TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 16/04/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2438/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2438/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALAVOTTI GIORGIO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. GENTILI PAOLO MARIA ( elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2 del primo in VIA G. MARTINELLI 33 RIMINI
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTANARI CP_1 C.F._3
GIANLUCA presso il cui studio in VIA IV NOVEMBRE 65 61032 FANO elegge domicilio
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte attrice : Parte_1
Voglia l' Ill.mo Tribunale di Pesaro adito:
In via preliminare: rimettere la causa in istruttoria al fine di ammettere la prova per testi dei signori: , e sui capitoli come formulati Controparte_2 Testimone_1 Controparte_3 dicontroparte già ammessi siccome rilavanti, ma non citati di controparte e dei quali si è chiesta l'audizione con autorizzazione alla loro citazione da parte di questa difesa . Nonché per disporre CTU al fine di valutare l'entità dei danni subiti da per effetto della mancata regolarizzazione della Parte_1 contabilità accertandone la possibilità anche per l'anno 2014 ancorchè in corso.
Nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità professionale del convenuto dott. CP_1 nella sua qualità di consulente fiscale dell'attrice per non averla informata nel corso dell'anno 2014 della necessità di impostare la tenuta della contabilità secondo il regime ordinario essendogli noto che la sua cliente aveva perduto dall'inizio di quell'anno la possibilità di usufruire del regime cosiddetto dei
“contribuenti minimi” di cui al comma 11 dell'art.1 della legge 244/2007 conseguentemente condannare lo stesso al risarcimento dei danni tutti conseguenti agli accertamenti della nella Controparte_4 misura che risulterà di giustizia anche all'esito di apposita CTU e che si quantificano almeno nell'intero ammontare della sanzioni relative all'anno 2015 nella misura irrogata dalla di € Controparte_4 18.746,64 oltre a € 6.312,00 per IVA che l'opzione possibile per il regime forfettario avrebbe consentito di risparmiare, ed oltre alle somme per sanzioni irrogate dall' relative all'anno Controparte_4
pagina 1 di 4 2014 nella misura di €. 9.299,00; ovvero, il tutto, nella misura, maggiore o minore, che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese e compensi di lite
Parte convenuta : CP_1
Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Pesaro, ogni contraria istanza disattesa o comunque respinta, rigettare la domanda formulata da in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque Parte_1 perché il danno è indeterminato e non provato, con vittoria di spese
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , quale titolare dell'omonima impresa individuale, Parte_1 conveniva in giudizio avanti all'Intestato Tribunale, il dott. al fine di sentirlo condannare, CP_1 nella sua qualità di consulente fiscale della medesima, al pagamento dei danni patrimoniali subiti a seguito degli accertamenti disposti dall' relativamente alle dichiarazioni dei redditi Controparte_4 2015 e 2016, come risultante dagli avvisi di accertamento n. TQ9015TO/2016 relativo all'anno di imposta 2014 e n. TQ9015TO2327/2018 relativo all'anno di imposta 2015.
Sostiene l'attrice che, a partire dall'anno 2013, avendone i requisiti, aveva iniziato ad usufruire del regime fiscale delle imprese giovanili e dei lavoratori in mobilità (c.d. “minimi) per l'esercizio della propria attività di pulizie.
Tuttavia, nel mese di novembre 2013 a causa di personali problemi di salute che la costringevano ad assentarsi dal lavoro, sentito il proprio commercialista dott. e la consulente del lavoro Rag. Per_1 CP_5
assumeva una dipendente.
[...]
Sostiene che nessuno dei professionisti interpellati, informò l'attrice che l'assunzione, anche per un solo giorno, di una dipendente avrebbe comportato il venire meno dei requisiti per continuare ad usufruire del regime agevolato dei contribuenti “minimi”, la cui decadenza si sarebbe prodotta a partire dal primo gennaio dell'anno successivo (quindi dal 01.01.2014).
Nell'anno 2014, l'attrice si rivolge al dott. per l'invio del modello 770 e della dichiarazione unico CP_1
Persone Fisiche 2014, relative al periodo di imposta 2013.
L'attrice, pertanto, contesta al convenuto la mancata informazione circa il fatto che per l'anno 2014 non avrebbe potuto più usufruire del regime agevolato, per il venire meno dei requisiti, determinato dall'avvenuta assunzione di una dipendente nel corso dell'anno 2013, circostanza della quale il consulente poteva rendersi conto per il solo fatto di avere compilato e trasmesso il modello 770, relativo all'anno 2013, che attesta, nello specifico, la circostanza dei versamenti di ritenute di lavoro dipendente.
Veniva attivata la negoziazione assistita nei confronti dei professionisti che l'avevano seguita, il dott.
la rag. e il dott. salvo poi estenderla, solo in un secondo momento, anche nei Per_1 CP_5 Per_2 confronti del dott. CP_1
Stante l'esito negativo della stessa, veniva proposta azione giudiziale nei confronti del dott. CP_1 riservandosi di agire in un secondo momento anche nei confronti degli altri professionisti coinvolti nella negoziazione assistita.
Si costituiva il dott. chiedendo il rigetto delle altrui domande in quanto infondate in fatto e in diritto, CP_1 negando di conoscere l'attrice, non avendola mai avuta come cliente e, precisando, che l'unico punto di contatto con la stessa era dovuto al fatto che per l'esecuzione della propria professione aveva condiviso lo studio con il dott. lui sì commercialista dell'attrice, ipotizzando quindi che la documentazione Per_1 fiscale, afferente all'attrice, fosse stata inviata a sua insaputa, utilizzandone le credenziali.
Concessi i termini dell'art. 183 VI co. cpc e depositate le rispettive memorie, con ordinanza del 7.7.2023, ritenute irrilevanti le prove orali richieste dall'attrice ed esplorativa la richiesta di ctu, ammetteva le sole prove orali richieste dal convenuto e rinviava all'udienza del 4.10.2023. pagina 2 di 4 Veniva quindi svolto l'interpello della signora e, assenti i testi di parte convenuta in quanto non Pt_1 citati per il mancato rinvenimento degli indirizzi di residenza, con ordinanza del 9.10.2023, il Giudice dichiarava esaurita l'istruttoria e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni per il 27.11.2024, disponendo la sostituzione con il deposito di note scritte.
La causa, infine, con ordinanza del 10.12.2024, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc., veniva trattenuta in decisione.
La domanda è palesemente infondata per le ragioni di seguito esposte.
Occorre preliminarmente evidenziare che l'attrice ha dedotto la responsabilità professionale del dott.
lamentando che il predetto professionista, non adoperando la dovuta diligenza e perizia CP_1 nell'incarico asseritamente conferitogli, non avrebbe fornito la dovuta consulenza in ordine alla mancata informativa circa la possibilità di accedere ad un regime fiscale “agevolato” o ordinario che fosse, in luogo di quello del quale beneficiava, non ricorrendone più i presupposti. Circostanza che aveva poi determinato le irregolarità nella tenuta della contabilità per gli anni d'imposta 2014 e 2015, come rilevati dall'accertamento eseguito dall' sulle dichiarazioni 2015 e 2016. Controparte_4
L'accoglimento della domanda risarcitoria per responsabilità del professionista presuppone il conferimento dell'incarico, il fatto che il professionista abbia agito senza la diligenza dovuta ai sensi degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., nonché la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio lamentato. In materia di azione di responsabilità nei confronti di un professionista, l'agente è tenuto a provare sia di aver sofferto un danno, sia che questo sia stato causato dalla insufficiente o inadeguata o negligente attività del professionista, e cioè dalla sua difettosa prestazione professionale. Spetta, dunque, a chi si assume creditore di una prestazione, in primo luogo, la prova del titolo che fonda il corrispettivo obbligo di adempimento.
Tale prova nel caso di specie non è stata fornita.
