TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 15891/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15891 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(nato a [...] il [...] - C.F. ) entrambi rappresentati e
[...] C.F._2 difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. SCOTTO DI FREGA DORIANA presso la quale elettivamente domiciliano in Monte di Procida (NA) alla Via Garibaldi, 153
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.09.2024 e , premesso di Parte_1 Parte_2
aver contratto matrimonio a Todi (PG) il 27.06.2015, che dalla loro unione e precedentemente al
Per_ matrimonio era nata l'[...], rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate e, decorsi i termini di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
pag. 1 di 5 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Dopo diversi rinvii necessari onde consentire alle parti di integrare i patti separativi, acquisito il parere del
PM, all'udienza cartolare del 13.03.2025, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso e successivamente integrate.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151
1^ co. c.c…Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali emerse è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno proposto anche domanda divorzile e si rileva che tale domanda sarà comunque procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonchè previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Le parti hanno definito i loro rapporti in ordine alla separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati fissando la propria residenza la sig.ra in Napoli alla Parte_1
Piazza Quattro Giornate 54 ed il sig. in altra residenza in Napoli alla Via G. Casciaro Parte_2
32 ove al momento domicilia, con obbligo, per entrambi, di comunicare reciprocamente e prontamente eventuali variazioni;
2. I coniugi manterranno tra loro, come hanno sempre fatto, un comportamento corretto, collaborativo ed ispirato a principi di lealtà, al fine di evitare di provocare risentimento e difficoltà di ogni genere nei
Per_ rapporti reciproci e nei confronti della figlia;
3. I coniugi, soprattutto in relazione alle esigenze della figlia minore, si impegnano reciprocamente a comunicare all'altro qualunque variazione del proprio recapito telefonico personale;
4. I coniugi chiedono disporsi l'affidamento condiviso della minore , nata a [...]_2
l'11.7.2012, con collocazione prevalente presso la madre, fissandone la residenza nella casa coniugale sita in Napoli alla Piazza Quattro Giornate 54, condotta in locazione, che resterà assegnata alla sig.ra
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 5 e al cui carico resteranno le spese relative al contratto di locazione, intestato ad entrambi Parte_1
i coniugi, e le utenze.
5.La minore starà con il padre ogni mercoledì pomeriggio dall'uscita di scuola fino al tardo pomeriggio del giovedì nonché due interi fine settimana al mese , alternati con la madre, dal sabato a pranzo fino alla domenica sera. Le festività verranno equamente divise tra entrambi i genitori (es. 24/12 con la madre 25/12 con il padre;
31/12 con la madre 1/1 con il padre o viceversa ed ad anni alterni, così pure ad anni alterni la Domenica della S. Pasqua e Lunedì dell'Angelo), così come il periodo delle vacanze scolastiche, tenuto conto delle prevalenti esigenze della minore e dei periodi di ferie di entrambi i genitori. Il padre si impegna, altresì, espressamente, a tenere con se personalmente la figlia nei periodi di sua competenza. Il padre e la madre si informeranno reciprocamente circa i luoghi ove porteranno con la minore nel periodo estivo e nei periodi festivi. In particolare, entrambi i genitori si obbligano, almeno
7 gg prima di eventuali vacanze, a far conoscere all'altro coniuge dove si troverà la minore, unitamente ad un recapito di telefonia fissa e di telefonia mobile ove poterla rintracciare. E' in facoltà dei genitori determinare, previo preventivo accordo tra gli stessi, eventuali diversi tempi e modalità di permanenza della figlia con ciascuno di loro;
la ripartizione dei periodi di vacanza scolastica della minore avverrà tra i genitori in maniera equa considerando i giorni delle festività a disposizione della minore stessa, in modo che possa trascorrerli alternativamente con l'uno e con l'altro genitore;
durante la pausa estiva si continueranno ad osservare i giorni e gli orari di visita e permanenza della minore adottati durante
l'anno, mentre in coincidenza delle ferie dei genitori, la minore trascorrerà con l'uno e con l'altro 10 giorni continuativi;
le ulteriori festività e/o ponti , nonché per i cd. “giorni speciali” ( es. compleanni o ricorrenze dei familiari) i genitori provvederanno, di comune accordo, a disciplinarne la ripartizione in modo che la minore possa trascorrerli con il genitore ed i suoi familiari, per compleanni e ricorrenze riguardanti la minore i genitori, di comune accordo, trascorreranno entrambi la giornata insieme con la minore, salvo accordi differenti per esigenze sopravvenute degli stessi;
