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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 28/02/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2064 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ALFIERI NICOLA parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. D'ANTUONO PASQUALE parte resistente
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
1. vivere separati nel mutuo rispetto reciproco.
pagina 1 di 7
2. Stabilire che entrambi i genitori esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio , assumendo di comune accordo le de- Per_1 cisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla sa- lute tenendo conto dei sui bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale sepa- ratamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé, stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, il minore sarà iscritto presso la residenza della madre in Traversetolo (PR) Via 3° Brigata Julia
N. 3.
3. Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere il figlio quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di questo;
in mancanza di ac- cordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere il figlio almeno un giorno a settimana il mercoledì dall'uscita di scuola e sino alle 21,00 con l'obbligo di ri- portarlo all'abitazione materna e inoltre potrà vedere il minore ogni domenica dalle ore 9,00 e fino alle 18,00 sempre con l'obbligo sia di prelevarlo che ripor- tarlo alla madre non avendo questa la patente di guida. Il minore potrà pernotta- re presso il sig. appena avrà trovato una nuova abitazione;
CP_1
4. Il figlio trascorrerà con il padre almeno 15 giorni durante il periodo estivo, nonché almeno 5 giorni durante il periodo delle festività religiose islamiche.
5. Stabilire che per il mantenimento ordinario del figlio, e in ragione delle circo- stanze menzionate, il sig. corrisopondera alla sig.ra Controparte_1 Parte_2
l'importo mensile di € 400,00 anticipatamente ed entro il 5 di ogni mese, a
[...]
decorrere dalla data di deposito della sentenza;
Tale importo sarà rivalutato an- nualmente in base agli indici ISTAT;
il pagamento andrà effettuato mediante bo- nifico bancario sul C/C intestato alla sig.ra ed acceso presso Parte_1
Banco BPM ag. di Traversetolo (PR) cod. IBAN
[...].
6. Stabilire, che il sig. parteciperà al 50% al pagamento delle Controparte_1
spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative). Il pagamento andrà effettuato mediante bonifico bancario sul C/C già specificato al punto 4.
pagina 2 di 7
7. L'assegno unico sarà percepito dalla madre nella misura del 100 %
8. gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico, o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio del genitore che le ha sostenute.
9. sono vietate le compensazioni tra le somme dovute per le spese e l'assegno mensile di mantenimento.
10. Nessun assegno sarà corrisposto in favore della sig.ra a far tempo Pt_1
dalla data di deposito della sentenza;
11. I mobili acquistati dal tra cui la cucina, resteranno di proprietà esclu- CP_1
siva della sig.ra Pt_1
12. L'oro regalato in costanza di matrimonio rimane di proprietà della ricorren- te;
13. l'autoveicolo Opel Corsa resta nella integrale disponibilità del sig.
[...]
che risulta già essere proprietario, in ogni caso la sig.ra ri- CP_1 Pt_1
nuncia alla sua eventuale quota;
14. le parti dichiarano di essere titolari di un conto corrente personale e rinun- ciano a qualsiasi titolo, diritto o quota su quello dell'altra parte;
15. Le parti danno atto di aver provveduto a dividere ogni bene in loro possesso
e, tutto ciò che non risultasse inserito nella presente scrittura, dovrà essere diviso al 50% fra gli stessi;
16. La sig.tra dichiara di essere stata integralmente risarcita in ordine Pt_1
alla controversia penale meglio identificata con il n. RGNR 3815/2022 Tribunale di Parma;
17. La sig.ra e il sig. non concedono l'assenso all'espatrio. Pt_2 CP_1
Le parti dichiarano altresì che non sono pendenti altri procedimenti aventi ad og- getto in tutto in parte le medesime domande o domande connesse, e dichiarano di rinunciare ai termini per l'appello
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 31/05/2023 coniugata con Parte_1 [...]
per matrimonio celebrato in Beni Mellal (Marocco) in data Parte_3
pagina 3 di 7 05/12/1990, proponeva innanzi all'intestato Tribunale domanda cumulativa di se- parazione e scioglimento del matrimonio, unione dalla quale nascevano tre figli,
(nato il [...]), (nato il [...]) e (nato Per_2 Parte_4 Per_1
il 1/03/2009); la ricorrente formulava, altresì, ulteriori domande accessorie ineren- ti la gestione del figlio minore e la regolamentazione dei rapporti eco- Per_1
nomici tra le parti.
Si costituiva il quale non si opponeva alla pronuncia di Controparte_1
separazione e scioglimento del matrimonio, chiedendo, tuttavia, una diversa rego- lamentazione delle questioni accessorie.
All'udienza fissata a norma dell'art. 473-bis.21 c.p.c. in data 28/09/2023 entrambe le parti comparivano personalmente di fronte al Giudice delegato, il quale, preso atto del fallimento del tentativo di riconciliazione dei coniugi, adottava con suc- cessiva ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti di propria competenza, dando le disposizioni necessarie per la prosecuzione del giudizio.
Successivamente, su richiesta congiunta delle parti, era pronunciata sentenza par- ziale sul vincolo di separazione.