La tenuta della contabilità e la consulenza fiscale sono attività distinte rispetto all'invio delle dichiarazioni fiscali.
Il rilascio di un incarico per la tenuta della contabilità sic et simpliciter non presuppone altresì l'incarico per l'invio della dichiarazione così come, il rilascio di mandato per l'invio della dichiarazione non presuppone altresì la pregressa tenuta della contabilità e/o consulenza fiscale.
In entrambi i casi occorre provare l'avvenuto conferimento dell'incarico.
Facendo applicazione dei principi stabiliti dall'art. 2697 cc in materia di onere probatorio “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, l'attrice aveva l'onere di provare il conferimento sia del mandato per l'invio della documentazione fiscale relativa all'anno 2013 sia del mandato per la tenuta della contabilità relativa all'anno 2014.
Per l'invio telematico della dichiarazione dei redditi, infatti, serve uno specifico incarico: Cassazione civile, sez. Tributaria, sentenza 11/06/2014 n° 13138: “L'invio telematico della dichiarazione dei redditi richiede il conferimento da parte del contribuente di uno specifico incarico all'intermediario, trattandosi di adempimento distinto da quello di tenuta della contabilità e di consulenza fiscale in generale, con conseguente necessità di accertamento della sussistenza di tale incarico in ipotesi di relativa contestazione”: questo il principio di diritto fissato dalla Cassazione nella sentenza 11 giugno 2014, n.
13138.
Da questo punto di vista può dirsi assolto l'onere probatorio da parte dell'attrice in quanto, pur non avendo prodotto, agli atti di causa, la copia dell'incarico, risulta pacifico che la dichiarazione relativa all'anno 2014 per i redditi 2013 e il modello 770/14, sono stati inviati dal convenuto in quanto, nella pagina 3 di 4 stessa documentazione fiscale richiamata, il dott. viene espressamente indicato quale intermediario CP_1
(v. docc.
5-7 attrice).
A nulla rileva quanto dichiarato dal convenuto e cioè di un indebito uso delle proprie credenziali da parte del dott. commercialista con il quale lo stesso condivideva lo studio e consulente dell'attrice, non Per_1 essendo stato provato nulla al riguardo.
Tuttavia, in merito alla predetta documentazione fiscale, nulla viene contestato dall'attrice né, tantomeno, dall' . Controparte_4
Le irregolarità contestate con gli avvisi di accertamento prodotti (v. docc.
3-4 attrice) attengono, infatti, alle annualità d'imposta 2014 e 2015, in ordine alle quali l'attrice non ha dimostrato di avere conferito alcun mandato al convenuto, non articolando alcuna prova in grado di dimostrare la circostanza.
Né tale contenuto risulta provato dalla scarna documentazione prodotta in atti dalla quale emerge unicamente, come già evidenziato, che il convenuto fosse stato incaricato della redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali relative all'anno 2013, risultando, infatti, indicato quale “intermediario”.
Il convenuto contesta anche tale conferimento, ma nei documenti prodotti risulta chiaramente che l'intermediario è il convenuto e che l'invio delle dichiarazioni fiscali è avvenuto a suo nome.
Poiché non è stato incaricato, o quantomeno non è stato provato, che la contabilità 2014 fosse stata affidata al dott. non si comprende per quale motivo lo stesso avrebbe dovuto consigliare l'attrice CP_1 su quale regime fiscale adottare nel corso dell'anno 2014. Fra l'altro, la non produce nemmeno la Pt_1 dichiarazione persone fisiche 2015, relativa all'anno di imposta 2014, dal cui esame si sarebbe quantomeno potuto accertare il consulente delegato dalla stessa all'invio telematico.
Si ritiene, pertanto, che la domanda attrice vada rigettata in quanto rimasta del tutto sfornito di prova.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi previsti per lo scaglione di riferimento dal dm n. 55/2014, come modificato dal dm n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al nr. di R.G. 2438/2022, promossa da contro , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Parte_1 CP_1
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta che liquida in complessivi € 7.616,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge.
