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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2304/2017 R.G. promossa da
IN PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
Carmine Pirrottina
-ricorrente-
contro
, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Leo CP
-resistente-
avente ad oggetto: differenze retributive;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente propone opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 16.10.2017, con il quale le intimava il pagamento della somma CP complessiva di € 13.768,00, sulla scorta del titolo esecutivo costituito dalla diffida accertativa per crediti patrimoniali n. CZ00000/2017-045, emessa dall'Ispettorato
Pag. 1 a 14 Territoriale del Lavoro di Catanzaro e resa esecutiva con decreto del Capo dell' prot. n. 6703 del 26.4.2017. CP_2
1.1. A sostegno dell'opposizione, eccepisce l'infondatezza della pretesa creditoria fatta valere dall'opposto, nonché la nullità del decreto di convalida della diffida accertativa, non essendo mai stata notificata alla presso la sua Parte_1
sede legale.
2. Parte opposta argomenta per l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa domanda, di cui chiede il rigetto.
3. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di tardività dell'opposizione, che, secondo la prospettazione della resistente, è stata proposta al di là del termine di venti giorni dalla notifica dell'atto di precetto.
3.1. Occorre premettere che l'eccezione in esame concerne esclusivamente il motivo di ricorso attinente alla regolarità formale del titolo esecutivo (ossia quello con il quale si fa valere la nullità del decreto di convalida della diffida accertativa), che qualifica la domanda come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; mentre non riguarda l'ulteriore motivo di ricorso, avente ad oggetto la sussistenza della pretesa creditoria azionata dalla lavoratrice, che riconduce la domanda proposta al modello dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., mirando a contestare l'an della diritto dell'opposta a procedere ad esecuzione coattiva.
3.2. Ciò posto, dagli atti di causa emerge che l'atto di precetto risulta essere stato compiutamente notificato in data 14.10.2017, mentre l'odierno ricorso giudiziale è stato depositato in data 27.10.2017, nel pieno rispetto del termine di cui all'art. 617
c.p.c.
4. Deve essere, poi, disatteso, sempre in via preliminare, l'ulteriore motivo di inammissibilità dell'opposizione sollevato da parte opposta, circa la mancanza di firma del decreto con cui è stata fissata l'udienza di discussione del ricorso e, contestualmente, è stata disposta la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto.
4.1. Aprendo il file della busta in formato .eml, contenente la notifica all'opposta del ricorso introduttivo del giudizio e del pedissequo decreto di fissazione
Pag. 2 a 14 d'udienza (notifica perfezionatasi via posta elettronica certificata in data
6.11.2017), emerge come quest'ultimo risulti firmato digitalmente dal Giudice che lo ha emesso e come, comunque, sussista, nella relata di notifica, la seguente attestazione di conformita: “Ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. n. 179/2012
(convertito con L. n. 221/2012), introdotto dal D.L. N. 90/2014 (convertito con la
L. 114/2014) che la copia informatica del ricorso, procura alle liti e pedissequo decreto di fissazione udienza di prima comparizione, pendente innanzi al Tribunale
Civile di Catanzaro – sezione lavoro- innanzi al G.L. Dott.ssa Paola Ciriaco, portante il numero R.G. 2304/17 e chiamato per l'udienza del 06.04.2018, instaurato dalla in persona del legale rappresentante p.t. (signora Pt_1
, C.F.: ), con sede legale a San Parte_2 C.F._1
Ferdinando in Via Salerno n. 2, P.IVA: contro la signora P.IVA_1 CP
, nata a [...] il [...] e residente a [...]in Via del Turismo
[...]
n. 2, località chiusa, C.F.: , rappresentato e difesa dall'Avv. C.F._2
Barbara Giamba (C.F.: ) presso il cui studio ubicato a C.F._3
Soverato in Via F.lli Rosselli n. 3 ha eletto domicilio, qui allegata è conforme alla copia informatica della stessa presente nel fascicolo informatico rubricato al
2304/2017 del Tribunale di Catanzaro”.
4.2. Ne consegue che anche la seconda eccezione preliminare formulata da parte opposta deve essere disattesa.
5. Passando al merito, l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
6. Può prescindersi dall'esame del motivo avente ad oggetto la nullità del decreto di convalida della diffida accertativa, dal momento che, l'eventuale accoglimento, non esimerebbe comunque dall'affrontare il merito della vicenda contenziosa. L'opposizione all'esecuzione, infatti, introduce un vero e proprio giudizio a cognizione piena, in cui il debitore esecutato riveste il ruolo dell'attore; come tale egli, contestando il diritto di procedere ad esecuzione forzata, deve provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore convenuto e gli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione. Il creditore procedente opposto, invece, assume la posizione del convenuto e come tale può
Pag. 3 a 14 contrastare le deduzioni del debitore opponente avvalendosi sia di eccezioni in senso tecnico, sia di mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione. In sostanza, il giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. - contrariamente all'opposizione a decreto ingiuntivo - configura un accertamento negativo del credito contenuto nel titolo esecutivo, con la conseguenza che spetta al debitore l'onere di dedurre e dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito stesso.
6.1. Fatta questa premessa, è opportuno richiamare il principio giurisprudenziale in virtù del quale la natura di titolo esecutivo di formazione stragiudiziale della diffida accertativa validata dal Direttore della DTL implica la proponibilità, davanti al giudice, in specie con ricorso ex art. 615 c.p.c., di ogni ragione di contestazione della pretesa creditoria inerente al merito, senza limitazione alle contestazioni inerenti a fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto di cui al titolo verificatisi successivamente alla formazione di questo, come avviene per i titoli esecutivi di formazione giudiziale. Pertanto, nel giudizio instaurato a seguito di opposizione ex art. 615 c.p.c., qualora il titolo esecutivo sia di formazione stragiudiziale, trova applicazione l'ordinaria ripartizione degli oneri probatori tra le parti, con la conseguenza per la quale il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo – cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore – e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore
(art. 1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.). Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla
14°, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, l'indennità di mancato preavviso (laddove
Pag. 4 a 14 le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva). Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti (Tribunale
Velletri sez. lav., 15/10/2020, n.1057).
6.2. Ora, il credito azionato dalla lavoratrice si basa sulle differenze retributive che la stessa ha dedotto di avere maturato in ragione di due presupposti: la retrodatazione del periodo lavorativo dal 22.5.2012 (data in cui la dipendente risulta ufficialmente assunta dalla società opponente) al 7.5.2012 e lo svolgimento di un orario di lavoro superiore rispetto a quello contrattualmente pattuito (20 ore settimanali), da espletare presso il punto vendita IT Style del Centro Commerciale
“Le Aquile” di Catanzaro. Con 6.3. Tali sono, infatti, le doglianze espresse dall'opposta all' , così come si ricava dall'esame del verbale unico di accertamento e notificazione n.
