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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 27/11/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1171/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente rel. dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1171 R. G. dell'anno 2023, e rimessa in istruttoria con ordinanza in data 27/03/2025, a seguito di sentenza di separazione in pari data tra nata a [...] il [...], residente in [...]
LI TU 1 - c.f. rappresentata, assistita e difesa, giusta procura in atti, C.F._1 dall'avv. L. Ferrara ed elettivamente presso e nello studio del suo difensore ricorrente nato in [...] il [...]; Parte_2 resistente contumace
P.M. intervenuto
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio conclusioni
Ricorrente: “1) DICHIARARE LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO celebrato tra la sig.a
e il sig. in NA (VB) in data 16.09.2000, registrato al n. 31 - parte II Parte_1 Parte_2 serie A - anno 2000 ORDINANDO all'ufficiale di stato civile di NA (VB) di provvedere alla annotazione della emananda sentenza;
1) AUTORIZZARE i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) ASSEGNARE la casa coniugale di proprietà esclusiva della sig.a , unitamente ai Parte_1 mobili, arredi e pertinenze, alla moglie che ivi vi abiterà con le figlie e;
Per_1 Per_2
PIANO GENITORIALE PER LE FIGLIE MINORI EL E Per_2
Nel supremo interesse delle figlie minori e si chiede: Per_1 Per_2
3) DISPORRE L'AFFIDAMENTO CONDIVISO delle figlie minori e ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori con collocazione presso l'abitazione della madre, con facoltà per il padre di vederle e tenerle con sé liberamente, compatibilmente con le esigenze ed impegni dei genitori e delle figlie.
I genitori si faranno carico di garantire il diritto delle minori a mantenere un rapporto equilibrato
e continuativo con ciascuno di essi, a ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute delle figlie assunte di comune accordo.
Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno, di volta in volta, assunte dal genitore che abbia con sé le figlie.
4) Il padre dovrà corrispondere alla madre, quale contributo al mantenimento delle figlie Per_1
e , la somma mensile per ciascuna figlia di euro 200,00, somma annualmente rivalutabile Per_2 secondo gli indici ISTAT a far tempo dal mese di ottobre 2024, cifra da corrispondersi in via anticipata entro il 5 di ogni mese.
L'assegno unico per entrambe le figlie verrà percepito dalla madre;
5) Le spese straordinarie nell'interesse di entrambe le figlie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
Motivi della decisione
Con sentenza n. 137/2025 l'intestato tribunale dichiarava, nella contumacia del resistente, la separazione personale dei coniugi e con contestuale ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per la successiva pronuncia di divorzio richiesta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 473 bis 49 cpc.
Veniva fissata udienza in data 19/11/2025 alla quale compariva personalmente il resistente, confermando di occuparsi delle figlie e aderendo alla domanda di divorzio alle condizioni indicate nella sentenza di separazione.
La causa si rimetteva al collegio per la decisione.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche. Deve essere tuttavia dichiarato non lo scioglimento ma la cessazione degli effetti civili avendo le parti, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta, contratto matrimonio concordatario in data 16/09/2000 nel comune di NA.
Le parti si sono poi separate con sentenza del tribunale di Verbania n°137/2025, passata in giudicato l'8/11/2025 e, dalla data di comparizione dei coniugi all'udienza ex art 473bis.21 cpc del 5.2.2024, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici e la prole minorenne.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni proposte alle norme di legge e al superiore interesse delle figlie minori, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle istanze.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, in camera di consiglio:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in NA il 16.9.2000 trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. n. 31 parte
II serie A anno 2000;
AFFIDA in via condivisa ad entrambi i genitori le figlie minori e con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso la madre e facoltà per il padre di vederle e tenerle con sé liberamente, compatibilmente con le esigenze ed impegni dei genitori e delle figlie.
ASSEGNA la casa coniugale ubicata nel Comune di NA in Via Priv. LI TU n. 1, di proprietà esclusiva di in uso alla stessa con mobili, arredi e pertinenze, che ivi vi Parte_1 abiterà con le figlie e;
Per_1 Per_2
PONE a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento delle figlie e , la somma mensile per ciascuna figlia di euro Per_1 Per_2
200,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT a far tempo dal mese di ottobre
2024. L'assegno unico per entrambe le figlie verrà percepito dalla madre;
PONE a carico del padre l'obbligo di contribuire al 50% al pagamento dele spese straordinarie da sostenersi nell'interesse delle figlie, come da Protocollo del Tribunale di Verbania.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 24/11/2025
Il Presidente est dott.ssa Monica BARCO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente rel. dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1171 R. G. dell'anno 2023, e rimessa in istruttoria con ordinanza in data 27/03/2025, a seguito di sentenza di separazione in pari data tra nata a [...] il [...], residente in [...]
LI TU 1 - c.f. rappresentata, assistita e difesa, giusta procura in atti, C.F._1 dall'avv. L. Ferrara ed elettivamente presso e nello studio del suo difensore ricorrente nato in [...] il [...]; Parte_2 resistente contumace
P.M. intervenuto
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio conclusioni
Ricorrente: “1) DICHIARARE LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO celebrato tra la sig.a
e il sig. in NA (VB) in data 16.09.2000, registrato al n. 31 - parte II Parte_1 Parte_2 serie A - anno 2000 ORDINANDO all'ufficiale di stato civile di NA (VB) di provvedere alla annotazione della emananda sentenza;
1) AUTORIZZARE i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) ASSEGNARE la casa coniugale di proprietà esclusiva della sig.a , unitamente ai Parte_1 mobili, arredi e pertinenze, alla moglie che ivi vi abiterà con le figlie e;
Per_1 Per_2
PIANO GENITORIALE PER LE FIGLIE MINORI EL E Per_2
Nel supremo interesse delle figlie minori e si chiede: Per_1 Per_2
3) DISPORRE L'AFFIDAMENTO CONDIVISO delle figlie minori e ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori con collocazione presso l'abitazione della madre, con facoltà per il padre di vederle e tenerle con sé liberamente, compatibilmente con le esigenze ed impegni dei genitori e delle figlie.
I genitori si faranno carico di garantire il diritto delle minori a mantenere un rapporto equilibrato
e continuativo con ciascuno di essi, a ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute delle figlie assunte di comune accordo.
Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno, di volta in volta, assunte dal genitore che abbia con sé le figlie.
4) Il padre dovrà corrispondere alla madre, quale contributo al mantenimento delle figlie Per_1
e , la somma mensile per ciascuna figlia di euro 200,00, somma annualmente rivalutabile Per_2 secondo gli indici ISTAT a far tempo dal mese di ottobre 2024, cifra da corrispondersi in via anticipata entro il 5 di ogni mese.
L'assegno unico per entrambe le figlie verrà percepito dalla madre;
5) Le spese straordinarie nell'interesse di entrambe le figlie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
Motivi della decisione
Con sentenza n. 137/2025 l'intestato tribunale dichiarava, nella contumacia del resistente, la separazione personale dei coniugi e con contestuale ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per la successiva pronuncia di divorzio richiesta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 473 bis 49 cpc.
Veniva fissata udienza in data 19/11/2025 alla quale compariva personalmente il resistente, confermando di occuparsi delle figlie e aderendo alla domanda di divorzio alle condizioni indicate nella sentenza di separazione.
La causa si rimetteva al collegio per la decisione.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche. Deve essere tuttavia dichiarato non lo scioglimento ma la cessazione degli effetti civili avendo le parti, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta, contratto matrimonio concordatario in data 16/09/2000 nel comune di NA.
Le parti si sono poi separate con sentenza del tribunale di Verbania n°137/2025, passata in giudicato l'8/11/2025 e, dalla data di comparizione dei coniugi all'udienza ex art 473bis.21 cpc del 5.2.2024, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici e la prole minorenne.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni proposte alle norme di legge e al superiore interesse delle figlie minori, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle istanze.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, in camera di consiglio:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in NA il 16.9.2000 trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. n. 31 parte
II serie A anno 2000;
AFFIDA in via condivisa ad entrambi i genitori le figlie minori e con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso la madre e facoltà per il padre di vederle e tenerle con sé liberamente, compatibilmente con le esigenze ed impegni dei genitori e delle figlie.
ASSEGNA la casa coniugale ubicata nel Comune di NA in Via Priv. LI TU n. 1, di proprietà esclusiva di in uso alla stessa con mobili, arredi e pertinenze, che ivi vi Parte_1 abiterà con le figlie e;
Per_1 Per_2
PONE a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento delle figlie e , la somma mensile per ciascuna figlia di euro Per_1 Per_2
200,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT a far tempo dal mese di ottobre
2024. L'assegno unico per entrambe le figlie verrà percepito dalla madre;
PONE a carico del padre l'obbligo di contribuire al 50% al pagamento dele spese straordinarie da sostenersi nell'interesse delle figlie, come da Protocollo del Tribunale di Verbania.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 24/11/2025
Il Presidente est dott.ssa Monica BARCO