Pesaro, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2438/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALAVOTTI GIORGIO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. GENTILI PAOLO MARIA ( elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2 del primo in VIA G. MARTINELLI 33 RIMINI
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTANARI CP_1 C.F._3
GIANLUCA presso il cui studio in VIA IV NOVEMBRE 65 61032 FANO elegge domicilio
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte attrice : Parte_1
Voglia l' Ill.mo Tribunale di Pesaro adito:
In via preliminare: rimettere la causa in istruttoria al fine di ammettere la prova per testi dei signori: , e sui capitoli come formulati Controparte_2 Testimone_1 Controparte_3 dicontroparte già ammessi siccome rilavanti, ma non citati di controparte e dei quali si è chiesta l'audizione con autorizzazione alla loro citazione da parte di questa difesa . Nonché per disporre CTU al fine di valutare l'entità dei danni subiti da per effetto della mancata regolarizzazione della Parte_1 contabilità accertandone la possibilità anche per l'anno 2014 ancorchè in corso.
Nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità professionale del convenuto dott. CP_1 nella sua qualità di consulente fiscale dell'attrice per non averla informata nel corso dell'anno 2014 della necessità di impostare la tenuta della contabilità secondo il regime ordinario essendogli noto che la sua cliente aveva perduto dall'inizio di quell'anno la possibilità di usufruire del regime cosiddetto dei
“contribuenti minimi” di cui al comma 11 dell'art.1 della legge 244/2007 conseguentemente condannare lo stesso al risarcimento dei danni tutti conseguenti agli accertamenti della nella Controparte_4 misura che risulterà di giustizia anche all'esito di apposita CTU e che si quantificano almeno nell'intero ammontare della sanzioni relative all'anno 2015 nella misura irrogata dalla di € Controparte_4 18.746,64 oltre a € 6.312,00 per IVA che l'opzione possibile per il regime forfettario avrebbe consentito di risparmiare, ed oltre alle somme per sanzioni irrogate dall' relative all'anno Controparte_4
pagina 1 di 4 2014 nella misura di €. 9.299,00; ovvero, il tutto, nella misura, maggiore o minore, che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese e compensi di lite
Parte convenuta : CP_1
Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Pesaro, ogni contraria istanza disattesa o comunque respinta, rigettare la domanda formulata da in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque Parte_1 perché il danno è indeterminato e non provato, con vittoria di spese
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , quale titolare dell'omonima impresa individuale, Parte_1 conveniva in giudizio avanti all'Intestato Tribunale, il dott. al fine di sentirlo condannare, CP_1 nella sua qualità di consulente fiscale della medesima, al pagamento dei danni patrimoniali subiti a seguito degli accertamenti disposti dall' relativamente alle dichiarazioni dei redditi Controparte_4 2015 e 2016, come risultante dagli avvisi di accertamento n. TQ9015TO/2016 relativo all'anno di imposta 2014 e n. TQ9015TO2327/2018 relativo all'anno di imposta 2015.
Sostiene l'attrice che, a partire dall'anno 2013, avendone i requisiti, aveva iniziato ad usufruire del regime fiscale delle imprese giovanili e dei lavoratori in mobilità (c.d. “minimi) per l'esercizio della propria attività di pulizie.
Tuttavia, nel mese di novembre 2013 a causa di personali problemi di salute che la costringevano ad assentarsi dal lavoro, sentito il proprio commercialista dott. e la consulente del lavoro Rag. Per_1 CP_5
assumeva una dipendente.
[...]
Sostiene che nessuno dei professionisti interpellati, informò l'attrice che l'assunzione, anche per un solo giorno, di una dipendente avrebbe comportato il venire meno dei requisiti per continuare ad usufruire del regime agevolato dei contribuenti “minimi”, la cui decadenza si sarebbe prodotta a partire dal primo gennaio dell'anno successivo (quindi dal 01.01.2014).
Nell'anno 2014, l'attrice si rivolge al dott. per l'invio del modello 770 e della dichiarazione unico CP_1
Persone Fisiche 2014, relative al periodo di imposta 2013.