CZ00000/2016-721-01 del 19.7.2016, ove è dato leggersi (cfr. pag. 2): “La società veniva, di conseguenza, invitata presso la DTL di Catanzaro, ad esibire tutta la documentazione di lavoro, riferita alla lavoratrice Dalla CP
documentazione esibita, non risultavano anomalie particolari circa il rapporto di lavoro intercorso con la lavoratrice in questione, ma, in seguito, la signora CP
, forniva prove documentali, allegati al fascicolo agli atti d'ufficio,
[...] dell'orario di lavoro effettuato, in particolare si è rilevato un orario e un turno di lavoro contrastante con l'effettivo orario che la lavoratrice doveva CP
svolgere, in quanto sul contratto di apprendistato esibito, la signora doveva CP
svolgere un orario di lavoro pari a 20 ore settimanali, ma, in effetti, dai turni di lavoro si è rilevato che la stessa ha superato di gran lunga l'orario di lavoro giornaliero riportato su LUL. In relazione all'orario di lavoro si allegano
Pag. 5 a 14 prospetti, relativi agli anni 2012/2013 e 2014, dai quali emerge la differenza di ore in eccedenza svolte dalla lavoratrice , nel periodo lavorativo dal CP
07/05/2012 al 22/05/2014”.
6.4. Con riferimento alla questione della esatta perimetrazione cronologica del rapporto di lavoro, vi è evidenza documentale del fatto che è stata CP
assunta dalla con contratto di apprendistato part-time (20 ore Parte_1
settimanali), del 21.5.2012, con decorrenza 22.5.2012 (cfr. lettera di assunzione doc. n. 2 del fascicolo di parte ricorrente, nonché Comunicazione Obbligatoria
UNILAV doc. n. 3).
6.4.1. Risulta, poi, che la ricorrente si è dimessa volontariamente con nota del
26.5.2014 (cfr. allegati al fascicolo di parte opposta).
6.4.2. Posti tali riferimenti temporali, la deduzione circa la retrodatazione del
Con rapporto di lavoro alla data del 7.5.2012 – individuata anche dai funzionari dell' come momento di insorgenza dello stesso – è rimasta sfornita di supporto probatorio.
6.4.3. L'istruttoria orale, in particolare, non ha consentito di ritenere puntualmente corroborati gli assunti della lavoratrice.
6.4.4. Nello specifico, la teste , ex collega dell'opposta, ha Testimone_1
affermato di ricordare di aver iniziato a lavorare insieme a sin CP dall'inaugurazione del negozio, avvenuta a maggio 2012, pur non ricordando con precisione il giorno esatto. Ha, poi, riferito: “Ricordo che circa una settimana prima di iniziare abbiamo fatto un corso di formazione presso il punto vendita del centro commerciale di Vibo Valentia e ricordo in particolare che questo corso si tenne nell'aprile 2012 perché un giorno mi dovetti assente in quanto partorì mia sorella. Voglio però precisare che non sono sicura che fosse CP presente anche lei a questo corso. C'era sicuramente perché con Persona_1 quest'ultima andavamo insieme in macchina” (cfr. verbale d'udienza del
19.5.2023).
6.4.5. Il narrato della teste, infatti, si palesa impreciso e non univoco nella rievocazione degli avvenimenti. Come tale, non è idoneo ad assumere valenza
Pag. 6 a 14 dimostrativa della precisa circostanza che il rapporto di lavoro tra l'opposta e l'opponente abbia avuto inizio in data 7.5.2012, anteriormente rispetto a quanto risulta dalla documentazione in atti (lettera di assunzione e modello UNILAV).
6.4.6. Né maggiori indicazioni possono trarsi dall'esame del dichiarato degli ulteriori testi addotti dalla dipendente.
6.4.7. Il riferimento è, in primo luogo, al teste , padre Testimone_2 dell'opposta, il quale ha dichiarato: “ADR sul capitolo 1) della memoria costitutiva
(Vero che la SI.ra ha iniziato a svolgere attività lavorativa presso il CP
punto vendita Gasp It Style ubicato nel Centro Commerciale Le Aquile di
Catanzaro in data 5.5.2012): confermo la circostanza. Lo so perché
l'accompagnavo io al Centro Commerciale Le Aquile. Aggiungo che, prima che aprisse al Centro Commerciale Le Aquile il negozio IT Style, mia figlia aveva fatto un tirocinio al Centro Commerciale al Vibo Center, sempre con la IT Style. Sulla data del 5 maggio 2012 ne sono sicuro, perché mi ricordo benissimo questo particolare, in quanto come ho detto accompagnavo io mia figlia a lavoro”.
6.4.8. La teste suocera di ha affermato: “ADR Testimone_3 CP
sul capitolo 4) della memoria (Vero che giorno 5.5.2012 ha visto la SI.ra CP
lavorare presso il punto vendita IT Style presso il Centro Commerciale Le
[...]
Aquile): ricordo di aver visto lavorare mia OR il 5 maggio 2012 presso il Centro
Commerciale le Aquile nel negozio IT Style. Mi ricordo che mia OR mi invitò perché quel giorno c'era l'inaugurazione del negozio e comprai anche una matita o un rimmel, ora non ricordo bene, però ricordo di essere andata al negozio. Sarò stata nel negozio più o meno un quarto d'ora, una mezz'ora, poi ho fatto un giro nel Centro Commerciale. ADR dell'avv. Pirrottina: ricordo che l'inaugurazione fu il pomeriggio. Io sicuramente sono andata di pomeriggio. Non ricordo con precisione l'orario in cui mi sono recata al negozio, perché sono passati tanti anni.
Sicuramente sarà stato il primo pomeriggio. Quando sono andata, c'era gente nel negozio. Io sono andata da sola. Mi ricordo che c'era qualche pianta nel negozio.
Ricordo che c'erano anche dei pasticcini. Io però non ho consumato nulla. Ricordo di aver comprato una matita per gli occhi, ma non ricordo né il prezzo, né il colore,
Pag. 7 a 14 stiamo parlando del 2012. Mi pare che al lavoro ci fossero 3/4 persone, ma non ricordo nel dettaglio: c'era mia OR e altre due commesse, da quello che ricordo.
