Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 27/05/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale R.G. n. 3063/2021, promosso con ricorso depositato in data 06.05.2021 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Angela Chimento e dall'avv. Lorenza Cracco Rossi Chauvenet giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Padova, corso del Popolo n. 1;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente -
contro
CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Perego e dall'avv. Federico Corti giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi sito in Milano, via Guido Arezzo n. 7;
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 13.5.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia:
1) Addebitare la separazione alla moglie.
2) Rigettare la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. in quanto infondata in fatto ed in diritto.
3) In via istruttoria si insiste, previa remissione della causa sul ruolo, per l'ammissione delle istanze non accolte e, nello specifico:
Per quanto attiene alle istanze formulate nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. si insiste affinchè il Tribunale adito voglia ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla di NA D'EZ, l'esibizione degli estratti conto bancari Controparte_2
relativi al conto corrente n. 2916522, intestato a e , dal 1990 al 2020. Si insiste inoltre Parte_1 CP_1
per l'ammissione dei seguenti capitoli formulati e non ammessi: nn. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53 e si indicano quali testi:
- residente in [...], sugli articolati nn. 3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17- Tes_1
18-19-20-21-22-23-24-26-28-29-30-31-32-36-37-40-41-42-44-45-46-47-48-49-51-52-53;
- residente in [...], sugli articolati nn. 3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17- Tes_2
18-19-20-21-22-23-24-26-28-29-30-31-32-36-37-40-41-42-44-45-46-47-48-49-51-52-53;
- residente NE di ME (TV), in via Mattonà n. 6/A, sugli articolati nn. 12-13-14-16-17- Testimone_3
20-21-22-23-24-28-36-37-40-44-45-46-47-48-49-51-52-53;
residente NE di ME (TV), in via Mattonà n. 6/A sugli articolati nn. 12-13-14-20-21- Testimone_4
22-23-24-28-40-44-45-46-47-48-49-51-52-53;
2 - , residente in [...], sugli articolati nn. 20-21-22-23-24-28-29-30-31-32- Tes_5
36-37-44-45-46-47-48-49-51-52-53
- in IA (TV), in via Luigi Galvani n. 6, sugli articolati nn. 22-23-40-36-44-45- Persona_1
46-47-48-49-51-52-53;
- residente a [...](Monaco di Baviera), Germania Strasse n. 5, sull'articolato n. 20-21-22-23- Testimone_6
24-28-29-30-31-32-40 ;
- , in NA D'EZ (BL), in via Cesare Battisti n. 55, sugli articolati nn. 12-13-14-15-18-19- CP_3
20-21-22-23-24-26-28-29-30-31-32-36-40-44-45-46-47-48-49-51-52-53;
- in NA D'EZ (BL), via Stazione n. 14, sugli articolati nn. 28-33-34 Testimone_7
- NA D'EZ, in NA d'EZ, n. 47/51 Art. n. 33-34-37-38; Tes_8
- residente in [...], sugli articolati nn. 12-13-14-44; Testimone_9
- residente in [...]-50. Testimone_10
Per quanto attiene alle istanze formulate nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. si insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli formulati e non ammessi: a, b, h, i, l e si indicano quali testi:
- residente in [...] sugli articolati a, h, i, l;
Tes_1
- residente in [...] sugli articolati a, h, i, l;
Tes_2
- residente a [...](Monaco di Baviera), Germaniastrasse n. 5 sull'articolato b;
Testimone_6
4) Spese di causa interamente rifuse.
Per parte resistente:
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione, previe le più opportune declaratorie:
NEL MERITO:
1) addebitare la separazione al marito;
2) rigettare la domanda di addebito della separazione alla moglie;
3) condannare il signor ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Tes_1
Con vittoria di spese e onorari di causa.
