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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/11/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 1124/2025
Promossa da
(C.F. , e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati presso l'Avv. Marcello Misuraca, che li rappresenta e C.F._2
difende per procura in atti;
APPELLANTI
Contro
(C.F. ; CP_1 C.F._3
APPELLATO NON COSTITUITO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 8.9.2025, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 2917/2025 pubblicata il
16.6.2025, che pronunciando sulla loro domanda di condanna del sig. al pagamento in favore del CP_1 sig. dell'importo di € 18.500,00 con rivalutazione monetaria e interessi, ha così statuito: Parte_1
“1) Accerta e dichiara la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire dell'attore Sig. pagina 1 di 2 . 2) Rigetta la domanda di merito proposta dall'attore Sig. Parte_2 Parte_1
nei confronti del convenuto. 3) Dichiara tenuti e condanna gli attori signori
[...] Parte_1
e , ai sensi degli artt. 91 e 97 c.p.c., a rimborsare alla parte convenuta
[...] Parte_2
le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.397,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A.
e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende”.
Gli appellanti hanno domandato a questa Corte d'Appello di riformare la sentenza, accogliendo la domanda proposta in primo grado, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
La prima udienza è stata fissata con l'atto di citazione per il 19.3.2026.
In data 13.9.2025 gli appellanti hanno depositato istanza con cui hanno chiesto di dichiarare l'estinzione del procedimento per carenza di interesse sopravvenuto delle parti.
L'appellato non si è costituito.
Con provvedimento del 17.10.2025 il Consigliere Istruttore, vista l'istanza depositata, ha rimesso la causa al Collegio per la pronuncia di sentenza sull'istanza di estinzione, revocando la fissazione dell'udienza del 19.3.2026.
La Corte, vista la richiesta degli appellanti di dichiarare l'estinzione del procedimento per carenza di interesse sopravvenuto, vista la mancata costituzione dell'appellato, provvede a dichiarare l'estinzione del procedimento.
Le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate, non essendovi costituzione dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, dichiara l'estinzione del procedimento.
Così deciso in Torino in data 24.10.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte d'Appello.
Il Consigliere Relatore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 1124/2025
Promossa da
(C.F. , e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati presso l'Avv. Marcello Misuraca, che li rappresenta e C.F._2
difende per procura in atti;
APPELLANTI
Contro
(C.F. ; CP_1 C.F._3
APPELLATO NON COSTITUITO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 8.9.2025, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 2917/2025 pubblicata il
16.6.2025, che pronunciando sulla loro domanda di condanna del sig. al pagamento in favore del CP_1 sig. dell'importo di € 18.500,00 con rivalutazione monetaria e interessi, ha così statuito: Parte_1
“1) Accerta e dichiara la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire dell'attore Sig. pagina 1 di 2 . 2) Rigetta la domanda di merito proposta dall'attore Sig. Parte_2 Parte_1
nei confronti del convenuto. 3) Dichiara tenuti e condanna gli attori signori
[...] Parte_1
e , ai sensi degli artt. 91 e 97 c.p.c., a rimborsare alla parte convenuta
[...] Parte_2
le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.397,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A.
e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende”.
Gli appellanti hanno domandato a questa Corte d'Appello di riformare la sentenza, accogliendo la domanda proposta in primo grado, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
La prima udienza è stata fissata con l'atto di citazione per il 19.3.2026.
In data 13.9.2025 gli appellanti hanno depositato istanza con cui hanno chiesto di dichiarare l'estinzione del procedimento per carenza di interesse sopravvenuto delle parti.
L'appellato non si è costituito.
Con provvedimento del 17.10.2025 il Consigliere Istruttore, vista l'istanza depositata, ha rimesso la causa al Collegio per la pronuncia di sentenza sull'istanza di estinzione, revocando la fissazione dell'udienza del 19.3.2026.
La Corte, vista la richiesta degli appellanti di dichiarare l'estinzione del procedimento per carenza di interesse sopravvenuto, vista la mancata costituzione dell'appellato, provvede a dichiarare l'estinzione del procedimento.
Le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate, non essendovi costituzione dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, dichiara l'estinzione del procedimento.
Così deciso in Torino in data 24.10.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte d'Appello.
Il Consigliere Relatore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
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