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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/05/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2726/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A. Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2726 R.G.A.C., anno 2024, avente ad oggetto: appello, passata in decisone all'udienza del 26 maggio 2025 vertente
TRA
, el.te dom.to presso lo studio dell'avv. Davide Franco, che lo rapp.ta e Parte_1
difende giusta procura speciale apposta in calce e rilasciata su foglio separato ed allegato all'atto di appello, nonché in virtù di deliberazione n.65 del 05/06/2024 e determinazione del 20/06/2024
n. 336
Appellante
E
Controparte_1
Appellata contumace
Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del 26 maggio 2025, da intendersi qui interamente trascritto.
Svolgimento del processo
Il proponeva appello avverso la sentenza n. 135/2024, con la quale il Parte_1
Giudice di Pace di Guardia Sanframondi aveva accolto l'opposizione dalla stessa avanzata avverso il verbale elevato perché il veicolo di cui la era proprietaria circolava nonostante CP_1
fosse sottoposta a fermo amministrativo.
pagina 1 di 3 A sostegno del gravame sosteneva la erronea interpretazione delle norme he disciplinavano la necessità dell'elemento psicologico dell'illecito.
All'udienza del 26 maggio 2025, nella contumacia dell'appellata, la causa veniva decisa come da dispositivo
Motivi della decisione
L'appello è fondato. Deve in proposito evidenziarsi che la l. n. 689 del 1981, art. 3, prescrive che, ai fini della sussistenza della colpa del trasgressore, è sufficiente la prova della condotta (anche omissiva) in violazione di norme specifiche di legge o di precetti generali di comune prudenza, gravando sull'incolpato la prova dell'inesigibilità del comportamento volto ad impedire la violazione
(Cass. s.u. n. 20930 del 2009; Cass. n. 24081 del 2019).
Nella specie, l'azione del trasgressore si esaurisce nella sua oggettiva difformità rispetto alla fattispecie astratta, per cui si identifica con la condotta inosservante.
L'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria resta quindi a carico dell'Amministrazione (Cass. n. 1921 del 2019), ma, nel caso dell'illecito di condotta, essendo il giudizio di colpevolezza ancorato a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, è sufficiente la dimostrazione dell'elemento oggettivo dell'illecito, comprensivo della "suità" della condotta inosservante, in assenza di elementi tali da rendere inesigibile la condotta o imprevedibile l'evento.
In definitiva, l'ente sanzionante, in base ai principi ricavabili dalla L. n. 689 del 1981, art. 3, era tenuto a dimostrare la circolazione del veicolo sottoposto a fermo, spettando all'incolpato l'onere di provare di non aver ricevuto il preavviso (prova negativa somministrabile in base ad elementi positivi contrari o previa acquisizione degli atti presso il concessionario per la riscossione) o comunque che la sottoposizione al vincolo non era prevedibile, in relazione ad es. alla sua specifica situazione debitoria verso l'erario.
Dette argomentazioni sono state ribadite dalla Suprema Corte in una fattispecie del tutto analoga alla presente (ord.n. 22122 del 13/07/2022). L'appello va dunque accolto con conseguente rigetto dell'opposizione proposta in primo grado.
Le spese seguono la soccombenza pagina 2 di 3
P.Q.M
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
, nei confronti di , avverso la sentenza n.135/2024, emessa dal Parte_1 Controparte_1
Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione proposta da in primo grado Controparte_1
2)Condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in €
800,00, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e CPA secondo legge
Benevento 26 maggio 2025
Il Giudice
Dott. A. Genovese
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A. Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2726 R.G.A.C., anno 2024, avente ad oggetto: appello, passata in decisone all'udienza del 26 maggio 2025 vertente
TRA
, el.te dom.to presso lo studio dell'avv. Davide Franco, che lo rapp.ta e Parte_1
difende giusta procura speciale apposta in calce e rilasciata su foglio separato ed allegato all'atto di appello, nonché in virtù di deliberazione n.65 del 05/06/2024 e determinazione del 20/06/2024
n. 336
Appellante
E
Controparte_1
Appellata contumace
Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del 26 maggio 2025, da intendersi qui interamente trascritto.
Svolgimento del processo
Il proponeva appello avverso la sentenza n. 135/2024, con la quale il Parte_1
Giudice di Pace di Guardia Sanframondi aveva accolto l'opposizione dalla stessa avanzata avverso il verbale elevato perché il veicolo di cui la era proprietaria circolava nonostante CP_1
fosse sottoposta a fermo amministrativo.
pagina 1 di 3 A sostegno del gravame sosteneva la erronea interpretazione delle norme he disciplinavano la necessità dell'elemento psicologico dell'illecito.
All'udienza del 26 maggio 2025, nella contumacia dell'appellata, la causa veniva decisa come da dispositivo
Motivi della decisione
L'appello è fondato. Deve in proposito evidenziarsi che la l. n. 689 del 1981, art. 3, prescrive che, ai fini della sussistenza della colpa del trasgressore, è sufficiente la prova della condotta (anche omissiva) in violazione di norme specifiche di legge o di precetti generali di comune prudenza, gravando sull'incolpato la prova dell'inesigibilità del comportamento volto ad impedire la violazione
(Cass. s.u. n. 20930 del 2009; Cass. n. 24081 del 2019).
Nella specie, l'azione del trasgressore si esaurisce nella sua oggettiva difformità rispetto alla fattispecie astratta, per cui si identifica con la condotta inosservante.
L'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria resta quindi a carico dell'Amministrazione (Cass. n. 1921 del 2019), ma, nel caso dell'illecito di condotta, essendo il giudizio di colpevolezza ancorato a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, è sufficiente la dimostrazione dell'elemento oggettivo dell'illecito, comprensivo della "suità" della condotta inosservante, in assenza di elementi tali da rendere inesigibile la condotta o imprevedibile l'evento.
In definitiva, l'ente sanzionante, in base ai principi ricavabili dalla L. n. 689 del 1981, art. 3, era tenuto a dimostrare la circolazione del veicolo sottoposto a fermo, spettando all'incolpato l'onere di provare di non aver ricevuto il preavviso (prova negativa somministrabile in base ad elementi positivi contrari o previa acquisizione degli atti presso il concessionario per la riscossione) o comunque che la sottoposizione al vincolo non era prevedibile, in relazione ad es. alla sua specifica situazione debitoria verso l'erario.
Dette argomentazioni sono state ribadite dalla Suprema Corte in una fattispecie del tutto analoga alla presente (ord.n. 22122 del 13/07/2022). L'appello va dunque accolto con conseguente rigetto dell'opposizione proposta in primo grado.
Le spese seguono la soccombenza pagina 2 di 3
P.Q.M
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
, nei confronti di , avverso la sentenza n.135/2024, emessa dal Parte_1 Controparte_1
Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione proposta da in primo grado Controparte_1
2)Condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in €
800,00, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e CPA secondo legge
Benevento 26 maggio 2025
Il Giudice
Dott. A. Genovese
pagina 3 di 3