Non ricordo se avessero una divisa, mi pare forse un grembiulino, comunque si distingueva che fossero dipendenti del negozio. Certo erano vestiti uguali. Mi pare avessero anche il logo del negozio. Non mi ricordo se c'erano i proprietari. Sono sicura che l'inaugurazione sia stata il 5 maggio 2012, non il 6 né il 7” (cfr. verbale d'udienza del 19.5.2023).
6.4.9. Le due testimonianze, rese da persone legate con rapporti di parentela con l'opposta, presentano contraddizioni intrinseche ed estrinseche.
6.4.10. Entrambi i testi riferiscono con particolare precisione la data di inaugurazione del negozio, con contestuale presenza dell'opposta, già alle dipendenze della resistente (mentre, ad esempio, la teste non ricorda poi Tes_3 null'altro dei dettagli di quella giornata), fissandola al 5 maggio 2012. L'assunto è, Con tuttavia, contrario a quanto riferito dalla stessa opposta ai funzionari dell' , i quali, come già accennato, cristallizzano la data di inizio del rapporto di lavoro, sulla base delle risultanze da loro analizzate, al successivo 7 maggio 2012.
6.4.11. Le loro dichiarazioni sono, poi, contraddette da quanto affermato dalla teste
(addotta da parte opponente), ex dipendente della del Testimone_4 Pt_1
tutto indifferente rispetto all'esito della lite (non essendo emersi elementi dai quali desumere intenti calunnatori o sentimenti di malanimo nei confronti delle parti).
6.4.12. La , infatti, dopo aver confermato che l'opposta è stata assunta a Tes_4
maggio 2012, pur non ricordando la data precisa, e che, prima di tale momento, non ha mai lavorato presso il punto vendita IT Style del Centro Commerciale “Le
Aquile” di Catanzaro, ha dichiarato: “ADR dell'avv. Pirrottina: che io ricordi, la ricorrente è stata assunta dopo di me, perché io all'inaugurazione del negozio
c'ero e lei no, è arrivata qualche giorno dopo, ma non ricordo esattamente le date.
ADR dell'avv. Giamba: non ricordo esattamente se la ricorrente sia stata assunta agli inizi o alla metà del mese, sicuramente è arrivata dopo di me. ADR dell'avv.
Giamba: io sono stata assunta i primi di maggio, ma la data non la ricordo con precisione. ADR dell'avv. Giamba: non ricordo la data in cui è avvenuta
Pag. 8 a 14 l'inaugurazione, ma comunque è avvenuta i primi di maggio” (cfr. verbale d'udienza del 20.1.2023).
6.4.13. Pur essendo anch'ella imprecisa nella rielaborazione del ricordo (anche in ragione della lontananza nel tempo dei fatti), la ha, in ogni caso, smentito Tes_4 che la ricorrente fosse già stata assunta al momento dell'inaugurazione del negozio, avvenuta i primi di maggio.
6.4.14. Nulla di concreto ha, infine, potuto riferire sul punto la teste di parte opponente anche lei ex collega dell'opposta, la quale, escussa Persona_1 all'udienza del 20.1.2023, ha precisato di essere stata assunta a giugno 2012, dunque successivamente a CP
6.4.15. Tirando le fila della disamina sin qui condotta, si deduce: a) che non è stato possibile collocare esattamente nel tempo l'inaugurazione (certamente avvenuta nei primi giorni del maggio 2012) del punto vendita ove l'opposta ha prestato la sua attività lavorativa, non essendovi sul tema risultanze probatorie ulteriori rispetto alle imprecise dichiarazioni dei testi;
b) che non è stato possibile neppure appurare in maniera univoca se, al momento della predetta inaugurazione, l'opposta fosse già dipendente, o meno, dell'opponente; c) che, infine, vi è contraddizione tra le stesse
Con allegazioni della lavoratrice (che, dinanzi all' , ha dedotto di aver iniziato a lavorare per l'opponente in data 7.5.2012) e le dichiarazioni dei suoi testi, che hanno, invece, riferito che il rapporto ha avuto inizio il 5.5.2012.
6.4.16. Siffatta incertezza probatoria non consente di ritenere superate le emergenze documentali in atti, in base alle quali il rapporto di lavoro tra le parti ha avuto inizio il 22.5.2012 e non in una data antecedente.
6.5. Con riferimento alla seconda questione controversa, relativa all'orario di lavoro osservato dall'opposta, anche in tal caso non si è formata la prova del fatto costitutivo della pretesa della lavoratrice di vedersi corrisposti gli importi a titolo di lavoro supplementare e lavoro straordinario, non essendo stato dimostrato in maniera sufficientemente chiara e precisa lo svolgimento di attività lavorativa oltre l'orario di lavoro contrattualmente pattuito.
Pag. 9 a 14 6.5.1. Nessuno dei testi escussi in corso di causa, infatti, è stato in grado di confermare e di circostanziare dettagliatamente gli assunti dell'opposta.
6.5.2. Il teste , sul punto, ha dichiarato che la figlia lavorava Testimone_2
dalle 14,30 fino alle 20,30 e, poi, fino alle 20,00 (da quando il Centro Commerciale
“Le Aquile” ha deciso di anticipare la chiusura), per tutti i giorni della settimana, sabato e domenica compresi, tranne un giorno di riposo a settimana;
e che egli ne è
a conoscenza per averla accompagnata a lavoro ogni giorno. Ha precisato: “ricordo che il primo giorno che ho accompagnato mia figlia, per curiosità, visto che il centro commerciale era nuovo, sono sceso a fare un giro. Gli altri giorni invece mi limitavo ad accompagnarla, ma senza scendere dalla macchina. Aggiungo che
l'accompagnamento si rendeva necessario per la mancanza di mezzi pubblici che collegassero il nostro luogo di residenza, Simeri Crichi, con Catanzaro” (cfr. verbale d'udienza del 19.5.2023).
6.5.3. Quanto riferito dal teste non è idoneo a far ritenere integrata la prova piena e rigorosa dello svolgimento, da parte dell'opposta, di attività lavorativa oltre l'orario di lavoro contrattualmente stabilito: a prescindere dalla verosimiglianza dell'accompagnamento quotidiano della dipendente da parte del padre, per tutta la durata del rapporto di lavoro (dal maggio 2012 al maggio 2014), il teste, comunque, ha specificato di essersi limitato, nella quasi totalità dei casi, ad accompagnare la figlia presso il Centro Commerciale, senza avere avuto, tuttavia, modo di osservare la concreta esplicazione dell'attività lavorativa di quest'ultima, se non in termini meramente occasionali e discontinui, e senza potere, quindi, accertare in via diretta gli orari concretamente osservati dalla sì da confermare se – e in che misura CP
– l'opposta osservasse le ore giornaliere di lavoro indicate nella memoria costitutiva (6 ore giornaliere).
