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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott. Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 8365/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BOI MARIA Parte_1 C.F._1
FRANCA
e
(C.F. con il patrocinio dell'avv. ATZORI CP_1 C.F._2
MARIA RITA
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale
Pag. 1 a 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio,
nella quale hanno esposto:
“che dall'unione sentimentale degli odierni istanti, sopra compiutamente identificati, sfociata in una convivenza more uxorio, dapprima a Villa San Pietro e successivamente a Capoterra,
presso l'immobile sito nella via Ariosto n. 18, detenuto in locazione, in data 10/02/2020, a
Cagliari, nasceva il piccolo riconosciuto alla nascita da entrambi i genitori;
Per_1
• le parti svolgono entrambe attività lavorativa. In particolare, il IG. è titolare di una Pt_1
pizzeria d'asporto a Capoterra, mentre la IG.ra ha recentemente trovato CP_1
occupazione a tempo determinato presso un call center, dal lunedì al sabato, dalle ore 10,00
alle ore 14,00
• essendo cessata la relazione sentimentale, le parti intendono accordarsi per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del comune figlio Persona_2
affinché ad entrambi i genitori sia garantito di partecipare attivamente alla crescita dello stesso, privilegiando le sue eIGenze, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori.
****
Tutto ciò premesso, i suddetti e , ut supra rappresentati e difesi, Parte_1 CP_1
RICORRONO
all'Ill.mo Tribunale in intestazione affinché Voglia regolare l'affidamento e il mantenimento del minore figlio nato a [...] il [...] (C.F. Persona_2
) come segue: C.F._3
Pag. 2 a 6 1. il minore nato a [...] il [...] (C.F. ) Persona_2 C.F._3
resta affidato ad entrambi i genitori, dando atto che avrà lo stesso domicilio e residenza anagrafica della madre nell'abitazione che la stessa sta reperendo in locazione.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente per le questioni di ordinaria amministrazione, mentre la eserciteranno congiuntamente per quelle di straordinaria amministrazione ed adotteranno consensualmente le decisioni di maggior interesse per il bambino in relazione all'istruzione, educazione e alla salute dello stesso,
rispettando le inclinazioni e le eIGenze del minore.
Quanto ai tempi da trascorrere presso ciascun genitore, gli stessi concordano che il minore salvo diversi accordi, trascorrerà con il padre il lunedì dall'uscita dell'asilo (ore 14,30) con pernottamento fino al martedì mattina (ore 10,00), allorché lo riaccompagnerà all'asilo.
Il minore, inoltre, trascorrerà col genitore non convivente altri due giorni infrasettimanali ed in particolare, salvo diversi accordi, il giovedì e il venerdì dall'uscita dell'asilo -ore 14,30 -
fino alle ore 17,00.
Per quanto riguarda i fine settimana le parti si accordano affinché il minore stia con il padre secondo le seguenti modalità: alternativamente, una settimana dalle ore 18,00 del sabato alle ore 11,00 della domenica, l'altra settimana il padre trascorrerà la domenica con il minore,
dalle ore 11,00 fino alle ore 17,00.
Nei giorni infrasettimanali di spettanza del IG. allorché non sia prevista la frequenza Pt_1
dell'asilo, salva l'ipotesi in cui il minore sia ammalato e quella in cui la IG.ra CP_1
sia anch'essa assente dal lavoro, il padre potrà tenere il bambino dalle ore 9,00, anziché dalle
14,30, fino alle ore 17,00.
Durante le vacanze natalizie ciascun genitore terrà con se il bambino col criterio dell'alternanza: dalle ore 18,00 della Vigilia fino alle ore 11 del giorno di Natale oppure dalle ore 11 del giorno di Natale fino alle ore 11,00 del 26 Dicembre e, sempre col criterio
Pag. 3 a 6 dell'alternanza, il 31 dicembre dalle ore 18,00 fino alle ore 11 del primo gennaio oppure tale giorno dalle ore 11 fino alle ore 11,00 della mattina successiva. Giorno dell'Epifania ad anni alterni (dalle 11,00 alle 17,00). Saranno, altresì, alternate le giornate di Pasqua e Pasquetta,
così come verranno concordati di volta in volta, ulteriori tempi durante le festività minori,
garantendo altresì che ciascun genitore possa trascorrere con il bambino il giorno del proprio compleanno. Per quanto riguarda il compleanno del minore, le parti si impegnano affinché,
ove possibile, venga festeggiato congiuntamente. In difetto, i genitori trascorreranno con il figlio il giorno del compleanno di quest'ultimo suddividendosi la giornata (mattina o sera,
alternandosi annualmente).
