Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 31/03/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Considerato che l'udienza del 27.02.2025 è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; Rilevato che le parti hanno depositato note conclusive scritte nel termine assegnato;
Decide la causa come da sentenza che deposita telematicamente.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 966/2022 R.G. promossa da
, nato a [...] l'[...], residente a [...]
Lunga n. 22 (C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Uber CodiceFiscale_1
Trevisi, Luca Trevisi Borsari, Alberto Leardini;
RICORRENTE contro
Controparte_1
in persona del Regionale per l'Emilia-Romagna, con sede in Roma, via IV
[...] CP_2
Novembre n. 144, elettivamente domiciliato presso l'ufficio dell'Avvocatura della sede di Modena, via Cesare Costa n. 29/31, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Elena CP_1
Cocciolo;
RESISTENTE
Avente ad oggetto: malattia professionale - indennizzo ex D. Lgs. n. 38/2000
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente conclude come da note finali del 24.01.2025: “IN VIA
PRINCIPALE, NEL MERITO
Contrariis Rejectis pagina 1 di 8
SI
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla Sig. CP_1 Parte_1 tutte le somme allo stesso spettanti per legge per la rendita conse-guente ai postumi permanenti oltre ai relativi interessi ed oltre alle spese e compensi professionali di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art.93 c.p.c. a favore dei sottoscritti difensori antistatari.
IN VIA SUBORDINATA ED ISTRUTTORIA
Solo per la denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale non ritenesse già accertate le relative circostanze, si chiede ammettersi la prova per testi con il Sig. residente Tes_1 all'Abetone (PT) sui capitoli di prova dedotti in ricorso, in precedenza non ammessi e che di seguito si riportano:
14) Dica se sia o meno vero che nell'arco della giornata lavorativa, il posatore-pavimentatore ripete per centinaia di volte il movimento di piegamento-torsione del busto per prendere il materiale da posare (che normalmente si trova dietro alle sue spalle) per poi applicarlo, esercitando pressione, dinanzi a sé;
15) Dica se sia o meno vero che il posatore deve adattare le dimensioni delle piastrelle al punto di posa;
16) Dica se sia o meno vero che per fare ciò il posatore deve afferrare la piastrella, piegarsi per accostarla al punto di posa, segnare la lunghezza esatta, sollevarla e portarla sino al taglia- piastrelle per effettuarne il taglio per poi piegarsi di nuovo ed eseguirne l'applicazione;
17) Dica se sia o meno vero che nel corso di una giornata lavorativa l'operazione appena descritta viene effettuata almeno 5 volte;
18) Ha avuto modo di accorgersi che il Sig. dal 2012 – 2013, soffrendo di problemi ad Pt_1 entrambe le ginocchia, rimane inginocchiato solo per brevi periodi mentre, per il restante periodo di lavoro, esegue la posa delle piastrelle piegando la schiena.”
Il procuratore dell' conclude come da memoria difensiva del 30.05.2023: “Voglia CP_1
l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza e per i motivi esposti in narrativa,
pagina 2 di 8 respingere le domande tutte di cui al ricorso proposto dal sig. poiché infondato in punto di Pt_1 fatto e di diritto disponendo sulle spese come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. del 03.11.2022, esponeva: Parte_1
- di aver prestato attività lavorativa dal 1976 al 1978 come operaio edile e dal 1979 come pavimentatore e posatore di rivestimenti, sia come artigiano che come socio lavoratore di cooperativa, proseguendo poi nella medesima attività come titolare di azienda artigiana dal 1996;
- che le mansioni svolte comportavano attività di movimentazione manuale di materiali pesanti, necessari all'espletamento del lavoro (sacchi di colla e di cemento del peso di
25/50 kg, pacchi di piastrelle anche di maggior peso), nonché l'impiego di attrezzature che producevano notevoli vibrazioni e sollecitazioni (smerigliatrice angolare, taglia- piastrelle, trapano impastatore);
- che l'attività lavorativa richiedeva la ripetizione di continui movimenti di piegamento e torsione del busto e comportava l'esposizione a sovraccarico biomeccanico al rachide, sollecitazioni derivanti dal lavoro svolto in posizione genuflessa, posture incongrue, sollevamento abituale di pesi, carico e scarico manuale di materiali e strumenti da lavoro;
- che gli strumenti da lavoro producevano vibrazioni e sollecitazioni degli arti;
- di aver prestato la propria attività lavorativa presso località di montagna, con frequente esposizione a temperature basse;
- che le attività svolte quotidianamente lo esponevano a fattori di rischio biomeccanico;
- che l' aveva già riconosciuto la malattia professionale per la patologia al ginocchio CP_1
(meniscopatia ginocchia bilaterali), con un danno biologico stimato nella misura del 6%;
- che accusava dolore e limitazione funzionale lombare già dal mese di ottobre 2019, come da certificazione medica e RM del 10.10.2019;
- che il perito di parte stimava il danno biologico nella misura del 6% (cfr. relazione del dott. del 21.07.201 1); Per_1
- che in data 21.11.2019 presentava denuncia di malattia professionale per lombosciatalgia derivante da ernie discali multiple;
2 1 Cfr. doc. 6 fascicolo ricorrente. pagina 3 di 8 - che l' rigettava la domanda amministrativa perché “il rischio lavorativo cui è CP_1 stato/è esposto non è idoneo a provocare la malattia denunciata” (cfr. provvedimento del
02.12.2019 3);
- che la Collegiale Medica respingeva l'opposizione presentata in sede amministrativa, confermando il precedente giudizio. 4
Ciò premesso in fatto, il ricorrente chiedeva accertarsi che la malattia denunciata (ernie discali lombari, anche migrate e discopatie) era correlata eziologicamente all'esercizio dell'attività di posatore-pavimentatore, instando per la condanna dell' ad erogare CP_1
l'indennizzo di legge commisurato ad un danno biologico del 6% da cumularsi con la malattia professionale già riconosciuta (meniscopatia alle ginocchia), così in misura complessiva dell'11%.
