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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 04/02/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
398/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
assistita e difesa dagli Avv.ti Francesco Arlotti del foro di Reggio Emilia e
Cristina Marani del foro di Modena
ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace
Conclusioni
Per la ricorrente: “rilevare la illegittimità del termine apposto al contratto a tempo determinato stipulato dalla Signora in data 1 dicembre 2019 e Parte_1
con scadenza al 21 gennaio 2018 e delle relative proroghe;
per l'effetto, accertare l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato fra la
Signora e il Signor con decorrenza dall'1 Parte_1 Controparte_1
dicembre 2019; rilevare la illegittimità del termine apposto al contratto a tempo determinato stipulato dalla Signora in data 3 luglio 2021 e Parte_1 delle relative proroghe per l'effetto, accertare l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato fra la Signora e il Signor con Parte_1 Controparte_1
decorrenza dalla quinta proroga in data 15 novembre 2022; in ogni caso condannare il Signor a versare alla Signora Controparte_1 Pt_1
una indennità compresa fra due mensilità e mezzo e dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre a interessi al tasso legale dal dì del dovuto e fino all'effettivo pagamento Con vittoria di spese, competenze e onorari.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1 ha convenuto in giudizio titolare Parte_1 Controparte_1
dell'omonima impresa individuale avente ad oggetto attività di ristorazione
(“Trattoria Cognento”), per fare dichiarare la conversione dei contratti a tempo determinato in un rapporto a tempo indeterminato e per ottenere la corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 28, co. 2 D.lgs. 81/2015.
La ricorrente ha esposto di avere stipulato dal 1/12/2019 diversi contratti a tempo determinato con svolgendo sempre la mansione di pastaia Controparte_1
artigianale, fino alle dimissioni rassegnate in data 8/11/2023.
Secondo la ricorrente i contratti a tempo determinato violano la normativa di cui al
D.lgs. n. 81/2015 e , inoltre , in violazione dell'art. 3 del D.lgs. n. 368/2001, è mancata la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
All'udienza del 19/06/2024 è stata dichiarata la contumacia di . Controparte_1
Tanto premesso, la causa viene decisa all'esito della discussione orale.
2.Il ricorso è fondato.
3. Dalla documentazione versata in atti si evince che è stata Parte_1
assunta in data 1/12/2019 con contratto a tempo determinato fino al 28/2/2020; il termine è stato poi prorogato dal 29/2/2020 al 30/6/2020, dall'1/72020 al 31/ 8/2020,
Pag. 2 di 5 dall'1/9/2020 al 31/10/2020, dall'1/11/2020 al 31/12/2020 e dall' 1/1/2021 al
30/6/2021 (doc. 4 ric.).
La lavoratrice è stata poi riassunta il 3/7/2021 con un contratto a tempo determinato fino al 31/12/2021 (doc. 5 ric.); tale contratto è stato poi prorogato per otto volte fino al 20/06/2023 (dall' 1/12022 al 14/4/2022, dal 15/4/2022 al 14/06/2022, dal
15/6/2022 al 14/9/2022, dal 15/9/2022 al 14/11/2022, dal 15/11/2022 al 14/1/2023, dal 15/1/2023 al 28/2/2023, dall'1/3/2023 al 31/5/2023 dall'1/6/2023 al 20/6/2023. - doc. 2 e 5 ric.).
Se mancano elementi concreti per affermare l'illegittimità del contratto fin dal dicembre 2019, tuttavia, con la quinta proroga intervenuta in data 1/1/2021, si è verificata la violazione dell'art art. 21,co. 1 D.Lgs n. 81 del 2015 (come modificato dal D.L n. 87/ 2018, convertito, con modificazioni, dalla L 96/ 2018) ai sensi del quale: “il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga”.
Si sono verificate anche successive violazioni della normativa, come quella dell'art. 21, co. 2 D.lgs. 81/2015, ai sensi del quale “qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato” nonché la violazione della regola riguardante la durata complessiva del tempo determinato di cui all'art 19 D.lgs . n. 81/2015.
Pag. 3 di 5 In ogni caso, quello che rileva è la trasformazione in contratto a tempo indeterminato dalla decorrenza della quinta proroga e quindi dal 1/1/2021.
4. Alla ricorrente va inoltre corrisposta l'indennità omnicomprensiva prevista dall'art. 28, co. 2 D.lgs. 81/2015 ai sensi del quale : “
2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità' onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di
2,5 e un massimo di 12 mensilità' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. Resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire
l'indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”
Innanzi tutto la lavoratrice non ha fornito la prova di un maggior danno stante la genericità delle allegazioni.
L'indennità, avuto riguardo ai criteri di cui all'art 8. L n. 604/1966 , va determinata in dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, quindi in misura prossima alle dodici mensilità, nonostante le scarse dimensioni dell'impresa per la plurima violazione della normativa e l'anzianità di servizio risalente al 2019.
Le spese, come liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M
.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione rigettata nella causa n. 398/2024:
Pag. 4 di 5 1) Dichiara la conversione del contratto a tempo determinato concluso fra
[...]
e l'1/12/2019 , successivamente prorogato, in Parte_1 Controparte_1
contratto a tempo determinato a decorrere dal 1/1/2021 con la stessa mansione di pastaia artigianale e con lo stesso inquadramento e orario e per l'effetto ordina al convenuto la ricostituzione del rapporto di lavoro.
2) Condanna a corrispondere alla ricorrente l'indennità risarcitoria Controparte_1
omnicomprensiva di cui all'art 28 co. 2 Dlgs n. 81/2015 nella misura di dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre a interessi legali dal dovuto al saldo.
