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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/10/2025, n. 4526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4526 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del forma esecutiva all'Avv.
Giudice AN TI, nella causa iscritta al N. 12090/2024 R.G.L. promossa
D A ____________________ __
, rappresentato e difeso dall'avv.to
Parte_1
ZI IA RA ed elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico. Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del Direttore pro-tempore della sede di Palermo, CP_1
elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del Fante 58/d, rappresentato e difeso dall'Avv.to Salvatore Cacioppo.
Il Cancelliere
- resistente -
All'esito dell'udienza del 27/10/2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 5.08.2024 il ricorrente indicato in epigrafe convenne in giudizio l' e, premesso di aver subito un infortunio sul CP_1 lavoro in data 13.12.2022 dal quale non era residuato, a parere dell' , CP_1 alcun danno biologico, convenne in giudizio lo stesso per sentirlo CP_2 condannare al pagamento in proprio favore di un indennizzo per il danno biologico patito nella misura del 6% con la decorrenza di legge, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
L' convenuto, costituitosi con memoria difensiva, contestò la CP_2 domanda di cui chiese il rigetto.
La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c., è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va rigettato. Il consulente tecnico d'ufficio ha, infatti, concluso la sua relazione ritenendo che “il Sig. a seguito dell'infortunio sul lavoro occorso in Pt_1 data 13.12.2022, non ha riportato postumi invalidanti tali da configurare un danno biologico indennizzabile conformemente a quanto disposto dal D.L.vo
38/2000 e alla tabella allegata delle menomazioni”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione e chiarimenti in atti).
La domanda, pertanto, deve essere respinta.
Stante la dichiarazione di cui all' art.152 disp. Att. C.p.c., non sono dovute le spese di lite.
Vista, l'ammissione al gratuito patrocinio, le spese di difesa di parte ricorrente vanno poste a carico dell'AR e liquidate come da separato decreto.
Le spese della consulenza tecnica rimangono definitivamente a carico dell' , e liquidate come in separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara non dovute le spese di lite, stante la dichiarazione di cui all' art.152 disp. Att. C.p.c.
Pone le spese di difesa di parte ricorrente vanno poste a carico dell'AR e liquidate come da separato decreto.
Dichiara, inoltre, che rimangono definitivamente a carico dell' le CP_1 spese di consulenza tecnica, già liquidate.
Così deciso in Palermo il 28/10/2025
IL GIUDICE
AN TI
Sezione Lavoro N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del forma esecutiva all'Avv.
Giudice AN TI, nella causa iscritta al N. 12090/2024 R.G.L. promossa
D A ____________________ __
, rappresentato e difeso dall'avv.to
Parte_1
ZI IA RA ed elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico. Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del Direttore pro-tempore della sede di Palermo, CP_1
elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del Fante 58/d, rappresentato e difeso dall'Avv.to Salvatore Cacioppo.
Il Cancelliere
- resistente -
All'esito dell'udienza del 27/10/2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 5.08.2024 il ricorrente indicato in epigrafe convenne in giudizio l' e, premesso di aver subito un infortunio sul CP_1 lavoro in data 13.12.2022 dal quale non era residuato, a parere dell' , CP_1 alcun danno biologico, convenne in giudizio lo stesso per sentirlo CP_2 condannare al pagamento in proprio favore di un indennizzo per il danno biologico patito nella misura del 6% con la decorrenza di legge, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
L' convenuto, costituitosi con memoria difensiva, contestò la CP_2 domanda di cui chiese il rigetto.
La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c., è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va rigettato. Il consulente tecnico d'ufficio ha, infatti, concluso la sua relazione ritenendo che “il Sig. a seguito dell'infortunio sul lavoro occorso in Pt_1 data 13.12.2022, non ha riportato postumi invalidanti tali da configurare un danno biologico indennizzabile conformemente a quanto disposto dal D.L.vo
38/2000 e alla tabella allegata delle menomazioni”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione e chiarimenti in atti).
La domanda, pertanto, deve essere respinta.
Stante la dichiarazione di cui all' art.152 disp. Att. C.p.c., non sono dovute le spese di lite.
Vista, l'ammissione al gratuito patrocinio, le spese di difesa di parte ricorrente vanno poste a carico dell'AR e liquidate come da separato decreto.
Le spese della consulenza tecnica rimangono definitivamente a carico dell' , e liquidate come in separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara non dovute le spese di lite, stante la dichiarazione di cui all' art.152 disp. Att. C.p.c.
Pone le spese di difesa di parte ricorrente vanno poste a carico dell'AR e liquidate come da separato decreto.
Dichiara, inoltre, che rimangono definitivamente a carico dell' le CP_1 spese di consulenza tecnica, già liquidate.
Così deciso in Palermo il 28/10/2025
IL GIUDICE
AN TI