2. L' , tempestivamente costituitosi in giudizio, eccepiva l'infondatezza in fatto CP_1
e in diritto della domanda attorea e ne chiedeva il rigetto. L' negava l'eziologia CP_1 professionale della patologia denunciata (non tabellata) e osservava come la movimentazione manuale dei carichi rappresentasse un'attività residuale rispetto alle mansioni prevalenti espletate dal ricorrente, inidonea quindi a costituire rischio lavorativo e unico fattore determinante dell'insorgenza della malattia.
3. Sul merito
3.1. Il lavoratore che affermi la dipendenza della malattia da una causa di servizio ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento della prestazione lavorativa (cfr. Cass. n. 21825/2014, Cass. n. 10818/2013). La Suprema Corte ha chiarito che “in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità” (Cass. n. 8773/2018).
3.2. Parte attrice ha ottemperato al proprio onere probatorio. Dalle risultanze processuali emergono elementi sufficienti per affermare che l'attività lavorativa espletata dal ricorrente - la cui tipologia e durata non formano oggetto di contestazione tra le parti - abbia causato con rilevante grado di probabilità la malattia denunciata (discopatia erniaria lombare). L'istruttoria orale ha confermato l'allegazione attorea in ordine alle modalità e all'intensità delle attività svolte, richiedenti l'abituale movimentazione manuale di carichi (sacchi, piastrelle e strumenti da lavoro), nonché movimenti ripetitivi del corpo e l'adozione di posture incongrue nello svolgimento del lavoro di posatura (posizione obbligata genuflessa) per circa otto ore al giorno. Il teste nell'avvalorare l'intero capitolato di parte ricorrente, ha affermato che “il Tes_1 lavoro si svolge così, anch'io faccio lo stesso lavoro: siamo colleghi”, confermando che il ricorrente caricava e scaricava quotidianamente dal suo furgone sia l'attrezzatura
(smerigliatrice angolare, tagliapiastrelle, secchi, trapano, righe ecc.) sia i materiali necessari alla posa del peso di circa 25 kg (sacchi di colla e di cemento, pacchi di piastrelle ecc.), precisando che “parecchie volte la roba c'è da portarla anche al secondo- terzo piano”.
Le riscontrate modalità di lavoro consentono di ritenere infondata la deduzione di parte resistente circa l'assenza di rischio lavorativo e di eziologia professionale della patologia denunciata, per asserita residualità e occasionalità dell'attività di movimentazione manuale dei carichi. Sul punto il teste ha riferito che nei piccoli cantieri di montagna, ove operava il ricorrente, è lo stesso posatore a dover portare manualmente sino al punto di posa i materiali, come i sacchi di cemento (che in precedenza pesavano 50 kg) e la sabbia.
3.3. I certificati medici, gli accertamenti strumentali e le risultanze peritali attestano che il ricorrente è affetto da “una severa discopatia erniaria lombare. RMN documenta la presenza di bulging discali L1-L2 ed L2-L3, ernia discale con migrazione in L3-L4, L4-L5 ed L5-S1”, con postumi persistenti.
