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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 24/12/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sezione procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Simona Boiardi presidente dott. Laura Fioroni giudice dott. Niccolo' Stanzani Maserati giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A letto il ricorso n. 181/2025 per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi dell'art. 268 ccii dal sig.
(cf: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04/03/1970 e residente in [...], presentato con l'assistenza dell'avv. Roberta Dall'Argine, nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali del ricorrente, coincidente con il luogo di residenza;
ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, let. c), ccii, poiché il ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
osservato, infatti, che pur essendo l'indebitamento accumulato dal debitore riferibile integralmente all'attività d'impresa da questi in precedenza svolta, dall'esame della visura camerale prodotta emerge che l'impresa individuale avviata dal debitore risulta cancellata da più di un anno;
rilevato che il ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, ccii;
ritenuto che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
rilevato, infatti, che risultano debiti a carico del sig. per Pt_1 circa euro 2.123.942,90, per tributi non pagati in relazione alla pregressa attività di impresa svolta dal sig. e cessata Pt_1 nell'anno 2004;
1 che tale ingente indebitamento, che costituisce la causa dell'attuale condizione di sovraindebitamento del debitore, deriva da «da due avvisi di accertamento n. 871011E00410/2009 - relativo all'anno d'imposta 2003 e n. 871011E00411/2009 - relativo all'anno d'imposta 2004, entrambi emessi nell'anno 2009, a seguito di un'operazione della Guardia di Finanza denominata “Ghost Money”» (cfr. relazione a firma dott. , allegato n. 25); Persona_1 che nell'ambito di tale operazione, la Guardia di Finanza avrebbe «accertato oltre duecento società, localizzate tra l'Emilia- Romagna e la Lombardia, le quali utilizzavano fatture “false” in merito ad operazioni inesistenti: l'Impresa Individuale Euromeccanica di RO DI era una delle società accertate all'interno dell'operazione»; ritenuto, quindi, che emergano seri dubbi sulla non colpevolezza del debitore nella determinazione del sovraindebitamento;
che, diversamente da quanto sostenuto dal gestore della crisi, la circostanza che i precedenti penali del sig. siano «remoti, e Pt_1 non intervenuti nei cinque anni precedenti nte richiesta di composizione della crisi», non attiene al considerato profilo della colpevolezza nella determinazione del sovraindebitamento;
rilevato che il patrimonio del ricorrente è costituito dalla quota parte (2/18) dei seguenti beni immobili:
- garage sito in Via Emilio Sereni SN, iscritto al NUCE del Comune di Irsina al foglio 29 particella 751 sub 13; terreno, iscritto al foglio 28 particella 169;
- immobile sito in Sassuolo (MO), Via Emilia-Romagna n. 45, iscritto al foglio 13 particella 445 sub 78 e sub 109; garage sito in Sassuolo (MO), Via S. Gregorio n. 12; che il ricorrente ne ha chiesto l'esclusione dalla procedura in ragione della quota minima di proprietà e dei costi che un eventuale giudizio di divisione comporterebbe;
ritenuto che tale apprezzamento non possa essere compiuto in questa sede in difetto di indicazioni sul valore di stima dei beni;
che pertanto detti beni potranno eventualmente essere non compresi nella liquidazione solo dopo che il liquidatore avrà fornito al Tribunale una relazione di stima degli stessi;
rilevato ancora che il debitore è impiegato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e percepisce una retribuzione media mensile pari a circa euro 3.000,00; considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, let. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore «nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»; rilevato, in proposito, che il ricorrente è coniugato e fanno parte del nucleo familiare anche due figli minori a carico;
2 che il nucleo familiare vive in un immobile di proprietà della moglie del ricorrente, la quale svolge attività di lavoro autonomo e percepisce un reddito medio mensile pari a circa euro 3.700,00 netti;
che il ricorrente ha indicato, da ultimo, in euro 4.000,00 circa l'ammontare delle spese ordinarie mensili necessarie al mantenimento proprio e della famiglia, oltre alle spese straordinarie non prevedibili;
ritenuto che la quantificazione delle spese mensili (solo parzialmente documentate) possa considerarsi allo stato congrua, salva diversa successiva valutazione nel corso della procedura, tenuto conto anche della possibile evenienza di spese straordinarie non previste;
rilevato che il debitore si è reso quindi disponibile a versare, per l'orizzonte temporale del piano (3 anni), la somma di euro 1.400,00 mensili;
ritenuto che l'indicazione di tale somma è meramente indicativa poiché invero il debitore dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali, come quantificate nel dispositivo che segue;
che sarà quindi obbligo del ricorrente effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare che l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;
rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 ccii;
rilevato, da ultimo, che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;
osservato che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. b), ccii;
rilevato che la norma prevede, in caso di domanda presentata dal debitore, che sia confermato l'Organo di Composizione della Crisi (e per esso il gestore), salva la ricorrenza di giustificati motivi (nella specie non sussistenti);
p.q.m.
