TRIB
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 19/05/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 808/2016 R.G. avente ad oggetto: richiesta di pagamento
PROMOSSA DA
(C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Domitilla Di Palma ed elettivamente domiciliato come in atti
attore
CONTRO
(C.F.: (Cod. Fisc. ) Controparte_1 C.F._2
quale erede di (C. F.: ), Persona_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Vallone ed elettivamente domiciliato come in atti
convenuto
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio , per sentirla condannare al Persona_1 rimborso, ex art. 1150 c.c., della somma di €.50.000,00 per le riparazioni straordinarie effettuate nel periodo 2007-2011 nell'immobile sito in
Sapri alla Via De Gasperi n. 3 di proprietà esclusiva della convenuta
Pag. 1 nonché per i miglioramenti apportati al detto immobile ed in via subordinata al versamento della identica cifra ex art. 2041 c.c..
A sostegno della domanda evidenziava che aveva contratto matrimonio con la convenuta nell'anno 2007 e che nel 2016 la coppia aveva deciso di separarsi consensualmente ma che, stante gli esborsi effettuati nelle more del matrimonio per la ristrutturazione dell'immobile, aveva diritto alla restituzione delle somme elargite esclusivamente a vantaggio della convenuta.
Si costituiva in giudizio che contestava i motivi Persona_1
della domanda e ne chiedeva il rigetto, soprattutto in funzione del fatto che gli esborsi erano da far rientrare nell'ambito dell'art. 143 c.c. e, pertanto, irripetibili.
Il giudizio veniva istruito a mezzo degli interrogatori formali e prove testimoniali.
Il giudizio veniva interrotto per l'intervenuto decesso della convenuta e, poi, riassunto dall'attore.
In seguito alla riassunzione si costituiva ritualmente in giudizio
, erede della originaria convenuta, che si riportava Controparte_1
a tutte le difese in atti.
Essendo il giudizio maturo per la decisione, sulle conclusioni come in atti che qui si abbiano per integralmente trascritte e riportate, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare, la domanda risulta procedibile in quanto è stata data la prova dell'esperimento del tentativo di negoziazione assistita.
Quanto al merito, la domanda non appare fondata e va disattesa.
In particolare, le spese sostenute dall'attore per la ristrutturazione dell'immobile adibito a casa familiare, come espressamente specificato dall'attore nelle proprie difese (cfr. pagina 2 della prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c.), devono considerarsi oggetto dell'obbligo, vigente in
Pag. 2 capo a entrambi i coniugi, di contribuire ai bisogni ed alla vita familiare, ciascuno secondo le proprie sostanze e capacità di lavoro professionale o casalingo. Inoltre, la circostanza che l'immobile sia stato intestato esclusivamente all'altro coniuge non rileva al fine della qualificazione giuridica di tali attribuzioni patrimoniali.
Occorre, infatti, ricordare le attribuzioni patrimoniali direttamente e indirettamente sostenute dall'attore devono considerarsi irripetibili, in quanto riconducibili al fine di realizzazione di un progetto di vita comune con il coniuge. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass., 21.02.2023, n. 5385), sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune.
L'erogazione si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza e diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa. A nulla rileva il venir meno, in un secondo momento, di tale finalità, essendo l'attribuzione giustificata - nel momento in cui viene posta in essere - dall'adempimento dei bisogni comuni e, conseguentemente, rispondente al principio di solidarietà familiare.
Invero, i bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti a norma dell'art. 143 c.c., non si esauriscono in quelli, minimi, al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da ampie e diffuse disponibilità patrimoniali dei coniugi, situazioni le quali sono anch'esse riconducibili alla logica della solidarietà coniugale (ex multis, Cass., 13/01/2023, n. 864; Cass.,
17.9.2004, n. 18749).
Inoltre, nel caso di specie non pare doversi riferire il pagamento sostenuto dall'attore ad un vero e proprio obbligo morale o sociale, versandosi nel caso di ristrutturazione di un immobile che è stato adibito a casa
Pag. 3 familiare, ed attenendo, per ciò solo, al soddisfacimento dell'interesse stesso della famiglia.
Va, inoltre, richiamata altra giurisprudenza di legittimità (ex multis,
Cass., 27 maggio 2015 n 10942) secondo la quale non possono essere rimborsate le spese fatte da un coniuge sull'abitazione di proprietà esclusiva dell'altro, anche quando incrementano il valore del bene, se avvenute in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143
c.c..
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii., secondo il valore della domanda (indeterminabile bassa - tenuto conto della non complessità della questione trattata) e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 808/2016, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta la domanda;
- condanna l'attore , a pagare in favore di parte Parte_1
convenuta le spese di lite, che si liquidano in Controparte_1
€.518,00,00 per esborsi ed in €.5.077,00 oltre spese generali 15%, CNPA
e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M.
55/2014 e ss.mm.ii..