Il CTU, esaminando la documentazione medica e il quadro clinico del periziando, ha riscontrato la sussistenza di una correlazione causale tra l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e la patologia a carico del rachide dorso-lombo-sacrale, osservando quanto segue: “La tipologia lavorativa segnalata richiedeva abituale movimentazione manuale di sacchi di cemento, colla, pacchi piastrelle, spostamenti attrezzi lavorativi e piastrelle, pagina 5 di 8 posture incongrue. Il lavoro si svolgeva infatti con posture obbligate genuflesse e movimentazione piastrelle, scarico di queste e di materiali per il lavoro. Tale attività è stata svolta per 46 anni, la postura disergonomica della colonna vertebrale e la movimentazione manuale carichi significativamente concorrono alla genesi delle protrusioni discali multiple da L2 ad S1 che vengono riconosciute come malattia professionale.”
La dott.ssa tenuto conto dell'anamnesi lavorativa, del rischio lavorativo Per_2
accertato e della sintomatologia algodisfunzionale presente dal 2014, ha chiarito - in risposta alle osservazioni del CTP dell' - che il dato temporale e le modalità di CP_1 espletamento della prestazione lavorativa (assunzione di posture incongrue obbligate e attività continuativa di MMC) comprovano l'origine professionale della malattia denunciata. 5 Il CTU ha così concluso: “1) La tipologia lavorativa del signor come Pt_1 già espresso, ha significativamente concorso alla genesi delle protrusioni discali multiple di colonna lombosacrale. Quindi, la patologia denunciata dal ricorrente è obiettivamente riconducibile all'attività lavorativa. 2) Sussistono postumi permanenti quantizzabili in misura del 5%, il pregresso invariato MP alle ginocchia è del 6%; pertanto, il complessivo grado di menomazione in ambito MP è riconosciuto in misura del 10%.”
Diversamente da quanto prospettato dai sanitari dell' , le evidenze comprovano la CP_1
sussistenza di una eziopatogenesi lavorativa della lombosciatalgia, correlata sia alla movimentazione manuale dei carichi che alle posture assunte nel corso delle attività lavorativa. Il sovraccarico biomeccanico non ha riguardato solamente le ginocchia ma anche il distretto corporeo lombare, considerate le posture incongrue e l'impiego di attrezzi implicanti vibrazioni e sollecitazioni. Pertanto, in base al criterio giuridico del "più probabile che non" - “il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione” (cfr. Cass. n. 5 Cfr. pag. 12 CTU: “In qualità di CTU ritengo che la mansione lavorativa svolta per 46 anni circa con le modalità descritte giustifichi il riconoscimento di malattia professionale al rachide lombo-sacrale, sollecitato dalla movimentazione manuale carichi e posture incongrue.” pagina 6 di 8 25805/2024) -, deve ritenersi sussistente il nesso eziologico tra le lavorazioni eseguite dal ricorrente e la malattia accertata in giudizio. Del resto, parte resistente non ha allegato - né provato - un fattore eziologico (extralavorativo) alternativo ed autonomo in grado di giustificare l'insorgenza della patologia lombare di che trattasi. A fronte di tali evidenze, spettava all'Ente l'onere di fornire la prova di fattori specifici, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica, in grado di recidere il nesso di causalità fra attività lavorativa ed evento dannoso.
L'ausiliario del giudice ha adottato un metodo di indagine serio e razionale, provvedendo ad accertamenti dettagliati e approfonditi. Trattasi di indagine tecnica che questo giudice reputa di dover condividere e fare propria, in quanto le motivazioni sono logiche, coerenti e aderenti alla documentazione sanitaria. I CTP non hanno contestato la valutazione complessiva del danno (stimato nella misura del 10%).
3.4. A fronte delle convergenti e univoche deposizioni testimoniali, suffragate dalla consulenza tecnica, deve ritenersi raggiunta la prova del nesso di causalità tra attività lavorativa e patologia denunciata all'ente assistenziale. L' resistente va quindi CP_1 condannato a corrispondere a l'indennizzo previsto dal D. Lgs. n. 38/2000, Parte_1
nei limiti di quanto accertato dal C.T.U. Spetta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa sino al saldo.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite devono essere poste a carico dell' in ragione della soccombenza ex CP_1 art. 91 cpc da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n. 147/2022. Per le stesse ragioni, le spese della C.T.U. medico-legale devono essere poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) CONDANNA l' a corrispondere a l'indennizzo previsto dal D. Lgs. n. CP_1 Parte_1
38/2000, nei limiti di quanto accertato dal CTU (danno complessivo del 10%), oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa sino al saldo;
2) CONDANNA l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che CP_1
pagina 7 di 8 liquida nella complessiva somma di €. 3.800,00, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A.; dispone la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori attorei, dichiaratisi antistatari;
3) PONE le spese della C.T.U. medico-legale definitivamente a carico dell' . CP_1
Modena, 31 Marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente. 3 Cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente. 4 Cfr. doc.ti 3,4,5 fascicolo ricorrente. pagina 4 di 8