I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico del sig. sig. (cf: ), nato Parte_1 C.F._1
a Matera il 04/03/1970 e residente in [...]; II. nomina giudice delegato il dott. Niccolò Stanzani Maserati;
III. nomina Liquidatore l'avv. Roberta Dall'Argine, già nominato Gestore della Crisi dall'occ; IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o
3 cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
V. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;
VI. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
VII. dispone che il liquidatore, prima di provvedere a trascrivere presso i Registri Immobiliari competenti la presente sentenza sui beni immobili di proprietà del debitore, provveda ad acquisire una relazione di stima degli stessi, per consentire al Tribunale di valutare la convenienza per la massa dei creditori;
VIII. dispone che la somma mensile percepita dal debitore a titolo di redditi che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 500,00; IX. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;
X. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;
XI. dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ove possibile;
XII. stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. Così deciso in Reggio Emilia il 22/12/2025, nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali. il giudice rel. Niccolo' Stanzani Maserati il presidente Simona Boiardi
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S E N T E N Z A letto il ricorso n. 181/2025 per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi dell'art. 268 ccii dal sig.
(cf: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04/03/1970 e residente in [...], presentato con l'assistenza dell'avv. Roberta Dall'Argine, nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali del ricorrente, coincidente con il luogo di residenza;
ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, let. c), ccii, poiché il ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
osservato, infatti, che pur essendo l'indebitamento accumulato dal debitore riferibile integralmente all'attività d'impresa da questi in precedenza svolta, dall'esame della visura camerale prodotta emerge che l'impresa individuale avviata dal debitore risulta cancellata da più di un anno;
rilevato che il ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, ccii;
ritenuto che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
rilevato, infatti, che risultano debiti a carico del sig. per Pt_1 circa euro 2.123.942,90, per tributi non pagati in relazione alla pregressa attività di impresa svolta dal sig. e cessata Pt_1 nell'anno 2004;
1 che tale ingente indebitamento, che costituisce la causa dell'attuale condizione di sovraindebitamento del debitore, deriva da «da due avvisi di accertamento n. 871011E00410/2009 - relativo all'anno d'imposta 2003 e n. 871011E00411/2009 - relativo all'anno d'imposta 2004, entrambi emessi nell'anno 2009, a seguito di un'operazione della Guardia di Finanza denominata “Ghost Money”» (cfr. relazione a firma dott. , allegato n. 25); Persona_1 che nell'ambito di tale operazione, la Guardia di Finanza avrebbe «accertato oltre duecento società, localizzate tra l'Emilia- Romagna e la Lombardia, le quali utilizzavano fatture “false” in merito ad operazioni inesistenti: l'Impresa Individuale Euromeccanica di RO DI era una delle società accertate all'interno dell'operazione»; ritenuto, quindi, che emergano seri dubbi sulla non colpevolezza del debitore nella determinazione del sovraindebitamento;
che, diversamente da quanto sostenuto dal gestore della crisi, la circostanza che i precedenti penali del sig. siano «remoti, e Pt_1 non intervenuti nei cinque anni precedenti nte richiesta di composizione della crisi», non attiene al considerato profilo della colpevolezza nella determinazione del sovraindebitamento;
rilevato che il patrimonio del ricorrente è costituito dalla quota parte (2/18) dei seguenti beni immobili:
- garage sito in Via Emilio Sereni SN, iscritto al NUCE del Comune di Irsina al foglio 29 particella 751 sub 13; terreno, iscritto al foglio 28 particella 169;
