Infine nessuna prova la parte datoriale ha offerto circa l'aliunde percptum o percipiendum avanzando l'eccezione in modo assolutamente generico.
Il licenziamento va quindi dichiarato illegittimo . Circa la tutela Il Collegio ritiene che il fatto materiale sia ascrivibile nell'ambito delle condotte punite con sanzione conservativa e non sarebbe stato anche in via astratta e secondo un giudizio ex ante di natura prognostico tale da recidere il vincolo fiduciario. Di conseguenza il Collegio ritiene che si debba disporre la reintegrazione del lavoratore con il risarcimento del danno pari ai contributi previdenziali e assistenziali da versare per tutto il periodo dal licenziamento alla reintegra oltre a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal licenziamento all'effettivo soddisfo. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono al soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide:
A) Accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata dichiara illegittimo il licenziamento intimato il 25.7.2022;
B) Ordina la reintegrazione de lavoratore nel posto di lavoro e nelle mansioni svolte;
C) Condanna la società appellata al pagamento di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data del licenziamento fino al soddisfo e al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal licenziamento all'effettivo reintegro;
D) Condanna la società appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida in euro 2000,00 per il primo e 2500,00 per l'appello oltre iva e cpa e rimborso spese come per legge con attribuzione;
Napoli 1° aprile 2025
Il Presidente rel