ove necessario, i genitori di comune accordo possono delegare per il ritiro da scuola e/o attività extrascolastiche o per qualsivoglia ausilio alla minore in propria assenza, la zia paterna sig.ra con il consenso di Parte_3
entrambi i genitori;
I genitori decideranno insieme tutte le eventuali cure mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali, ortodontiche di cui possa avere bisogno la minore. In caso di malattia, incidenti o ospedalizzazioni della minore, il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore. Il genitore che programma gli appuntamenti per il minore informerà
l'altro genitore 7 giorni prima in modo che costui possa partecipare. La minore con entrambi i genitori può comunicare liberamente ed autonomamente con telefonate/video chiamate /e-mail ecc così come i genitori comunicheranno liberamente tra loro in merito alle esigenze della minore o per qualsivoglia comunicazione e/o decisione riguardi la minore stessa.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 5
6. Il sig. , per il solo contributo di mantenimento della minore , verserà alla sig.ra Parte_2 Per_1 la somma mensile di € 500,00 da corrispondersi entro il giorno 23 di ogni mese, a mezzo bonifico Pt_1
bancario su c/c intestato alla sig.ra alle coordinate IBAN [...] Pt_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, nonché provvederà al versamento del 50% delle spese straordinarie, scolastiche, ludiche e mediche sostenute per la figlia, preventivamente concordate e decise da entrambi i genitori;
7. I coniugi si obbligano a concedere il reciproco assenso e consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti d'espatrio;
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art 473 bis 49 cpc, impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovato consenso delle parti - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da ed Parte_1 Parte_2
così provvede:
[...]
• pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(atto n. 27 , parte II , S. C reg. Atti Matrimonio anno 2015 );
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Todi (PG) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 5 6.3.1987 n.74;
• provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
• spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15891 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(nato a [...] il [...] - C.F. ) entrambi rappresentati e
[...] C.F._2 difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. SCOTTO DI FREGA DORIANA presso la quale elettivamente domiciliano in Monte di Procida (NA) alla Via Garibaldi, 153
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.09.2024 e , premesso di Parte_1 Parte_2
aver contratto matrimonio a Todi (PG) il 27.06.2015, che dalla loro unione e precedentemente al
Per_ matrimonio era nata l'[...], rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate e, decorsi i termini di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
pag. 1 di 5 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Dopo diversi rinvii necessari onde consentire alle parti di integrare i patti separativi, acquisito il parere del
PM, all'udienza cartolare del 13.03.2025, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso e successivamente integrate.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151
1^ co. c.c…Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali emerse è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno proposto anche domanda divorzile e si rileva che tale domanda sarà comunque procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonchè previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Le parti hanno definito i loro rapporti in ordine alla separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati fissando la propria residenza la sig.ra in Napoli alla Parte_1
Piazza Quattro Giornate 54 ed il sig. in altra residenza in Napoli alla Via G. Casciaro Parte_2
32 ove al momento domicilia, con obbligo, per entrambi, di comunicare reciprocamente e prontamente eventuali variazioni;
2. I coniugi manterranno tra loro, come hanno sempre fatto, un comportamento corretto, collaborativo ed ispirato a principi di lealtà, al fine di evitare di provocare risentimento e difficoltà di ogni genere nei
Per_ rapporti reciproci e nei confronti della figlia;
3. I coniugi, soprattutto in relazione alle esigenze della figlia minore, si impegnano reciprocamente a comunicare all'altro qualunque variazione del proprio recapito telefonico personale;
4. I coniugi chiedono disporsi l'affidamento condiviso della minore , nata a [...]_2
l'11.7.2012, con collocazione prevalente presso la madre, fissandone la residenza nella casa coniugale sita in Napoli alla Piazza Quattro Giornate 54, condotta in locazione, che resterà assegnata alla sig.ra
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 5 e al cui carico resteranno le spese relative al contratto di locazione, intestato ad entrambi Parte_1
i coniugi, e le utenze.