- immobile sito in Sassuolo (MO), Via Emilia-Romagna n. 45, iscritto al foglio 13 particella 445 sub 78 e sub 109; garage sito in Sassuolo (MO), Via S. Gregorio n. 12; che il ricorrente ne ha chiesto l'esclusione dalla procedura in ragione della quota minima di proprietà e dei costi che un eventuale giudizio di divisione comporterebbe;
ritenuto che tale apprezzamento non possa essere compiuto in questa sede in difetto di indicazioni sul valore di stima dei beni;
che pertanto detti beni potranno eventualmente essere non compresi nella liquidazione solo dopo che il liquidatore avrà fornito al Tribunale una relazione di stima degli stessi;
rilevato ancora che il debitore è impiegato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e percepisce una retribuzione media mensile pari a circa euro 3.000,00; considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, let. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore «nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»; rilevato, in proposito, che il ricorrente è coniugato e fanno parte del nucleo familiare anche due figli minori a carico;
2 che il nucleo familiare vive in un immobile di proprietà della moglie del ricorrente, la quale svolge attività di lavoro autonomo e percepisce un reddito medio mensile pari a circa euro 3.700,00 netti;
che il ricorrente ha indicato, da ultimo, in euro 4.000,00 circa l'ammontare delle spese ordinarie mensili necessarie al mantenimento proprio e della famiglia, oltre alle spese straordinarie non prevedibili;
ritenuto che la quantificazione delle spese mensili (solo parzialmente documentate) possa considerarsi allo stato congrua, salva diversa successiva valutazione nel corso della procedura, tenuto conto anche della possibile evenienza di spese straordinarie non previste;
rilevato che il debitore si è reso quindi disponibile a versare, per l'orizzonte temporale del piano (3 anni), la somma di euro 1.400,00 mensili;
ritenuto che l'indicazione di tale somma è meramente indicativa poiché invero il debitore dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali, come quantificate nel dispositivo che segue;
che sarà quindi obbligo del ricorrente effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare che l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;
rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 ccii;
rilevato, da ultimo, che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;
osservato che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. b), ccii;
rilevato che la norma prevede, in caso di domanda presentata dal debitore, che sia confermato l'Organo di Composizione della Crisi (e per esso il gestore), salva la ricorrenza di giustificati motivi (nella specie non sussistenti);
p.q.m.
I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico del sig. sig. (cf: ), nato Parte_1 C.F._1
a Matera il 04/03/1970 e residente in [...]; II. nomina giudice delegato il dott. Niccolò Stanzani Maserati;
III. nomina Liquidatore l'avv. Roberta Dall'Argine, già nominato Gestore della Crisi dall'occ; IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o
3 cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
V. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;
VI. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
VII. dispone che il liquidatore, prima di provvedere a trascrivere presso i Registri Immobiliari competenti la presente sentenza sui beni immobili di proprietà del debitore, provveda ad acquisire una relazione di stima degli stessi, per consentire al Tribunale di valutare la convenienza per la massa dei creditori;
VIII. dispone che la somma mensile percepita dal debitore a titolo di redditi che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 500,00; IX. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;
X. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;
XI. dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ove possibile;
XII. stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. Così deciso in Reggio Emilia il 22/12/2025, nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali. il giudice rel. Niccolo' Stanzani Maserati il presidente Simona Boiardi
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