La causa era quindi istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti, mediante l'audizione di testimoni e con l'acquisizione di relazioni dai Servizi So- ciali.
Indi, con note scritte in sostituzione dell'udienza del 22/01/2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per la definizione conciliativa del giudizio alle condizioni congiunte di cui in epigrafe, chiedendone l'accoglimento.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio del 27/02/2025.
§
Preliminarmente, occorre dare atto che, a seguito dell'udienza di comparizione delle parti del 28/09/2023, con sentenza parziale di questo Tribunale depositata in data 27/03/2024 è stata pronunciata nel presente procedimento la separazione per- sonale tra i coniugi.
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono per-
pagina 4 di 7 tanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e succ. mod. per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In merito alle domande accessorie, inerenti l'affidamento e il collocamento del fi- glio nonché gli aspetti più propriamente economici, ritiene il Collegio Per_1
che, tenuto anche conto delle risultanze delle relazioni dei Servizi Sociali agli atti, quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presen- ti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispon- dere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce al figlio mi- nore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere fatte proprie dal Tri- bunale, nei termini di cui in dispositivo, con la precisazione che, per quanto attie- ne ai profili che eccedono il contenuto tipico e vincolato del giudizio divorzile, il
Tribunale si limita a prenderne atto.
Tenuto conto della natura del giudizio e dell'accordo raggiunto dalle parti, sussi- stono giustificate ragioni per disporre una compensazione integrale delle spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 05/12/1990 in Beni Mel-
lal (Marocco) tra (nata in [...] il [...]) e Parte_1
nato in [...] il [...]), non trascritto nei Controparte_1
registri dello Stato Civile;
2. dispone che il figlio minore sia affidato in via condivisa ad entram- Per_1
bi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale nei confronti del minore, assumendo di comune accordo le decisioni di mag- gior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei sui bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspira- zioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separa-
pagina 5 di 7 tamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé,
3. valutato il preminente interesse del figlio minore, stabilisce che esso abbia re- sidenza anagrafica e collocazione prevalente con la madre presso l'abitazione sita in Traversetolo (PR) Via 3° Brigata Julia N. 3.
4. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore quando vor- rà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di questo;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere il figlio almeno un giorno a settimana il mercoledì dall'uscita di scuola e sino alle 21,00 con l'obbligo di riportarlo all'abitazione materna e inoltre potrà vedere il minore ogni domenica dalle ore 9,00 e fino alle 18,00 sempre con l'obbligo sia di prelevarlo che riportarlo alla madre non avendo questa la patente di guida. Il minore potrà pernottare presso il sig. appena avrà trovato una nuova CP_1
abitazione; il figlio trascorrerà con il padre almeno 15 giorni durante il perio- do estivo, nonché almeno 5 giorni durante il periodo delle festività religiose islamiche.
5. dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore l'importo mensile di € 400,00 anticipatamente ed entro il 5 di ogni mese, a decorrere dalla data di deposito della sentenza;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
il pagamento andrà ef- fettuato mediante bonifico bancario sul C/C intestato alla sig.ra Parte_5
ha ed acceso presso Banco BPM ag. di Traversetolo (PR) cod. IBAN
[...].
6. dispone che il sig. partecipi al 50% al pagamento delle spese Controparte_1
straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative). Il pagamento andrà effettuato mediante bonifico banca- rio sul C/C già specificato al punto 5.
7. dà atto che l'assegno unico per il figlio sarà percepito dalla madre nella misu- ra del 100 %;
8. dà atto che gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qual- siasi altro Ente pubblico, o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative pagina 6 di 7 alla prole andranno a beneficio del genitore che le ha sostenute;
9. dà atto che sono vietate le compensazioni tra le somme dovute per le spese e l'assegno mensile di mantenimento.
10. dà atto che nessun assegno sarà corrisposto in favore della sig.ra a far Pt_1
tempo dalla data di deposito della sentenza;
11. dà atto che i mobili acquistati dal tra cui la cucina, resteranno di pro- CP_1
prietà esclusiva della sig.ra Pt_1
12. Dà atto che l'oro regalato in costanza di matrimonio rimane di proprietà della ricorrente;
13. dà atto che l'autoveicolo Opel Corsa resta nella integrale disponibilità del sig. che risulta già essere proprietario, in ogni caso la sig.ra Controparte_1 [...]
rinuncia alla sua eventuale quota;
Pt_6
14. dà atto che le parti dichiarano di essere titolari di un conto corrente personale e rinunciano a qualsiasi titolo, diritto o quota su quello dell'altra parte;
15. dà atto che le parti dichiarano di aver provveduto a dividere ogni bene in loro possesso e, tutto ciò che non risultasse inserito nelle conclusioni congiunte dovrà essere diviso al 50% fra gli stessi;
16. dà atto che la sig.tra dichiara di essere stata integralmente risarcita in Pt_1
ordine alla controversia penale meglio identificata con il n. RGNR 3815/2022
Tribunale di Parma;
17. dà atto che la sig.ra e il sig. non concedono l'assenso Pt_2 CP_1 all'espatrio;
18. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 27/02/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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