TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 25/02/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 3045/24 R.G., promossa da
e , nella loro Parte_1 Parte_2 qualità di rappresentanti di CP_1
(Avv.ti F. Tracanna, M. Savona e G.
Goldaniga)
CONTRO
CP_2
(Avv. A. Imparato)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 e 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti e le note di trattazione scritta, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato
[...]
e nella loro Pt_1 Parte_2 qualità di rappresentanti di , CP_1 convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, l' per dichiarare CP_2
l'irripetibilità dei ratei dell'indennità di accompagnamento in quanto percepiti in buona fede e per l'effetto sentir annullare la richiesta di restituzione delle somme in data 19.9.2024.
A tal fine i ricorrenti, nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore esponevano di aver CP_1 impugnato ex art. 445 bis c.p.c. il provvedimento con cui era stato negato il diritto del minore di percepire l'indennità di accompagnamento.
I ricorrenti riferivano che il Tribunale, all'esito della c.t.u., aveva emesso decreto di omologa del seguente tenore: “1. omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del C.T.U.: a) prestazione di riferimento: indennità di accompagnamento;
b) accertamento del requisito sanitario: positivo;
termine per la revisione: 2029. 2. condanna l' al CP_2 pagamento delle spese di lite (liquidate ex reg. 55/2014, in € 1.000,00, oltre a contributo forfetario ex art. 2 c 2 d.m.
55/2014, IVA e c.p.a., con distrazione in favore dell'Avv. P. Ravanelli e di CTU”, a seguito del quale l' , di propria CP_2 iniziativa, aveva comunicato che avrebbe corrisposto l'indennità di accompagnamento a partire da settembre 2022, oltre alle mensilità di tale indennità non percepite dall'anno 2020.
I ricorrenti aggiungevano che in data
08.07.2024 l' aveva depositato istanza CP_2 di correzione di errore materiale, evidenziando che il minore avrebbe dovuto percepire la sola indennità di frequenza, ed il Tribunale, all'esito del contraddittorio tra le parti, aveva provveduto alla correzione dell'errore materiale, stabilendo il diritto di a percepire la CP_1 sola indennità di frequenza.
I ricorrenti, nel dare atto che l' il CP_2
15.10.2024 gli aveva chiesto la restituzione della somma di € 13.900.99, erogata a
[...]
a titolo di indennità di CP_1 accompagnamento, contestavano la pretesa dell'istituto.
I ricorrenti, in particolare, affermavano l'irripetibilità della suindicata somma sostenendo di averla percepita in buona fede per effetto di un errore, prima del Tribunale e poi dell' . Rassegnavano le CP_2 sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio l' , evidenziando la legittimità del CP_2 proprio operato e contestando, soprattutto, la buona fede dei ricorrenti nella percezione della somma oggetto di restituzione. Concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
I fatti sono pacifici.
I ricorrenti, nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore hanno proposto ricorso ex CP_1 art. 445 bis c.p.c. impugnando il provvedimento della Commissione Medica in data 24.7.2020 cui era stato riconosciuto a favore del figlio solo il diritto all'indennità di frequenza, negando quello all'indennità di accompagnamento ed il procedimento è stato iscritto al n. r.g.l.
997/21.
Si legge nel ricorso introduttivo di tale giudizio ai punti 1) e 2): “1) che in data
6/08/2018 la Commissione Medica competente accertava il piccolo affetto CP_1 da DM ID tipo 1 di recente riscontro con marcata instabilità glicemica e secondario critico incremento del carico assistenziale riconoscendo il di lui diritto a percepire
l'assegno di accompagnamento non essendo in grado di svolgere, senza l'ausilio di un'assistenza continua, gli atti quotidiani della vita;
2) – che peraltro, in sede di verifica, nella seduta del 24/07/2020 la
Commissione Medica, non confermava siffatte condizioni, riconoscendo il minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età: negava per l'effetto il diritto a continuare
a percepire l'indennità di accompagnamento, riconoscendo la sola indennità di frequenza”.
Quindi era ben chiara ai ricorrenti, peraltro forniti di assistenza tecnica, la differenza tra indennità di frequenza
(pacificamente riconosciuta in via amministrativa) ed indennità di accompagnamento (per il riconoscimento della quale era stato promosso il giudizio).
