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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/10/2025, n. 3378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3378 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 3129/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.
Giuseppe Di Leone, ha emesso la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3129 del Ruolo Generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: comodato di immobile urbano, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Boscoreale (Na), alla Piazza Vargas n. 3, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Valentina Talema, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Attrice
E
, nata ad [...] il [...]; Controparte_1
Convenuta contumace
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato a controparte, allegando che con contratto verbale ha concesso alla convenuta in comodato precario l'immobile sito in Aversa (CE) alla via
Caravaggio n. 102 e che ha più volte chiesto bonariamente la restituzione dell'immobile, recedendo dal contratto con effetto immediato, ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del contratto con conseguente obbligo di restituzione dell'immobile da parte della convenuta, nonché la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno per l'occupazione senza titolo dell'immobile, da liquidarsi in via equitativa.
Non si è costituita in giudizio la convenuta benché ritualmente citata, sicché deve esserne dichiarata la contumacia.
Pag. 1 di 3 Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'escussione dei testimoni ammessi.
Con provvedimento del 9.6.2025, sulle conclusioni dell'attrice, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., limitatamente al termine per il deposito di comparsa conclusionale.
2. La domanda attorea è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, l'attrice ha fornito la prova dell'esistenza di un rapporto di comodato precario tra la stessa e la convenuta, mediante le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, sulla cui attendibilità non vi sono ragioni di dubitare, in considerazione della concordanza, coerenza, precisione ed univocità delle stesse.
Secondo la S.C., nel contratto di comodato il termine finale può, a norma dell'art. 1810 cod. civ., risultare dall'uso cui la cosa deve essere destinata, se tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo, mentre in mancanza di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano "ab origine" di prestabilirla, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile "ad nutum" da parte del comodante, a norma del medesimo art. 1810 c.c. (cfr. Cass. Sent. n. 15877/2013).
Nel caso di specie, può dirsi provato dall'esame dei testi (cfr. verbale di udienza del giorno
11.2.2025) che l'immobile oggetto di causa, dopo essere stato interessato da un precedente contratto di comodato risolto (cfr. sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
253/2002 costituente il documento n. 2 della produzione di parte attrice), fu concesso nuovamente in comodato a fini abitativi senza determinazione di una scadenza, e che più volte, invano, l'attrice ne ha chiesto alla convenuta la restituzione, a far data dal mese di marzo 2021.
Significative al riguardo risultano le conversazioni intervenute tra l'attrice e la convenuta alle quali i testimoni hanno assistito, indicative sia dell'esistenza del contratto sia del recesso espresso dall'attrice.
Pertanto, alla stregua delle risultanze istruttorie, va dichiarato sciolto il contratto di comodato, avendo la ricorrente manifestato la volontà di determinare la cessazione del vincolo e conseguentemente di ottenere la restituzione dell'immobile.
Va, dunque, ordinata alla convenuta la restituzione dell'immobile medesimo.
2.1. Quanto alla richiesta di risarcimento del danno, va qui richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui «In tema di occupazione abusiva di immobile, il danno patrimoniale subìto dal titolare del bene - della cui prova egli è sempre onerato - dipende dall'atteggiarsi del suo godimento su di esso nel momento in cui si verifica l'occupazione, giacché solo se esista
Pag. 2 di 3 un godimento diretto o indiretto si concretizza un danno emergente da rapportare alle utilità che egli avrebbe potuto acquisire dal bene se non occupato, mentre, in caso contrario, sarà al più ipotizzabile un lucro cessante, da identificare nell'impossibilità di realizzare la modalità di godimento diretto che era stata programmata prima dell'occupazione, ovvero una modalità di godimento indiretto che si sia presentata "medio tempore" e resa, del pari, impossibile dall'occupazione. (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15757 del 27/07/2015).
Nel caso di specie, parte attrice non ha fornito alcun elemento di prova dell'esistenza a) di un danno emergente in termini di godimento diretto del bene venuto meno a causa dell'occupazione da parte della convenuta, circostanza che risulta invero esclusa dall'esistenza stessa del contratto di comodato;
b) di un lucro cessante in termini di mancata realizzazione di una possibilità di godimento indiretto del bene presentatasi durante l'occupazione, non essendo stata allegata la circostanza e non essendo stato sviluppato il tema di prova in corso di causa.
Pertanto, la domanda di risarcimento deve essere rigettata in quanto infondata.
3. Stante la soccombenza reciproca, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione così provvede:
1) dichiara la contumacia di Controparte_1
2) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara sciolto il contratto di comodato intercorso tra le parti e avente ad oggetto l'immobile sito in Aversa (CE) alla via
Caravaggio n. 102, censito al catasto fabbricati del comune di Aversa al foglio 5, particella 5344, sub. 26, cat. A/2, classe 5, rendita € 568,10;
3) condanna alla restituzione immediata dell'immobile indicato al Controparte_1 precedente punto 2) in favore di;
Parte_1
4) rigetta la domanda di risarcimento del danno;
5) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa il 4.10.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.