3 IN VIA ISTRUTTORIA
A) CAPITOLI DI PROVA
Si chiede l'ammissione dei capitoli di prova - per interrogatorio formale e per testi - non ammessi dal G.I. che in seguito si trascrivono e inoltre si chiede che vengano escussi gli ulteriori nostri testi sui capitoli già ammessi e formulati con la memoria ex art. 183, 6° co n. 2 c.p.c. che del pari si trascrivono:
1) vero che il signor nell'anno 2010, è stato ricoverato per due settimane in ospedale per problemi cardiaci ed Tes_1
è stata la moglie con i suoi famigliari ad accudirlo e a rendergli visita;
vero che nessuna delle due figlie si è recata a rendergli visita durante il ricovero
Teste: IN GI AL, MA Rotari. CP_1
2) vero che la signora ha lavorato a Monaco, come segretaria, per la società Venezia di R. Giavi CP_1
& CO. Kg dal 1981 al 2003;
Teste: IV CE, Testimone_10 Testimone_11 Tes_12
EN EL;
Testimone_13 Testimone_14
Tes_1 3) vero che, sino al mese di agosto 2020, la signora si è dedicata alla vita matrimoniale e al marito, occupandosi di lui sotto ogni profilo e si è sempre occupata, in prima persona, delle incombenze domestiche.
Teste: IV CE, Testimone_10 Testimone_11 Tes_12 Testimone_13 Testimone_14 [...]
; Tes_15
Tes_1 4) vero che il 28 maggio 2020 alla signora sono state riscontrate alcune calcificazioni al seno (cfr. doc. 2) e vero che il 5 giugno 2020, dopo la biopsia (cfr. doc. 3), ha appreso che si trattava un carcinoma alla mammella, richiedente un intervento chirurgico di quadrantectomia (cfr. ns. doc. 4 e doc. 5); vero che nello stesso periodo ha appreso dell'esistenza di indicatori di una malattia tumorale del sangue (cfr. doc. 6 e doc. 7).
Teste: IV CE, Testimone_10 Testimone_11 Tes_12 Testimone_13 Testimone_14 [...]
; Tes_15
Tes_1 5) vero che la signora si è recata alle visite mediche conseguenti la diagnosi oncologica accompagnata dalla sorella , dal fratello e dalla cognata e vero che, in occasione dell'intervento chirurgico Tes_10 Tes_12 Tes_11
4 del 7 luglio 2020 (cfr. doc. 8), il signor - sia all'ingresso della moglie in ospedale sia alla dimissione - è Tes_1
rimasto a casa.
Teste: IV CE, Testimone_10 Testimone_11 Tes_12 Testimone_13 Testimone_14 [...]
; Tes_15
Tes_1 6) Vero che nell'estate 2020 la signora è stata sottoposta ad accertamenti medici in ospedale (cfr. doc. 9) e vero che il marito è sempre rimasto a casa, fatta eccezione per il 10 agosto 2020 quando l'ha accompagnata a una visita con il dott. , il quale ha prescritto di fissare una visita oncologica con il prof. . Per_2 Persona_3
Teste: IV CE, Testimone_11 Tes_12 Testimone_13 Testimone_14
Tes_1 7) vero che quando, il 4 giugno 2020, la signora è scivolata per terra in casa, senza riuscire ad alzarsi, il marito, presente nella stanza, l'ha lasciata sul pavimento.
Teste: IV CE, Testimone_10 Testimone_11 Tes_12 Testimone_14
8) Vero che nel mese di luglio 2020 il signor ha iniziato a rivolgere alla moglie le seguenti parole: “sei peggio Tes_1
di una troia”, “vai a farti fottere”, “non mi servi più”, “ti tolgo tutto”.
Teste: IV CE, EN EL, Testimone_11 Tes_12 Testimone_14 Testimone_13 [...]
; Tes_15
9) Vero che la sera del 15 luglio 2020 il signor ha telefonato alla signora dicendole che Tes_1 Testimone_10
sarebbe andato via di casa e che della cura e della salute della moglie se ne sarebbero dovuti occupare i suoi parenti.
Teste: IV CE, EN EL;
Testimone_11 Tes_12 Testimone_14 Testimone_13
Tes_1 10) Vero che il 4 agosto 2020 la signora ha appreso che il tumore al seno era infiltrante e che avrebbe dovuto affrontare la radioterapia (doc. 11);
Teste: IV CE, EN Testimone_10 Testimone_11 Tes_12 Testimone_14 Testimone_13
EL, ; Testimone_15
11) Vero che il 13 agosto 2020 il signor ha lasciato la casa coniugale e la moglie a IA per recarsi a Tes_1
NA dove ha trascorso le vacanze con le sue figlie e i nipoti (cfr. doc. 15).