6.5.4. L'altra teste addotta da parte opposta, , dipendente della Testimone_1
nel periodo maggio-giugno 2012, non ha apportato elementi conoscitivi Pt_1 significativi, dal momento che, sull'orario di lavoro osservato dalla ha CP
affermato di non ricordare quale fosse, specificando che, quando era di turno insieme alla collega, non sempre gli orari coincidevano. Ha, poi, affermato che si
Pag. 10 a 14 lavorava anche nei giorni festivi, sempre osservando un giorno di riposo a settimana (cfr. verbale d'udienza del 10.11.2023).
6.5.5. Quanto dichiarato da , circa l'orario di lavoro, e da Testimone_2
(quest'ultima con riferimento ad un solo mese di un rapporto Testimone_1
lavorativo durato due anni), in merito ai giorni di apertura, è, peraltro, contraddetto dalle propalazioni dei testi addotti da parte opponente.
6.5.6. Nello specifico, le ex colleghe e Testimone_4 Persona_1
hanno affermato che loro, così come lavoravano sulla base di turni CP
di 4 ore giornaliere dal lunedì al venerdì. La teste ha, inoltre, specificato che, Per_1
nel caso in cui la prestazione lavorativa si fosse protratta per più di 4 ore,
l'eccedenza di orario veniva recuperata successivamente con ore di riposo compensativo (cfr. verbale d'udienza del 20.1.2023).
6.5.7. Sulla credibilità delle due testimoni, le quali, in virtù del ruolo rivestito all'epoca dei fatti, hanno avuto percezione diretta delle circostanze su cui hanno riferito, non vi è motivo di dubitare, essendo entrambe equidistanti dalle parti in causa.
6.5.8. Non sono stati, infine, acquisiti ulteriori elementi istruttori dai quali poter inferire l'effettivo orario di lavoro osservato dall'opposta.
6.5.9. A tal fine, nessun rilievo possono avere le griglie dei turni depositate da parte opposta, trattandosi di documenti privi di intestazione e non univocamente riconducibili alla parte datoriale, la quale, per come emerso in sede di istruttoria, si limitava a trasmettere le tabelle dei turni, in formato excel (astrattamente modificabile), direttamente sulla mail del punto vendita, non già delle singole dipendenti (cfr. dichiarazioni di e ). Testimone_4 Persona_1
6.5.10. Né assumono una pregnante valenza probatoria gli estratti del registratore di cassa, sempre depositati da parte opposta al fine di dimostrare date e orari di apertura del punto vendita: non vi è modo, infatti, di ricollegare gli scontrini emessi alla dipendente né di inferire l'effettiva durata della sua attività CP
lavorativa.
Pag. 11 a 14 6.5.11. In applicazione della regola di giudizio per cui grava sul lavoratore l'onere di provare, non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (cfr. Tribunale Taranto sez. lav., 29/09/2021, n.2136: al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. In sostanza, la retribuzione del lavoro 'straordinario' presuppone indefettibilmente la prova da parte del lavoratore di avere espletato l'orario normale di lavoro e, quindi, di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario normale), la pretesa creditoria fondata sulla retribuzione del lavoro supplementare e del lavoro straordinario deve essere, pertanto, rigettata.
6.5.12. A conclusioni diverse non si può pervenire neppure accogliendo le ulteriori istanze istruttorie formulate da parte opposta e ribadite nelle note conclusive.
6.5.13. In particolare, sono irrilevanti le richieste di emissione di un ordine di esibizione delle mail originali dei turni di lavoro delle n. 4 commesse in servizio dal
5.5.2012 al 30.5.2014 presso il punto vendita IT Style del Centro Commerciale “Le
Aquile”, nonché di ammissione di una CTU tecnica-informatica sulle email in possesso della dipendente onde accertare se le stesse siano state CP oggetto di manomissione/modifica/alterazione (quest'ultima richiesta, peraltro, è anche inammissibile, non essendo stata ritualmente proposta nella memoria costitutiva).
6.5.14. In primo luogo, a fronte della contestazione operata dall'opponente e della dimostrazione offerta che le mail contenenti i turni di lavoro venivano trasmesse all'indirizzo del punto vendita e non delle singole dipendenti, sarebbe spettato all'opposta esibire in giudizio l'originale delle mail trasmesse, contenenti in allegato le tabelle dei turni prodotte in giudizio.
6.5.15. Inoltre, ciò che è in discussione non è tanto il veicolo di trasmissione (ossia, la mail), bensì proprio la valenza dimostrativa delle griglie contenenti i turni di
Pag. 12 a 14 lavoro, atteso che, a prescindere dalla circostanza per la quale si tratta di documenti privi di qualsiasi intestazione o sottoscrizione che ne consentano l'attribuzione di paternità, le stesse, in ogni caso, non comprovano l'effettivo svolgimento dell'orario di lavoro ivi previsto.
6.5.16. Analogamente, ininfluente è la richiesta di audizione del funzionario
Con dell' che ha proceduto agli accertamenti sfociati nella diffida accertativa, trattandosi di soggetto che ha compendiato le risultanze acquisite nel verbale unico di accertamento e notificazione n. CZ00000/2016-721-01 del 19.7.2016, già prodotto in giudizio.
6.5.17. Infine, inammissibile (in quanto formulata per la prima volta all'udienza del
7.7.2023) e, comunque, irrilevante, ai fini della decisione, è la richiesta di esibizione del registro contabile del punto vendita IT Style relativo al periodo
5.5.2012-30.5.2014, al fine di dirimere ogni dubbio in merito al fatto che il punto vendita de quo fosse o meno aperto il sabato, la domenica ed i giorni festivi, atteso che, oltre ad essere stata compiuta istruttoria orale sul punto, la questione non coinvolge quella oggetto di controversia, ossia la consistenza dell'orario di lavoro settimanale osservato dall'opposta (tenuto conto che, peraltro, non viene rivendicata la retribuzione del lavoro prestato durante giornate festive).
7. Dalle considerazioni suesposte, essendo infondata la pretesa creditoria fatta valere dall'opposta, deriva l'accoglimento dell'opposizione nei termini appena indicati.
8. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, alla luce della controvertibilità delle questioni affrontate e della complessità in fatto della vicenda contenziosa.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, accerta e dichiara l'insussistenza della pretesa creditoria fatta valere da parte opposta;
Pag. 13 a 14 - compensa le spese di lite.