5.La minore starà con il padre ogni mercoledì pomeriggio dall'uscita di scuola fino al tardo pomeriggio del giovedì nonché due interi fine settimana al mese , alternati con la madre, dal sabato a pranzo fino alla domenica sera. Le festività verranno equamente divise tra entrambi i genitori (es. 24/12 con la madre 25/12 con il padre;
31/12 con la madre 1/1 con il padre o viceversa ed ad anni alterni, così pure ad anni alterni la Domenica della S. Pasqua e Lunedì dell'Angelo), così come il periodo delle vacanze scolastiche, tenuto conto delle prevalenti esigenze della minore e dei periodi di ferie di entrambi i genitori. Il padre si impegna, altresì, espressamente, a tenere con se personalmente la figlia nei periodi di sua competenza. Il padre e la madre si informeranno reciprocamente circa i luoghi ove porteranno con la minore nel periodo estivo e nei periodi festivi. In particolare, entrambi i genitori si obbligano, almeno
7 gg prima di eventuali vacanze, a far conoscere all'altro coniuge dove si troverà la minore, unitamente ad un recapito di telefonia fissa e di telefonia mobile ove poterla rintracciare. E' in facoltà dei genitori determinare, previo preventivo accordo tra gli stessi, eventuali diversi tempi e modalità di permanenza della figlia con ciascuno di loro;
la ripartizione dei periodi di vacanza scolastica della minore avverrà tra i genitori in maniera equa considerando i giorni delle festività a disposizione della minore stessa, in modo che possa trascorrerli alternativamente con l'uno e con l'altro genitore;
durante la pausa estiva si continueranno ad osservare i giorni e gli orari di visita e permanenza della minore adottati durante
l'anno, mentre in coincidenza delle ferie dei genitori, la minore trascorrerà con l'uno e con l'altro 10 giorni continuativi;
le ulteriori festività e/o ponti , nonché per i cd. “giorni speciali” ( es. compleanni o ricorrenze dei familiari) i genitori provvederanno, di comune accordo, a disciplinarne la ripartizione in modo che la minore possa trascorrerli con il genitore ed i suoi familiari, per compleanni e ricorrenze riguardanti la minore i genitori, di comune accordo, trascorreranno entrambi la giornata insieme con la minore, salvo accordi differenti per esigenze sopravvenute degli stessi;
ove necessario, i genitori di comune accordo possono delegare per il ritiro da scuola e/o attività extrascolastiche o per qualsivoglia ausilio alla minore in propria assenza, la zia paterna sig.ra con il consenso di Parte_3
entrambi i genitori;
I genitori decideranno insieme tutte le eventuali cure mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali, ortodontiche di cui possa avere bisogno la minore. In caso di malattia, incidenti o ospedalizzazioni della minore, il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore. Il genitore che programma gli appuntamenti per il minore informerà
l'altro genitore 7 giorni prima in modo che costui possa partecipare. La minore con entrambi i genitori può comunicare liberamente ed autonomamente con telefonate/video chiamate /e-mail ecc così come i genitori comunicheranno liberamente tra loro in merito alle esigenze della minore o per qualsivoglia comunicazione e/o decisione riguardi la minore stessa.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 5
6. Il sig. , per il solo contributo di mantenimento della minore , verserà alla sig.ra Parte_2 Per_1 la somma mensile di € 500,00 da corrispondersi entro il giorno 23 di ogni mese, a mezzo bonifico Pt_1
bancario su c/c intestato alla sig.ra alle coordinate IBAN [...] Pt_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, nonché provvederà al versamento del 50% delle spese straordinarie, scolastiche, ludiche e mediche sostenute per la figlia, preventivamente concordate e decise da entrambi i genitori;
7. I coniugi si obbligano a concedere il reciproco assenso e consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti d'espatrio;
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art 473 bis 49 cpc, impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovato consenso delle parti - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da ed Parte_1 Parte_2
così provvede:
[...]
• pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(atto n. 27 , parte II , S. C reg. Atti Matrimonio anno 2015 );
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Todi (PG) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 5 6.3.1987 n.74;
• provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
• spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 5