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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/11/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere all'udienza del 27 novembre 2025 celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 198/2025 R.G., proposto DA (C.F. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 Presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Sant'Ilario dello Ionio (RC) via San Martino n. 2, presso lo studio dell'Avv. Francesca Sofia Costanzo ( , pec che lo rappresenta e difende in C.F._1 Email_1 virtù di procura rilasciata in calce alla memoria di costituzione di nuovo procuratore nel procedimento R.G. n. 982/23 del Tribunale di Locri – Sezione Lavoro. appellante CONTRO (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2 tempore, e ( ), CP_2 C.F._2 appellati non costituiti
Il interponeva appello, chiedendone la Parte_1 riforma, avverso la sentenza n. 1216/2024 emessa dal Tribunale di Locri in data 25.10.2024. La prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte, veniva fissata per la data del 23.10.2025, come da provvedimento ritualmente comunicato all'appellante. Non si costituivano gli appellati e in atti non vi è prova dell'avvenuta notifica dell'atto di appello e del decreto di fissazione udienza. All'udienza del 23.10.2025, l'appellante, unica parte costituita, non depositava note scritte e, con ordinanza 24.10.2025, veniva fissata, ai sensi dell'art. 127 ter, comma IV, c.p.c. l'udienza del 27.11.2025, sempre sostituita dal deposito di note scritte. Ritualmente comunicata l'ordinanza, anche all'udienza del 27.11.2025 l'appellante non depositava note scritte. Equivalendo tale comportamento a mancata comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 4, c.p.c. deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e deve essere dichiarata l'estinzione del processo. Le spese del presente grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico della parte che le ha anticipate. La presente declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (ove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo tale previsione alle sole declaratorie di infondatezza nel merito o di inammissibilità o di improcedibilità 2
dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., nei confronti di , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, e avverso la sentenza n. 1216/2024 emessa dal Tribunale di CP_2 Locri in data 25.10.2024, così provvede:
1. Visto l'art. 127 ter, comma 4, c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
2. Nulla per le spese. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Reggio Calabria, 28 novembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere all'udienza del 27 novembre 2025 celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 198/2025 R.G., proposto DA (C.F. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 Presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Sant'Ilario dello Ionio (RC) via San Martino n. 2, presso lo studio dell'Avv. Francesca Sofia Costanzo ( , pec che lo rappresenta e difende in C.F._1 Email_1 virtù di procura rilasciata in calce alla memoria di costituzione di nuovo procuratore nel procedimento R.G. n. 982/23 del Tribunale di Locri – Sezione Lavoro. appellante CONTRO (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2 tempore, e ( ), CP_2 C.F._2 appellati non costituiti
Il interponeva appello, chiedendone la Parte_1 riforma, avverso la sentenza n. 1216/2024 emessa dal Tribunale di Locri in data 25.10.2024. La prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte, veniva fissata per la data del 23.10.2025, come da provvedimento ritualmente comunicato all'appellante. Non si costituivano gli appellati e in atti non vi è prova dell'avvenuta notifica dell'atto di appello e del decreto di fissazione udienza. All'udienza del 23.10.2025, l'appellante, unica parte costituita, non depositava note scritte e, con ordinanza 24.10.2025, veniva fissata, ai sensi dell'art. 127 ter, comma IV, c.p.c. l'udienza del 27.11.2025, sempre sostituita dal deposito di note scritte. Ritualmente comunicata l'ordinanza, anche all'udienza del 27.11.2025 l'appellante non depositava note scritte. Equivalendo tale comportamento a mancata comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 4, c.p.c. deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e deve essere dichiarata l'estinzione del processo. Le spese del presente grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico della parte che le ha anticipate. La presente declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (ove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo tale previsione alle sole declaratorie di infondatezza nel merito o di inammissibilità o di improcedibilità 2
dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., nei confronti di , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, e avverso la sentenza n. 1216/2024 emessa dal Tribunale di CP_2 Locri in data 25.10.2024, così provvede:
1. Visto l'art. 127 ter, comma 4, c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
2. Nulla per le spese. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Reggio Calabria, 28 novembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti