(Limiti soggettivi dell'efficacia della trascrizione).
La trascrizione, da chiunque si faccia, giova a tutti coloro che vi hanno interesse.
[…] Diritto CONSIDERATO che: Con il primo motivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2643 e 2666 e ss. c.c., anche in relazione all'art. 2652 c.c., poichè la CTR non ha considerato che la sentenza tassata è dichiarativa e non costitutiva, in quanto non trasferisce alcunchè, che pertanto l'unico atto che andava tassato era la scrittura privata, non potendo una sentenza disporre il trasferimento di un immobile urbanisticamente abusivo. […]
Leggi di più…[…] Violazione della continuità delle trascrizioni La trascrizione del pignoramento deve rispettare la continuità delle trascrizioni prevista dal Codice civile (artt. 2663-2666 c.c.). […]
Leggi di più…Obbligo dei pubblici ufficiali Il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile [Codice civile 2664, 2666], ed è tenuto al risarcimento dei danni in caso di ritardo, salva l'applicazione delle pene pecuniarie previste dalle leggi speciali, se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell'atto ricevuto o autenticato. Rimangono ferme le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono a carico di altre persone l'obbligo di richiedere la trascrizione di determinati atti e le relative sanzioni [Codice di procedura civile 555].
Leggi di più…Spese della trascrizione Le spese della trascrizione devono essere anticipate da chi la domanda, salvo il diritto al rimborso verso l'interessato [Codice civile 1196, 1475]. Se più sono gli interessati, ciascuno di essi deve rimborsare la persona che ha eseguito la trascrizione della parte di spesa corrispondente alla quota per cui è interessato [Codice civile 1294, 2658, 2666].
Leggi di più…Effetti della trascrizione Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto [Codice civile 509] riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto [Codice civile 507, 2659, 2667] o iscritto [Codice civile 2839] anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi [Codice civile 2643, 2652, n. 3, 2653, n. 1, 2685, 2827, 2857, 2914, n. 1]. Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto [Codice civile 2666] alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore [Codice civile 1380, 2649, 2655, 2812, 2848, 2866, 2913, 2915].
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