Cass. civ., sez. I, sentenza 09/11/1988, n. 6028
CASS
Sentenza 9 novembre 1988

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Non rientra tra i casi di rimessione al primo giudice, specificamente elencati dall'art. 354 cod. proc. civ., quello del giudizio svoltosi nonostante la tardiva Costituzione dell'attore, cui non abbia fatto seguito la Costituzione del convenuto, sicché anche in questo caso il giudice d'appello deve trattenere la causa e deciderla nel merito. ( Conf 882/67, mass n 327061; ( contra 2098/68, mass n 334239).*

In caso di contrasto tra la data apposta sulla nota di iscrizione a ruolo per attestarne l'avvenuta presentazione e la data in cui la causa è iscritta dal cancelliere nel ruolo generale, il riscontro della tempestività della Costituzione in giudizio della parte va effettuata con riguardo alle risultanze del ruolo senza che sia necessario che la non corrispondenza al reale della data di presentazione apposta sulla nota sia accertata con l'esperimento della querela di falso.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 09/11/1988, n. 6028
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6028
    Data del deposito : 9 novembre 1988

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