Durante il periodo estivo, ciascun genitore, compatibilmente con le preminenti eIGenze del bambino e le proprie eIGenze lavorative, lo terrà in via esclusiva per due settimane, anche in due diverse soluzioni non consecutive, in concomitanza con le rispettive ferie.
Tali periodi dovranno essere concordati con congruo anticipo per evitare sovrapposizioni.
Nel periodo estivo di permanenza con il figlio il genitore che lo terrà garantirà all'altro genitore una videochiamata giornaliera con di almeno 5 minuti in orario compreso Per_1
tra le 15,30 e le 16,00, salvo diverso accordo tra le parti.
I suddetti tempi di visita potranno essere modificati ed ampliati, previo specifico accordo tra le parti, a seconda delle eIGenze lavorative delle parti e delle eIGenze del bambino,
salvaguardando i rapporti con entrambi i genitori. che
Le parti si impegnano a rispettare fedelmente e responsabilmente le suddette turnazioni e modalità di visita, consapevoli del fatto che in caso di impedimenti o ostacoli al rapporto tra il minore e l'altro genitore, quest'ultimo potrà rivolgersi al Tribunale per chiedere la modifica delle condizioni riguardanti l'affidamento e l'adozione di provvedimenti sanzionatori e risarcitori nei confronti del genitore inadempiente.
Pag. 4 a 6 Le parti si impegnano a salvaguardare il figlioletto evitando ove possibile il coinvolgimento dello stesso nella frequentazione con altri eventuali partners.
2. la casa familiare, sita in Capoterra Via Ariosto 18, detenuta in locazione, resta assegnata al
IG. Allo stesso verranno attribuiti gli arredi ad eccezione del letto singolo e di parte Pt_1
delle stoviglie (piatti e bicchieri), che verranno attribuiti alla IG.ra . In CP_1
sostituzione della madia e del divano del soggiorno e del tv color 38”, la IG.ra riceverà CP_1
dal IG. la somma di euro € 550,00 ( cinquecentocinquanta/00 ). L'importo suddetto Pt_1
verrà versato dal IG. sul conto della IG.ra mediante bonifico entro e non oltre Pt_1 CP_1
la data di deposito del presente accordo. Alla stessa data di sottoscrizione del presente ricorso il IG. si impegna a consegnare alla IG.ra i monili in oro del figlio Pt_1 CP_1
ricevuti in dono dai familiari della IG.ra in occasione del battesimo e, nello Per_1 CP_1
specifico, la catenina in oro bianco e giallo con ciondolo e il bracciale in oro giallo con inciso il nome del minore.
3. Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contributo per il mantenimento Pt_1 CP_1
di un assegno mensile di € 300,00. L'Assegno Unico, per accordi tra le parti, verrà Per_1
percepito in via esclusiva (100%) dalla IG.ra . Le detrazione fiscali per il figlio a carico CP_1
saranno operate in ragione del 50% da ciascuno dei genitori.
4. Le spese straordinarie per il minore verranno disciplinate dalle linee guida stabilite dal
ConIGlio Nazionale Forense in vigore, attualmente quelle del 19/11/2017, che le parti si impegnano ad osservare puntualmente e rigorosamente. Si precisa che le parti concordano che costituiscano spese straordinarie anche quelle relative alla retta per la scuola materna.
5. L'assegno, di cui sopra, verrà corrisposto a mezzo bonifico entro il giorno 1 di ogni mese e dovrà essere annualmente adeguato in base alle variazioni degli indici ISTAT
Pag. 5 a 6 6. Le parti dichiarano di volersi attenere agli accordi di cui sopra fin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso e si dichiarano pienamente soddisfatte delle relative condizioni, che le stesse hanno concordato consapevolmente e dopo accurata e lunga riflessione.”
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra Pt_1
e .
[...] CP_1
Gli accordi intervenuti tra e devono essere omologati Parte_1 CP_1
non essendo in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
1. Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle Parti come sopra riportate;
2. dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 20.12.2024
Il Presidente
Giorgio Latti
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