5 Teste: IV CE, EN Testimone_10 Testimone_11 Tes_12 Testimone_14 Testimone_13
EL, ; Testimone_15
12) Vero che il signor il 31 agosto 2020 – accompagnato dalla figlia e dalle nipoti – si è recato nella Tes_1 Tes_1
casa di IA e ha richiesto alla moglie la consegna del bancomat, delle carte di credito e delle chiavi della casa di vacanza di NA;
vero che, in tale data - dopo aver lasciato in entrata il suo mazzo di chiavi della casa
IA - è ripartito per NA dove è poi rimasto a vivere.
Teste: IV CE, EN EL, Testimone_11 Tes_12 Testimone_14 Testimone_13 [...]
; Tes_15
13) Vero che il 31 agosto 2020 il signor ha comunicato alla moglie e alla signora - che si Tes_1 Testimone_10
trovava in casa - che sarebbe andato via di casa e che avrebbe reperito un appartamento a IA;
vero che in
Tes_1 tale frangente la signora ha chiesto al marito di rimanere con lei e lui è andato a NA, dove poi è rimasto;
Teste: IV CE, Testimone_11 Tes_12 Testimone_14 Testimone_13
14) Vero che dal 1° settembre 2020 il signor ha interrotto le comunicazioni con la moglie fino al 6 ottobre Tes_1
2020, quando alle ore 5.07 del mattino le ha mandato i seguenti messaggi sms: “ho necessità di avere il manometro per la pressione e il libretto di pesca, la macchina fotografica e il binocolo, il vestito elegante con camicia bianca e le cravatte. Poi il numero di quello delle poltrone”. (cfr. doc. 19); “metti tutto in una valigia e lasciala in giardino dietro la tua macchina. Dimenticavo le catene. Grazie e buona giornata”, (cfr. doc. 20)
Teste: IV CE, EN EL, Testimone_10 Tes_12 Testimone_14 Testimone_13 [...]
; Tes_15
15) vero che il signor il 31 agosto 2020, si è chiuso nella camera da letto matrimoniale e ha inserito nella Tes_1
cassaforte - che conteneva i documenti personali e sanitari della moglie - una combinazione numerica a lui
Tes_1 soltanto nota;
vero che la signora per poter accedere ai documenti, ha richiesto l'intervento di un fabbro nel mese di dicembre 2020 (doc. 64).
Teste: ; Testimone_10 Testimone_11 Tes_12 Testimone_15
6 16) Vero che l'8 ottobre 2020 il signor ha inviato alla moglie – che gli aveva chiesto di non incontrarlo in Tes_1
occasione del ritiro da parte di questi dei beni personali richiesti (cfr. doc. 21) - il messaggio sms che si allega:
“sono d'accordo, ma al più presto ci vorrà un incontro perché sono tante le cose che abbiamo ancora in comune. es. in quella casa ci sono ancora molte le cose mie personali” (cfr. doc. 22).
Teste: . Testimone_10 Testimone_11 Tes_12 Testimone_14 Testimone_15
17) Vero che il 9 ottobre 2020 il signor ha ritirato i suoi beni a IA, senza entrare nella casa coniugale, Tes_1
dove si trovava la moglie.
Teste: , ; Testimone_10 Testimone_11 Tes_12 Tes_16 Testimone_15
Tes_1 18) Vero che il 16 ottobre 2020 il signor ha inviato alla signora il messaggio sms che si rammostra Tes_1
Tes_1 (cfr. doc. 24): “Passa in casella postale, Ciao” e vero che, lo stesso giorno, la signora ha rinvenuto nella casella postale la lettera raccomandata del legale del signor (cfr. doc. 25). Tes_1
Teste: IV CE, EN Testimone_10 Testimone_11 Tes_12 Testimone_14 Testimone_13
EL, ; Testimone_15
Tes_1 19) Vero che il 21 ottobre 2020 la signora ha iniziato le sedute di radioterapia, alle quali è stata accompagnata dai volontari della (doc. 26). CP_4
Teste: IV CE, EN Testimone_10 Testimone_11 Tes_12 Testimone_14 Testimone_13
EL, ; Testimone_15
20) Vero che il signor dopo aver lasciato la casa coniugale, ha aperto un profilo Facebook, visibile a tutti gli Tes_1
utenti, con il quale ha avviato le frequentazioni che risultano dal documento che si allega (cfr. doc. 28) e vero che successivamente ha inviato alla moglie una “richiesta di amicizia” come risulta da documento che si allega (cfr. doc. 29).
Teste: IV CE, Testimone_10 Testimone_11 Tes_12 Testimone_15
21) Vero che i primi giorni di ottobre 2020 e di ottobre 2021 il signor si è recato in Austria per andare a Tes_1
caccia di cervi;
7 Teste: IV CE;
EN Testimone_10 Testimone_11 Tes_12 Testimone_14 Testimone_13
EL, ; Testimone_15
22) Vero che i beni del signor di cui all'elenco dallo stesso predisposto nel mese di agosto 2021 (cfr. doc. 59) si Tes_1
trovano presso la casa coniugale di IA disponibili per il ritiro dal mese di ottobre 2021.
Teste: Testimone_10 Testimone_11 Tes_12
23) Vero che il 2 ottobre 2020 il signor si è recato in Austria presso la Volksbank, istituto presso il quale i Tes_1
coniugi erano titolari di un conto corrente e di un conto titoli cointestati (rapporti n. 4307930-8000) e ha disposto il trasferimento delle relative giacenze (per oltre € 235.000,00) (cfr. doc. 30) su un proprio rapporto bancario a sé intestato;
Teste: IV CE, ; Testimone_10 Testimone_11 Tes_12 Testimone_15
24) Vero che il 13 ottobre 2020 il signor ha trasferito su un proprio rapporto bancario le giacenze, pari ad € Tes_1
80.000,00, esistenti sul conto corrente presso n. 2916522 cointestato, sin dal 1997, tra i coniugi e CP_2
vero che, contestualmente, ha disposto l'accredito delle entrate su altro rapporto a sé intestato (cfr. doc. 31).
Teste: IV CE, ; Testimone_10 Testimone_11 Tes_12 Testimone_15
25) Vero che il 13 ottobre 2020 il signor ha trasferito su un proprio rapporto bancario il saldo di € Tes_1
113.000,00 relativo al conto titoli presso n. 16211096 da sempre cointestato tra le parti (cfr. doc. CP_2
32);
Teste: IV CE, ; Testimone_10 Testimone_11 Tes_12 Testimone_15
Tes_1 26) Vero che la signora sin dal mese di maggio 2020, aveva chiesto al marito di mantenere riservato il suo stato di salute e vero che il signor ha disatteso tale richiesta, riferendo che la moglie aveva un cancro al Tes_1
Tes_1 cognato della signora ( alla compagna di questi , alla colf di NA Testimone_3 Testimone_4
Tes_1 Tes_ (signora ), alla cognata della signora ( e ai signori , amici del signor Per_4 Persona_5 Tes_1
che vivono a Padova, nonché alla prima moglie del signor . Tes_1 Testimone_17
Teste: IV CE, ; Testimone_10 Testimone_11 Tes_12 Testimone_15
8 Tes_1 27) vero che la delega conferita dalla signora al signor in relazione al mandato fiduciario conferito alla Tes_1
società EOS (n. 00201527) attribuiva al signor la possibilità di chiedere alla società fiduciaria (EOS Tes_1
Tes_1 servizi fiduciari) il trasferimento dei valori dalla stessa detenuti soltanto in favore della stessa signora (cfr. doc. 46).