3) Condanna a rimborsare alla ricorrente le spese di causa che Controparte_1
liquida in euro 4.500,00 oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 04/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
assistita e difesa dagli Avv.ti Francesco Arlotti del foro di Reggio Emilia e
Cristina Marani del foro di Modena
ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace
Conclusioni
Per la ricorrente: “rilevare la illegittimità del termine apposto al contratto a tempo determinato stipulato dalla Signora in data 1 dicembre 2019 e Parte_1
con scadenza al 21 gennaio 2018 e delle relative proroghe;
per l'effetto, accertare l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato fra la
Signora e il Signor con decorrenza dall'1 Parte_1 Controparte_1
dicembre 2019; rilevare la illegittimità del termine apposto al contratto a tempo determinato stipulato dalla Signora in data 3 luglio 2021 e Parte_1 delle relative proroghe per l'effetto, accertare l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato fra la Signora e il Signor con Parte_1 Controparte_1
decorrenza dalla quinta proroga in data 15 novembre 2022; in ogni caso condannare il Signor a versare alla Signora Controparte_1 Pt_1
una indennità compresa fra due mensilità e mezzo e dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre a interessi al tasso legale dal dì del dovuto e fino all'effettivo pagamento Con vittoria di spese, competenze e onorari.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1 ha convenuto in giudizio titolare Parte_1 Controparte_1
dell'omonima impresa individuale avente ad oggetto attività di ristorazione
(“Trattoria Cognento”), per fare dichiarare la conversione dei contratti a tempo determinato in un rapporto a tempo indeterminato e per ottenere la corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 28, co. 2 D.lgs. 81/2015.
La ricorrente ha esposto di avere stipulato dal 1/12/2019 diversi contratti a tempo determinato con svolgendo sempre la mansione di pastaia Controparte_1
artigianale, fino alle dimissioni rassegnate in data 8/11/2023.
Secondo la ricorrente i contratti a tempo determinato violano la normativa di cui al
D.lgs. n. 81/2015 e , inoltre , in violazione dell'art. 3 del D.lgs. n. 368/2001, è mancata la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
All'udienza del 19/06/2024 è stata dichiarata la contumacia di . Controparte_1
Tanto premesso, la causa viene decisa all'esito della discussione orale.
2.Il ricorso è fondato.
3. Dalla documentazione versata in atti si evince che è stata Parte_1
assunta in data 1/12/2019 con contratto a tempo determinato fino al 28/2/2020; il termine è stato poi prorogato dal 29/2/2020 al 30/6/2020, dall'1/72020 al 31/ 8/2020,
Pag. 2 di 5 dall'1/9/2020 al 31/10/2020, dall'1/11/2020 al 31/12/2020 e dall' 1/1/2021 al
30/6/2021 (doc. 4 ric.).
La lavoratrice è stata poi riassunta il 3/7/2021 con un contratto a tempo determinato fino al 31/12/2021 (doc. 5 ric.); tale contratto è stato poi prorogato per otto volte fino al 20/06/2023 (dall' 1/12022 al 14/4/2022, dal 15/4/2022 al 14/06/2022, dal
15/6/2022 al 14/9/2022, dal 15/9/2022 al 14/11/2022, dal 15/11/2022 al 14/1/2023, dal 15/1/2023 al 28/2/2023, dall'1/3/2023 al 31/5/2023 dall'1/6/2023 al 20/6/2023. - doc. 2 e 5 ric.).
Se mancano elementi concreti per affermare l'illegittimità del contratto fin dal dicembre 2019, tuttavia, con la quinta proroga intervenuta in data 1/1/2021, si è verificata la violazione dell'art art. 21,co. 1 D.Lgs n. 81 del 2015 (come modificato dal D.L n. 87/ 2018, convertito, con modificazioni, dalla L 96/ 2018) ai sensi del quale: “il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga”.
Si sono verificate anche successive violazioni della normativa, come quella dell'art. 21, co. 2 D.lgs. 81/2015, ai sensi del quale “qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato” nonché la violazione della regola riguardante la durata complessiva del tempo determinato di cui all'art 19 D.lgs . n. 81/2015.
Pag. 3 di 5 In ogni caso, quello che rileva è la trasformazione in contratto a tempo indeterminato dalla decorrenza della quinta proroga e quindi dal 1/1/2021.
4. Alla ricorrente va inoltre corrisposta l'indennità omnicomprensiva prevista dall'art. 28, co. 2 D.lgs. 81/2015 ai sensi del quale : “
2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità' onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di
2,5 e un massimo di 12 mensilità' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. Resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire
l'indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”
Innanzi tutto la lavoratrice non ha fornito la prova di un maggior danno stante la genericità delle allegazioni.
L'indennità, avuto riguardo ai criteri di cui all'art 8. L n. 604/1966 , va determinata in dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, quindi in misura prossima alle dodici mensilità, nonostante le scarse dimensioni dell'impresa per la plurima violazione della normativa e l'anzianità di servizio risalente al 2019.
Le spese, come liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M
.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione rigettata nella causa n. 398/2024:
Pag. 4 di 5 1) Dichiara la conversione del contratto a tempo determinato concluso fra
[...]
e l'1/12/2019 , successivamente prorogato, in Parte_1 Controparte_1
contratto a tempo determinato a decorrere dal 1/1/2021 con la stessa mansione di pastaia artigianale e con lo stesso inquadramento e orario e per l'effetto ordina al convenuto la ricostituzione del rapporto di lavoro.
2) Condanna a corrispondere alla ricorrente l'indennità risarcitoria Controparte_1
omnicomprensiva di cui all'art 28 co. 2 Dlgs n. 81/2015 nella misura di dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre a interessi legali dal dovuto al saldo.
3) Condanna a rimborsare alla ricorrente le spese di causa che Controparte_1
liquida in euro 4.500,00 oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 04/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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