Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 19/12/2025, n. 23195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23195 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23195/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00571/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 571 del 2024, proposto da NI LI, rappresentato e difeso dall’Avvocato NI Lombardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Laura Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della determinazione dirigenziale rep. n. CT/2122/2023 - prot. CT/120102/2023 del 06.10.2023, notificata il 20.10.2023, con la quale parte resistente ha ingiunto la demolizione e/o rimozione delle opere abusive realizzate a Roma, Via Boccioleto n. 78;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2025 il Dott. TI RB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 18.12.2023 e depositato in data 17.1.2024, NI LI ha adito l’intestato Tribunale nei confronti di Roma Capitale al fine di sentir annullare la determinazione dirigenziale rep. n. CT/2122/2023 - prot. CT/120102/2023 del 06.10.2023, notificata il 20.10.2023, con la quale parte resistente ha ingiunto la demolizione e/o rimozione delle opere abusive realizzate a Roma, Via Boccioleto n. 78.
2. Parte ricorrente, dolendosi dell’illegittimità del provvedimento impugnato, ha affidato il ricorso a due motivi di gravame e segnatamente: a) il ricorrente avrebbe appreso della sussistenza del vincolo di inedificabilità ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett. c) D. Lgs. 42/2004 solamente in occasione della notificazione della determina in questa sede gravata; b) l’Amministrazione avrebbe proceduto a intimare al ricorrente, quale proprietario delle opere abusive (e non invece quale esecutore materiale delle stesse), la demolizione delle stesse, senza aver preventivamente valutato la possibilità di irrogare una sanzione amministrativa, ovvero i rischi connessi alla demolizione per ciò che attiene alla parte non abusiva dell’immobile.
3. In data 5.2.2024, Roma Capitale si è costituita in giudizio mediante il deposito di una memoria di stile.
4. All’udienza pubblica del 5 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tanto premesso, dalla disamina del provvedimento impugnato e per espressa ammissione di parte ricorrente, è emerso come quest’ultimo abbia realizzato, senza preventivamente acquisire il relativo titolo edilizio, una casa prefabbricata in legno, unitamente a un manufatto di blocchetti in cemento che, nel complesso, costituisce un’unità abitativa, a destinazione residenziale, di mq 23. Si tratta, in altre parole, di un monolocale, completamente rifinito, arredato, munito di impianti, composto da angolo cottura, cucina, servizi e zona notte. A esso accedono due locali tecnici di mq 10 complessivi, rispettivamente adibiti a lavanderia e a ripostiglio. A ridosso del monolocale, si colloca poi una tettoia che funge da copertura del magazzino collocato al piano seminterrato.
Il bene così come descritto sorge sul fondo, di proprietà del ricorrente, gravato da vincolo di inedificabilità ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett. c) D. Lgs. 42/2004.
6. Ciò posto, il primo motivo di ricorso è infondato.
Deve da subito essere chiarito come le sanzioni edilizie abbiano natura oggettiva, ossia prescindano dall’ animus del proprietario delle opere abusive.
Invero, la giurisprudenza amministrativa (C.d.s., sentt. nn. 3284/2024, 3345/2022, 4849/2016 e 4880/2016, TAR Lazio, Sez. II, n. 50/2024, TAR Lombardia, n. 2551/2024, TAR Sicilia, n. 166/2024, TAR Campania, n. 2714/2023), condivisa dal Collegio, ha, sul punto, stabilito che “ è responsabile dell’abuso non solamente chi ha posto in essere materialmente la violazione contestata, ma anche colui che è subentrato nella titolarità del bene [ovvero ne abbia la disponibilità quale detentore e utilizzatore] in modo da potersi avvalere nel tempo successivo alla realizzazione dell’utilità derivante dal bene stesso senza titolo, e che perciò, avendo la disponibilità materiale di detto bene, non è esentato dal dovere di ripristino dello stato dei luoghi, pur senza essere l’autore materiale dell’abuso preesistente ”. Pertanto, anche la doglianza del ricorrente, per la quale esso non sarebbero stato l’esecutore materiale dell’opera (per non averla esso stesso realizzato), semmai il committente, è priva di pregio. Come detto, ai fini che qui interessano, rileva, piuttosto, la disponibilità concreta del bene, conseguente alla titolarità del diritto di proprietà dello stesso.
