Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/02/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5861/2018 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Oggi 18 febbraio 2025, sono comparsi per la parte opponente, l'Avv. GERMINO FABIO per la parte opposta, l'Avv. CAROTENUTO MARIA AFRODITE, l'Avv.
ANNUNZIATA SALVATORE.
I difensori delle parti concludono riportandosi ai propri atti di cui chiedono l'integrale accoglimento.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riporta- no ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposi- zione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente ver- bale nella parte che segue.
N. 5861/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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causa iscritta al n. 5861/2018 R.G.
TRA
c.f. eletti- Parte_1 P.IVA_1
vamente domiciliata in Cercola (NA) alla via Campana, n. 10 presso lo studio dell'Avv. Fabio Germino, c.f.: dal quale è rappresen- C.F._1
tata e difesa in virtù di procura in atti
- OPPONENTE
E
c.f. elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_2
Napoli alla Via G. Bonito, n. 1 presso lo studio dell'Avv. Maria Afrodite Caro- tenuto, c.f. dal quale è rappresentata e difesa in virtù di C.F._2
procura in atti
- OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note allegate al presente verbale.
DECISA all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito della relativa motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
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Con ricorso ritualmente depositato e notificato, l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni “-Accogliere la presente opposizione e dichiarare la re- voca e/o nullità, e/o l'improcedibilità e/o l'improponibilità del ricorso moni- torio n. 1633/2018 del 15/6/2018 RG 2009/2018 emesso dal Tribunale di
Nola, per i motivi sopra esposti perché infondato in diritto ed in fatto. – Con vittoria di spese, diritti, onorari e rimborso spese forfettario ex art. 15 D.M.
31710/85, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procurato- re che ha anticipato le spese e non riscosso gli onorari”.
Si costituiva la opposta rassegnando le seguenti conclusioni: “In via de- finitiva e nel merito : - rigettare la proposta opposizione perché inammissibile, improponibile, infondata in fatto ed in diritto, e confermare per l'effetto il
D.I. opposto;
In via gradata: condannare l' opponente al pagamento della somma di cui al D.I. opposto, ovvero in quella somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa;
- condannare sempre e comunque esso al pagamento della somma ingiunta, oltre al pagamento delle Parte_1
ulteriori spese, diritti, onorari, maggiorazione, cpa ed iva come per legge del presente giudizio con attribuzione.”.
In via preliminare, occorre osservare che l'opposizione a decreto in- giuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione so- stanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a se- guito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudi- zio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'e- same del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori even- tualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al
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quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999,
n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n.
4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) ed il debitore gli eventua- li fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la pro- va del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassa- zione, SSUU, 06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio
1993, n. 7448). Soltanto una volta raggiunta la prova del fatto costitutivo da parte dell'opposto-attore sostanziale, quindi, potrà procedersi nel valutare la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assu- me posizione sostanziale di convenuto;
in questo senso, ex multis, Corte di
Cass., sent. n. 21101/2015 e Tribunale di Palermo, sent. n. 85/2018).
Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata e va, pertanto, ac- colta nei limiti di seguito specificati.
Appare, innanzitutto, doveroso evidenziare che non risulta contestato tra le parti l'intercorso rapporto di fornitura tra la opponente e l'opposta. Ed invero, sotto tale ultimo profilo, la opponente non contesta nell'an l'intercorso rapporto, limitandosi a contestare le fatture emesse dalla opposta che trove- rebbero origine nelle errate rilevazioni degli effettivi consumi.
Occorre ulteriormente precisare che il credito vantato dalla opposta ri- sulta documentato - sia pure entro i limiti di seguito specificati – non solo dal- le fatture prodotte, ma altresì dall'estratto conto autenticato dal Notaio
[...]
. Persona_1
In ordine alla corretta determinazione del quantum, dirimente risulta la
C.T.U. - le cui conclusioni ritiene questo giudice di condividere e far proprie, in considerazione della completezza degli accertamenti e dei rilievi eseguiti, della coerenza logica e della correttezza tecnica delle valutazioni ivi espresse, oltre che della congruenza delle stesse con la documentazione prodotta in atti
– che ha precisato quanto segue “Nell'estratto conto autenticato (Allegato n.
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11) è stata considerata la compensazione della sola Nota di Credito
M167229817 di €.14.995,90 che ha di fatto compensato la Fatture
M166349120 di €.3.044,95, la M166289498 di € 6.187,75 e la M166163054 per un importo di € 5.763,20, ma non è stata compensata la Nota di Credito
M196753975 di € 7.122,24 (…). Per tanto alla cifra richiesta da Eni Gas e Lu- ce S.p.A. di € 60.887,21 devono essere detratti i €.7.122,24 della Nota di Cre- dito M196753975; quindi, la cifra che il debitore deve versare alla
[...]
è pari da €.53.754,97”. Detta cifra rappresenta l'effettivo con- CP_1
sumo da parte del e pertanto dovrà essere revocato il concesso Parte_1
D.I. e rideterminato il quantum della pretesa creditoria entro la minor somma sopra richiamata.
In considerazione dell'accoglimento estremamente limitato della spiegata op- posizione sussistono ragioni per compensare in misura di 1/3 tra le parti le spese di giudizio, ponendo i restanti 2/3 a carico dell'opponente secondo il principio della soccombenza. Le spese, pertanto, si liquidano come in disposi- tivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014, in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte e tenuto conto delle fasi effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente la spiegata opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto,
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
della somma di €.53.754,97; Controparte_1
- compensa per 1/3 tra le parti le spese di lite e condanna per la restante parte l'opponente, a rifondere in favore parte opposta le spese di giudizio, che liqui- dano, già decurtate nella predetta misura, in €.4.701,33 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, IVA e CPA nelle aliquote previ-
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ste, se dovute come per legge, con attribuzione in favore del procuratore, di- chiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente le spese di CTU per 1/3 a carico di parte opposta e per 2/3 a carico di parte opponente.
È verbale.
Si comunichi.
Il Giudice
Dott.ssa Dora Tagliafierro
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