Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 17.01.2025, svolta mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 23626/2023
tra
, rapp.to e difeso dall'avv. Massimiliano Petagna ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Alessandro Scarlatti, 32, giusta procura in atti;
opponente e in persona del procuratore p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Profili, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via
Partenope n°1, giusta procura in atti;
nonché
Controparte_2
, in persona del per la pro tempore,
[...] Controparte_3 CP_4 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Golia presso il quale è domiciliato in Napoli in
Via Nuova Poggioreale, angolo S. Lazzaro, giusta procura in atti;
opposti
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 15.12.2023 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe deduceva che:
- in data 4.12.2023, gli veniva notificata l'intimazione di pagamento n. 07120239046829861/000;
- il suddetto atto scaturiva dalla cartella di pagamento n. 07120110244147177000;
Tutto ciò premesso, chiedeva a codesto Tribunale di:
1) preliminarmente disporre la sospensione dell'esecutività del preteso titolo posto a fondamento della illegittima intimazione di pagamento, in quanto sussistono entrambi i presupposti richiesti dalla Legge. In particolare, quanto al fumus boni juris, risulta evidente la probabile fondatezza del presente ricorso;
quanto al periculum in mora, è altrettanto evidente l'ingiusto oltre che grave e irreparabile danno che provocherebbe la promuovenda procedura esecutiva in forza di titoli inesistenti ovvero nulli;
2) accertare e dichiarare l'estinzione dei crediti di cui alla cartella n. 07120110244147177000 per maturata prescrizione breve e, conseguentemente, non dovuta dal ricorrente la relativa somma illegittimamente richiesta dal a CP_6 titolo di crediti per le annualità dal 2005 al 2011; CP_5
3) per l'effetto annullare la cartella n. 07120110244147177000;
4) condannare la resistente al pagamento Controparte_1 integrale delle spese di Giustizia tutte, ivi comprese IVA, C.P.A. e spese generali, con attribuzione al costituito Difensore per fattone anticipo.
Si costituiva l' che chiedeva il rigetto Controparte_1
l'opposizione per la sua infondatezza in fatto ed in diritto e di dichiarare che il credito non era prescritto per essere stati notificati correttamente e nei termini sia la cartella che le intimazioni di pagamento. Il tutto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. Si costituiva altresì l' che, in via preliminare, chiedeva l'inammissibilità della CP_5 domanda tardivamente proposta, sia quale atto successivo alla notifica della cartella esattoriale da cui discendeva (ex art. 24, comma quinto, D.lgs. n. 46/1999), sia avverso le cartelle esattoriali presupposte, per essere trascorso il relativo termine perentorio di gg. 40 dalla loro notifica, nonché il termine ex art. 615 e 617 cpc. In subordine, insisteva per la dichiarazione del proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ad eccezioni di tipo formale e di omessa notifica delle cartelle esattoriali contestate, anche in ordine all'eccepita prescrizione, poiché responsabile l Controparte_1
. Spese compensate.
[...]
La causa veniva incardinata dinanzi all'attuale giudicante e infine decisa all'odierna udienza, con sentenza depositata telematicamente. L' opposizione è fondata nei limiti segnati dalla presente motivazione. Oggetto dell' odierno giudizio è l'opposizione ad intimazione di pagamento n. 071 2023 9046829861/000 notificata al Sig. in data 4.12.2023 Parte_1 concernente, per quel che in questa sede rileva, la cartella di pagamento n. 07120110244147177000 riferita ad omesso pagamento di premi per le annualità CP_5 dal 2005 al 2011. La cartella esattoriale posta a fondamento dell' impugnata intimazione di pagamento è stata notificata a mani dell'istante il 13.12.11 (cfr avviso di ricevimento in atti
[...]
). Controparte_7
Stante la definitività della stessa, ogni questione antecedente la data di definitività è inammissibile, trovando il credito titolo nella sola cartella esattoriale notificata. Ne deriva che l'unica questione rilevante attiene all'eventuale decorso della prescrizione, dalla data di notifica della cartella alla avvenuta comunicazione all' interessato dell' intimazione di pagamento avvenuta per quanto pacifico tra i contendenti il 4.12.2023. Orbene, secondo la ragione più liquida va accolta l'eccezione di prescrizione formulata in seno all' atto introduttivo del giudizio. Infatti il Concessionario alla riscossione evocato in giudizio si è difeso invocando l' avvenuta notifica a mezzo del servizio postale mediante “compiuta giacenza” di alcuni atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione precedenti all' intimazione n. 071 2023 9046829861/000 ( vedasi produz. ADER). L' assunto è infondato.
Quanto all' ipotesi di consegna del plico “per compiuta giacenza”, in tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, invero, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza;
in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c. Sez. 6 - 5, ( ex plurimis, Ordinanza
n. 8895 del 18/03/2022 (Rv. 664307 - 01). In ipotesi del genere la raccomandata informativa è pervenuta nella sfera di conoscenza del destinatario sicché opera la presunzione di cui all'art. 1335 cod. civ., che è superabile solo se la persona destinataria dia prova di essersi trovata senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione del plico (Cass. n. 15315 del 04/07/2014).
Nella specie , osserva il Tribunale, l' non ha però, a ben vedere, documentato che CP_8
l' attività di notifica in questione fosse stata correttamente effettuata a mezzo del servizio postale presso l' indirizzo del contribuente di quell' epoca non fornendo prova certa di aver provveduto ad avvisare il destinatario, non rinvenuto in loco, mediante raccomandata informativa ed immissione in cassetta della cd “CAD” ( comunicazione di avvenuto deposito).
Di tali ultime incombenze idonee, come detto, a perfezionare la procedura di notificazione non vi è infatti alcuna traccia in atti.
Pertanto, in mancanza di prova di atti interruttivi idonei pregressi, i premi relativi CP_5 alle annualità dal 2005 al 2011 oggetto della cartella di pagamento n.
07120110244147177000 erano già inesorabilmente prescritti allorchè intervenne in data 4.12.2023 l' intimazione di pagamento in questa sede impugnata che, di conseguenza, per questa parte va annullata.
Le spese, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico dell' che CP_8 omise di attivarsi correttamente per interrompere il decorso della prescrizione dei premi CP_5
P.Q.M.
dichiara prescritti i premi relativi alle annualità dal 2005 al 2011 oggetto della CP_5 cartella di pagamento n. 07120110244147177000 e, pertanto, annulla l' intimazione di pagamento n. 071 2023 9046829861/000 in questa sede impugnata relativamente agli stessi;
condanna l' alle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 1.200,00, oltre CP_8 spese generai, Iva e Cpa, con attribuzione all' Avv. Massimiliano Petagna.
Si comunichi.
Napoli, il 17.1.2025.
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero.