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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1565/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5163/2024 depositato il 12/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 29320249004023518000 IMPOSTE DI REGI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 6.6.2024, depositato il 12.6.2024, la sig.ra Ricorrente_1, come rappresentata e difesa in atti, impugnava avanti questa Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, chiedendone l'annullamento, il sollecito di pagamento, meglio specificato in epigrafe, notificato in data 11.4.2024, con il quale veniva sollecitato il pagamento della complessiva somma di €. 579,59, conseguente al mancato pagamento della cartella n. 29320220060541173002, il cui ruolo era stato formato dall'Agenzia delle
Entrate, direzione prov.le di Catania, per omesso pagamento dell'imposta di registro, anno
2019, eccependo l'omessa notifica della cartella di pagamento e degli atti a essa prodromici, nonché la prescrizione del credito.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha contestato le eccezioni di parte ricorrente e depositato atti a prova della notifica della cartella di pagamento. Ha chiesto, pertanto,
l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, il rigetto.
All'udienza dell'11 febbraio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il ricorso è ammissibile posto che, oltre alla lamentata omessa notifica delle cartelle e alla conseguente decadenza dal diritto a riscuotere le somme richieste è stata eccepita anche l'intervenuta prescrizione.
Detto ciò, i motivi di impugnazione sono infondati, atteso che ADER ha provato che la notifica della cartella di pagamento n. 29320220060541173002 è avvenuta il 21.7.2023, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., stante l'irreperibilità relativa del destinatario, con l'adempimento delle formalità richieste. Non risulta dagli atti che tale cartella sia stata impugnata per cui il credito tributario, in essa indicato, è divenuto definitivo ed eventuali vizi della cartella
(prescrizione, omessa notifica dell'atto presupposto) non sono più proponibili, essendo stati sanati dalla mancata impugnazione. Va aggiunto che anche la prescrizione successiva alla notifica della cartella non si è maturata, posto che tra la data della sua notifica (21.7.2023) e la data di notifica del sollecito impugnato (11.4.2024) è decorso un tempo inferiore non solo a dieci anni (termine oltre il quale si prescrive l'imposta di registro) ma anche a cinque anni (termine entro il quale si prescrivono gli interessi).
Il ricorso, pertanto, va rigettato con conferma dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione prima, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €.
220,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
Così deciso in Catania l'11 febbraio 2026.
Giudice
NZ IA
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5163/2024 depositato il 12/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 29320249004023518000 IMPOSTE DI REGI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 6.6.2024, depositato il 12.6.2024, la sig.ra Ricorrente_1, come rappresentata e difesa in atti, impugnava avanti questa Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, chiedendone l'annullamento, il sollecito di pagamento, meglio specificato in epigrafe, notificato in data 11.4.2024, con il quale veniva sollecitato il pagamento della complessiva somma di €. 579,59, conseguente al mancato pagamento della cartella n. 29320220060541173002, il cui ruolo era stato formato dall'Agenzia delle
Entrate, direzione prov.le di Catania, per omesso pagamento dell'imposta di registro, anno
2019, eccependo l'omessa notifica della cartella di pagamento e degli atti a essa prodromici, nonché la prescrizione del credito.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha contestato le eccezioni di parte ricorrente e depositato atti a prova della notifica della cartella di pagamento. Ha chiesto, pertanto,
l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, il rigetto.
All'udienza dell'11 febbraio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il ricorso è ammissibile posto che, oltre alla lamentata omessa notifica delle cartelle e alla conseguente decadenza dal diritto a riscuotere le somme richieste è stata eccepita anche l'intervenuta prescrizione.
Detto ciò, i motivi di impugnazione sono infondati, atteso che ADER ha provato che la notifica della cartella di pagamento n. 29320220060541173002 è avvenuta il 21.7.2023, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., stante l'irreperibilità relativa del destinatario, con l'adempimento delle formalità richieste. Non risulta dagli atti che tale cartella sia stata impugnata per cui il credito tributario, in essa indicato, è divenuto definitivo ed eventuali vizi della cartella
(prescrizione, omessa notifica dell'atto presupposto) non sono più proponibili, essendo stati sanati dalla mancata impugnazione. Va aggiunto che anche la prescrizione successiva alla notifica della cartella non si è maturata, posto che tra la data della sua notifica (21.7.2023) e la data di notifica del sollecito impugnato (11.4.2024) è decorso un tempo inferiore non solo a dieci anni (termine oltre il quale si prescrive l'imposta di registro) ma anche a cinque anni (termine entro il quale si prescrivono gli interessi).
Il ricorso, pertanto, va rigettato con conferma dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione prima, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €.
220,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
Così deciso in Catania l'11 febbraio 2026.
Giudice
NZ IA