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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 01/04/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1410/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 10/03/2025 da:
Parte_1
con l'avv. GUIDOTTO PIETRO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. SAVIANE ELENA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale del matrimonio, nonché ai sensi dell'art. 473-bis 49 hanno altresì richiesto lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, richiedendo di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Relativamente alla domanda di separazione, le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod.
proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del 1.04.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità, il Collegio si pronuncia come di seguito,
visto il parere del Pubblico Ministero.
Poiché la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b), della l. n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto co., c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della l. n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma c.p.c.
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla separazione personale così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, matrimonio contratto il 19/08/2006 in Adjud (Romania). Parte_2
2) Si dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti,
provvedendo ciascuno al proprio sostentamento e godendo entrambi di un proprio reddito, nulla chiedono reciprocamente l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile e/o alimentare.
3) I figli e saranno affidati ad entrambi i genitori, con i Persona_1 Persona_2
quali i minori avranno un rapporto equilibrato e continuativo, ricevendo altresì da entrambi i genitori cura, educazione ed istruzione. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei figli,
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, nel rispetto di sensibilità ed eIGenze dei figli, nonché dei mutamenti che essi subiranno negli anni.
4) Si dà atto che la IG.ra , unitamente ai figli, si trasferirà altrove, Parte_1
prontamente comunicando l'indirizzo al marito e lasciando così la casa familiare. Il
IG. provvedendo personalmente a pagare per intero la rata del Parte_2
mutuo ipotecario sulla stessa insistente.
5) Si dà atto che i coniugi concordemente intendono vendere la casa familiare, di cui sono comproprietà al 50% ciascuno, spedicando che il contratto di vendita dovrà
avvenire dopo il 10 giugno 2025. La somma ricavata dalla vendita dell'immobile,
detratto il residuo del mutuo ipotecario a suo tempo da loro contratto congiuntamente per l'acquisto, verrà divisa in parti uguali tra i coniugi, ovverosia nella misura del 50%
a ciascuno.
6) il IG. potrà comunque tenere i figli con sé quando vorrà, Parte_2
previo congruo preavviso telefonico alla IG.ra , compatibilmente Parte_1
con gli impegni scolastici, sportivi e sociali dei figli stessi, in ogni caso:
a. Il padre potrà tenere con sé i figli a weekend alternati dal venerdì pomeriggio,
dopo scuola fino alla domenica sera, con cena e pernotto intermedio,
ripostandoli alla madre dopo cena la domenica alle ore 21.00.
b. Oltre ai weekend alternati, il padre potrà vedere i figli ogni volta che lo vorrà,
in particolare nella settimana in cui avrà il weekend di spettanza, li terrà almeno un giorno, indentificato di massima e generalmente con il mercoledì, andandoli a prendere il mercoledì pomeriggio dopo scuola e/o dalla madre e tenendoli con sé fino alle ore 21.00 del mercoledì medesimo, riportandoli dalla madre dopo aver loro somministrato la cena.
c. La settimana in cui non avrà, invece, il weekend di spettanza, il padre potrà
tenerli almeno due giorni, sempre dal mercoledì pomeriggio andandoli a prendere dopo scuola e/o dalla madre, e tenendoli fino al giovedì sera, dopo cena, riportandoli dalla madre alle ore 21.00 dopo aver loro somministrato la cena al giovedì, ovviamente con cena e pernotto intermedio del mercoledì,
avendo cura inoltre di accompagnarli a scuola la mattina del giovedì.
d. Per quanto concerne le vacanze estive, i figli trascorreranno almeno due settimane, anche non consecutive, con il padre, in tal caso i genitori dovranno concordare i rispettivi periodi di ferie entro il 31 maggio di ogni anno.
e. Inoltre, i figli staranno dal padre una settimana durante le vacanze natalizie,
alternando di anno in anno tra i genitori i periodi dal 23 al 30 dicembre e dal festività pasquali alternando i seguenti periodi dall'inizio delle vacanze pasquali sino alla domenica sera e dalla domenica sera sino al termine delle vacanze pasquali.
f. Eventuali altre festività infrannuali e/o “ponti” verranno trascorsi dai figli con l'uno e l'altro genitore in maniera alternata, in modo da consentire in maniera paritetica il diritto di visita di entrambi i genitori, ben potendo questi ultimi comunque concordare deroghe al calendario di cui sopra, in considerazione di impegni e/o altri eventi straordinari, sia dei figli che dei genitori stessi.
7) Il IG. verserà alla IG.ra quale Parte_2 Parte_1
contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di € 400,00 (pari ad €
200,00 per figlio), importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo al deposito del ricorso, da corrispondersi entro il giorno 25 di ogni mese di riferimento, mediante bonifico bancario, fino alla vendita della casa coniugale, successivamente, verserà la somma mensile di € 500,00 (pari ad € 250,00 per figlio), importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo al deposito del ricorso.
8) Le spese straordinarie in favore dei figli verranno corrisposte nella misura del 50%
da parte di ciascun genitore. Al fine di evitare possibili contestazioni tra le parti, per l'identificazione delle spese straordinarie, per le modalità di dissenso e di rimborso al genitore anticipatario della spesa da parte dell'altro, ci si richiama integralmente al
Protocollo del Tribunale di Treviso, da considerarsi qui espressamente richiamato e trascritto.
9) Si dà atto che l'Assegno Unico ed Universale verrà richiesto e percepito nella misura del 100% dalla IG.ra , genitore con il quale risiedono Parte_1
prevalentemente i figli.
10) le detrazioni fiscali per i figli a carico saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori. Spetterà agli stessi nelle rispettive dichiarazioni dei redditi, la detrazione fiscale sul 50% delle spese detraibili: i documenti fiscali dovranno essere intestati,
ove possibile, al figlio, in modo da poter annotare sul documento che la spesa è stata sostenuta al 50% dai genitori. Qualora il documento di spesa debba riportare il soggetto che provvede al pagamento, verranno richieste ai rispettivi enti due distinte dichiarazioni, a nome dei singoli genitori, per la spesa da ciascuno sostenuta.
11) Si dà atto che i genitori si impegnano a prestarsi reciprocamente il necessario consenso per il rilascio di passaporti e/o documenti equipollenti validi per l'espatrio.
12) Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
relatore dott.ssa Daniela Ronzani.
Così deciso in Treviso nella camera di conIGlio del 01/04/2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Daniela Ronzani
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
31 dicembre sino al termine delle vacanze natalizie;
nonché la metà delle