A seguito della c.t.u. medico-legale il consulente nominato d'ufficio ha negato il diritto all'indennità di accompagnamento concludendo: “il bimbo è CP_1 minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L. 118/71 e L. 289/90) indennità di frequenza con revisione nel
2029. Egli è portatore di handicap grave (L.
104/92 art.3 comma 3) con revisione del
2029” (v. c.t.u. in atti).
I risultati peritali non sono stati contestati dai c.t.p., poiché mentre il consulente dell' ha concordato con le CP_2 conclusioni del c.t.u., il consulente di parte ricorrente non ha fatto pervenire osservazioni (v. c.t.u. in atti).
Il Tribunale, all'esito della c.t.u., ha emesso decreto di omologa del seguente tenore: “1. omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del
C.T.U.: a) prestazione di riferimento: indennità di accompagnamento;
b) accertamento del requisito sanitario: positivo;
termine per la revisione: 2029. 2. condanna l' al pagamento delle spese di CP_2 lite (liquidate ex reg. 55/2014, in €
1.000,00, oltre a contributo forfetario ex art. 2 c 2 d.m. 55/2014, IVA e c.p.a., con distrazione in favore dell'Avv. P. Ravanelli
e di CTU” (v. decreto omologa in atti).
Era assolutamente evidente che il Tribunale fosse incorso in un errore materiale, indicando come “positivo” l'accertamento del requisito sanitario.
L' , tuttavia, non si è accorto CP_2 tempestivamente dell'errore ed ha ottemperato al provvedimento del Tribunale, procedendo all'erogazione dell'indennità di accompagnamento.
Solo in data 8.7.2024, a circa due anni di distanza, l' ha depositato istanza di CP_2 correzione di errore materiale, evidenziando che il minore avrebbe dovuto percepire la sola indennità di frequenza, ed il
Tribunale, sulle conclusioni concordi delle parti, ha provveduto alla correzione dell'errore materiale, stabilendo il diritto di a percepire la sola CP_1 indennità di frequenza (v. doc.10 fasc. ricorrenti).
Così ricostruiti i fatti, è noto che
“avverso il decreto di omologa (che segue automaticamente nel caso in cui non sorgano contestazioni) non vi sono rimedi perché questo è espressamente dichiarato, dal legislatore che ha novellato il codice di rito, "non impugnabile", quindi non soggetto ad appello e neanche a ricorso straordinario ex art. 111 Cost. (quest'ultimo essendo ammissibile limitatamente alla statuizione sulle spese, sia legali che di consulenza).
La discrasia tra il parere del CTU ed il decreto di omologa è irrilevante, dovendosi avere esclusivo riguardo alle conclusioni di cui alla consulenza;
il decreto di omologa che se ne discosti risulta, pertanto, viziato da mero errore materiale, emendabile con la procedura di correzione” (così, cass.
Civ. ord. 6415/17). Ne consegue che la procedura seguita è stata quella corretta, anche se la correzione dell'errore materiale è avvenuta a distanza di tempo, durante il quale i ricorrenti, nonostante la rilevabilità dell'errore in cui era incorso il Tribunale, in base ad una propria deliberata scelta, hanno deciso di ricevere la prestazione dall' . CP_2
L' , con comunicazione del 19.9.2024, ha CP_2 chiesto la restituzione dell'indennità di accompagnamento percepita indebitamente nel periodo 1.8.2020-31.7.2024.
In base a tutte le suesposte considerazioni, non si verte nell'ambito dell'indebito assistenziale, ma in quello di cui all'art. 2033 c.c. potendo applicarsi alla fattispecie - che non nasce da un provvedimento emesso autonomamente dall' CP_2 in via amministrativa, ma dall'ottemperanza ad un provvedimento giudiziario errato - gli stessi principi espressi dalla Suprema Corte in tema di pronunce non passate in giudicato.
In questo ambito è stato affermato che “in tema di prestazioni assistenziali,
l'indennità di accompagnamento erogata sulla base di sentenza provvisoriamente esecutiva non passata in giudicato, poi riformata in sede di impugnazione, è ripetibile alla stregua delle disposizioni generali sull'indebito civile, poiché, stante il definitivo accertamento dell'insussistenza del diritto ad ottenere la somma originaria,
l'obbligo di restituzione è fondato sull'art. 336, comma 2, c.p.c., con correlativo assoggettamento del percettore dell'indebito all'obbligo di sopportare il rischio dell'attuazione della tutela giurisdizionale invocata, sicché, ricorrendo un'ipotesi di mancanza radicale "ab origine" di tutti i requisiti per il riconoscimento della predetta indennità, non è possibile ipotizzare una sua ignoranza incolpevole”
(così, cass. Civ., sentenza n. 29034 del
06/10/2022).
In questo caso, come già evidenziato,
l'errore in cui era incorso il Tribunale era perfettamente riconoscibile dai ricorrenti
(peraltro assistiti da un legale notoriamente esperto della materia), essendo chiarissime le conclusioni del c.t.u., non contestate dai c.t.p., in ordine alla insussistenza dei presupposti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, sussistendo solo quelli per l'indennità di frequenza, già pacificamente riconosciuta dalla Commissione Medica.
Deve quindi escludersi categoricamente che i ricorrenti abbiano percepito in buna fede i ratei dell'indennità di accompagnamento nel periodo antecedente alla correzione dell'errore materiale, avendo semplicemente fatto affidamento sull'errore prima del
Tribunale e poi dell' . CP_2 E' stato infatti pure affermato che “in tema di indebito assistenziale, l'applicazione, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., di quella propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art.
38 Cost., esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile, non rileva nell'ipotesi in cui la ripetizione dell'indebito sia coperta da giudicato, in conseguenza della riforma del titolo esecutivo in base al quale le somme erano state percepite” (così, cass. Civ. Ordinanza
n. 24133 del 07/09/2021).
Infine, a nulla rileva il fatto che alla fine del 2024 al minore sia stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento, esulando tale aspetto dal presente accertamento e trattandosi di provvedimento comunque intervenuto oltre due anni dalla c.t.u. e dal decreto di omologa.
In definitiva, per tutte le argomentazioni esposte, il ricorso non può essere accolto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, anche in considerazione del fatto che, pur in presenza di un errore del Tribunale, i ricorrenti avrebbero potuto attivarsi per il deposito, congiuntamente con l' , di una CP_2 tempestiva istanza di correzione dell'errore materiale o, comunque, non opporre il provvedimento di restituzione dell'indebito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 3045/24 R.G.:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna i ricorrenti alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi €
1.800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Bergamo, 25 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 3045/24 R.G., promossa da
e , nella loro Parte_1 Parte_2 qualità di rappresentanti di CP_1
(Avv.ti F. Tracanna, M. Savona e G.
Goldaniga)
CONTRO
CP_2
(Avv. A. Imparato)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 e 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti e le note di trattazione scritta, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato
[...]
e nella loro Pt_1 Parte_2 qualità di rappresentanti di , CP_1 convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, l' per dichiarare CP_2
l'irripetibilità dei ratei dell'indennità di accompagnamento in quanto percepiti in buona fede e per l'effetto sentir annullare la richiesta di restituzione delle somme in data 19.9.2024.
A tal fine i ricorrenti, nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore esponevano di aver CP_1 impugnato ex art. 445 bis c.p.c. il provvedimento con cui era stato negato il diritto del minore di percepire l'indennità di accompagnamento.
I ricorrenti riferivano che il Tribunale, all'esito della c.t.u., aveva emesso decreto di omologa del seguente tenore: “1. omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del C.T.U.: a) prestazione di riferimento: indennità di accompagnamento;
b) accertamento del requisito sanitario: positivo;
termine per la revisione: 2029. 2. condanna l' al CP_2 pagamento delle spese di lite (liquidate ex reg. 55/2014, in € 1.000,00, oltre a contributo forfetario ex art. 2 c 2 d.m.
55/2014, IVA e c.p.a., con distrazione in favore dell'Avv. P. Ravanelli e di CTU”, a seguito del quale l' , di propria CP_2 iniziativa, aveva comunicato che avrebbe corrisposto l'indennità di accompagnamento a partire da settembre 2022, oltre alle mensilità di tale indennità non percepite dall'anno 2020.
I ricorrenti aggiungevano che in data
08.07.2024 l' aveva depositato istanza CP_2 di correzione di errore materiale, evidenziando che il minore avrebbe dovuto percepire la sola indennità di frequenza, ed il Tribunale, all'esito del contraddittorio tra le parti, aveva provveduto alla correzione dell'errore materiale, stabilendo il diritto di a percepire la CP_1 sola indennità di frequenza.
I ricorrenti, nel dare atto che l' il CP_2
15.10.2024 gli aveva chiesto la restituzione della somma di € 13.900.99, erogata a
[...]
a titolo di indennità di CP_1 accompagnamento, contestavano la pretesa dell'istituto.
I ricorrenti, in particolare, affermavano l'irripetibilità della suindicata somma sostenendo di averla percepita in buona fede per effetto di un errore, prima del Tribunale e poi dell' . Rassegnavano le CP_2 sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio l' , evidenziando la legittimità del CP_2 proprio operato e contestando, soprattutto, la buona fede dei ricorrenti nella percezione della somma oggetto di restituzione. Concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
I fatti sono pacifici.
I ricorrenti, nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore hanno proposto ricorso ex CP_1 art. 445 bis c.p.c. impugnando il provvedimento della Commissione Medica in data 24.7.2020 cui era stato riconosciuto a favore del figlio solo il diritto all'indennità di frequenza, negando quello all'indennità di accompagnamento ed il procedimento è stato iscritto al n. r.g.l.
997/21.
Si legge nel ricorso introduttivo di tale giudizio ai punti 1) e 2): “1) che in data
6/08/2018 la Commissione Medica competente accertava il piccolo affetto CP_1 da DM ID tipo 1 di recente riscontro con marcata instabilità glicemica e secondario critico incremento del carico assistenziale riconoscendo il di lui diritto a percepire
l'assegno di accompagnamento non essendo in grado di svolgere, senza l'ausilio di un'assistenza continua, gli atti quotidiani della vita;
2) – che peraltro, in sede di verifica, nella seduta del 24/07/2020 la
Commissione Medica, non confermava siffatte condizioni, riconoscendo il minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età: negava per l'effetto il diritto a continuare
a percepire l'indennità di accompagnamento, riconoscendo la sola indennità di frequenza”.
Quindi era ben chiara ai ricorrenti, peraltro forniti di assistenza tecnica, la differenza tra indennità di frequenza
(pacificamente riconosciuta in via amministrativa) ed indennità di accompagnamento (per il riconoscimento della quale era stato promosso il giudizio).
A seguito della c.t.u. medico-legale il consulente nominato d'ufficio ha negato il diritto all'indennità di accompagnamento concludendo: “il bimbo è CP_1 minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L. 118/71 e L. 289/90) indennità di frequenza con revisione nel
2029. Egli è portatore di handicap grave (L.
104/92 art.3 comma 3) con revisione del
2029” (v. c.t.u. in atti).
I risultati peritali non sono stati contestati dai c.t.p., poiché mentre il consulente dell' ha concordato con le CP_2 conclusioni del c.t.u., il consulente di parte ricorrente non ha fatto pervenire osservazioni (v. c.t.u. in atti).
Il Tribunale, all'esito della c.t.u., ha emesso decreto di omologa del seguente tenore: “1. omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del
C.T.U.: a) prestazione di riferimento: indennità di accompagnamento;
b) accertamento del requisito sanitario: positivo;
termine per la revisione: 2029. 2. condanna l' al pagamento delle spese di CP_2 lite (liquidate ex reg. 55/2014, in €
1.000,00, oltre a contributo forfetario ex art. 2 c 2 d.m. 55/2014, IVA e c.p.a., con distrazione in favore dell'Avv. P. Ravanelli
e di CTU” (v. decreto omologa in atti).
Era assolutamente evidente che il Tribunale fosse incorso in un errore materiale, indicando come “positivo” l'accertamento del requisito sanitario.
L' , tuttavia, non si è accorto CP_2 tempestivamente dell'errore ed ha ottemperato al provvedimento del Tribunale, procedendo all'erogazione dell'indennità di accompagnamento.
Solo in data 8.7.2024, a circa due anni di distanza, l' ha depositato istanza di CP_2 correzione di errore materiale, evidenziando che il minore avrebbe dovuto percepire la sola indennità di frequenza, ed il
Tribunale, sulle conclusioni concordi delle parti, ha provveduto alla correzione dell'errore materiale, stabilendo il diritto di a percepire la sola CP_1 indennità di frequenza (v. doc.10 fasc. ricorrenti).
