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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 31/03/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2238/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michele Cappai ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2238/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LORUSSO PIERO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. BOMPADRE MICHELE opponente contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOTTAZZI LEONARDO Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_2
opposte
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 189 n. 1) c.p.c.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha citato a comparire innanzi all'intestato Tribunale Parte_1 Controparte_1 proponendo il merito dell'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza del 17 giugno 2022, promossa da per reagire avverso la declaratoria dell'estinzione per inattività del Controparte_1 procedimento iscritto al R.G.E. 2571/2007, contestando in particolare l'ordinanza del 24 aprile
2023, che ha definito la fase sommaria della predetta opposizione, nella parte relativa alle spese di lite.
Si è costituita rilevando che il Giudice non ha respinto nella sua interezza Controparte_1
l'istanza di sospensione dalla stessa proposta, accogliendola per la parte relativa alla cancellazione della trascrizione del pignoramento.
Ha esposto che la controparte ha contestato il provvedimento reso dal Giudice dell'esecuzione senza considerare le ragioni poste a fondamento della decisione. La causa è stata istruita in via documentale ed è stata rimessa in decisione all'udienza del
24 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
Tanto premesso, ritiene il Giudice che non possa trovare accoglimento la richiesta di cui si deve l'iniziativa per l'instaurazione del merito sull'opposizione promossa Parte_1 da di riforma dell'ordinanza resa dal Giudice dell'esecuzione, nella parte CP_1 CP_1 relativa al riparto delle spese relative alla fase sommaria.
Come fondatamente rilevato da in tutti gli scritti provenienti da Controparte_1 [...] depositati nell'ambito della presente fase di merito, si fa riferimento ad una presunta Pt_1
“omessa statuizione sulla condanna alle spese di giudizio della fase sommaria a seguito di declaratoria di inammissibilità degli interventi e delle istanze ex art. 511 c.p.c.”.
Nel caso di specie non solo non risulta che la statuizione sulle spese contestata da
[...] sia contenuta in un provvedimento che abbia deciso in ordine alla ammissibilità Pt_1 dell'intervento ovvero in ordine a istanze di sostituzione ex art. 511 c.p.c. (il richiamo è fuori luogo) ma neppure il ha fatto riferimento a quanto in realtà posto dal Giudice Pt_1 dell'esecuzione a fondamento della propria statuizione, non essendo vero che nel provvedimento sia stata omessa una statuizione in ordine alle spese, ma facendo l'ordinanza con cui si è conclusa la fase sommaria espresso riferimento a ragioni – legate alla affermata “particolarità della materia e la complessità del quadro fattuale giuridico” – con cui il ha del tutto Pt_1 omesso di confrontarsi, poste a giustificazione della decisione di provvedere nel senso della compensazione delle spese di lite.
Non essendo ammesso, pur nella fase del merito della promossa opposizione agli atti esecutivi, un potere interamente sostitutivo del Giudice rispetto all'onere assertivo posto a carico delle parti, la domanda promossa da deve essere respinta. Parte_1
Le spese di lite, liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/2014 con esclusivo riferimento alla presente fase di merito, seguono la soccombenza.
PQM
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone: rigetta la domanda con cui ha contestato la statuizione in ordine alle spese contenuta Parte_1 nell'ordinanza pronunciata all'esito della fase sommaria. Condanna a rifondere ad le spese di lite, relative alla presente fase di Parte_1 Controparte_1 merito e dunque ferma restando la precedente statuizione resa all'esito della fase sommaria, liquidate per compensi in euro 2.906,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso per spese forfettarie al 15%.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Tivoli, 31 marzo 2025
il Giudice
Michele Cappai
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michele Cappai ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2238/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LORUSSO PIERO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. BOMPADRE MICHELE opponente contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOTTAZZI LEONARDO Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_2
opposte
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 189 n. 1) c.p.c.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha citato a comparire innanzi all'intestato Tribunale Parte_1 Controparte_1 proponendo il merito dell'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza del 17 giugno 2022, promossa da per reagire avverso la declaratoria dell'estinzione per inattività del Controparte_1 procedimento iscritto al R.G.E. 2571/2007, contestando in particolare l'ordinanza del 24 aprile
2023, che ha definito la fase sommaria della predetta opposizione, nella parte relativa alle spese di lite.
Si è costituita rilevando che il Giudice non ha respinto nella sua interezza Controparte_1
l'istanza di sospensione dalla stessa proposta, accogliendola per la parte relativa alla cancellazione della trascrizione del pignoramento.
Ha esposto che la controparte ha contestato il provvedimento reso dal Giudice dell'esecuzione senza considerare le ragioni poste a fondamento della decisione. La causa è stata istruita in via documentale ed è stata rimessa in decisione all'udienza del
24 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
Tanto premesso, ritiene il Giudice che non possa trovare accoglimento la richiesta di cui si deve l'iniziativa per l'instaurazione del merito sull'opposizione promossa Parte_1 da di riforma dell'ordinanza resa dal Giudice dell'esecuzione, nella parte CP_1 CP_1 relativa al riparto delle spese relative alla fase sommaria.
Come fondatamente rilevato da in tutti gli scritti provenienti da Controparte_1 [...] depositati nell'ambito della presente fase di merito, si fa riferimento ad una presunta Pt_1
“omessa statuizione sulla condanna alle spese di giudizio della fase sommaria a seguito di declaratoria di inammissibilità degli interventi e delle istanze ex art. 511 c.p.c.”.
Nel caso di specie non solo non risulta che la statuizione sulle spese contestata da
[...] sia contenuta in un provvedimento che abbia deciso in ordine alla ammissibilità Pt_1 dell'intervento ovvero in ordine a istanze di sostituzione ex art. 511 c.p.c. (il richiamo è fuori luogo) ma neppure il ha fatto riferimento a quanto in realtà posto dal Giudice Pt_1 dell'esecuzione a fondamento della propria statuizione, non essendo vero che nel provvedimento sia stata omessa una statuizione in ordine alle spese, ma facendo l'ordinanza con cui si è conclusa la fase sommaria espresso riferimento a ragioni – legate alla affermata “particolarità della materia e la complessità del quadro fattuale giuridico” – con cui il ha del tutto Pt_1 omesso di confrontarsi, poste a giustificazione della decisione di provvedere nel senso della compensazione delle spese di lite.
Non essendo ammesso, pur nella fase del merito della promossa opposizione agli atti esecutivi, un potere interamente sostitutivo del Giudice rispetto all'onere assertivo posto a carico delle parti, la domanda promossa da deve essere respinta. Parte_1
Le spese di lite, liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/2014 con esclusivo riferimento alla presente fase di merito, seguono la soccombenza.
PQM
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone: rigetta la domanda con cui ha contestato la statuizione in ordine alle spese contenuta Parte_1 nell'ordinanza pronunciata all'esito della fase sommaria. Condanna a rifondere ad le spese di lite, relative alla presente fase di Parte_1 Controparte_1 merito e dunque ferma restando la precedente statuizione resa all'esito della fase sommaria, liquidate per compensi in euro 2.906,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso per spese forfettarie al 15%.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Tivoli, 31 marzo 2025
il Giudice
Michele Cappai
pagina 3 di 3