Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/06/2025, n. 2862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2862 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12299/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Raoul Scotto di Tella e Silvia Cordova;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 20/06/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 13 agosto 2024 Pt_1
ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...]
dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 9513/2023
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità L. 222/ 1984. A sostegno dell'opposizione il ricorrente, riportandosi alle valutazioni rese dal proprio consulente di parte, ha contestato la relazione medico legale del c.t.u., sostenendo che “gli effetti prodotti sull'organismo da ogni singola infermità diagnosticata sono così gravi ed impegnativi, così profondamente alterativi dell'equilibrio psico-fisico del soggetto in esame, da poter determinare i 1
Con la memoria di costituzione depositata l'8 giugno 2025 l ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”).
Secondo questo giudice, infatti, le conclusioni del c.t.u. (cfr. relazione) meritano di essere condivise non soltanto perché sostanzialmente conformi a quelle raggiunte dalla
Commissione medica in sede amministrativa (organo collegiale che, è bene ricordarlo, svolge un servizio pubblico, con la conseguenza che non possa dubitarsi della sua imparzialità), ma soprattutto perché le valutazioni del c.t.u. - medico specialista in medicina interna e in malattie dell'apparato cardiovascolare - appaiono più convincenti e dettagliate di quelle del c.t.p.
Dal confronto delle due relazioni, infatti, emerge chiaramente il carattere apodittico del ragionamento del c.t.p. (cfr. relazione allegata all'opposizione: “Nel caso in esame ci troviamo di fronte ad un soggetto che svolge mansione di autista di mezzi e la cui storia clinica è caratterizzata da un quadro indicativo di cardiopatia ischemico – ipertensiva cronica con pregresso episodio ischemico occorso nel 2020 per cui è stato trattato con angioplastica e, dopo circa tre mesi da nuovo episodio anginoso per cui veniva sottoposto a ricovero nosocomiale e trattamento con Con angioplastica e posizionamento di stent su . Il periziato presenta, inoltre, una condizione di epatopatia verosimilmente HCV correlata ed attualmente in remissione ed un quadro di discopatia del rachide lombare. (…) In merito al quesito postomi, (…) non si concorda con le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio (…) si ritiene che il complesso patologico patito risulti tale da configurare una condizione di riduzione della capacità lavorativa in attività confacenti le proprie
2 attitudini a meno di un terzo trattandosi di un soggetto in età anagrafica e lavorativa avanzata che ha sempre svolto attività occupazionale di tipo fisico e che, quindi , risulta di difficile reinserimento e/ o adattamento in tipologie lavorative similari od anche differenti”) a fronte di un ragionamento ben più esaustivo (cfr. relazione della c.t.u.: “Assume rilievo il carattere usurante dell'impiego in attività confacenti alle attitudini dell'interessato. Si deve considerare che per lavoro usurante si intende quello che accelera ed accentua il logoramento dell'organismo (che si verifica in un tempo più breve ed in misura superiore rispetto alla norma), in quanto sproporzionato rispetto alla residua efficienza fisiopsichica del ricorrente. Il sig. Parte_1 riferisce di essere autista di mezzi pesanti per la ditta “Il Mandarino” per circa 151 giorni lavorativi l'anno. Le mansioni che deve svolgere non appaiono usuranti per il ricorrente. Come si evince dalla anamnesi e dalla documentazione agli atti, non c'è evidenza di peggioramento clinico delle patologie di cui risulta affetto”. Per quanto sopra esposto (…) le patologie di cui risulta essere affetto il ricorrente, non determinano riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in attività confacenti alle sue attitudini”).
La c.t.u., invero, con riguardo alla cardiopatia ischemica-ipertensiva in I classe
NYHA ha evidenziato che “il ricorrente è affetto da ipertensione arteriosa (…) in trattamento farmacologico. Dal febbraio 2020 è affetto da cardiopatia ischemica (…) a seguito di dolore toracico oppressivo veniva sottoposto ad angioplastica con apposizione di stent medicato su MO. (…) nel giugno dello stesso anno per la comparsa di ripetuti episodi di dolore (…) veniva sottoposto ad angioplastica con impianto di DES su IVA. Veniva dimesso asintomatico ed in buon compenso emodinamico (…) da tale epoca ai controlli cardiologici effettuati non segni di scompenso, non angor. Agli atti è presente un ricovero in ambiente ospedaliero per dolore toracico anteriore.
Sottoposto ad indagini cliniche e strumentali non venivano evidenziati rialzi dei markes di necrosi miocardica, test ergometrico negativo per ischemia, ecocardio nella norma con FE 56%. I sanitari certificavano alla dimissione bassi rischio di eventi cardiovascolari a breve e medio termine. Alle attuali operazioni peritali buon compenso emodinamico, non angor, non dispenbea, buoni valori tensivi. Classe NYHA I”; con riferimento all'epatopatia HCV correlata, invece, la c.t.u. ha verificato che la patologia in atto è remissione (“alle attuali operazioni peritali il ricorrente riferisce di essere stato sottoposto a terapia antivirale e che in atto l'infezione è in fase non attiva con controlli annuali”: cfr. relazione).
3 Alla luce delle superiori considerazioni appare del tutto superfluo disporre la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto, mentre non sussistono gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.).
In definitiva, dunque, come già anticipato il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento Parte_1
dell'assegno ordinario di invalidità L. 222/1984.
Nonostante l'esito della lite, tuttavia, il ricorrente va esentato dal pagamento delle spese di lite avversarie e delle spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. (sebbene, va detto, l'opposizione si ponga ai limiti della colpa grave).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non presenta i Parte_1 requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità L. 222/1984; dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di;
CP_1 Parte_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato CP_1
decreto.
Così deciso il 20/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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