CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 14/01/2026, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 578/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PATSCOT OB, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11410/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20240002139100094862686 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22204/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente proponeva alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli ricorso avverso l'atto indicato in epigrafe, chiedendone l'annullamento per l'illegittimità dell' atto e prescrizione.
All'esito dell'udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato in quanto l'invito al pagamento di cui in epigrafe, come lamentato dal ricorrente, è stato emesso in assenza dell' avviso prodromico di accertamento della Tari per l'anno 2019.
Il ricorso va quindi accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna in solido le parti resistenti alla refusione delle spese di lite in favore di parte istante che liquida in euro 150,00 per compensi, oltre CUT e accessori di legge se dovuti.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PATSCOT OB, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11410/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20240002139100094862686 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22204/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente proponeva alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli ricorso avverso l'atto indicato in epigrafe, chiedendone l'annullamento per l'illegittimità dell' atto e prescrizione.
All'esito dell'udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato in quanto l'invito al pagamento di cui in epigrafe, come lamentato dal ricorrente, è stato emesso in assenza dell' avviso prodromico di accertamento della Tari per l'anno 2019.
Il ricorso va quindi accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna in solido le parti resistenti alla refusione delle spese di lite in favore di parte istante che liquida in euro 150,00 per compensi, oltre CUT e accessori di legge se dovuti.