Catanzaro, 10/01/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 14 a 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2304/2017 R.G. promossa da
IN PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
Carmine Pirrottina
-ricorrente-
contro
, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Leo CP
-resistente-
avente ad oggetto: differenze retributive;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente propone opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 16.10.2017, con il quale le intimava il pagamento della somma CP complessiva di € 13.768,00, sulla scorta del titolo esecutivo costituito dalla diffida accertativa per crediti patrimoniali n. CZ00000/2017-045, emessa dall'Ispettorato
Pag. 1 a 14 Territoriale del Lavoro di Catanzaro e resa esecutiva con decreto del Capo dell' prot. n. 6703 del 26.4.2017. CP_2
1.1. A sostegno dell'opposizione, eccepisce l'infondatezza della pretesa creditoria fatta valere dall'opposto, nonché la nullità del decreto di convalida della diffida accertativa, non essendo mai stata notificata alla presso la sua Parte_1
sede legale.
2. Parte opposta argomenta per l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa domanda, di cui chiede il rigetto.
3. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di tardività dell'opposizione, che, secondo la prospettazione della resistente, è stata proposta al di là del termine di venti giorni dalla notifica dell'atto di precetto.
3.1. Occorre premettere che l'eccezione in esame concerne esclusivamente il motivo di ricorso attinente alla regolarità formale del titolo esecutivo (ossia quello con il quale si fa valere la nullità del decreto di convalida della diffida accertativa), che qualifica la domanda come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; mentre non riguarda l'ulteriore motivo di ricorso, avente ad oggetto la sussistenza della pretesa creditoria azionata dalla lavoratrice, che riconduce la domanda proposta al modello dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., mirando a contestare l'an della diritto dell'opposta a procedere ad esecuzione coattiva.
3.2. Ciò posto, dagli atti di causa emerge che l'atto di precetto risulta essere stato compiutamente notificato in data 14.10.2017, mentre l'odierno ricorso giudiziale è stato depositato in data 27.10.2017, nel pieno rispetto del termine di cui all'art. 617
c.p.c.
4. Deve essere, poi, disatteso, sempre in via preliminare, l'ulteriore motivo di inammissibilità dell'opposizione sollevato da parte opposta, circa la mancanza di firma del decreto con cui è stata fissata l'udienza di discussione del ricorso e, contestualmente, è stata disposta la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto.
4.1. Aprendo il file della busta in formato .eml, contenente la notifica all'opposta del ricorso introduttivo del giudizio e del pedissequo decreto di fissazione
Pag. 2 a 14 d'udienza (notifica perfezionatasi via posta elettronica certificata in data
6.11.2017), emerge come quest'ultimo risulti firmato digitalmente dal Giudice che lo ha emesso e come, comunque, sussista, nella relata di notifica, la seguente attestazione di conformita: “Ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. n. 179/2012
(convertito con L. n. 221/2012), introdotto dal D.L. N. 90/2014 (convertito con la
L. 114/2014) che la copia informatica del ricorso, procura alle liti e pedissequo decreto di fissazione udienza di prima comparizione, pendente innanzi al Tribunale
Civile di Catanzaro – sezione lavoro- innanzi al G.L. Dott.ssa Paola Ciriaco, portante il numero R.G. 2304/17 e chiamato per l'udienza del 06.04.2018, instaurato dalla in persona del legale rappresentante p.t. (signora Pt_1
, C.F.: ), con sede legale a San Parte_2 C.F._1
Ferdinando in Via Salerno n. 2, P.IVA: contro la signora P.IVA_1 CP
, nata a [...] il [...] e residente a [...]in Via del Turismo
[...]
n. 2, località chiusa, C.F.: , rappresentato e difesa dall'Avv. C.F._2
Barbara Giamba (C.F.: ) presso il cui studio ubicato a C.F._3
Soverato in Via F.lli Rosselli n. 3 ha eletto domicilio, qui allegata è conforme alla copia informatica della stessa presente nel fascicolo informatico rubricato al
2304/2017 del Tribunale di Catanzaro”.
4.2. Ne consegue che anche la seconda eccezione preliminare formulata da parte opposta deve essere disattesa.
5. Passando al merito, l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
6. Può prescindersi dall'esame del motivo avente ad oggetto la nullità del decreto di convalida della diffida accertativa, dal momento che, l'eventuale accoglimento, non esimerebbe comunque dall'affrontare il merito della vicenda contenziosa. L'opposizione all'esecuzione, infatti, introduce un vero e proprio giudizio a cognizione piena, in cui il debitore esecutato riveste il ruolo dell'attore; come tale egli, contestando il diritto di procedere ad esecuzione forzata, deve provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore convenuto e gli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione. Il creditore procedente opposto, invece, assume la posizione del convenuto e come tale può
Pag. 3 a 14 contrastare le deduzioni del debitore opponente avvalendosi sia di eccezioni in senso tecnico, sia di mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione. In sostanza, il giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. - contrariamente all'opposizione a decreto ingiuntivo - configura un accertamento negativo del credito contenuto nel titolo esecutivo, con la conseguenza che spetta al debitore l'onere di dedurre e dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito stesso.
6.1. Fatta questa premessa, è opportuno richiamare il principio giurisprudenziale in virtù del quale la natura di titolo esecutivo di formazione stragiudiziale della diffida accertativa validata dal Direttore della DTL implica la proponibilità, davanti al giudice, in specie con ricorso ex art. 615 c.p.c., di ogni ragione di contestazione della pretesa creditoria inerente al merito, senza limitazione alle contestazioni inerenti a fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto di cui al titolo verificatisi successivamente alla formazione di questo, come avviene per i titoli esecutivi di formazione giudiziale. Pertanto, nel giudizio instaurato a seguito di opposizione ex art. 615 c.p.c., qualora il titolo esecutivo sia di formazione stragiudiziale, trova applicazione l'ordinaria ripartizione degli oneri probatori tra le parti, con la conseguenza per la quale il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo – cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore – e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore
(art. 1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.). Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla
14°, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, l'indennità di mancato preavviso (laddove
Pag. 4 a 14 le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva). Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti (Tribunale
Velletri sez. lav., 15/10/2020, n.1057).
6.2. Ora, il credito azionato dalla lavoratrice si basa sulle differenze retributive che la stessa ha dedotto di avere maturato in ragione di due presupposti: la retrodatazione del periodo lavorativo dal 22.5.2012 (data in cui la dipendente risulta ufficialmente assunta dalla società opponente) al 7.5.2012 e lo svolgimento di un orario di lavoro superiore rispetto a quello contrattualmente pattuito (20 ore settimanali), da espletare presso il punto vendita IT Style del Centro Commerciale
“Le Aquile” di Catanzaro. Con 6.3. Tali sono, infatti, le doglianze espresse dall'opposta all' , così come si ricava dall'esame del verbale unico di accertamento e notificazione n.
CZ00000/2016-721-01 del 19.7.2016, ove è dato leggersi (cfr. pag. 2): “La società veniva, di conseguenza, invitata presso la DTL di Catanzaro, ad esibire tutta la documentazione di lavoro, riferita alla lavoratrice Dalla CP
documentazione esibita, non risultavano anomalie particolari circa il rapporto di lavoro intercorso con la lavoratrice in questione, ma, in seguito, la signora CP
, forniva prove documentali, allegati al fascicolo agli atti d'ufficio,
[...] dell'orario di lavoro effettuato, in particolare si è rilevato un orario e un turno di lavoro contrastante con l'effettivo orario che la lavoratrice doveva CP
svolgere, in quanto sul contratto di apprendistato esibito, la signora doveva CP
svolgere un orario di lavoro pari a 20 ore settimanali, ma, in effetti, dai turni di lavoro si è rilevato che la stessa ha superato di gran lunga l'orario di lavoro giornaliero riportato su LUL. In relazione all'orario di lavoro si allegano
Pag. 5 a 14 prospetti, relativi agli anni 2012/2013 e 2014, dai quali emerge la differenza di ore in eccedenza svolte dalla lavoratrice , nel periodo lavorativo dal CP
07/05/2012 al 22/05/2014”.
6.4. Con riferimento alla questione della esatta perimetrazione cronologica del rapporto di lavoro, vi è evidenza documentale del fatto che è stata CP
assunta dalla con contratto di apprendistato part-time (20 ore Parte_1
settimanali), del 21.5.2012, con decorrenza 22.5.2012 (cfr. lettera di assunzione doc. n. 2 del fascicolo di parte ricorrente, nonché Comunicazione Obbligatoria
UNILAV doc. n. 3).
6.4.1. Risulta, poi, che la ricorrente si è dimessa volontariamente con nota del
26.5.2014 (cfr. allegati al fascicolo di parte opposta).
6.4.2. Posti tali riferimenti temporali, la deduzione circa la retrodatazione del
Con rapporto di lavoro alla data del 7.5.2012 – individuata anche dai funzionari dell' come momento di insorgenza dello stesso – è rimasta sfornita di supporto probatorio.
6.4.3. L'istruttoria orale, in particolare, non ha consentito di ritenere puntualmente corroborati gli assunti della lavoratrice.
6.4.4. Nello specifico, la teste , ex collega dell'opposta, ha Testimone_1
affermato di ricordare di aver iniziato a lavorare insieme a sin CP dall'inaugurazione del negozio, avvenuta a maggio 2012, pur non ricordando con precisione il giorno esatto. Ha, poi, riferito: “Ricordo che circa una settimana prima di iniziare abbiamo fatto un corso di formazione presso il punto vendita del centro commerciale di Vibo Valentia e ricordo in particolare che questo corso si tenne nell'aprile 2012 perché un giorno mi dovetti assente in quanto partorì mia sorella. Voglio però precisare che non sono sicura che fosse CP presente anche lei a questo corso. C'era sicuramente perché con Persona_1 quest'ultima andavamo insieme in macchina” (cfr. verbale d'udienza del
19.5.2023).
6.4.5. Il narrato della teste, infatti, si palesa impreciso e non univoco nella rievocazione degli avvenimenti. Come tale, non è idoneo ad assumere valenza
Pag. 6 a 14 dimostrativa della precisa circostanza che il rapporto di lavoro tra l'opposta e l'opponente abbia avuto inizio in data 7.5.2012, anteriormente rispetto a quanto risulta dalla documentazione in atti (lettera di assunzione e modello UNILAV).
6.4.6. Né maggiori indicazioni possono trarsi dall'esame del dichiarato degli ulteriori testi addotti dalla dipendente.
6.4.7. Il riferimento è, in primo luogo, al teste , padre Testimone_2 dell'opposta, il quale ha dichiarato: “ADR sul capitolo 1) della memoria costitutiva
(Vero che la SI.ra ha iniziato a svolgere attività lavorativa presso il CP
punto vendita Gasp It Style ubicato nel Centro Commerciale Le Aquile di
Catanzaro in data 5.5.2012): confermo la circostanza. Lo so perché
l'accompagnavo io al Centro Commerciale Le Aquile. Aggiungo che, prima che aprisse al Centro Commerciale Le Aquile il negozio IT Style, mia figlia aveva fatto un tirocinio al Centro Commerciale al Vibo Center, sempre con la IT Style. Sulla data del 5 maggio 2012 ne sono sicuro, perché mi ricordo benissimo questo particolare, in quanto come ho detto accompagnavo io mia figlia a lavoro”.
6.4.8. La teste suocera di ha affermato: “ADR Testimone_3 CP
sul capitolo 4) della memoria (Vero che giorno 5.5.2012 ha visto la SI.ra CP
lavorare presso il punto vendita IT Style presso il Centro Commerciale Le
[...]
Aquile): ricordo di aver visto lavorare mia OR il 5 maggio 2012 presso il Centro
Commerciale le Aquile nel negozio IT Style. Mi ricordo che mia OR mi invitò perché quel giorno c'era l'inaugurazione del negozio e comprai anche una matita o un rimmel, ora non ricordo bene, però ricordo di essere andata al negozio. Sarò stata nel negozio più o meno un quarto d'ora, una mezz'ora, poi ho fatto un giro nel Centro Commerciale. ADR dell'avv. Pirrottina: ricordo che l'inaugurazione fu il pomeriggio. Io sicuramente sono andata di pomeriggio. Non ricordo con precisione l'orario in cui mi sono recata al negozio, perché sono passati tanti anni.
Sicuramente sarà stato il primo pomeriggio. Quando sono andata, c'era gente nel negozio. Io sono andata da sola. Mi ricordo che c'era qualche pianta nel negozio.
Ricordo che c'erano anche dei pasticcini. Io però non ho consumato nulla. Ricordo di aver comprato una matita per gli occhi, ma non ricordo né il prezzo, né il colore,
Pag. 7 a 14 stiamo parlando del 2012. Mi pare che al lavoro ci fossero 3/4 persone, ma non ricordo nel dettaglio: c'era mia OR e altre due commesse, da quello che ricordo.