L'attrice, pertanto, contesta al convenuto la mancata informazione circa il fatto che per l'anno 2014 non avrebbe potuto più usufruire del regime agevolato, per il venire meno dei requisiti, determinato dall'avvenuta assunzione di una dipendente nel corso dell'anno 2013, circostanza della quale il consulente poteva rendersi conto per il solo fatto di avere compilato e trasmesso il modello 770, relativo all'anno 2013, che attesta, nello specifico, la circostanza dei versamenti di ritenute di lavoro dipendente.
Veniva attivata la negoziazione assistita nei confronti dei professionisti che l'avevano seguita, il dott.
la rag. e il dott. salvo poi estenderla, solo in un secondo momento, anche nei Per_1 CP_5 Per_2 confronti del dott. CP_1
Stante l'esito negativo della stessa, veniva proposta azione giudiziale nei confronti del dott. CP_1 riservandosi di agire in un secondo momento anche nei confronti degli altri professionisti coinvolti nella negoziazione assistita.
Si costituiva il dott. chiedendo il rigetto delle altrui domande in quanto infondate in fatto e in diritto, CP_1 negando di conoscere l'attrice, non avendola mai avuta come cliente e, precisando, che l'unico punto di contatto con la stessa era dovuto al fatto che per l'esecuzione della propria professione aveva condiviso lo studio con il dott. lui sì commercialista dell'attrice, ipotizzando quindi che la documentazione Per_1 fiscale, afferente all'attrice, fosse stata inviata a sua insaputa, utilizzandone le credenziali.
Concessi i termini dell'art. 183 VI co. cpc e depositate le rispettive memorie, con ordinanza del 7.7.2023, ritenute irrilevanti le prove orali richieste dall'attrice ed esplorativa la richiesta di ctu, ammetteva le sole prove orali richieste dal convenuto e rinviava all'udienza del 4.10.2023. pagina 2 di 4 Veniva quindi svolto l'interpello della signora e, assenti i testi di parte convenuta in quanto non Pt_1 citati per il mancato rinvenimento degli indirizzi di residenza, con ordinanza del 9.10.2023, il Giudice dichiarava esaurita l'istruttoria e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni per il 27.11.2024, disponendo la sostituzione con il deposito di note scritte.
La causa, infine, con ordinanza del 10.12.2024, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc., veniva trattenuta in decisione.
La domanda è palesemente infondata per le ragioni di seguito esposte.
Occorre preliminarmente evidenziare che l'attrice ha dedotto la responsabilità professionale del dott.
lamentando che il predetto professionista, non adoperando la dovuta diligenza e perizia CP_1 nell'incarico asseritamente conferitogli, non avrebbe fornito la dovuta consulenza in ordine alla mancata informativa circa la possibilità di accedere ad un regime fiscale “agevolato” o ordinario che fosse, in luogo di quello del quale beneficiava, non ricorrendone più i presupposti. Circostanza che aveva poi determinato le irregolarità nella tenuta della contabilità per gli anni d'imposta 2014 e 2015, come rilevati dall'accertamento eseguito dall' sulle dichiarazioni 2015 e 2016. Controparte_4
L'accoglimento della domanda risarcitoria per responsabilità del professionista presuppone il conferimento dell'incarico, il fatto che il professionista abbia agito senza la diligenza dovuta ai sensi degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., nonché la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio lamentato. In materia di azione di responsabilità nei confronti di un professionista, l'agente è tenuto a provare sia di aver sofferto un danno, sia che questo sia stato causato dalla insufficiente o inadeguata o negligente attività del professionista, e cioè dalla sua difettosa prestazione professionale. Spetta, dunque, a chi si assume creditore di una prestazione, in primo luogo, la prova del titolo che fonda il corrispettivo obbligo di adempimento.
Tale prova nel caso di specie non è stata fornita.
La tenuta della contabilità e la consulenza fiscale sono attività distinte rispetto all'invio delle dichiarazioni fiscali.
