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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/05/2025, n. 2076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2076 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
N. R. G. 5058/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Alessandra Tabarro Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n . 5058 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione il 10 aprile 2025, avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. e vertente
TRA
nato a Giugliano in [...] (N A) il 6/1/1968, ivi Parte_1
residente a[...], C.F.: , ivi C.F._1
elettivamente domiciliat o alla Via San Giovanni a Campo, 121, presso lo studio degli Avv.ti Concetta Poziello e Mirella Pirozzi che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti pagi na 1 di 5 RICORRENTE
E
, nata a [...] (N A) il 7/7/1968, C.F.: Controparte_1
, residente in [...]
Genovesi, 7 – lettera A
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore di parte ricorrente, unica costituita, all'udienza del
26/3/2025, si riportava alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, chiedendone l'accoglimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/6/2024, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio in Calvizzano, in data 26/9/1992, con CP_1
dal quale sono nati (nata il [...]),
[...] Persona_1 Per_2
(nata l'[...]) e (nato il [...]) e
[...] Persona_3
riferendo che i coniugi si sono separati dinanzi al Tribunale di Napoli alle condizioni di cui alla sentenza n. 9451/2016, ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel merito, ha chiesto la revoca dell'assegno mensile di € 750,00 per il mantenimento dei figli, economicamente autosufficienti;
in subordine, un assegno in misura inferiore in ragione della mutata condizione economica dell'età dei figli.
pagi na 2 di 5 Dopo un rinvio per la rinnovazione della notifica a parte resistente, all'udienza del 26/3/2025, la Giudice delegata, rilevata la regolarità della notifica, ne ha dichiarata la contumacia e preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, si è riservata.
Con ordinanza del 10/4/2025, la Giudice delegata ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di istruttoria, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Nel merito, la domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dinanzi al Presidente (3/4/2012) nel procedimento avente ad oggetto la separazione definita con sentenza n. 9451/2016, pubblicata il 2/8/2016 e passata in giudicato , ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In ordine alle statuizioni accessorie della domanda di divorzio, il ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegno per il mantenimento dei figli statuito in sede di separazione, in ragione del raggiungimento della maggiore età degli stessi e della sopravvenuta autosufficienza economica.
In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rap presentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della pagi na 3 di 5 raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione.
(Cass. Sez. 1, 15/12/2021, n. 40282, Rv. 663531 - 01).
Ebbene, dall'esame dei documenti in atto depositati dal ricorrente, accesso ai rapporti finanziari dei figli e Persona_2 Persona_1
, nonché della CU di si evince che i Persona_3 Persona_1
figli maggiorenni sono produttori di reddito, di talché sussistono elementi per ritenerli economicamente autosufficienti e, comunque, ormai inseriti nel mondo del lavoro. D'altro canto, seppur non potendosi attribuire alla contumacia di controparte il significato della non contestazione, sta di fatto che , a contrario, non sussistono elementi da valorizzare per ritenere non provato quanto dedotto dal ricorrente.
Il Collegio ritiene di revocare l'assegno di mantenimento statuito per i figli in sede di separazione.
Tenuto conto dell'esito della controversia e della contumacia del la resistente, si dichiarano irripetibili le spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nato a Giugliano in [...] (N A) il Parte_1
6/1/1968, e , nata a [...] il [...] , Controparte_1
in Calvizzano il 26/9/1992
pagi na 4 di 5 b) revoca l'assegno di mantenimento dei figli
[...]
e disposto in sede di Persona_4 Persona_2
separazione.
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Calvizzano Villa Literno (Atto n.51 P.II S. A, anno 1992) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile.
e) spese irripetibili.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 29/5/2025.
La Giudice relatrice La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro
pagi na 5 di 5