Così deciso in Lagonegro 19 maggio 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 808/2016 R.G. avente ad oggetto: richiesta di pagamento
PROMOSSA DA
(C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Domitilla Di Palma ed elettivamente domiciliato come in atti
attore
CONTRO
(C.F.: (Cod. Fisc. ) Controparte_1 C.F._2
quale erede di (C. F.: ), Persona_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Vallone ed elettivamente domiciliato come in atti
convenuto
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio , per sentirla condannare al Persona_1 rimborso, ex art. 1150 c.c., della somma di €.50.000,00 per le riparazioni straordinarie effettuate nel periodo 2007-2011 nell'immobile sito in
Sapri alla Via De Gasperi n. 3 di proprietà esclusiva della convenuta
Pag. 1 nonché per i miglioramenti apportati al detto immobile ed in via subordinata al versamento della identica cifra ex art. 2041 c.c..
A sostegno della domanda evidenziava che aveva contratto matrimonio con la convenuta nell'anno 2007 e che nel 2016 la coppia aveva deciso di separarsi consensualmente ma che, stante gli esborsi effettuati nelle more del matrimonio per la ristrutturazione dell'immobile, aveva diritto alla restituzione delle somme elargite esclusivamente a vantaggio della convenuta.
Si costituiva in giudizio che contestava i motivi Persona_1
della domanda e ne chiedeva il rigetto, soprattutto in funzione del fatto che gli esborsi erano da far rientrare nell'ambito dell'art. 143 c.c. e, pertanto, irripetibili.
Il giudizio veniva istruito a mezzo degli interrogatori formali e prove testimoniali.
Il giudizio veniva interrotto per l'intervenuto decesso della convenuta e, poi, riassunto dall'attore.
In seguito alla riassunzione si costituiva ritualmente in giudizio
, erede della originaria convenuta, che si riportava Controparte_1
a tutte le difese in atti.
Essendo il giudizio maturo per la decisione, sulle conclusioni come in atti che qui si abbiano per integralmente trascritte e riportate, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare, la domanda risulta procedibile in quanto è stata data la prova dell'esperimento del tentativo di negoziazione assistita.
Quanto al merito, la domanda non appare fondata e va disattesa.
In particolare, le spese sostenute dall'attore per la ristrutturazione dell'immobile adibito a casa familiare, come espressamente specificato dall'attore nelle proprie difese (cfr. pagina 2 della prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c.), devono considerarsi oggetto dell'obbligo, vigente in
Pag. 2 capo a entrambi i coniugi, di contribuire ai bisogni ed alla vita familiare, ciascuno secondo le proprie sostanze e capacità di lavoro professionale o casalingo. Inoltre, la circostanza che l'immobile sia stato intestato esclusivamente all'altro coniuge non rileva al fine della qualificazione giuridica di tali attribuzioni patrimoniali.
Occorre, infatti, ricordare le attribuzioni patrimoniali direttamente e indirettamente sostenute dall'attore devono considerarsi irripetibili, in quanto riconducibili al fine di realizzazione di un progetto di vita comune con il coniuge. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass., 21.02.2023, n. 5385), sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune.
L'erogazione si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza e diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa. A nulla rileva il venir meno, in un secondo momento, di tale finalità, essendo l'attribuzione giustificata - nel momento in cui viene posta in essere - dall'adempimento dei bisogni comuni e, conseguentemente, rispondente al principio di solidarietà familiare.
Invero, i bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti a norma dell'art. 143 c.c., non si esauriscono in quelli, minimi, al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da ampie e diffuse disponibilità patrimoniali dei coniugi, situazioni le quali sono anch'esse riconducibili alla logica della solidarietà coniugale (ex multis, Cass., 13/01/2023, n. 864; Cass.,
17.9.2004, n. 18749).
Inoltre, nel caso di specie non pare doversi riferire il pagamento sostenuto dall'attore ad un vero e proprio obbligo morale o sociale, versandosi nel caso di ristrutturazione di un immobile che è stato adibito a casa
Pag. 3 familiare, ed attenendo, per ciò solo, al soddisfacimento dell'interesse stesso della famiglia.
Va, inoltre, richiamata altra giurisprudenza di legittimità (ex multis,
Cass., 27 maggio 2015 n 10942) secondo la quale non possono essere rimborsate le spese fatte da un coniuge sull'abitazione di proprietà esclusiva dell'altro, anche quando incrementano il valore del bene, se avvenute in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143
c.c..
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii., secondo il valore della domanda (indeterminabile bassa - tenuto conto della non complessità della questione trattata) e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 808/2016, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta la domanda;
- condanna l'attore , a pagare in favore di parte Parte_1
convenuta le spese di lite, che si liquidano in Controparte_1
€.518,00,00 per esborsi ed in €.5.077,00 oltre spese generali 15%, CNPA
e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M.
55/2014 e ss.mm.ii..
Così deciso in Lagonegro 19 maggio 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 4