Non ricordo se avessero una divisa, mi pare forse un grembiulino, comunque si distingueva che fossero dipendenti del negozio. Certo erano vestiti uguali. Mi pare avessero anche il logo del negozio. Non mi ricordo se c'erano i proprietari. Sono sicura che l'inaugurazione sia stata il 5 maggio 2012, non il 6 né il 7” (cfr. verbale d'udienza del 19.5.2023).
6.4.9. Le due testimonianze, rese da persone legate con rapporti di parentela con l'opposta, presentano contraddizioni intrinseche ed estrinseche.
6.4.10. Entrambi i testi riferiscono con particolare precisione la data di inaugurazione del negozio, con contestuale presenza dell'opposta, già alle dipendenze della resistente (mentre, ad esempio, la teste non ricorda poi Tes_3 null'altro dei dettagli di quella giornata), fissandola al 5 maggio 2012. L'assunto è, Con tuttavia, contrario a quanto riferito dalla stessa opposta ai funzionari dell' , i quali, come già accennato, cristallizzano la data di inizio del rapporto di lavoro, sulla base delle risultanze da loro analizzate, al successivo 7 maggio 2012.
6.4.11. Le loro dichiarazioni sono, poi, contraddette da quanto affermato dalla teste
(addotta da parte opponente), ex dipendente della del Testimone_4 Pt_1
tutto indifferente rispetto all'esito della lite (non essendo emersi elementi dai quali desumere intenti calunnatori o sentimenti di malanimo nei confronti delle parti).
6.4.12. La , infatti, dopo aver confermato che l'opposta è stata assunta a Tes_4
maggio 2012, pur non ricordando la data precisa, e che, prima di tale momento, non ha mai lavorato presso il punto vendita IT Style del Centro Commerciale “Le
Aquile” di Catanzaro, ha dichiarato: “ADR dell'avv. Pirrottina: che io ricordi, la ricorrente è stata assunta dopo di me, perché io all'inaugurazione del negozio
c'ero e lei no, è arrivata qualche giorno dopo, ma non ricordo esattamente le date.
ADR dell'avv. Giamba: non ricordo esattamente se la ricorrente sia stata assunta agli inizi o alla metà del mese, sicuramente è arrivata dopo di me. ADR dell'avv.
Giamba: io sono stata assunta i primi di maggio, ma la data non la ricordo con precisione. ADR dell'avv. Giamba: non ricordo la data in cui è avvenuta
Pag. 8 a 14 l'inaugurazione, ma comunque è avvenuta i primi di maggio” (cfr. verbale d'udienza del 20.1.2023).
6.4.13. Pur essendo anch'ella imprecisa nella rielaborazione del ricordo (anche in ragione della lontananza nel tempo dei fatti), la ha, in ogni caso, smentito Tes_4 che la ricorrente fosse già stata assunta al momento dell'inaugurazione del negozio, avvenuta i primi di maggio.
6.4.14. Nulla di concreto ha, infine, potuto riferire sul punto la teste di parte opponente anche lei ex collega dell'opposta, la quale, escussa Persona_1 all'udienza del 20.1.2023, ha precisato di essere stata assunta a giugno 2012, dunque successivamente a CP
6.4.15. Tirando le fila della disamina sin qui condotta, si deduce: a) che non è stato possibile collocare esattamente nel tempo l'inaugurazione (certamente avvenuta nei primi giorni del maggio 2012) del punto vendita ove l'opposta ha prestato la sua attività lavorativa, non essendovi sul tema risultanze probatorie ulteriori rispetto alle imprecise dichiarazioni dei testi;
b) che non è stato possibile neppure appurare in maniera univoca se, al momento della predetta inaugurazione, l'opposta fosse già dipendente, o meno, dell'opponente; c) che, infine, vi è contraddizione tra le stesse
Con allegazioni della lavoratrice (che, dinanzi all' , ha dedotto di aver iniziato a lavorare per l'opponente in data 7.5.2012) e le dichiarazioni dei suoi testi, che hanno, invece, riferito che il rapporto ha avuto inizio il 5.5.2012.
6.4.16. Siffatta incertezza probatoria non consente di ritenere superate le emergenze documentali in atti, in base alle quali il rapporto di lavoro tra le parti ha avuto inizio il 22.5.2012 e non in una data antecedente.
6.5. Con riferimento alla seconda questione controversa, relativa all'orario di lavoro osservato dall'opposta, anche in tal caso non si è formata la prova del fatto costitutivo della pretesa della lavoratrice di vedersi corrisposti gli importi a titolo di lavoro supplementare e lavoro straordinario, non essendo stato dimostrato in maniera sufficientemente chiara e precisa lo svolgimento di attività lavorativa oltre l'orario di lavoro contrattualmente pattuito.
Pag. 9 a 14 6.5.1. Nessuno dei testi escussi in corso di causa, infatti, è stato in grado di confermare e di circostanziare dettagliatamente gli assunti dell'opposta.
6.5.2. Il teste , sul punto, ha dichiarato che la figlia lavorava Testimone_2
dalle 14,30 fino alle 20,30 e, poi, fino alle 20,00 (da quando il Centro Commerciale
“Le Aquile” ha deciso di anticipare la chiusura), per tutti i giorni della settimana, sabato e domenica compresi, tranne un giorno di riposo a settimana;
e che egli ne è
a conoscenza per averla accompagnata a lavoro ogni giorno. Ha precisato: “ricordo che il primo giorno che ho accompagnato mia figlia, per curiosità, visto che il centro commerciale era nuovo, sono sceso a fare un giro. Gli altri giorni invece mi limitavo ad accompagnarla, ma senza scendere dalla macchina. Aggiungo che
l'accompagnamento si rendeva necessario per la mancanza di mezzi pubblici che collegassero il nostro luogo di residenza, Simeri Crichi, con Catanzaro” (cfr. verbale d'udienza del 19.5.2023).
6.5.3. Quanto riferito dal teste non è idoneo a far ritenere integrata la prova piena e rigorosa dello svolgimento, da parte dell'opposta, di attività lavorativa oltre l'orario di lavoro contrattualmente stabilito: a prescindere dalla verosimiglianza dell'accompagnamento quotidiano della dipendente da parte del padre, per tutta la durata del rapporto di lavoro (dal maggio 2012 al maggio 2014), il teste, comunque, ha specificato di essersi limitato, nella quasi totalità dei casi, ad accompagnare la figlia presso il Centro Commerciale, senza avere avuto, tuttavia, modo di osservare la concreta esplicazione dell'attività lavorativa di quest'ultima, se non in termini meramente occasionali e discontinui, e senza potere, quindi, accertare in via diretta gli orari concretamente osservati dalla sì da confermare se – e in che misura CP
– l'opposta osservasse le ore giornaliere di lavoro indicate nella memoria costitutiva (6 ore giornaliere).