Del resto, sussiste, ai sensi dell’art. 27 TUE, l’interesse pubblico primario, ed è preminente rispetto agli interessi privati secondari, al ripristino dell’assetto urbanistico violato.
A ciò deve essere aggiunto come il carattere abusivo di un immobile ne configura una caratteristica di natura reale, di tipo oggettivo che, da un lato, lo attinge anche nelle sue successive vicende circolatorie (con la conseguenza per la quale i provvedimenti di disciplina edilizia costituiscono atti dovuti, che prescindono dall’attuale possesso del bene e dalla coincidenza del proprietario con il realizzatore dell’abuso edilizio) e, dall’altro, priva di rilievo la buona fede e quindi l’affidamento ingenerato nel proprietario.
Quest’ultimo potrà andare esente dalla relativa responsabilità solo provando - ma così non è stato nel caso di specie, difettando sul punto qualsivoglia allegazione in tal senso - di essere del tutto estraneo all’abuso, di modo che “ risulti, in modo inequivocabile, che, essendone venuto a conoscenza, il proprietario si sia poi adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli dall’ordinamento ” (Cons. Stato, n. 5700/2020).
7. Anche il secondo motivo di ricorso è privo di pregio.
Per ciò che attiene l’onere della prova circa il pregiudizio derivante alla struttura abusiva in caso di demolizione e la sussistenza dei presupposti per accedere alla fiscalizzazione dell’abuso, essi gravano sul ricorrente. E ciò in quanto “ l’illegittimità degli atti di esecuzione di un’ingiunzione demolitoria per omessa valutazione della possibilità di applicare i meccanismi di fiscalizzazione previsti dagli artt. 33 e 34 d.P.R. n. 380 del 2001, intanto può predicarsi in quanto l’autore dell’abuso abbia esposto all’Amministrazione – anteriormente al compimento di tali atti – la concreta impossibilità di demolire senza pregiudizio per la parte conforme ” (TAR Lazio, n. 22901/2024, TAR Brescia, n. 679/2020, TAR Milano, n. 1989/2018, TAR Veneto, n. 294/2019).
Del resto, “ il potere di disporre la c.d. fiscalizzazione degli abusi […] ha valore eccezionale e derogatorio e dev’essere inteso nel senso che non compete all’Amministrazione procedente valutare, prima dell’emissione dell’ordine di demolizione dell’abuso, se la misura possa essere applicata, incombendo, piuttosto, sul privato interessato, la dimostrazione, in modo rigoroso e nella fase esecutiva, della obiettiva impossibilità di ottemperare all’ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme ” (C.d.s., nn. 1/2022 e 1743/2021).
Più nel dettaglio, la giurisprudenza ha chiarito che “ la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria, disciplinata dalla disposizione appena citata, deve dunque essere valutata dall’Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all’ordine di demolizione […] In quella sede, le parti ben potranno dedurre in ordine alla situazione di pericolo di stabilità del fabbricato asseritamente derivante dall’esecuzione della demolizione del muro di contenimento del terrapieno su cui poggia la relativa fabbrica ” (C.d.s., nn. 4169, 5585/2017, 2011/2013).
Sul punto, difetta qualsivoglia asseverazione di parte ricorrente, essendosi quest’ultima limitata ad allegare il rischio di cui sopra si è detto e ad addossare l’onere della prova su Roma Capitale.
8. Alla luce di tutto quanto precede, il ricorso deve essere integralmente respinto.
9. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte resistente che liquida in € 3.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL VI, Presidente
Vincenza Caldarola, Referendario
TI RB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TI RB | EL VI |
IL SEGRETARIO