Il rilascio di un incarico per la tenuta della contabilità sic et simpliciter non presuppone altresì l'incarico per l'invio della dichiarazione così come, il rilascio di mandato per l'invio della dichiarazione non presuppone altresì la pregressa tenuta della contabilità e/o consulenza fiscale.
In entrambi i casi occorre provare l'avvenuto conferimento dell'incarico.
Facendo applicazione dei principi stabiliti dall'art. 2697 cc in materia di onere probatorio “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, l'attrice aveva l'onere di provare il conferimento sia del mandato per l'invio della documentazione fiscale relativa all'anno 2013 sia del mandato per la tenuta della contabilità relativa all'anno 2014.
Per l'invio telematico della dichiarazione dei redditi, infatti, serve uno specifico incarico: Cassazione civile, sez. Tributaria, sentenza 11/06/2014 n° 13138: “L'invio telematico della dichiarazione dei redditi richiede il conferimento da parte del contribuente di uno specifico incarico all'intermediario, trattandosi di adempimento distinto da quello di tenuta della contabilità e di consulenza fiscale in generale, con conseguente necessità di accertamento della sussistenza di tale incarico in ipotesi di relativa contestazione”: questo il principio di diritto fissato dalla Cassazione nella sentenza 11 giugno 2014, n.
13138.
Da questo punto di vista può dirsi assolto l'onere probatorio da parte dell'attrice in quanto, pur non avendo prodotto, agli atti di causa, la copia dell'incarico, risulta pacifico che la dichiarazione relativa all'anno 2014 per i redditi 2013 e il modello 770/14, sono stati inviati dal convenuto in quanto, nella pagina 3 di 4 stessa documentazione fiscale richiamata, il dott. viene espressamente indicato quale intermediario CP_1
(v. docc.
5-7 attrice).
A nulla rileva quanto dichiarato dal convenuto e cioè di un indebito uso delle proprie credenziali da parte del dott. commercialista con il quale lo stesso condivideva lo studio e consulente dell'attrice, non Per_1 essendo stato provato nulla al riguardo.
Tuttavia, in merito alla predetta documentazione fiscale, nulla viene contestato dall'attrice né, tantomeno, dall' . Controparte_4
Le irregolarità contestate con gli avvisi di accertamento prodotti (v. docc.
3-4 attrice) attengono, infatti, alle annualità d'imposta 2014 e 2015, in ordine alle quali l'attrice non ha dimostrato di avere conferito alcun mandato al convenuto, non articolando alcuna prova in grado di dimostrare la circostanza.
Né tale contenuto risulta provato dalla scarna documentazione prodotta in atti dalla quale emerge unicamente, come già evidenziato, che il convenuto fosse stato incaricato della redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali relative all'anno 2013, risultando, infatti, indicato quale “intermediario”.
Il convenuto contesta anche tale conferimento, ma nei documenti prodotti risulta chiaramente che l'intermediario è il convenuto e che l'invio delle dichiarazioni fiscali è avvenuto a suo nome.
Poiché non è stato incaricato, o quantomeno non è stato provato, che la contabilità 2014 fosse stata affidata al dott. non si comprende per quale motivo lo stesso avrebbe dovuto consigliare l'attrice CP_1 su quale regime fiscale adottare nel corso dell'anno 2014. Fra l'altro, la non produce nemmeno la Pt_1 dichiarazione persone fisiche 2015, relativa all'anno di imposta 2014, dal cui esame si sarebbe quantomeno potuto accertare il consulente delegato dalla stessa all'invio telematico.
Si ritiene, pertanto, che la domanda attrice vada rigettata in quanto rimasta del tutto sfornito di prova.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi previsti per lo scaglione di riferimento dal dm n. 55/2014, come modificato dal dm n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al nr. di R.G. 2438/2022, promossa da contro , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Parte_1 CP_1
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta che liquida in complessivi € 7.616,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge.
Pesaro, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
pagina 4 di 4