Teste: , Testimone_15 Testimone_18 Tes_19
Tes_1 28) Vero che la signora dal mese di agosto 2020 a tutt'oggi ha continuato a provvedere: al pagamento dell'abbonamento al Gazzettino on line usufruito dal marito;
al pagamento dell'abbonamento Sky di NA usufruito dal marito;
a ricaricare la carta telefonica Wind dell'apparecchio in uso al marito (n. 328.2172941);
a pagare le bollette dell'utenza telefonica Vodafone in uso al marito (n. 340.4184729); vero che la signora
Tes_1 ha altresì continuato a consentire al marito l'uso della autovettura alla stessa intestata, a pagare la relativa assicurazione e anche le contravvenzioni accumulate dal marito (cfr. doc. 47 e 69); vero che la moglie ha condiviso con il marito, su un dispositivo usato in comune, l'avvenuta apertura della cassaforte.
Teste: ; Testimone_10 Testimone_11 Tes_12 Testimone_15
29) Vero che il signor prima di procedere con l'atto di donazione del 18 maggio 2017 relativo ai valori Tes_1
mobiliari che facevano parte del mandato di amministrazione fiduciaria conferito a EOS, si è consultato con il dott. , suo consulente finanziario e con il dott. commercialista in Milano;
vero Testimone_15 Persona_6
che in occasione della donazione sopra indicata il signor ha riferito, a seguito di richiesta del Notaio Tes_1
che le sue due figlie avevano già ricevuto altri beni ed erano state da lui “sistemate” e che dunque Persona_7
Tes_1 i valori mobiliari sarebbero stati, d'ora in avanti, gestiti dalla banca su indicazioni della signora che ne sarebbe divenuta l'effettiva proprietaria.
Teste: , notaio Testimone_15 Testimone_18 Tes_19 Persona_7
30) vero che, dalla data della donazione del 18 maggio 2017, il signor e il signor hanno Testimone_15 Tes_18
Tes_1 sempre ricevuto istruzioni dalla signora pur rimanendo in contatto con il signor Tes_1
Teste: , Testimone_15 Testimone_18
9 31) Confermo come a me riconducibile il documento che mi si rammostra e ne confermo il contenuto doc. 39 - Teste:
IV CE
32) Confermo come a me riconducibile il documento che mi si rammostra e ne confermo il contenuto doc. 10 – Teste:
Testimone_10
33) Confermo come a me riconducibile il documento che mi si rammostra e ne confermo il contenuto doc. 38 – Teste:
Testimone_13
Si indicano i seguenti testimoni:
• Strada del Pozzetto n. 20, Santa Bona TV – capitoli n. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17, Testimone_10
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 32.
• Via Santandrà n. 41 Povegliano TV– capitoli n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Tes_12
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28.
• IV CE, 29° - 81241 Monaco – capitoli n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, Testimone_20
20, 21, 23, 24, 25, 26, 31.
• Via Santandrà n. 41 Povegliano TV - – capitoli n. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Testimone_11
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28.
• Via Riccardo Selvatico 26c, Treviso – capitoli n. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, Testimone_13
21, 33.
• via Dei Corazzieri, 13 di IA (TV) - capitoli n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Testimone_14 Tes_21
13, 14, 16, 18, 19, 21.
• , via Galileo Galilei, 15 IA - capitolo n. 17. Tes_16
• EN EL, Via Sante Zanon 2, 31100 Treviso - capitoli n. 2, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 21.
• , Wilfriedstrasse 19 8032 Zurigo - capitoli n. 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Testimone_15
21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
• presso EOS Servizi Fiduciari S.p.A., Via Paleocapa 5 Milano - capitoli n. 27, 29, 30. Testimone_18
• Notaio con studio in Milano, via Cusani, 10 – capitolo n. 29 Persona_7
10 • presso EOS Servizi Fiduciari S.p.A., Via Pietro Paleocapa, 5, Milano - capitoli n. 27, 29. Tes_19
Si chiede che l'escussione dei testi e IV CE avvenga, se del caso, tramite rogatoria internazionale – Testimone_15
consolare.
