Articolo 1406 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 1406. Militari stranieri 1. Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia possono essere concesse, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, a militari stranieri benemeriti dello Stato italiano per servizi resi in guerra. 2. Agli anzidetti militari non e' corrisposta la pensione straordinaria di cui all'articolo 1921.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010