Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/06/2025, n. 1928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1928 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Francesco Cavone, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al N. 12101 del R.G.A.C.C. dell'anno 2018 discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 12.06.2025 e vertente
TRA
(P.I.: , in persona del Commissario Straordinario, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in alla piazza Aldo Moro, rappresentato e difeso dagli Pt_1 avv.ti Laura Mogavero e Luigi Mangia che lo rappresentano e difendono come da procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._1
Lecce alla via G. Argento presso lo studio dell'avv. Paola De Vergori che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 4069/2018 resa nel giudizio n. 10120/2017 R.G. pubblicata il 9/10/2018 e notificata il 26/10/2018.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate e allegate.
Con atto di citazione del 20.10.2017 conveniva in giudizio il Parte_2 al fine di ottenere il risarcimento dei danni riportati dall'autovettura Parte_1 di sua proprietà “Golf Volkswagen”, tg.CS273NW, condotta da a Persona_1 seguito del sinistro avvenuto in data 10.08.2016, in alla via P. Longo. Pt_1
L'attrice ha esposto che sul manto stradale era presente una profonda buca non segnalata e che la strada non era adeguatamente illuminata;
deduceva quindi che il sinistro era da imputare al per aver omesso di custodire la strada Controparte_2 con diligenza.
Il si costituiva con propria comparsa di risposta, resistendo alla Parte_1 domanda e deducendo che la responsabilità dell'evento dovesse essere ascritta esclusivamente alla condotta imprudente ed imperita del conducente dell'autovettura; in via subordinata, chiedeva di dichiarare il concorso di colpa prevalente del conducente, con riduzione del quantum e con vittoria di spese di lite.
Il giudizio di primo grado è stato istruito con deposito documenti e prove testimoniali e si è concluso con l'accoglimento integrale della domanda attorea.
Il ha impugnato la sentenza, eccependo che il giudice di prime cure Parte_1 ha errato nell'applicazione alla fattispecie in esame dell'art. 2051 c.c. e nella quantificazione del danno.
L'ente comunale ha chiesto, dunque, la riforma della sentenza impugnata con vittoria delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita l'appellata che ha riproposto le medesime domande, eccezioni, deduzioni e conclusioni formulate innanzi al Giudice di Pace, eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione degli artt. 339, 3° comma e 113
c.p.c., risultando la domanda di primo grado proposta nei limiti dell'importo di
1.100,00 euro ed essendo, pertanto, la pronuncia di prime cure adottata secondo equità, nonché per violazione dell'art. 342 c.p.c. per mancata indicazione delle circostanze che determinano la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
ha quindi chiesto nel merito il rigetto del gravame con conferma integrale della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni dalle parti processuali con note scritte cui si rinvia, all'udienza del 12.06.2025 la causa è stata discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
******** Preliminarmente occorre esaminare la questione relativa all'ammissibilità dell'appello a mente dell'art. 339, co. 3, c.p.c..
A riguardo giova precisare che l'attuale formulazione dell'art. 339, comma 3 c.p.c., come sostituito dall'art. 1 D. Lgs.
2.2.2006 n. 40, prevede che “le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
A propria volta l'art. 113, comma 2 c.p.c. prevede che il Giudice di Pace decide secondo equità le cause il cui valore (sino alla data del 30 ottobre 2021) non eccede 1.100,00 euro (cd. equità necessaria).
A tale ultimo riguardo la giurisprudenza delle Suprema Corte afferma che “le sentenze del Giudice di Pace rese in controversie di valore non superiore a 1.100,00 euro sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza, “sic et simpliciter”, della norma giuridica applicata alla regola di equità” (Cassazione Civ., 3 aprile 2012 n. 5287; Cassazione Civ., 25 febbraio 2005 n.
4079).
La giurisprudenza di legittimità chiarisce che, per stabilire se effettivamente una sentenza sia stata resa secondo equità, e quindi decretare se l'appellabilità della stessa soggiaccia ai limiti previsti dall'art. 339, comma 3 c.p.c. “occorre guardare non al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i canoni di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c., senza tenere conto del valore indicato ai fini del pagamento del contributo unificato. Pertanto, se l'attore abbia chiesto in via principale la condanna ad una somma inferiore a 1.100 euro (e cioè al limite dei giudizi di equità c.d.
“necessaria”) ed in subordine abbia domandato una diversa ed eventualmente maggior somma che “sarà ritenuta di giustizia”, la causa deve ritenersi di valore indeterminato e la sentenza che la conclude sarà appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 c.p.c.”
(Cass. civ., 11 giugno 2012, n. 9432; Cass. civ. 5 giugno 2015, n. 11739; Cass. civ.,
20 marzo 2017, n. 7095; Cass. civ. 12 febbraio 2018, n. 3290).
A ciò va aggiunto che la determinazione del valore della causa ai fini dell'individuazione del giudice competente deve avvenire con riferimento al momento in cui la domanda viene proposta, per cui, una volta fissata la competenza del giudice in base alle pretese fatte valere nell'atto introduttivo del giudizio e alle eventuali contestazioni e richieste svolte dal convenuto nella prima difesa, sono prive di rilevanza le successive modifiche
(Cass. Civ., 18 settembre 2006, n. 20118).
Orbene, si osserva che nel caso di specie, l'attrice nel libello introduttivo ha chiesto “il pagamento della somma pari a euro 620,94 oltre interessi fino al soddisfo, o di quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia” e, pertanto, alla stregua di quanto sopra esposto, la causa deve ritenersi di valore indeterminato e la sentenza che la conclude
è appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 c.p.c.
L'eccezione, dunque, è rigettata.
Allo stesso modo, non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata di violazione dell'art. 342 c.p.c. per non aver l'appellante indicato le parti della sentenza impugnata oggetto di censura e le modifiche richieste rispetto a quanto formato oggetto della ricostruzione compiuta dal giudice di prime cure nonché per l'omessa indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.
Sul punto, si osserva che alla luce dell'opzione ermeneutica della Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c., in tema di forma dell'atto di gravame, non richieda né un progetto alternativo di sentenza né la trascrizione integrale o parziale della pronuncia gravata ma unicamente la chiara ed inequivoca indicazione delle censure, in fatto e in diritto, indirizzate alla pronuncia gravata e gli argomenti da contrapporre a quelli esplicitati dal giudice di prime cure a fondamento della decisione (Cass. Civ. n. 27199/20217).
Orbene, non può revocarsi in dubbio che tali riferimenti siano evincibili dal contenuto della citazione in appello, con la quale è stato incardinato il presente grado di giudizio, focalizzato sull'errata applicazione dell'art. 2051 c.c. alla fattispecie in esame, sull'errata interpretazione del materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio e sulla errata quantificazione del danno.
Ciò posto, nel merito l'appello è infondato e deve quindi essere rigettato.
Con il primo motivo, l'appellante ha lamentato che il Giudice di Pace ha errato sull' inquadramento della responsabilità del nell'ottica dell'art. 2051 c.c. Pt_1
La doglianza non coglie nel segno.
Va premesso che nell'atto introduttivo di primo grado la domanda risarcitoria è stata formulata invocando la violazione sia dell'obbligo di “manutenzione e custodia” stradale ex art. 2051 cc, sia la responsabilità ex art. 2043 cc derivante da insidia stradale.
Si osserva che la responsabilità dell'ente proprietario della via pubblica, relativamente ai danni subiti dagli utenti della stessa nei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze, va ascritta alla responsabilità delle cose in custodia secondo il dettato di cui all'art. 2051 c.c. ed in tale ottica è stata correttamente inquadrata dal giudice di prime cure, il quale ha accolto la domanda ritenendo sussistente, alla stregua delle risultanze probatorie acquisite agli atti, il nesso causale fra evento e fatto, ossia tra la condizione di dissesto della strada percorsa e il sinistro oggetto di giudizio.
Occorre evidenziare che, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione, “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art.
2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma
è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario
o chi si trova con essa in relazione diretta. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito (da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato), fattore che attiene non già ad un comportamento del custode (che è irrilevante) bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante
i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e
l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale” (Cass. civ. n. 4279 del 19.2.2008).
Ne deriva che grava sul danneggiato dimostrare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, mentre il custode, per andare esente da responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso, vale a dire un fattore esterno che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità ed eccezionalità che, come noto, può concretarsi nel fatto naturale, di un terzo o dello stesso danneggiato.
Orbene, nel caso in esame, il Giudice di Pace, valutato il compendio probatorio, ha constatato “la profonda buca presente sul manto di una strada completamente dissestata”, ritenendo che “tale insidia avrebbe dovuto indurre il Parte_1 quantomeno ad apporre segnaletica stradale di pericolo al fine di evitare il sinistro come quello per cui è giudizio” e che l'ente comunale “non ha neanche provato il caso fortuito che lo avrebbe mandato esente da responsabilità”.
Ad analoga conclusione deve giungersi anche in questa sede, in quanto dalle risultanze istruttorie in atti, emerge effettivamente la prova del nesso causale tra evento e danno.
Risulta, infatti, provata la presenza della buca sul manto stradale che ha causato il sinistro, in base alla documentazione fotografica che raffigura lo stato dei luoghi al momento del fatto;
foto che evidenziano, come rilevato dal giudice di pace, “una buca presente sul manto di una strada completamente dissestata” ove “è stato eliminato il manto di asfalto più superficiale per sostituirlo con altro materiale bituminoso”.
Inoltre, le dichiarazioni rese dal teste confermano la dinamica descritta in Tes_1 citazione. In particolare, il teste ha dichiarato “sono a conoscenza dei fatti di causa perché la sera del sinistro era a bordo del veicolo Golf Volkswagen condotto dal mio amico Percorrevamo in via Longo, strada a doppio senso di Persona_1 Pt_1 circolazione, e la direzione di marcia era verso la piazza. Giunti all'altezza del civico 1
l'autovettura non incappava in una buca, ma prendeva un tombino sporgente dell'acquedotto. Preciso che intorno al tombino il manco stradale era dissestato e confermo lo stato dei luoghi, così come raffigurato nelle fotografie allegate al fascicolo di parte attrice che mi vengono esibite e che riconosco. L'illuminazione della strada era scarsa ed il luogo non era transennato né vi erano altri tipi di segnalazione di pericolo.
L'autovettura non ha preso alcuna buca ma ha impattato contro un tombino rialzato rispetto al manto stradale che era ceduto intorno al tombino. L'orario occorso era tra le
21:00 e 22:00. L'autovettura su cui ero a bordo era di colore blu…..ho altresì notato che vi erano danni sulla parte inferiore (Coppa dell'olio). Riconosco le foto ritraenti veicolo danneggiato allegate al fascicolo di parte attrice”.
Parte convenuta ha eccepito che le suddette dichiarazioni testimoniali sconfessino quanto dedotto nel libello introduttivo non facendo alcun riferimento a buche sul manto stradale.
Invero, si osserva che il teste, nel descrivere la dinamica del sinistro, fa riferimento all'impatto contro un tombino, rialzato rispetto al manto stradale che “era ceduto intorno al tombino”. Ciò trova conferma nelle foto in atti.
Si evidenzia che, anche a voler ritenere che la causa dell'evento sia rappresentata da un tombino intorno al quale si è venuto a creare il profondo dissesto del manto stradale, l'ente proprietario della strada ha l'obbligo, ex art. 14 C.d.S., di “provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze … al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze” al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione” e, pertanto, è tenuto ad assicurare agli utenti l'efficienza e la sicurezza della sede stradale nonché degli impianti accessori, senza che tale suo obbligo e le responsabilità connesse alla sua inosservanza possono venire meno nell'ipotesi di trasferimento dell'onere della sua manutenzione ad altri Enti, rispondendo, pur sempre, il direttamente verso gli utenti, delle colpevoli Pt_1 carenze nella sorveglianza sull'efficienza e sicurezza della rete viaria, ivi comprese le pertinenze.
Il sinistro per cui è causa, dunque, è da addebitare esclusivamente all'ente comunale, custode della pubblica via ove è avvenuto l'occorso sinistro, il quale non ha dimostrato di aver tenuto una condotta scevra da censure, poiché non ha provveduto né ad individuare preventivamente il pericolo provocato dal dissesto stradale, segnalando quantomeno gli utenti della sua presenza, né a dotare la pubblica via di un impianto di illuminazione adeguato a tutelare gli utenti della strada dal rischio di incidenti.
Non sembra sussistere alcun concorso di colpa del danneggiato, il quale, tenuto conto delle caratteristiche della strada e della pubblica illuminazione, non ha violato alcuna regola prudenziale di condotta.
Parimenti infondato è il secondo motivo di appello relativo alla quantificazione dei danni operata dal giudice di prime cure.
L'appellante ha lamentato che il giudice di pace ha risarcito il fermo tecnico non richiesto dall'attrice ed ha quantificato il danno in assenza di documentazione fiscale.
Invero, si osserva che la domanda risarcitoria formulata dall'attrice in primo grado ammontava complessivamente a € 624,94, di cui € 427,00 oltre iva per danni materiali ed € 100,00 per fermo tecnico.
In merito alla quantificazione del danno, si osserva che la richiesta risarcitoria è suffragata da preventivo versato in atti nonché dalle foto ritraenti il veicolo danneggiato nell'immediatezza, elementi ritenuti idonei ai fini della determinazione del risarcimento del danno operata dal giudice di prime cure che si condivide.
L'appello è dunque rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata e con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio. Le spese sono liquidate tenendo conto dell'assenza di fase istruttoria e della semplicità della fase decisionale.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17
L. n. 228/2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto introduttivo, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. Parte_1
4069/2018 iscritto al n.12101/2018 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) rigetta l'appello;
b) condanna la parte appellante alla refusione in favore dell'appellata delle spese di lite di secondo grado, liquidate in € 480,00 per compenso, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
Si dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater
T.U.S.G..
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Lecce, 12/06/2025
Il Giudice
Dott. Francesco Cavone
Sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il
Processo, dott.ssa Daniela Mauro.