Così ricostruiti i fatti, è noto che
“avverso il decreto di omologa (che segue automaticamente nel caso in cui non sorgano contestazioni) non vi sono rimedi perché questo è espressamente dichiarato, dal legislatore che ha novellato il codice di rito, "non impugnabile", quindi non soggetto ad appello e neanche a ricorso straordinario ex art. 111 Cost. (quest'ultimo essendo ammissibile limitatamente alla statuizione sulle spese, sia legali che di consulenza).
La discrasia tra il parere del CTU ed il decreto di omologa è irrilevante, dovendosi avere esclusivo riguardo alle conclusioni di cui alla consulenza;
il decreto di omologa che se ne discosti risulta, pertanto, viziato da mero errore materiale, emendabile con la procedura di correzione” (così, cass.
Civ. ord. 6415/17). Ne consegue che la procedura seguita è stata quella corretta, anche se la correzione dell'errore materiale è avvenuta a distanza di tempo, durante il quale i ricorrenti, nonostante la rilevabilità dell'errore in cui era incorso il Tribunale, in base ad una propria deliberata scelta, hanno deciso di ricevere la prestazione dall' . CP_2
L' , con comunicazione del 19.9.2024, ha CP_2 chiesto la restituzione dell'indennità di accompagnamento percepita indebitamente nel periodo 1.8.2020-31.7.2024.
In base a tutte le suesposte considerazioni, non si verte nell'ambito dell'indebito assistenziale, ma in quello di cui all'art. 2033 c.c. potendo applicarsi alla fattispecie - che non nasce da un provvedimento emesso autonomamente dall' CP_2 in via amministrativa, ma dall'ottemperanza ad un provvedimento giudiziario errato - gli stessi principi espressi dalla Suprema Corte in tema di pronunce non passate in giudicato.
In questo ambito è stato affermato che “in tema di prestazioni assistenziali,
l'indennità di accompagnamento erogata sulla base di sentenza provvisoriamente esecutiva non passata in giudicato, poi riformata in sede di impugnazione, è ripetibile alla stregua delle disposizioni generali sull'indebito civile, poiché, stante il definitivo accertamento dell'insussistenza del diritto ad ottenere la somma originaria,
l'obbligo di restituzione è fondato sull'art. 336, comma 2, c.p.c., con correlativo assoggettamento del percettore dell'indebito all'obbligo di sopportare il rischio dell'attuazione della tutela giurisdizionale invocata, sicché, ricorrendo un'ipotesi di mancanza radicale "ab origine" di tutti i requisiti per il riconoscimento della predetta indennità, non è possibile ipotizzare una sua ignoranza incolpevole”
(così, cass. Civ., sentenza n. 29034 del
06/10/2022).
In questo caso, come già evidenziato,
l'errore in cui era incorso il Tribunale era perfettamente riconoscibile dai ricorrenti
(peraltro assistiti da un legale notoriamente esperto della materia), essendo chiarissime le conclusioni del c.t.u., non contestate dai c.t.p., in ordine alla insussistenza dei presupposti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, sussistendo solo quelli per l'indennità di frequenza, già pacificamente riconosciuta dalla Commissione Medica.
Deve quindi escludersi categoricamente che i ricorrenti abbiano percepito in buna fede i ratei dell'indennità di accompagnamento nel periodo antecedente alla correzione dell'errore materiale, avendo semplicemente fatto affidamento sull'errore prima del
Tribunale e poi dell' . CP_2 E' stato infatti pure affermato che “in tema di indebito assistenziale, l'applicazione, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., di quella propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art.
38 Cost., esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile, non rileva nell'ipotesi in cui la ripetizione dell'indebito sia coperta da giudicato, in conseguenza della riforma del titolo esecutivo in base al quale le somme erano state percepite” (così, cass. Civ. Ordinanza
n. 24133 del 07/09/2021).
Infine, a nulla rileva il fatto che alla fine del 2024 al minore sia stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento, esulando tale aspetto dal presente accertamento e trattandosi di provvedimento comunque intervenuto oltre due anni dalla c.t.u. e dal decreto di omologa.
In definitiva, per tutte le argomentazioni esposte, il ricorso non può essere accolto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, anche in considerazione del fatto che, pur in presenza di un errore del Tribunale, i ricorrenti avrebbero potuto attivarsi per il deposito, congiuntamente con l' , di una CP_2 tempestiva istanza di correzione dell'errore materiale o, comunque, non opporre il provvedimento di restituzione dell'indebito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 3045/24 R.G.:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna i ricorrenti alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi €
1.800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Bergamo, 25 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini