Articolo 2666 del Codice civile
Articolo 2504 terArticolo 2504 quinquies
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19 aprile 1942
Art. 2666.

(Limiti soggettivi dell'efficacia della trascrizione).

La trascrizione, da chiunque si faccia, giova a tutti coloro che vi hanno interesse.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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