6.5.4. L'altra teste addotta da parte opposta, , dipendente della Testimone_1
nel periodo maggio-giugno 2012, non ha apportato elementi conoscitivi Pt_1 significativi, dal momento che, sull'orario di lavoro osservato dalla ha CP
affermato di non ricordare quale fosse, specificando che, quando era di turno insieme alla collega, non sempre gli orari coincidevano. Ha, poi, affermato che si
Pag. 10 a 14 lavorava anche nei giorni festivi, sempre osservando un giorno di riposo a settimana (cfr. verbale d'udienza del 10.11.2023).
6.5.5. Quanto dichiarato da , circa l'orario di lavoro, e da Testimone_2
(quest'ultima con riferimento ad un solo mese di un rapporto Testimone_1
lavorativo durato due anni), in merito ai giorni di apertura, è, peraltro, contraddetto dalle propalazioni dei testi addotti da parte opponente.
6.5.6. Nello specifico, le ex colleghe e Testimone_4 Persona_1
hanno affermato che loro, così come lavoravano sulla base di turni CP
di 4 ore giornaliere dal lunedì al venerdì. La teste ha, inoltre, specificato che, Per_1
nel caso in cui la prestazione lavorativa si fosse protratta per più di 4 ore,
l'eccedenza di orario veniva recuperata successivamente con ore di riposo compensativo (cfr. verbale d'udienza del 20.1.2023).
6.5.7. Sulla credibilità delle due testimoni, le quali, in virtù del ruolo rivestito all'epoca dei fatti, hanno avuto percezione diretta delle circostanze su cui hanno riferito, non vi è motivo di dubitare, essendo entrambe equidistanti dalle parti in causa.
6.5.8. Non sono stati, infine, acquisiti ulteriori elementi istruttori dai quali poter inferire l'effettivo orario di lavoro osservato dall'opposta.
6.5.9. A tal fine, nessun rilievo possono avere le griglie dei turni depositate da parte opposta, trattandosi di documenti privi di intestazione e non univocamente riconducibili alla parte datoriale, la quale, per come emerso in sede di istruttoria, si limitava a trasmettere le tabelle dei turni, in formato excel (astrattamente modificabile), direttamente sulla mail del punto vendita, non già delle singole dipendenti (cfr. dichiarazioni di e ). Testimone_4 Persona_1
6.5.10. Né assumono una pregnante valenza probatoria gli estratti del registratore di cassa, sempre depositati da parte opposta al fine di dimostrare date e orari di apertura del punto vendita: non vi è modo, infatti, di ricollegare gli scontrini emessi alla dipendente né di inferire l'effettiva durata della sua attività CP
lavorativa.
Pag. 11 a 14 6.5.11. In applicazione della regola di giudizio per cui grava sul lavoratore l'onere di provare, non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (cfr. Tribunale Taranto sez. lav., 29/09/2021, n.2136: al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. In sostanza, la retribuzione del lavoro 'straordinario' presuppone indefettibilmente la prova da parte del lavoratore di avere espletato l'orario normale di lavoro e, quindi, di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario normale), la pretesa creditoria fondata sulla retribuzione del lavoro supplementare e del lavoro straordinario deve essere, pertanto, rigettata.
6.5.12. A conclusioni diverse non si può pervenire neppure accogliendo le ulteriori istanze istruttorie formulate da parte opposta e ribadite nelle note conclusive.
6.5.13. In particolare, sono irrilevanti le richieste di emissione di un ordine di esibizione delle mail originali dei turni di lavoro delle n. 4 commesse in servizio dal
5.5.2012 al 30.5.2014 presso il punto vendita IT Style del Centro Commerciale “Le
Aquile”, nonché di ammissione di una CTU tecnica-informatica sulle email in possesso della dipendente onde accertare se le stesse siano state CP oggetto di manomissione/modifica/alterazione (quest'ultima richiesta, peraltro, è anche inammissibile, non essendo stata ritualmente proposta nella memoria costitutiva).
6.5.14. In primo luogo, a fronte della contestazione operata dall'opponente e della dimostrazione offerta che le mail contenenti i turni di lavoro venivano trasmesse all'indirizzo del punto vendita e non delle singole dipendenti, sarebbe spettato all'opposta esibire in giudizio l'originale delle mail trasmesse, contenenti in allegato le tabelle dei turni prodotte in giudizio.
6.5.15. Inoltre, ciò che è in discussione non è tanto il veicolo di trasmissione (ossia, la mail), bensì proprio la valenza dimostrativa delle griglie contenenti i turni di
Pag. 12 a 14 lavoro, atteso che, a prescindere dalla circostanza per la quale si tratta di documenti privi di qualsiasi intestazione o sottoscrizione che ne consentano l'attribuzione di paternità, le stesse, in ogni caso, non comprovano l'effettivo svolgimento dell'orario di lavoro ivi previsto.
6.5.16. Analogamente, ininfluente è la richiesta di audizione del funzionario
Con dell' che ha proceduto agli accertamenti sfociati nella diffida accertativa, trattandosi di soggetto che ha compendiato le risultanze acquisite nel verbale unico di accertamento e notificazione n. CZ00000/2016-721-01 del 19.7.2016, già prodotto in giudizio.
6.5.17. Infine, inammissibile (in quanto formulata per la prima volta all'udienza del
7.7.2023) e, comunque, irrilevante, ai fini della decisione, è la richiesta di esibizione del registro contabile del punto vendita IT Style relativo al periodo
5.5.2012-30.5.2014, al fine di dirimere ogni dubbio in merito al fatto che il punto vendita de quo fosse o meno aperto il sabato, la domenica ed i giorni festivi, atteso che, oltre ad essere stata compiuta istruttoria orale sul punto, la questione non coinvolge quella oggetto di controversia, ossia la consistenza dell'orario di lavoro settimanale osservato dall'opposta (tenuto conto che, peraltro, non viene rivendicata la retribuzione del lavoro prestato durante giornate festive).
7. Dalle considerazioni suesposte, essendo infondata la pretesa creditoria fatta valere dall'opposta, deriva l'accoglimento dell'opposizione nei termini appena indicati.
8. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, alla luce della controvertibilità delle questioni affrontate e della complessità in fatto della vicenda contenziosa.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, accerta e dichiara l'insussistenza della pretesa creditoria fatta valere da parte opposta;
Pag. 13 a 14 - compensa le spese di lite.
Catanzaro, 10/01/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 14 a 14