Si chiede l'interrogatorio formale del signor sui capitoli di prova non ammessi. Parte_1
B) PROVA CONTRARIA
In caso di ammissione dei capitoli di prova avversari si chiede l'ammissione della prova contraria come dedotta nella memoria ex art. 183, 6° co. n. 3 c.p.c. che si seguito si trascrive:
- Ammettere la prova contraria diretta con i seguenti testimoni, sui seguenti capitoli:
• capitolo 1 - 2 – 3 - 18 – 19 – 22 – 25 - 26 – 27 - 28 – 29 – 31 - 32 - 37 - 41 – 42 – 43 - 44 - 45: Tes_10
IV CE, EN EL,
[...] Testimone_11 Tes_12 Testimone_13 Testimone_14 [...]
; Tes_15
• capitolo 4 - 5 - 6 - 7- 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 – 16 - 17 – 20 – 21 – 23 – 24 - 30 - 33 – 34 - 35 –
36 – 38 - 39 – 40 - 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53: Testimone_10 Testimone_11 Tes_12
IV CE, EN EL.
[...] Testimone_13 Testimone_14
- Ammettere la prova contraria indiretta con il seguente capitolo di prova in relazione al capitolo 14:
34) vero che il signor dal 2010 ad oggi, ogni anno (fatta eccezione per l'anno di confinamento dovuto all'emergenza Tes_1
sanitaria), a fine agosto primi giorni settembre e nel mese di maggio si è recato a caccia in Austria.
Testi: IV CE, EN Testimone_10 Testimone_11 Tes_12 Testimone_13 Testimone_14
EL.
Si chiede che venga dichiarata l'incapacità ex art. 246 c.p.c. delle testimoni ed Tes_1 Tes_2
Si contesta l'avvenuta ammissione dei capitoli di prova formulati nella terza memoria ex art. 183, 6° co. n. 3 c.p.c. in quanto gli stessi, oltre ad essere inammissibili, non hanno ad oggetto la prova contraria e dunque avrebbero dovuto essere formulati nella precedente memoria. Per la denegata ipotesi di ammissione, anche solo parziale, degli ulteriori capitoli avversari e anche in relazione a quelli ammessi (C, D, E, F, G) si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta con i seguenti testi in seguito indicati:
11 • Strada del Pozzetto n. 20, Santa Bona TV Testimone_10
• Via Santandrà n. 41 Povegliano TV Tes_12
• IV CE, Planeggerstrasse 29° - 81241 Monaco
• Via Santandrà n. 41 Povegliano TV Testimone_11
• Via Riccardo Selvatico 26c, Treviso Testimone_13
• via Dei Corazzieri, 13 Lovadina di IA (TV) Testimone_14
• EN EL, Via Sante Zanon 2, 31100 Treviso
• , Wilfriedstrasse 19 8032 Zurigo Testimone_15
C) ORDINI DI PRODUZIONE
a) Ordinare al signor la produzione in giudizio della mail a firma dell'avv. Lorenza Cracco di mercoledì Parte_1
17 marzo 2021 alle ore 12:56 a conferma del ruolo che le figlie hanno in questa vicenda;
b) con sede legale in Trezzano S/N (MI) Via Leonardo da Vinci n. 1, l'esibizione in CP_5 Parte_2
giudizio dei tabulati relativi al periodo 1° agosto 2020 – 31 dicembre 2020 dell'utenza n. 328.21.72.941;
c) Ordinare con sede legale a Milano, in via Lorenteggio 240 l'esibizione in giudizio dei tabulati Controparte_6
relativi al periodo 1° agosto 2020 – 31 dicembre 2020 dell'utenza n. 340.4184729.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.5.2021, il signor chiedeva la pronuncia della separazione personale Tes_1
dalla moglie, con addebito a quest'ultima.
I coniugi avevano contratto matrimonio in data 9.3.1991 a Treviso e dalla loro unione non erano nati figli.
Il ricorrente esponeva che l'affectio maritalis era progressivamente venuta meno per cause imputabili alla signora in particolare per avergli impedito di rientrare presso l'abitazione coniugale. Per tale Tes_10
12 ragione si determinava all'instaurazione del presente procedimento, chiedendo la pronuncia di separazione personale, con addebito alla resistente.
Si costituiva per la fase presidenziale la signora la quale aderiva alla richiesta di separazione Tes_10
personale ma respingeva la domanda di addebito, chiedendo a sua volta l'addebito al marito, i cui comportamenti, tra cui – a suo dire – la violazione del dovere di assistenza e l'abbandono della casa coniugale, avrebbero determinato la crisi matrimoniale. Chiedeva infine la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.
In data 16.9.2021 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente che, dato atto dell'infruttuosità del tentativo di conciliazione e del fatto che non vi fossero provvedimenti provvisori e urgenti da assumere, autorizzava coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
Nella successiva fase contenziosa interveniva il Pubblico Ministero e si costituivano le parti.
All'udienza del 25.11.2021, trattata ai sensi dell'art. 221, secondo comma, L. 77/2020 e art. 23 D.L.
137/2020, i procuratori delle parti depositavano note scritte di precisazione delle conclusioni in punto di status.
La separazione dei coniugi veniva pronunciata con sentenza non definitiva n. 2146/2021 pubblicata in data 21.12.2021 e, con ordinanza di pari data, il Collegio rimetteva la causa in istruttoria e concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
La causa veniva istruita mediante l'interrogatorio formale delle parti e l'escussione dei testi CP_3
, e
[...] Testimone_22 Testimone_11 Testimone_10
All'udienza del 9.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter cod. proc. civ., i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
* * *
1) Sulla separazione personale dei coniugi
13 La separazione personale dei coniugi è già stata pronunciata con sentenza non definitiva n. n.
2146/2021 pubblicata in data 21.12.2021.
2) Sulla domanda di addebito formulata dal ricorrente
Ciascuna parte ha formulato domanda di addebito della separazione all'altro coniuge, fondandola su asseriti comportamenti violativi dei doveri nascenti dal matrimonio.
Quanto alla domanda di addebito proposta dal signor la stessa risulterebbe fondata sul Tes_1
disinteresse manifestato dalla moglie nei suoi confronti e, in particolare, sulla violazione del dovere di coabitazione, in quanto, a suo dire, la moglie non gli avrebbe permesso di rientrare presso la casa familiare.
Va premesso che la giurisprudenza ritiene che presupposto dell'addebito sia quel comportamento del coniuge che determina la crisi del rapporto coniugale e che è tale da rendere intollerabile la convivenza
(ex multis: Cass. civ., sez. I, 8 giugno 2009, n. 13185). Onere di fornire la prova dei fatti o dei comportamenti che hanno comportato la crisi coniugale incombe sulla parte che ha formulato la domanda di addebito, in ossequio alle ordinarie regole di ripartizione dell'onus probandi.
Questo Collegio ritiene che, nel caso di specie, il signor non abbia assolto tale onere probatorio. Tes_1
Il ricorrente ha infatti affermato di essersi recato temporaneamente, e su accordo con la moglie, presso la propria casa di NA d'EZ ad agosto del 2020 per trascorrervi le vacanze estive, salvo poi non riuscire a rientrare presso l'abitazione coniugale sita in IA a causa dell'opposizione della moglie.
Tale circostanza, fermamente contestata dalla resistente, non ha trovato alcun riscontro probatorio certo. Infatti, all'esito dell'istruttoria svolta, gli unici testi – di parte ricorrente – che hanno confermato tale versione dei fatti hanno altresì precisato di averla appresa dallo stesso ricorrente.
Al contrario, la teste – nonchè sorella – di parte resistente ha dichiarato di essere stata Testimone_10
presente quando il signor è rientrato dalle vacanze estive presso l'abitazione coniugale, in data 31 Tes_1
14 agosto 2020, in compagnia della figlia e delle nipoti (“siamo rimasti noi tre, ha detto che voleva trovarsi Pt_1
un appartamento a IA, poi ha chiesto alla moglie di salire per poterle parlare in privato”).
Per tali motivi, la domanda di addebito del ricorrente, non può trovare accoglimento.
3) Sulla domanda di addebito formulata dalla resistente
La signora ha formulato a sua volta domanda di addebito della separazione al marito, fondandola Tes_10
sulla violazione dei doveri di assistenza e di coabitazione nascenti del matrimonio.
In particolare, a detta della resistente, la decisione del ricorrente di trasferirsi per le vacanze estive nell'agosto del 2020 a NA non sarebbe mai stata concordata, trattandosi, al contrario, di una scelta unilaterale del marito di abbandonare improvvisamente e definitivamente il tetto coniugale.
Secondo la versione della signora il marito si sarebbe trasferito presso la propria abitazione sita Tes_10
in NA con il precipuo fine di non fare rientro presso la casa familiare, così di fatto abbandonando la moglie in un momento di fragilità, legato alle cure mediche che stava seguendo.
Il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi – e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono – che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto (Cass. civ., sez. VI, 23 giugno 2020, n. 12241).
Alla luce di quanto emerso dall'istruttoria orale svolta nel presente procedimento, questo Collegio ritiene che la tesi prospettata dalla resistente non possa trovare accoglimento.
Entrambi i testi di parte ricorrente, all'udienza del 20.2.2024, hanno infatti riferito che il signor Tes_1
era rimasto a IA (luogo della residenza coniugale) al fine di stare vicino alla moglie nella fase della malattia e delle relative cure mediche (secondo il teste “il signor rimaneva a IA Per_1 Tes_1
perché doveva accompagnare la moglie, che lo volesse o meno”).
15 Entrambi i testi hanno inoltre fatto riferimento all'intenzione del signor contestualmente alla crisi Tes_1
del rapporto matrimoniale, di reperire un'ulteriore abitazione a IA al fine di non allontanarsi dalla moglie. Tale circostanza ha trovato ulteriore riscontro probatorio nella deposizione della teste la quale, presente all'incontro tra i coniugi risalente a fine agosto 2020, ha riferito di Testimone_10
aver sentito il signor dire di volersi trovare un appartamento a IA. Tes_1
Inoltre, anche gli ulteriori elementi emersi in sede di istruttoria orale inducono a ritenere che la crisi sentimentale della coppia fosse antecedente all'allontamento del signor dalla casa coniugale e che Tes_1
sia stata questa la causa esclusiva della definitiva venuta meno dell'affectio coniugalis.
Da un lato, infatti, il teste di parte ricorrente ha affermato di aver Testimone_22
appreso della crisi coniugale direttamente dalla signora già precedentemente all'agosto 2020, e Tes_10
dall'altro, la teste sorella della resistente, ha descritto di aver assistito telefonicamente a Testimone_10
un episodio di forte litigio tra i coniugi ancora a luglio 2020, all'esito del quale “sembrava tutto rientrato”.
In un quadro così connotato, questo Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per addebitare a una o all'altra parte, o ad entrambe, la separazione.
A fronte delle generiche reciproche asserzioni sui comportamenti violativi dei doveri matrimoniali, pare veramente difficoltoso attribuire all'uno o all'altro coniuge la responsabilità della fine del matrimonio, poiché la genesi della crisi è ben più risalente e difficilmente ricostruibile ex post.
Per tutte le ragioni appena esposte, nemmeno la domanda di addebito formulata dalla signora Tes_10
può trovare accoglimento.
4) Sulle spese di lite e sulla domanda ex art. 96 c.p.c.
In ragione della reciproca soccombenza – con riferimento alle rispettive domande di addebito – questo
Collegio ritiene sussistenti fondati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Infine, non può trovare inoltre accoglimento la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. formulata dalla resistente nei confronti del signor dal momento che non si ravvisa una condotta processuale di Tes_1
quest'ultimo tanto grave da travalicare i limiti del diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti,
16 tenuto altresì conto degli esiti del giudizio. Ad ogni modo, questo Collegio ritiene che la signora Tes_10
non abbia adempiuto il relativo onere probatorio, in ragione del fatto che non ha fornito la prova del pregiudizio derivante dalla condotta illecita della controparte, nonché dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa e contraria istanza, così provvede:
1) rigetta la domanda di addebito della separazione alla moglie formulata dal ricorrente;
2) rigetta la domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla resistente;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
4) rigetta la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. formulata dalla resistente
Così deciso in Treviso, nella camera di consiglio del 13.5.2025.
Il Presidente dott. Luca Deli
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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