Giuseppe Di Leone, ha emesso la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3129 del Ruolo Generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: comodato di immobile urbano, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Boscoreale (Na), alla Piazza Vargas n. 3, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Valentina Talema, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Attrice
E
, nata ad [...] il [...]; Controparte_1
Convenuta contumace
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato a controparte, allegando che con contratto verbale ha concesso alla convenuta in comodato precario l'immobile sito in Aversa (CE) alla via
Caravaggio n. 102 e che ha più volte chiesto bonariamente la restituzione dell'immobile, recedendo dal contratto con effetto immediato, ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del contratto con conseguente obbligo di restituzione dell'immobile da parte della convenuta, nonché la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno per l'occupazione senza titolo dell'immobile, da liquidarsi in via equitativa.
Non si è costituita in giudizio la convenuta benché ritualmente citata, sicché deve esserne dichiarata la contumacia.
Pag. 1 di 3 Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'escussione dei testimoni ammessi.
Con provvedimento del 9.6.2025, sulle conclusioni dell'attrice, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., limitatamente al termine per il deposito di comparsa conclusionale.
2. La domanda attorea è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, l'attrice ha fornito la prova dell'esistenza di un rapporto di comodato precario tra la stessa e la convenuta, mediante le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, sulla cui attendibilità non vi sono ragioni di dubitare, in considerazione della concordanza, coerenza, precisione ed univocità delle stesse.
Secondo la S.C., nel contratto di comodato il termine finale può, a norma dell'art. 1810 cod. civ., risultare dall'uso cui la cosa deve essere destinata, se tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo, mentre in mancanza di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano "ab origine" di prestabilirla, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile "ad nutum" da parte del comodante, a norma del medesimo art. 1810 c.c. (cfr. Cass. Sent. n. 15877/2013).
Nel caso di specie, può dirsi provato dall'esame dei testi (cfr. verbale di udienza del giorno
11.2.2025) che l'immobile oggetto di causa, dopo essere stato interessato da un precedente contratto di comodato risolto (cfr. sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
253/2002 costituente il documento n. 2 della produzione di parte attrice), fu concesso nuovamente in comodato a fini abitativi senza determinazione di una scadenza, e che più volte, invano, l'attrice ne ha chiesto alla convenuta la restituzione, a far data dal mese di marzo 2021.
Significative al riguardo risultano le conversazioni intervenute tra l'attrice e la convenuta alle quali i testimoni hanno assistito, indicative sia dell'esistenza del contratto sia del recesso espresso dall'attrice.
Pertanto, alla stregua delle risultanze istruttorie, va dichiarato sciolto il contratto di comodato, avendo la ricorrente manifestato la volontà di determinare la cessazione del vincolo e conseguentemente di ottenere la restituzione dell'immobile.
Va, dunque, ordinata alla convenuta la restituzione dell'immobile medesimo.
2.1. Quanto alla richiesta di risarcimento del danno, va qui richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui «In tema di occupazione abusiva di immobile, il danno patrimoniale subìto dal titolare del bene - della cui prova egli è sempre onerato - dipende dall'atteggiarsi del suo godimento su di esso nel momento in cui si verifica l'occupazione, giacché solo se esista
Pag. 2 di 3 un godimento diretto o indiretto si concretizza un danno emergente da rapportare alle utilità che egli avrebbe potuto acquisire dal bene se non occupato, mentre, in caso contrario, sarà al più ipotizzabile un lucro cessante, da identificare nell'impossibilità di realizzare la modalità di godimento diretto che era stata programmata prima dell'occupazione, ovvero una modalità di godimento indiretto che si sia presentata "medio tempore" e resa, del pari, impossibile dall'occupazione. (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15757 del 27/07/2015).
Nel caso di specie, parte attrice non ha fornito alcun elemento di prova dell'esistenza a) di un danno emergente in termini di godimento diretto del bene venuto meno a causa dell'occupazione da parte della convenuta, circostanza che risulta invero esclusa dall'esistenza stessa del contratto di comodato;
b) di un lucro cessante in termini di mancata realizzazione di una possibilità di godimento indiretto del bene presentatasi durante l'occupazione, non essendo stata allegata la circostanza e non essendo stato sviluppato il tema di prova in corso di causa.
Pertanto, la domanda di risarcimento deve essere rigettata in quanto infondata.
3. Stante la soccombenza reciproca, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione così provvede:
1) dichiara la contumacia di Controparte_1
2) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara sciolto il contratto di comodato intercorso tra le parti e avente ad oggetto l'immobile sito in Aversa (CE) alla via
Caravaggio n. 102, censito al catasto fabbricati del comune di Aversa al foglio 5, particella 5344, sub. 26, cat. A/2, classe 5, rendita € 568,10;
3) condanna alla restituzione immediata dell'immobile indicato al Controparte_1 precedente punto 2) in favore di;
Parte_1
4) rigetta la domanda di risarcimento del danno;
5) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa il 4.10.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 3 di 3